Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27991/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in SALERNO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COMUNE SANTOMENNA
– intimato –
Oggetto: lavori pubblici –
Ritardato
pagamento –
Interessi
R.G.N. 27991/2022
Ud. 09/01/2025 CC
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 503/2022 depositata il 29/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 503/2022, pubblicata in data 29 aprile 2022, la Corte d’appello di Salerno, nella regolare costituzione dell’appellato COMUNE DI SANTOMENNA, ha respinto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2965/2015, pubblicata in data 25 giugno 2015, la quale, a propria volta, aveva respinto la domanda formulata dalla RAGIONE_SOCIALE
Quest’ultima aveva adito il Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del COMUNE DI SANTOMENNA alla corresponsione della somma di € 55.333,92, oltre accessori ed interessi moratori, ed oltre al risarcimento dei danni.
Aveva riferito di avere eseguito. per conto del COMUNE alcuni lavori di manutenzione e di realizzazione di opere pubbliche (sistemazione del cimitero comunale; manutenzione straordinaria della strada INDIRIZZO; completamento della scuola materna comunale; realizzazione Isola ecologica), maturando il credito residuo di cui alla domanda, nonché un credito da risarcimento danni derivante dall’andamento anomalo dei lavori imputabile allo stesso Ente committente.
Costituitosi regolarmente il COMUNE DI SANTOMENNA, il Tribunale di Salerno aveva respinto integralmente la domanda, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 191 D. Lgs. n. 267/2000, a mente del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente
programma del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria.
La Corte d’appello, ha, in primo luogo, disatteso il motivo di gravame con il quale si censurava il mancato riconoscimento degli interessi moratori sulle somme che – nel corso del giudizio di prime cure -erano state corrisposte dal COMUNE, rilevando che, in relazione ad alcune opere (manutenzione straordinaria della strada INDIRIZZO; realizzazione Isola ecologica) non vi era prova di un ritardo imputabile all’Ente mentre in relazione ad altre (sistemazione del cimitero comunale), l’i mpresa non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 132, D. Lgs. n. 163/2006.
Ha rilevato la Corte territoriale che nella specie i lavori non risultavano essere stati pattuiti con la forma scritta ad substantiam e che comunque non vi era prova dell’accessorietà dei lavori successivamente eseguiti e della loro riconducibilità a circostanze impreviste.
La Corte ha anche disatteso i motivi di gravame con i quali l’impresa si doleva del mancato riconoscimento del risarcimento dei danni, sia perché assorbiti dal rigetto del precedente motivo sia per assenza di prova del danno.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre la società RAGIONE_SOCIALE
È rimasto intimato il COMUNE DI SANTOMENNA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4, D. Lgs. n. 231/2002.
Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso la decorrenza degli interessi moratori sulle somme corrisposte in ritardo dal COMUNE ritenendo che a quest’ultimo non sia non imputabile il medesimo ritardo ed invoca l’applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2002.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
Il ricorso censura la decisione impugnata per avere quest’ultima gravato l’impresa ricorrente delle spese legali dei due gradi di giudizio, evidenziando che solo nel corso dello stesso il COMUNE DI SANTOMENNA aveva proceduto al pagamento della sorte capitale della domanda azionata in giudizio e che comunque la domanda di corresponsione degli interessi moratori doveva ritenersi fondata, come dedotto nel primo motivo di ricorso.
Deduce, quindi, che le spese dei gradi di merito avrebbero dovuto essere poste a carico dell’Ente, sia in ragione dell’applicazione di principi in tema di cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale, sia in ragione della fondatezza della domanda relativa anche agli interessi moratori.
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che ci si appresta ora a specificare.
Oggetto del giudizio di appello -a seguito del pagamento spontaneo dei lavori da parte dell’intimato nel corso del giudizio di prime cure -era unicamente l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a conseguire il computo degli interessi sulle somme che la
stessa ricorrente deduceva essere state comunque corrisposte in ritardo quale corrispettivo dei lavori effettuati.
La decisione impugnata risulta aver disatteso il gravame proposto dall’odierna ricorrente con una motivazione che ha distinto due profili.
Quanto ai lavori consistenti nella manutenzione straordinaria di una strada e nella realizzazione dell’i sola ecologica, la Corte territoriale ha escluso il diritto al calcolo degli interessi, ritenendo non provata l’esistenza di un ritardo dell’Amministrazione comunale , essendo necessaria la previa verifica contabile dei lavori.
Quanto ai lavori di sistemazione del cimitero comunale, invece, il rigetto del gravame da parte della Corte d’appello si è basato sulla considerazione per cui l’impresa odierna ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 132, D. Lgs. n. 163/2006, in relazione alle varianti in aumento dei lavori.
Non essendo la sentenza della Corte d’appello impugnata in relazione a tale secondo profilo, il ricorso viene, a questo punto, ad investire la sola statuizione di rigetto del riconoscimento degli interessi sulle somme corrisposte per la manutenzione straordinaria di una strada e la realizzazione dell’i sola ecologica.
Così delimitato l’ambito del presente giudizio, osserva questa Corte che la decisione impugnata ha erroneamente escluso la debenza degli interessi sulle somme spettanti alla ricorrente in virtù della (genericamente asserita) assenza di prova di un ritardo imputabile all’amministrazione comunale.
Costituisce principio generale, quello per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata
tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile all’Amministrazione, risultando invece tale diritto escluso nel caso in cui non risulti che il ritardo sia in dipendenza causale con un inadempimento dell’appaltante (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 23071 del 11/11/2016), non operando, tuttavia, una deroga alle comuni norme sull’imputabilità dell’inadempimento contrattuale (Sez. 1, Sentenza n. 11725 del 01/08/2003), in virtù delle quali è onere del debitore di cui si assume l’inadempimento quello di provare che quest’ultimo è derivato da impossibilità della prestazione ascrivibile a causa a lui non imputabile.
Di tali principi la Corte territoriale non risulta aver fatto buon governo in quanto ha disatteso il gravame affermando apoditticamente che il ritardo dell’odierna intimata nel pagamento d ei corrispettivi era giustificato da una non meglio specificata necessità di verifica contabile, senza, in tal modo, appurare -peraltro alla luce della disciplina ratione temporis vigente in tema di appalto di lavori pubblici -se l’appaltante avesse o meno svolto tempestivamente i propri controlli risultando pertanto impedita a procedere al tempestivo pagamento da fattori estranei alla sua sfera, e se, quindi, il ritardato pagamento fosse effettivamente derivante da causa non imputabile all’appaltante medesima.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo .
Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno .
Quest’ultima dovrà operare una nuova verifica in ordine alla sussistenza ed imputabilità di un ritardo nel pagamento delle opere realizzate dall’odierna ricorrente e , conseguentemente, alla
sussistenza di un diritto della medesima al riconoscimento degli interessi da ritardato pagamento, secondo la normativa ratione temporis vigente .
Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, all a Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima