Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25309 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25309 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 14484/2016 proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro p.t ., elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso la sede dell ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ello RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende per legge
-controricorrente-
e contro
TRIBUNALE di LECCE; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso la sentenza nr. 320/2016 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello Lecce , depositata in data 04/04/2016;
udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO:
che NOME COGNOME, curatore revocato del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, propose ricorso per la cassazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Lecce del 4/4/2016, di rigetto del gravame da lui avanzato contro la sentenza del tribunale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE città, che aveva a sua volta respinto le domande, di pagamento del compenso dovutogli per l’attività svolta e di risarcimento dei danni subiti a causa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE revoca, svolte dall’appellante nei confronti del medesimo tribunale, del Ministero RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Giustizia e del RAGIONE_SOCIALE;
che il ricorso era stato fissato fra quelli da trattare all’adunanza camerale, ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., nel testo all’epoca vigente;
3)che però il collegio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sezione sesta-prima (oggi soppressa), con ordinanza del 28 giugno 2016, rinviò la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 80 bis cit;
che successivamente è stata comunicata a COGNOME proposta di definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. così come modificato dall’art. 3 comma 28 lett. g) del d.lgs. 10/10/2022 nr. 149;
che il ricorrente si è ritualmente opposto alla proposta, chiedendo la decisione, e il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione camerale;
che costituisce questione preliminare, che non risulta essere stata ancora affrontata da questa Corte e che appare rilevante quantomeno ai fini dell’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., quella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE compatibilità del rito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decisione accelerata dei ricorsi, introdotto con la disposizione sopra citata del d.lgs. 149/2022, con la già disposta rimessione del processo alla pubblica udienza all’esito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE trattazione nella camera di consiglio, secondo quando previsto dalla previgente disciplina processuale;
7 ) che appare opportuno che tale questione sia trattata all’udienza pubblica
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo per la rimessione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 11 luglio 2024. la Presidente NOME