Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26571 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26571 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11370-2020 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, FILIPPO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 518/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/01/2020 R.G.N. 88/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal AVV_NOTAIO
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.11370/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 03/07/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha -per quanto qui ancora rilevi -revocato il decreto ingiuntivo opposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’a gente NOME COGNOME, non risultando dovute dalla mandante ‘ulteriori somme rispetto a quelle già pagate come sostituto d’imposta’;
la Corte, in estrema sintesi, in ordine al trattamento fiscale RAGIONE_SOCIALE indennità di fine rapporto dovute all’agente, ha ritenuto ‘la piena assoggettabilità dell’indennità in parola alla ritenuta d’acconto’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il COGNOME con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, illustrato anche da memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1. il primo deduce: ‘omessa motivazione della corte d’appello territoriale sulla carenza di produzione di documentazione probatoria di parte avversa e eccezione di cosa giudicata’; si lamenta che i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla questione che la società mandante non avrebbe versato la ritenuta d’acconto;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Errata e contraddittoria applicazione della normativa sulla ritenuta d’acconto degli agenti assicurativi da parte del collegio di appello –
Assoggettamento somma per liquidazione RAGIONE_SOCIALE competenze di fine rapporto dovute alla cessazione del mandato dell’agente assicurativo alla ritenuta d’acconto’; si critica la Corte territoriale per aver ritenuto assoggettabile a ritenuta d’acconto le indennità di fine rapporto corrisposte dalla mandante all’agente;
il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. il primo motivo è inammissibile perché non indica a quale vizio tra quelli a critica vincolata stabiliti dall’art. 360 c.p.c. è riconducibile l’errore lamentato;
invero il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALE cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (tra le tante v. Cass. n. 9228 del 2016);
il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative RAGIONE_SOCIALE dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002);
2.2. il secondo motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, peraltro coerente con le indicazioni dell’RAGIONE_SOCIALE
(risoluzione n. 105/2005), secondo cui: ‘Alla luce del combinato disposto degli artt. 49, commi 4 e 12, lett. f), del d.P.R. n. 597 del 1973, e 25, comma 1, terza proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo sostituito dall’art. 43 del d.P.R. n. 897 del 1980, applicabile ai redditi prodotti dal 1 gennaio 1982), costituiscono reddito di lavoro autonomo le indennità percepite per la ‘cessazione di rapporti di agenzia’, ed, in quanto tali, debbono intendersi assoggettate a ritenuta di acconto’ (Cass. n. 1768 del 2019, conf. a Cass. n. 5095 del 1997);
3. pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
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