Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17560 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17285/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 569/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Fatti di causa
Il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannò NOME COGNOME a ridurre al pristino stato la copertura a falda del proprio immobile, che aveva, in parte, trasformato a terrazza recintata da un parapetto.
La Corte d’appello di Brescia, accolta l’impugnazione di NOME COGNOME, rigettò la domanda degli attori.
Il diverso opinamento del Giudice di secondo grado consiglia, sia pure in breve, di riprendere gli argomenti da questi valorizzati al fine di giungere all’epilogo sopra anticipato.
-Creata la terrazza ‘a vasca’ sul tetto, ‘l’area perimetrale’ era rimasta immutata e la costituita veduta si collocava a distanza legale (punto, quest’ultimo, neppure in contestazione);
La modifica strutturale del tetto, in quel caso, non aveva determinato la creazione di un nuovo manufatto, essendosi trattato solo di una ristrutturazione, essendo rimasti inalterati gli elementi costruttivi essenziali (volumi e sagoma), non potendo dirsi che l’edificazione del parapetto potesse, a tal fine, essere giudicato rilevante.
Per quanto concerneva le gronde, andava rilevato che le stesse non erano computabili nel calcolo delle distanze, secondo il consolidato orientamento di legittimità (cita Cass. n. 18282/2016), inoltre, il muretto era stato edificato ben all’interno della proprietà dell’appellante e a distanza legale dal confine e senza alterare il volume del fabbricato.
Gli insoddisfatti attori e appellati ricorrono sulla base di tre motivi.
La convenuta resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché motivazione <>.
2 Con il secondo motivo denunciano, ancora una volta, omessa motivazione in relazione agli artt. 111, co. 6, Cost., 3 e 6 T.U. n. 380/2001 e al d. lgs. n. 222/2016, Tab. A; nonché, infine, <>.
Con i predetti motivi, tra loro collegati, i ricorrenti sostengono che:
che la sentenza era venuta meno al dovere di rendere motivazione effettiva, oltre ad avere posto a base della decisione una lettura <>, non avendo tratto le conseguenze corrette dalla relazione del c.t.u., dalla quale era emerso che il vecchio tetto era stato interamente demolito; inoltre la sentenza aveva confuso la grondaia con lo sporto di gronda; il c.t.u. aveva in effetti accertato il rispetto dei limiti di sagoma in pianta, ma la Corte locale non aveva considerato <> , che dopo l’immutazione non corrispondeva più all’originale e; inoltre <>.
In definitiva, secondo l’assunto, non era rimasto rispettato il vincolo di sagoma.
Di poi, sempre a parere dei ricorrenti, la confusione tra sporto di gronda e grondaia aveva portato il Giudice di secondo grado a reputare, contro il vero, che l’opera edilizia avesse comportato la <>.
-A differenza di quel che emergeva dalla decisione, la costruzione della terrazza aveva interessato <>.
Non si versava in ipotesi di attività edilizia libera, stante che il rifacimento del portico e la formazione della terrazza avevano avuto necessità dei relativi titoli abilitativi edilizi, siccome, peraltro era dato trarre dal certificato di conformità dell’opera, a suo tempo prodotto dai ricorrenti, al fine di dimostrare che si era in presenza di nuova opera; documento non esaminato dalla Corte d’appello.
Si era in presenza di una vera e propria ricostruzione e non di una ristrutturazione, siccome si traeva dai titoli edilizi abilitativi.
I due motivi, unitariamente scrutinati, sono in parte infondati e per altra parte inammissibili.
Quel che assume rilievo decisivo, invero, è la circostanza di fatto incontestata che l’intervento non apportò aumento di volumetria e della sagoma d’ingombro.
In ragione di ciò, la decisione di questa Corte richiamata dai ricorrenti non ne sostiene l’assunto. La Corte, in quell’occasione, ha chiarito che <>.
Qui, per vero, come accertato incensurabilmente nel giudizio di merito, si è in presenza di una modifica parziale del tetto, il quale, per una parte, è stato trasformato a terrazza, senza aumento di volumetria e della superficie dei muri esterni e, quindi, della sagoma d’ingombro (v. pag. 7 sentenza).
In definitiva, secondo la Corte di meritosi è in presenza di una legittima ristrutturazione, secondo il principio di diritto enunciato più volte da questa Corte, la quale ha avuto modo di affermare che nell’ambito delle opere edilizie – anche alla luce dei criteri di cui all’art. 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 – la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (S.U. n. 21578, 19/10/2011, Rv. 619608; conf., ex multis, Cass. n. 15041/2018).
È appena il caso di soggiungere che in questa sede non assume rilievo alcuno il titolo abilitante ritenuto necessario
dall’amministrazione comunale, valendo a discernere l’ipotesi della ricostruzione da quella della ristrutturazione solo quanto immediatamente sopra ripreso.
Per quel che riguarda la grondaia e lo sporto di gronda, la distinzione non è concludente, trattandosi pur sempre di strutture tecnologiche irrilevanti ai fini delle distanze e del volume d’ingombro.
Risulta inammissibile il più volte impropriamente dedotto vizio della motivazione, non potendosi in alcun modo affermare l’apparenza della motivazione.
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate essendo ripercorribile il costrutto motivazionale, nel mentre le osservazioni dei ricorrenti si traducono, piuttosto chiaramente, nell’impropria pretesa di una rivalutazione di merito.
Infine, La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf., Cass. nn. 15879/2018, 3709/2014).
3 Con il terzo motivo viene denunciata nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 196 cod. proc. civ. : si addebita alla Corte d’appello di non avere disposto rinnovazione dell’indagine tecnica, invece necessaria a dire dei ricorrenti.
Il motivo è inammissibile.
Il giudice dell’appello, pur dovendo dar conto di avere preso in esame le censure, aventi natura tecnica, mosse dall’appellante, non è tenuto a motivare esplicitamente la decisione di non far luogo a rinnovazione della consulenza (cfr., ex multis, Cass. n. 26709/2020).
Presa in esame che qui consta dal complessivo ordito motivazionale (si vedano, in particolare le pagg. 7 e 8).
Fatto salvo quanto sopra, ovviamente appartiene al sindacato di merito, qui non censurabile, il giudizio sulla necessità istruttoria di far luogo a nuova consulenza.
Nel suo complesso il ricorso merita rigetto.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 11 aprile