Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 212 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34786/2018 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MASSA n. 1794/2017 depositata il 12/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposto da COGNOME NOME avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo aveva assistito in un giudizio innanzi al TAR.
Il giudizio si svolse con il rito previsto dall’art. 14 del D. Lgs 150/2011 e si concluse con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO sulla base di cinque motivi.
Il cliente NOME COGNOME COGNOME resistito con controricorso
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica; ha dedotto al riguardo che l’ordinanza era stata pubblicata il 12.4.2018, e quindi il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso andava a scadere il 12.11.2018; rileva che il ricorso per cassazione fu notificato per la prima volta ad un indirizzo inesistente, come da annotazione sull’avviso di ricevimento, e la seconda volta ad un indirizzo errato. L’unica notifica andata a buon fine sarebbe avvenuta in data 22.11.2018, quando il termine era ormai scaduto.
L’eccezione è infondata.
Dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, avente natura processuale, risulta che l’ordinanza emessa
all’esito del procedimento ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, è stata pubblicata il 12/04/2018 e non è stata notificata.
Il ricorso per cassazione venne notificato, per la prima volta, a mezzo posta ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 53/1994, in data 6.11.2018 al procuratore domiciliatario del COGNOME, l’AVV_NOTAIO, presso il domicilio indicato nell’atto di citazione in opposizione innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e non era andata a buon fine per ‘ irreperibilità del destinatario ‘.
Il ricorrente, effettuate le verifiche all’RAGIONE_SOCIALE, accertava che l’indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO era in ‘ INDIRIZZO ‘.
La rinotifica venne effettuata in data 9.11.2018 presso il nuovo indirizzo ma non andava a buon fine per ‘ irreperibilità del destinatario ‘, come risultante dall’attestazione sulla cartolina di ritorno.
Dagli accertamenti svolti dal notificante emergeva che l’indirizzo indicato nell’RAGIONE_SOCIALE professionale era errato poiché lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO si trovava a RAGIONE_SOCIALE e non a RAGIONE_SOCIALE, come evidenziato dalla stessa PEC RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO del 19.11.2018 diretta all’RAGIONE_SOCIALE, con cui sollecitava la correzione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo (documento ritualmente depositato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.372 c.c. perché attinente all’ammissibilità del ricorso).
Ne consegue che è rituale e tempestiva la successiva notifica perfezionatasi in data 22.11.2018 all’indirizzo corretto RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, alla luce RAGIONE_SOCIALEa consolidata giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 N.17352), secondo cui, in tema di notificazioni RAGIONE_SOCIALE atti processuali, qualora la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi
ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo RAGIONE_SOCIALEa notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
Quanto ai limiti temporali, entro cui doveva essere ripreso il procedimento notificatorio, le Sezioni Unite sono successivamente intervenute per dirimere le incertezze giurisprudenziali e, con sentenza del 15/07/2016, n. 14594 ,hanno stabilito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso RAGIONE_SOCIALE‘esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa ( ex multi, anche Cassazione civile sez. VI, 31/07/2017, n.19059; Cassazione civile sez. lav., 21/08/2020, n.17577; Cassazione civile sez. III, 20/01/2022, n.1784)
Nel caso di specie, l’errore RAGIONE_SOCIALEa notifica non era di certo imputabile al ricorrente ma era stato determinato dall’erroneo iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo nell’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente si è tempestivamente attivato per verificare l’esattezza RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo e, una volta appreso l’errore derivante dall’indicazione
RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO da parte del RAGIONE_SOCIALE, ha notificato l’atto entro la metà del termine previsto dall’art.325 c.p.c Ciò chiarito e passando all’esame dei motivi, rileva la Corte che col primo di essi si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per erronea applicazione del rito speciale in materia di compensi professionali RAGIONE_SOCIALE‘avvocato per l’attività svolta in un giudizio amministrativo.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite, 23.2.2018, n. 4485) hanno chiarito che la controversia oggetto del disposto normativo RAGIONE_SOCIALEa L. 794 del 13.6.1942, art.28, cui si riferisce l’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, è rimasta individuata, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spettanze RAGIONE_SOCIALEa sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali ( in tal senso anche Cassazione civile sez. II, 23/11/2022, n.34501).
Ne consegue che erroneamente il Tribunale ha mutato il rito ed ha seguito il rito speciale di cui all’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011 nonostante il compenso fosse stato richiesto per prestazioni rese innanzi al giudice amministrativo.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE artt.183 bis, 702 terc c.p.c. , RAGIONE_SOCIALE‘art.111 Cost , RAGIONE_SOCIALE‘art.24 Cost, in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la conversione dal rito ordinario al rito
speciale senza attivare il preventivo contraddittorio tra le parti e senza invitare le parti ad indicare i mezzi di prova di cui intendevano avvalersi, come previsto dall’art.183 bis c.p.c. Il giudice avrebbe fissato l’udienza collegiale, affermando che le parti non avessero dedotto mezzi di prova, né avanzato istanza volta alla concessione di tale termine mentre, invece, il ricorrente, nel verbale del 28.11.2017, si sarebbe riportato alle richieste istruttorie indicate nell’atto di citazione, avrebbe chiesto il giuramento decisorio ed avrebbe chiesto, il termine per le memorie ex art.183, comma 6 c.p.c.
Il motivo è fondato.
L’art.14 del D. Lgs n. 150/2011 richiama le regole del rito sommario di cognizione e l’art. 702 ter al quinto comma prevede il compimento, da parte del giudice, di ‘ atti istruttori rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto ‘. E’ appena il caso di rilevare che il citato quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 ter non è contemplato nell’esclusione prevista dal primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 primo comma del DLGS n. 150/2011 e quindi la disposizione del quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 ter trova applicazione nelle controversie regolate dall’art. 14 DLGS n. 150/2011 cit.
Nel caso di specie, il Tribunale, nel disporre il mutamento del rito e rimettere la causa innanzi al collegio ha affermato che le parti non avevano dedotto’ mezzi di prova costituenda ‘, mentre invece l’AVV_NOTAIO aveva chiesto addirittura il giuramento decisorio, come risulta dalla comparsa di costituzione e dal verbale del 28.11.2017, richiamati in ricorso a pagg. 10., 5 e 6.
La violazione del diritto di difesa è palese perché il giuramento decisorio è un mezzo decisivo in tema di prescrizione presuntiva e il richiamo alla comparsa di costituzione (che conteneva la richiesta del
giuramento) è sufficiente ad escludere la rinunzia (v. per un caso assimilabile, Sez. 2 – , Sentenza n. 33103 del 10/11/2021).
Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con i quali il ricorrente censura la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla prescrizione presuntiva e l’omesso esame di circostanze e documenti inerenti il pagamento del debito.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
L’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il l primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile in data 18 ottobre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME