Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8349/2021 R.G. proposto da:
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE SALERNO 2
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1692/2019 depositata il 09/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il comune di Giffoni Valle Piana, premesso di vantare il diritto alle quote di ristoro ambientale per il periodo dal 23 febbraio 2004 al
31 luglio 2005 già riconosciuto dall’ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE n.3286/2003 e RAGIONE_SOCIALEe successive OPCM nn.3123 del 20 ottobre 2005 335 del 31 gennaio 2006 nella misura di 0.0052 euro per ogni chilogrammo di RAGIONE_SOCIALE trattati, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE insistenza, nel proprio territorio- loc. Sardone, RAGIONE_SOCIALE‘impianto di tritovagliatura di RAGIONE_SOCIALE , ove erano stati parimenti trattati in dipendenza RAGIONE_SOCIALE trasferenza dei RAGIONE_SOCIALE urbani prodotti dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provincia di RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE roto-imballatura dei RAGIONE_SOCIALE eccedenti i quantitativi trasferiti all’impianto di produzione di CDR sito nel comune di Battipaglia, disposta con ordinanza del Sub Commissario del Governo per l’emergenza dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, società che gestiva l’impianto di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, società che riscuoteva dalla RAGIONE_SOCIALE CO i relativi importi dovuti dagli enti conferenti, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE nonché il Commissario di Governo per l’emergenza RAGIONE_SOCIALE nella Regione RAGIONE_SOCIALE , ciascuno responsabile per i quantitativi di RAGIONE_SOCIALE destinati allo RAGIONE_SOCIALE in base a quanto indicato da RAGIONE_SOCIALECO nella nota del 20.10.2005, chiedendone la condanna per le quote rispettivamente dovute per le quote non versate.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannava il Commissario per l’emergenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del comune di Giffoni Valle Piana RAGIONE_SOCIALE somma di euro 514.531,15 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, Unità tecnico amministrativa, proponeva appello contro il comune di Giffoni, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, anche quale incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte di appello di Napoli che, con sentenza n.1692, pubblicata il 9.12.2019, rigettava l’impugnazione.
La Corte di appello riteneva la legittimazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Unità tecnico RAGIONE_SOCIALE.- alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, essendo la stessa subentrata nella gestione rivestita a suo tempo dal commissario per l’emergenza RAGIONE_SOCIALE in base all’ordinanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE n.3920 (art.15), sicché non poteva ritenersi formato il giudicato interno su quanto stabilità del Tribunale come dedotto da RAGIONE_SOCIALE Riteneva poi infondata la censura RAGIONE_SOCIALE‘appellante relativa al prospettato difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo infine che, sulla base del complesso ed articolato quadro normativo esaminato dal Tribunale, doveva ritenersi corretta la decisione impugnata che aveva ricondotto in capo all’appellante la responsabilità per il mancato versamento RAGIONE_SOCIALEe quote di ristoro ambientale reclamate dal comune di Giffoni Valle Piana.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione contro il comune di Giffoni Valle Piana la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, anche quale ed il RAGIONE_SOCIALE del Governo, affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso le parti intimate.
Hanno depositato memoria il comune di Giffoni Valle Piana, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 7 marzo 2024.
Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La richiesta del comune di Giffoni Valle Piana di pagamento RAGIONE_SOCIALEe quote di ristoro ambientale non potrebbe dirsi fondata su un diritto soggettivo di natura patrimoniale, trattandosi di contributo per il carico ambientale che un comune subisce per la presenza, sul suo territorio, di un impianto di trattamento, RAGIONE_SOCIALE del rifiuto, ivi compreso, un impianto di trasparenza, risultando lo stesso connesso al poteredovere RAGIONE_SOCIALE‘ente di tutelare interessi pubblici rilevanti a fronte del sacrificio ambientale richiesto al territorio
comunale ed a suoi abitanti. Sicché, dovendosi escludere la natura di corrispettivo o di compenso o di rendita o emolumento, la giurisdizione non potrebbe che appartenere al giudice amministrativo, non derivando da pattuizioni negoziali.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimazione passiva in via esclusiva dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto all’originaria pretesa azionata dal comune di Giffoni Valle Piana. La Corte di appello, nell’accogliere integralmente la domanda proposta dal comune a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, avrebbe non solo tralasciato di considerare la stessa ripartizione RAGIONE_SOCIALE domanda fra tutti i convenuti operata dal comune nel giudizio di primo grado e ancor più il quadro normativo di riferimento, tralasciando di considerare che parte RAGIONE_SOCIALEe somme reclamate dal comune erano già state riscosse da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE che a loro volta non avevano provveduto a riversare le medesime somme nella contabilità speciale del Commissario delegato appositamente costituita in base all’OPCM n.3479 del 14 dicembre 2005.
Secondo la ricorrente, il richiamo operato dalla Corte di appello ad alcune pronunzie giurisprudenziali anche rese dal giudice amministrativo non risulterebbe pertinente, non occupandosi le stesse RAGIONE_SOCIALE vicenda oggetto di causa, nella quale il gestore del sistema di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, mandatario all’incasso o incaricato RAGIONE_SOCIALE riscossione RAGIONE_SOCIALE quota ristori reclamate dal comune di Giffoni per il periodo anteriore alla risoluzione dei contratti di affidamento del servizio, non aveva riversato le somme riscosse dai RAGIONE_SOCIALE conferenti nella anzidetta Contabilità.
Più in particolare, secondo la ricorrente, per l’anno 2005, in assenza RAGIONE_SOCIALE convenzione ormai risolta (con RAGIONE_SOCIALE) le quote ristori erano state riscosse dal gestore RAGIONE_SOCIALE trasferenza RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE -che gestiva l’impianto di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE dall’1.1.2004 – il quale
avrebbe dovuto riversarle al comune di Giffoni. Per l’anno 2004, vigendo la Convenzione fra RAGIONE_SOCIALE e concedente il servizio di gestione dei RAGIONE_SOCIALE regolata dall’art.6, c.2 RAGIONE_SOCIALE OPCM n.3286/2003, sarebbe stato il comune richiedente a dover ‘provare quale di questi soggetti (RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE) aveva riscosso i ristori allo stesso dovuti, essendo comunque certo che alcuna somma a tal titolo era stata riscossa dal Commissario di Governo; né in giudizio è stato provato -ed invero neanche affermato -il contrario’ (così, testualmente, pag.14, righi 7 ss. del ricorso per cassazione), rimanendo estranea al pagamento dei ristori ambientali l’autorità commissariale.
Ciò si desumerebbe, altresì, dai principi generali vigenti in materia di gestione dei RAGIONE_SOCIALE in caso di trasferenza dei RAGIONE_SOCIALE, posto che era frequente che i RAGIONE_SOCIALE, all’atto del conferimento dei RAGIONE_SOCIALE presso le aree di trasferenza, di regola consegnassero al gestore RAGIONE_SOCIALE trasferenza (qui RAGIONE_SOCIALECo) non solo il corrispettivo per la limitata attività di RAGIONE_SOCIALE trasferenza svolta, ma anche le tariffe ambientali, comprensive RAGIONE_SOCIALEe quote di ristoro ambientale, per modo che era poi il gestore RAGIONE_SOCIALE trasferenza a doverle riversare al gestore RAGIONE_SOCIALE‘impianto di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) fino al 15.12.2005 e poi Commissario di Governo), tenuto a sua volta ad emettere fattura sia per la tariffa di RAGIONE_SOCIALE sia per i contributi. Da qui il debito fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE regolato per l’anno 2005 dall’ordinanza commissariale n.325/2005.
Secondo la ricorrente, pertanto, anche per l’anno 2005 l’unico debitore dei ristori verso il comune sarebbe da individuare nella RAGIONE_SOCIALECO, mentre per l’anno 2004 sarebbe stata la RAGIONE_SOCIALE (che aveva incassato le quote senza riversarle al comune né al Commissario di governo, nonostante l’obbligo sancito dall’art.1 RAGIONE_SOCIALE‘OPCM n.3479/2005) a dovere risponderne.
La decisione impugnata doveva ritenersi errata per non avere considerato che il debito da ristori sorgerebbe sulla base di un
conferimento realizzato da chi aveva ricevuto tariffe dai produttori di RAGIONE_SOCIALE, apparendo dunque irrilevante l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità commissariale al conferimento, ricadendo sempre sul soggetto che esegue i conferimenti l’obbligo del pagamento RAGIONE_SOCIALEe quote, ciò imponendosi anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEe regole di contabilità pubblica.
Va anzitutto evidenziato che il ricorso è tempestivo, ove si consideri che a fronte RAGIONE_SOCIALE pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in data 9.12.2019, il termine annuale applicabile, in relazione all’art.327 c.p.c. ratione temporis applicabile in relazione all’inizio RAGIONE_SOCIALE lite (citazione del 26 settembre 2006), al quale occorre sommare la sospensione feriale del termini processuali di 31 giorni in relazione all’epoca RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata di ricorso per cassazione (cfr. art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 7 ottobre 1969, n. 792, modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) ed il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione andava a scadere il 14.3.2021, coincidente con un giorno festivo e quindi prorogato ex lege al 15.3.2021. Data nella quale risulta spedito il ricorso per cassazione al comune di Giffoni Valle Piana.
Ciò posto, occorre esaminare le tre questioni principali sottese al ricorso, la prima RAGIONE_SOCIALEe quali attiene alla legittimazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a proporre il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale era stato condannato il Commissario per l’emergenza RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE al pagamento di somme in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE Giffoni Valle Piana. Questione posta in discussione nel controricorso da RAGIONE_SOCIALE
Deve ritenersi che la RAGIONE_SOCIALE, Unità tecnico amministrativa, unica impugnante rispetto alla sentenza resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.2272/2014, abbia ritualmente proposto l’appello avverso tale sentenza.
Ed invero, la Corte di appello, per giustificare la legittimazione ad impugnare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, ha fatto riferimento all’art.15, c.1, RAGIONE_SOCIALE‘OPCM n.3920 del 2011, che è utile di seguito riportare, per maggiore chiarezza: In considerazione RAGIONE_SOCIALE necessità di provvedere all’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino nonché’ di assicurare l’adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è istituita, con decreto del Capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, apposita UnitàTecnicaAmministrativa. 2. L’Unità Tecnica -Amministrativa di cui al comma 1 è preposta, altresì, alla gestione RAGIONE_SOCIALEe attività concernenti: a) i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle unità Stralcio ed Operativa di cui all’articolo 2 del sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l’eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali; b) la gestione degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘avviso pubblico di accertamento RAGIONE_SOCIALE massa passiva di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 13 gennaio 2010, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie disponibili a tale scopo; c) le attività solutorie di competenza nei limiti RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori; d) le competenze amministrative riferite all’esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonché’ riferite alla convenzione con il RAGIONE_SOCIALE. e) l’eventuale supporto alla Regione RAGIONE_SOCIALE, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei RAGIONE_SOCIALE, nella
ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste. Il comma 13 RAGIONE_SOCIALEo stesso art.15 aggiunge poi che ‘Il Capo RAGIONE_SOCIALE‘Unità Tecnica -Amministrativa di cui al comma 1 subentra nella titolarità RAGIONE_SOCIALEe contabilità speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo RAGIONE_SOCIALE‘Unità Stralcio di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 13 gennaio 2010 e RAGIONE_SOCIALE contabilità speciale n. 5147 intestata al Capo RAGIONE_SOCIALE‘Unità Operativa di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 13 gennaio 2010. ‘
Orbene, tale ordinanza va letta in relazione a quanto a suo tempo previsto dal d.l.n.195/2009, contenente disposizioni urgenti per la cessazione RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza in materia di RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE, per l’avvio RAGIONE_SOCIALE fase post emergenziale nel territorio RAGIONE_SOCIALE regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, convertito con modificazioni nella l.n.26/2010.
In particolare, l’art.2 del d.l.cit. ha previsto che ‘ Con decreto del Presidente del AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘emergenza RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, una “Unità stralcio” e una “Unità operativa”, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione RAGIONE_SOCIALEe missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: “decreto-legge n. 90 del 2008”, che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico RAGIONE_SOCIALEe predette unità si provvede nel limite RAGIONE_SOCIALEe disponibilità RAGIONE_SOCIALEe contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico RAGIONE_SOCIALE, sono allocate presso l’attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. 2. Con il medesimo decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1, primo periodo, sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo RAGIONE_SOCIALE Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei RAGIONE_SOCIALE presso il termovalorizzatore di Acerra e il relativo impianto di servizio, i ricavi RAGIONE_SOCIALE vendita RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more RAGIONE_SOCIALE‘adozione dei provvedimenti di cui all’
e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei RAGIONE_SOCIALE solidi urbani.
L’art.3, c.1, d.l.n.195 cit. ha poi aggiunto che L’Unità stralcio di cui all’articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all’emergenza RAGIONE_SOCIALE di cui all’
, di seguito denominate: “Strutture commissariali”. Per gli eventuali contenziosi derivanti dall’attuazione del presente articolo si applica l’ . Il piano di rilevazione RAGIONE_SOCIALE massa
passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.2. L’Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi… 4. A seguito del definitivo accertamento RAGIONE_SOCIALE massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l’Unità stralcio, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione RAGIONE_SOCIALEe passività sulla base RAGIONE_SOCIALEe istanze di cui al comma 3 e previa RAGIONE_SOCIALEcazione degli stessi piani al RAGIONE_SOCIALE, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell’ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto RAGIONE_SOCIALE data di esigibilità del credito originario, ai crediti di lavoro, nonché agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.
A ciò va aggiunto, sempre al fine di valutare la legittimazione alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello da parte RAGIONE_SOCIALE‘Unità tecnico amministrativa costituita presso la RAGIONE_SOCIALE del consiglio dei RAGIONE_SOCIALE, che l’art.5,
c.1, d.l.n.136/2013, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, ha previsto che ‘ Al fine di consentire il completamento RAGIONE_SOCIALEe attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell’ambito RAGIONE_SOCIALE gestione dei RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE, l’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31.12.2014 e opera in seno alla RAGIONE_SOCIALE.’
Orbene, reputa la Corte che la sentenza impugnata sia corretta nella parte in cui ha ritenuto che non si sia formato alcun giudicato interno per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza da parte del soggetto indicato dal Tribunale come tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme in favore del comune di Giffoni Valle Piana, e cioè del Commissario di Governo per l’emergenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE.
Infatti il quadro normativo di riferimento orienta appunto nel senso di ritenere che l’Unità tecnico Amministrativa costituita presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia assunto tra i suoi comporti quello RAGIONE_SOCIALE gestione dei rapporti attivi e passivi a suo tempo curati dalle Unità Stralcio, a loro volta subentrate alle attività dei Commissari istituti per l’emergenza RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e specificamente indicando il quadro normativo a sostegno di tale successione, come ha dato atto la Corte di appello (cfr.pag.3, p.3.1 sent.impugnata).
Deve quindi ritenersi che tale Unità tecnico amministrativa presso la RAGIONE_SOCIALE, succeduta a titolo particolare nei rapporti già sorti con il Commissario per l’emergenza RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, e quindi, anche rispetto al contenzioso promosso dal comune di Giffoni, abbia ritualmente impugnato la sentenza resa dal Tribunale innanzi alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, poiché il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nell’intestazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile (cfr.Cass.n. 8975/2020), tanto consente di ritenere l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ammissibile ed infondate le prospettazioni espresse dalla società RAGIONE_SOCIALE in punto di giudicato interno asseritamente formatosi.
Del tutto irrilevante risulta poi, ai fini del presente giudizio il richiamo, operato dalla società RAGIONE_SOCIALE, alle vicende che hanno riguardato l’art.1, c.422 legge n.147/2013, relative alla successione dei rapporti che coinvolgevano gli enti competenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.5, commi 4 -ter e 4-quater l.n.225/1992 e con esso, alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale -Corte cost.n.17/2015- che ebbe a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art.6, c. 1 bis d.l.n.136/2013, non rilevante rispetto alla vicenda qui scrutinata.
Ciò posto, il primo motivo del ricorso è infondato.
Nessun elemento è stato offerto dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di norme attributive di poteri discrezionali in ordine alla determinazione del ristoro ambientale reclamato dal comune di Giffoni Valle Piana nel presente giudizio.
Ed invero, per comprendere la natura RAGIONE_SOCIALEe somme richieste dal Comune è sufficiente muovere, fra i tanti provvedimenti emergenziali adottati e con specifico riferimento alla controversia qui in esame, da quelli relativi alle quote di ristoro reclamate per gli anni 2004 e 2005, e specificamente dall’Ordinanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE n.3286/2003 del 9 maggio 2003 che, all’art.4 così dispone:
‘4. All’art. 2 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall’art. 9, comma 5, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza 3100 del 22 dicembre 2000, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Il Commissario delegato -Presidente RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE dispone, altresì, un contributo a carico dei RAGIONE_SOCIALE che conferiscono i RAGIONE_SOCIALE da erogare a favore dei RAGIONE_SOCIALE nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasferenza, i siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE ed i siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE. Detto contributo, stabilito nella misura complessiva di Euro 0.0052 per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE, sarà erogato nella misura di Euro 0.0013 per chilogrammo ai RAGIONE_SOCIALE sede di impianto di trasferenza, nella misura di Euro 0.0013 per chilogrammo ai RAGIONE_SOCIALE sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE e di Euro 0.0026 ai RAGIONE_SOCIALE sede di siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE. Le suddette somme previste per i RAGIONE_SOCIALE sede di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE saranno conferite ai RAGIONE_SOCIALE sede di stazioni di trasferenza dopo l’entrata di esercizio degli impianti di termovalorizzazione». 5. A decorrere dalla data di emanazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza è applicato alla tariffa di conferimento dei RAGIONE_SOCIALE urbani una maggiorazione pari a euro 0.015 al chilogrammo di rifiuto conferito. Tali somme sono conferite al Presidente RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE – Commissario delegato per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE raccolta differenziata. 6. I contributi e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono riscossi dalla affidataria del servizio di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, sulla base di apposita convenzione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quale si tiene conto sia degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predetta attività di riscossione, che dei benefici economici derivanti all’impresa
stessa dalla maggiore disponibilità di risorse finanziarie; con la stessa convenzione sono disciplinati tutti gli aspetti economicofinanziari anche con riferimento alle penali per eventuali inadempienze contrattuali. 7. Il Commissario delegato -Presidente RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE dispone, altresì, un contributo a carico degli enti pubblici che conferiscono i materiali derivanti dalle attività di bonifica, da erogare ai RAGIONE_SOCIALE nel cui territorio sono ubicati i siti di stoccaggio definitivo dei suddetti materiali. Detto contributo è stabilito nella misura di 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto secco conferito. ‘
Analogamente, l’OPCM N.3479 del 14.12.2005, all’art.3, commi 2,3 e 4 prevedeva, tra l’altro, che ‘ A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza, la tariffa di RAGIONE_SOCIALE comprensiva RAGIONE_SOCIALEe quote di ristoro, maggiorazioni di cui alle ordinanze citate all’art. 1, comma 1, e RAGIONE_SOCIALEe imposte, è determinata in euro 0,0880 per chilogrammo per tutti i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE. Gli incassi di detta tariffa affluiscono all’apposita contabilità speciale istituita dal Commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi ai contributi e maggiorazioni, come indicati nell’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, accantonati a favore degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilità speciale 3111 intestata al Commissario delegato, che provvederà alla successiva liquidazione. A decorrere dal 16 dicembre 2005, l’importo RAGIONE_SOCIALE tariffa di cui al comma 2 è ridotto del 10% per i RAGIONE_SOCIALE che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 30%. Dal 1° aprile 2006, l’importo RAGIONE_SOCIALE tariffa di cui al comma 2 è ridotto del 15% per i RAGIONE_SOCIALE che, alla data del 31 dicembre 2005, hanno raggiunto una percentuale RAGIONE_SOCIALE raccolta differenziata almeno pari al 35%. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai RAGIONE_SOCIALE od ai soggetti terzi dai medesimi incaricati che sosterranno direttamente il costo di conferimento RAGIONE_SOCIALE frazione
organica proveniente dalla raccolta differenziata individuando autonomamente gli impianti di trattamento di tali RAGIONE_SOCIALE, il Commissario delegato riconoscerà un contributo pari ad euro 0,040 per chilogrammo. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un contributo ai RAGIONE_SOCIALE sede di impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE pari a 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE, ed accantona per i RAGIONE_SOCIALE sede di termovalorizzatore un importo pari a 0,0052 euro per chilogrammo sui RAGIONE_SOCIALE in ingresso agli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE, da erogare ai suddetti RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in esercizio degli impianti di termovalorizzazione. Inoltre il Commissario riconosce ai RAGIONE_SOCIALE sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE un contributo di Euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso e stoccato in tali siti, ed un contributo per i RAGIONE_SOCIALE sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti. ‘
Se, duni,que, ai fini del riparto RAGIONE_SOCIALEe giurisdizione devono valere i principi più volte espressi dalle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione anche in materia di servizi pubblici, fra i quali rientra sicuramente quello RAGIONE_SOCIALE gestione dei RAGIONE_SOCIALE, a proposito RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione in capo al giudice ordinario RAGIONE_SOCIALEe controversie nelle quali non si fa questione di potestà amministrativa ma, piuttosto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di posizioni giuridiche configurate direttamente dalla legge, o da atti normativi speciali che alla stessa si riferiscono senza che l’amministrazione abbia alcun potere di determinarne o modificarne discrezionalmente il contenuto.
Sul punto, è sufficiente ricordare che la giurisdizione rispetto alla controversia pendente è regolata dall’assetto normativo scaturito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 come sostituito dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE L. n. 205 del 2000. In esito a tale pronunzia l’art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7, lettera a), RAGIONE_SOCIALE legge n. 205 del 2000 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi».
Orbene, secondo i principi ormai consolidati espressi dalle Sezioni Unite, la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale appena ricordata ha determinato il sostanziale ritorno al criterio di riparto a suo tempo operante nel regime RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1034 del 1971, poi recepito, senza sostanziali modifiche, dal Codice del processo amministrativo, emanato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett.c) -cfr. Cass., S.U, 10 aprile 2018, n. 28053-.
Ne consegue che tanto l’art. 113, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge 21 luglio 2000, n. 205 (applicabile “ratione temporis”), nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento RAGIONE_SOCIALE
P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, RAGIONE_SOCIALE‘indennità o di altri corrispettivi (cfr.Cass.S.U. n.20939/2011).
Tali principî sono stati riaffermati con riguardo alla normativa sulla situazione emergenziale per i RAGIONE_SOCIALE, ribadendo che le pronunzie RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 167/2011 hanno scolpito la distinzione fra attività di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, che costituisce un servizio pubblico, e le attività strumentali che sono svolte in regime negoziale (cfr.Cass.S.U. n.12580/2023, Cass.S.U. n.35344/2023). E nella stessa prospettiva si è collocata Corte cost. n. 35/2010, laddove il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 d.l. n. 90 del 2008, in riferimento all’art. 103, comma 1, Cost., affermando che anche nella materia RAGIONE_SOCIALE ‘gestione dei RAGIONE_SOCIALE‘ è pur sempre richiesto che «l’amministrazione agisca come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi», così restando al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALE detta norma (e RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa) le «questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio».
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno più volte affermato che ai fini del riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALE “causa petendi”, ossia RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE posizione dedotta in giudizio (cfr.Cass.S.U. n.21928/2018).
Così riassunti i principi del diritto vivente rilevanti in materia, osserva la Corte che nel caso di specie, esclusa l’applicazione, ratione temporis, RAGIONE_SOCIALE‘art.4 l.n.90 /2008, come già ritenuto
correttamente dal giudice di appello, nella parte in cui ha devoluto alla giurisdizione esclusivo del giudice amministrativo tutte le controversie attinenti alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE, la controversia attiene alla pretesa del Comune al pagamento RAGIONE_SOCIALE quota di ristoro prevista dai provvedimenti normativi sopra ricordati.
Ciò non può, dunque, che radicare la giurisdizione del giudice ordinario, pur se affondando le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALE domanda nell’ambito RAGIONE_SOCIALE gestione dei RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente nella complessa disciplina normativa che aveva, dapprima, posto a carico del gestore del servizio l’obbligo di riscuotere le quote ristoro dai RAGIONE_SOCIALE conferenti e poi di riversarle sui comini ospitanti e, poi, dando luogo al contenzioso per cui è causa in ragione del mancato versamento RAGIONE_SOCIALEe quote riscosse dall’ente gestore che medio tempore aveva visto risolta la convenzione con obbligo di riversare le quote riscosse nella contabilità speciale appositamente costituita.
Di tal che la controversia, affondi o meno le sue radici nell’esistenza di un obbligo del gestore del servizio di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, è sicuramente estranea ai profili che consentirebbero il radicamento innanzi alla giurisdizione amministrativa, in assenza di profili di autoritatività connessi alla determinazione del contributo ed alla scelta o meno di erogarlo. A nulla dunque rileva che la pretesa non sia fondata su un titolo negoziale piuttosto nascendo, secondo la disciplina civilistica, da contratto o fatto illecito ma anche da qualunque atto o fatto idonea a produrla secondo le regole RAGIONE_SOCIALE‘or dinamento (art.1173 c.c.).
Si tratta, a ben considerare, di un contributo indennitario che le fonti normative appena ricordate hanno inteso riconoscere in favore dei RAGIONE_SOCIALE che assumono l’onere di ospitare, nel loro territorio, impianti necessari per lo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
È poi il caso di precisare che le quote ristoro di cui si discute, qualificate nei termini anzidetti, non possono in alcun modo
assimilarsi ad un tributo, avendo la funzione di indennizzare i RAGIONE_SOCIALE che ospitano sul proprio territorio gli impianti di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e non partecipando, dunque, in alcun modo alle funzioni tipiche del tributo come scolpite dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite.
Ed invero, è utile ricordare che le Sezioni Unite hanno di recente affermato che spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, la giurisdizione sull’opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento del “benefit” ambientale, previsto dall’art. 29, comma 2, RAGIONE_SOCIALE l.r. Lazio n. 27 del 1998 in favore dei RAGIONE_SOCIALE che ricevono determinate categorie di RAGIONE_SOCIALE e ospitano determinati impianti per il loro trattamento e RAGIONE_SOCIALE, atteso che tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall’attività di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (cfr.Cass.S.U. n.5418/2021).
In tale occasione è stato chiarito che detto benefit ambientale, equiparabile alle quote ristoro di cui si discute nel presente procedimento, ha una funzione indennitaria finalizzata al ristoro dei danni ambientali causati dal trattamento e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, assimilabili, sempre ai fini RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, ai contributi, previsti da alcune leggi regionali, a carico dei titolari di autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava ai quali le Sezioni Unite hanno negato natura di tributo, statuendo la giurisdizione sulle relative controversie del giudice ordinario (cfr.Cass.S.U. n.1182/2020).
Non può dunque che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario e, conseguentemente, la correttezza RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata sul punto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, con la sola precisazione
che la natura consolidata dei principi appena ricordati, che affondano in una giurisprudenza granitica RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite civili, consente l’esame RAGIONE_SOCIALE censura da parte di questa Sezione semplice senza alcuna necessità che la stessa sia rimessa all’esame RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite (cfr.Cass.S.U. n.1599/2022).
Passando all’esame del secondo motivo, lo stesso è infondato.
Come si è rappresentato nell’esposizione di tale motivo, la posizione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE a sostegno RAGIONE_SOCIALE carenza di legittimazione passiva rispetto alle quote ristori reclamate dal comune di Giffoni riposerebbe, per l’un verso, sul fatto che i soggetti intervenuti nella gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto che è ospitato in Località Sardone del comune di Giffoni e il soggetto gestore del sistema di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, fin quando operava la convenzione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE (15.12.2005), poi risolta ex lege con il d.l.n.245/2005, sarebbero gli unici tenuti a corrispondere quanto reclamato dal comune, vuoi perché avrebbero riscosso le quote ristoro dai RAGIONE_SOCIALE conferenti senza versarle né al comune, né alla contabilità speciale appositamente istituita con l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE n.3479/2005, in ogni caso gravando sul comune attore l’onere di provare, quanto ai rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEco se quest’ultima avesse versato quanto riscosso alla RAGIONE_SOCIALE.
Tale assunto non persuade, occorrendo ripercorrere le fasi salienti dei provvedimenti che sono stati resi per regolamentare gli aspetti relativi alla questione ‘quote ristoro ambientale’ dopo la risoluzione dei contratti conclusi con i concessionari del servizio di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
Giova muovere dall’art.1 d.l.n.245/2005, contenente misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei RAGIONE_SOCIALE nella Regione RAGIONE_SOCIALE ed ulteriori disposizioni in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conv. con modificazioni nella l.n.21/2006, ove si è previsto al comma 1 che ‘ Al fine di assicurare la regolarità del
servizio di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE con le affidatarie del servizio di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti. ‘
Il comma 7 RAGIONE_SOCIALEo stesso art.1 ha poi aggiunto che ‘ In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘effettiva funzionalità, RAGIONE_SOCIALE vetustà e RAGIONE_SOCIALEo stato di manutenzione, fino al momento RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione RAGIONE_SOCIALEe imprese ed all’utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto RAGIONE_SOCIALE‘azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe risorse di cui all’articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti RAGIONE_SOCIALE regolarità del servizio di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e, RAGIONE_SOCIALE connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l’anno 2005 e di euro 23 milioni per l’anno 2006. ‘
L’art.2 del medesimo d.l. ha poi chiarito, al comma 1, che ‘ Il Commissario delegato per il perseguimento RAGIONE_SOCIALEe attività previste
all’articolo 1 provvede tempestivamente al recupero RAGIONE_SOCIALE tariffa di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE presso i RAGIONE_SOCIALE, i relativi consorzi e gli altri affidatari RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe situazioni debitorie certificate dai RAGIONE_SOCIALE, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine RAGIONE_SOCIALE‘emergenza previsto dall’articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adottate appositamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 RAGIONE_SOCIALE legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori. 2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai RAGIONE_SOCIALE interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche le cui risorse sono versate all’entrata del bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato sino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo indicato nell’articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al RAGIONE_SOCIALE per la gestione del servizio di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE. ‘
Il terzo comma RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione ha quindi disposto che fino alla cessazione RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza, per il pagamento RAGIONE_SOCIALE tariffa di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE si applica ai soggetti indicati nel comma 1 il regime giuridico RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.
A completamento del d.ln.245/2005 venne adottata l’ordinanza OPCM n.3479 del 14.12.2005 che, nel ribadire la vigenza RAGIONE_SOCIALEe ordinanze commissariali recanti l’obbligo per tutti i RAGIONE_SOCIALE e/o i soggetti che effettuano la gestione dei RAGIONE_SOCIALE urbani, di conferire in via esclusiva agli impianti di produzione del
combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE i RAGIONE_SOCIALE urbani prodotti e raccolti sul loro territorio e di pagare la tariffa di RAGIONE_SOCIALE con il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE urbani, e dovendosi assicurare la prosecuzione del servizio nel periodo transitorio con le medesime modalità indicate nei contratti risolti, ebbe a rideterminare la tariffa di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, computando l’adeguamento Istat nel frattempo maturato e l’importo RAGIONE_SOCIALE‘IVA nella percentuale del 10% che deve essere riscosso dal Commissario delegato in sede di fatturazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite a favore degli enti beneficiari.
L’art.2 RAGIONE_SOCIALE‘OPCM, ult.cit., aggiungeva al comma 1 che ‘ A decorrere dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei RAGIONE_SOCIALE, dei relativi consorzi e degli altri affidatari RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE, in ordine al pagamento RAGIONE_SOCIALE tariffa di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e provvede al relativo recupero. Per le situazioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2004 il Commissario delegato tiene conto di quelle già certificate dai RAGIONE_SOCIALE, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53. ‘ Il comma 2 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo ha poi previsto che per le attività di recupero RAGIONE_SOCIALE tariffa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel territorio RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE, nonché per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato fruisce RAGIONE_SOCIALE necessaria collaborazione RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni ed enti pubblici anche economici, nonché di società a partecipazione pubblica; per le amministrazioni non statali provvede mediante apposite convenzioni a titolo oneroso.
L’art.3 RAGIONE_SOCIALE‘OPCM ult.cit. aggiungeva, al comma 1, che ‘ A decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza, sono prorogate le ordinanze commissariali recanti
l’obbligo per tutti i RAGIONE_SOCIALE e/o i soggetti che effettuano la gestione dei RAGIONE_SOCIALE urbani, di conferimento in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE, di tutti i RAGIONE_SOCIALE urbani, a valle RAGIONE_SOCIALE raccolta differenziata, prodotti e raccolti sul loro territorio, di pagamento RAGIONE_SOCIALE tariffa di RAGIONE_SOCIALE ed il conseguente divieto di conferimento a terzi o di altra forma di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE urbani . ‘
Il comma 2 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 3 ha poi previsto che a decorrere dal 16 dicembre 2005 e fino alla cessazione RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza, la tariffa di RAGIONE_SOCIALE comprensiva RAGIONE_SOCIALEe quote di ristoro, maggiorazioni di cui alle ordinanze citate all’art. 1, comma 1, e RAGIONE_SOCIALEe imposte, è determinata in Euro 0,0880 per chilogrammo per tutti i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE, precisando che ‘ Gli incassi di detta tariffa affluiscono all’apposita contabilità speciale istituita dal Commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 3. Gli importi relativi ai contributi e maggiorazioni, come indicati nell’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, accantonati a favore degli aventi diritto, saranno trasferiti sulla contabilità speciale 3111 intestata al Commissario delegato, che provvederà alla successiva liquidazione. ‘
Il comma 4 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo ha poi aggiunto che ‘ A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa il Commissario delegato provvede a riconoscere un contributo ai RAGIONE_SOCIALE sede di impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE pari a 0,0052 euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE, ed accantona per i RAGIONE_SOCIALE sede di termovalorizzatore un importo pari a 0,0052 euro per chilogrammo sui RAGIONE_SOCIALE in ingresso agli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE, da erogare ai suddetti RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in esercizio degli impianti di termovalorizzazione. Inoltre il Commissario riconosce ai RAGIONE_SOCIALE sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato
dai RAGIONE_SOCIALE un contributo di Euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso e stoccato in tali siti, ed un contributo per i RAGIONE_SOCIALE sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai RAGIONE_SOCIALE pari ad Euro 0,0052 per chilogrammo di rifiuto sempre sui quantitativi in ingresso in tali siti. 5. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile da RAGIONE_SOCIALE, sono autorizzati a fatturare ai RAGIONE_SOCIALE solo le somme dovute per tali attività oltre alla quota di ristoro per il comune sede di impianto di trasferenza, stabilita in euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto urbano conferito presso detto impianto. All’art. 2, dopo il comma 4-bis RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 21 dicembre 1999, n. 3032, come modificato dall’art. 2, comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 9 maggio 2004, n. 3286, è aggiunto il seguente comma: «4-ter. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trasferenza, a monte degli impianti di produzione di combustibile dai RAGIONE_SOCIALE, attrezzati anche per attività di tritovagliatura e rotoimballatura, o trasferenza RAGIONE_SOCIALE frazione umida proveniente da raccolta differenziata, possono applicare alla tariffa di conferimento, nel rispettivo ambito di intervento, un ulteriore contributo a favore del comune sede di impianto non superiore ad Euro 0,0024 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso. I consorzi di bacino e/o i soggetti pubblici gestori di impianti di trattamento RAGIONE_SOCIALE frazione umida proveniente da raccolta differenziata devono applicare alla tariffa di conferimento un contributo a favore del comune sede di impianto pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto in ingresso.’
Orbene, reputa il Collegio che il complesso quadro normativo che ha fatto riferimento alle quote di ristoro ambientale, dopo avere inizialmente previsto che tali quote dovevano essere corrisposte ai
RAGIONE_SOCIALE ospitanti gli impianti nella vigenza RAGIONE_SOCIALE convenzione da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE del servizio di RAGIONE_SOCIALE, secondo le regole del mandato all’incasso, con riscossione dai RAGIONE_SOCIALE conferenti e successivo riversamento su quelli che ospitavano gli impianti con le regole del mandato all’incasso, una volta venuta meno la convenzione, si è limitato a prevedere l’obbligo degli ex concessionari, ai quali era rimasto il compito di proseguire il servizio in attesa del nuovo affidatario, di versare (anche) le quote ristoro raccolte in una speciale contabilità.
Inoltre sono stati attribuito al commissario appositamente costituito gli strumenti per recuperare coattivamente le quote dai RAGIONE_SOCIALE conferenti, comunque, consentendogli di trattenere le relative somme, ove non versate, così decurtando i trasferimenti statali dovuti.
Sicché, una volta venuto meno il compito di corrispondere le quote di ristoro ai RAGIONE_SOCIALE ospitanti da parte dei concessionari gestori, non poteva che accentrarsi in capo al gestore RAGIONE_SOCIALE contabilità appositamente costituita il compito di provvedere al versamento RAGIONE_SOCIALEe quote in favore dei RAGIONE_SOCIALE ospitanti.
Ciò, da un lato, consente di ritenere che il sistema normativo residuato abbia imposto alla affidataria del servizio di RAGIONE_SOCIALE di versare le quote ristoro, così eventualmente raccolte, nella contabilità speciale, eliminando espressamente il sistema anteriore alla risoluzione RAGIONE_SOCIALEe convenzioni di affidamento.
Per altro verso, l’intero sistema, accentrando sul commissario governativo il compito di provvedere alla gestione RAGIONE_SOCIALEe quote di ristoro, pur attingendo dalla contabilità speciale appositamente costituita, non sembra in alcun modo condizionare la corresponsione RAGIONE_SOCIALE quota ristoro al comune ospitante l’impianto o a altro gestore di impianto all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di riversare in contabilità le quote eventualmente riscosse.
In conclusione, il ricordato complesso sistema normativo giustifica pienamente la soluzione condivisa dalla Corte di appello che, in linea con la giurisprudenza del giudice amministrativo, ha individuato nell’unico soggetto tenuto alla gestione del servizio il compito di corrispondere le quote di ristoro ai RAGIONE_SOCIALE ospitanti gli impianti.
La diversa prospettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che fa leva sull’assenza di somme riscosse da RAGIONE_SOCIALE e/o dal gestore RAGIONE_SOCIALE‘impianto e non riversate nella contabilità, finirebbe, del resto, con l’addossare sul comune ospitante, al quale viene riconosciuto il diritto alla quota di ristoro ambientale dalle ordinanze contingibili ed urgenti, non solo il rischio del mancato versamento RAGIONE_SOCIALEe quote nella contabilità, ma ancora di più l’inosservanza degli obblighi di versamento RAGIONE_SOCIALEe quote riscosse da parte del gestore del servizio di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Ciò non è coerente con il sistema introdotto dalla disciplina normativa sopra ricordata all’esito RAGIONE_SOCIALE risoluzione RAGIONE_SOCIALEe convenzioni concluse con gli affidatari del servizio di gestione dei RAGIONE_SOCIALE a far data dal 15.12.2005, proprio in relazione alla necessità che venga riconosciuto agli enti pubblici ospitanti gli impianti di RAGIONE_SOCIALE hanno diritto pieno l’indennizzo di cui si è detto.
Del resto, proprio l’art.13 RAGIONE_SOCIALE‘OPCM del 6 aprile 2006, n. 3508, recante disposizioni urgenti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adottata successivamente al d.l.n.245/2005, ha previsto che ‘ Al fine di garantire l’immediata attuazione del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, evitando l’aggravio di procedure di riscossione finalizzate ad acquisire risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti vantati dai RAGIONE_SOCIALE titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 4 e 4-bis, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall’art. 9, comma 5,
RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 4, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 4, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3286 del 9 maggio 2003, in relazione all’attività di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE effettuata fino alla data del 15 dicembre 2005, possono essere compensati dal commissario delegato per l’emergenza RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati a carico dei medesimi enti locali per il pagamento RAGIONE_SOCIALE tariffa di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005 alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Il comma secondo RAGIONE_SOCIALEo stesso arti.13, aggiunto dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552 , ha poi previsto che il commissario delegato è autorizzato a compensare, con cadenza annuale ed a seguito di apposita verifica contabile, i crediti vantati dai RAGIONE_SOCIALE titolari RAGIONE_SOCIALEe quote di ristoro ambientale, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe ordinanze di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indicate al comma 1, ed i crediti vantati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 14 dicembre 2005, n. 3479, con i debiti maturati a carico dei predetti enti locali nei confronti del commissario delegato per lo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE dalla data del 16 dicembre 2005. ‘
Ciò che conferma in modo evidente la scelta operata dai provvedimenti normativi successivi alla risoluzione RAGIONE_SOCIALEe convenzioni i quali, pur lasciando integro l’obbligo di corresponsione RAGIONE_SOCIALEe quote di ristoro a carico dei RAGIONE_SOCIALE conferenti, hanno accentrato in capo al commissario governativo ed oggi all’Unità tecnico amministrative , allo stesso subentrata, la titolarità passiva relativa alle quote reclamate dai RAGIONE_SOCIALE, pur nell’ambito RAGIONE_SOCIALE disciplina regolata dalle ordinanze sopra ricordate, in modo da poter procedere alle dovute compensazioni fra importi dovuti in
qualità di RAGIONE_SOCIALE conferenti e quote spettanti in qualità di RAGIONE_SOCIALE ospitanti.
Né persuasiva appare la difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente laddove prospetta, a sostegno RAGIONE_SOCIALE esclusione RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘Unità tecnica amministrativa, le questioni sottese ai rapporti fra impresa che gestisce gli impianti e l’attività di trasferente – che riceverebbe le quote di ristoro dai RAGIONE_SOCIALE conferenti e quella di gestore del servizio di RAGIONE_SOCIALE– e tanto meno gli aspetti di natura contabile: si tralascia così appunto di considerare che anche rispetto a tale rapporto è estranea la posizione del comune ospitante rispetto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE quota di ristoro, poiché tale posizione giuridica è agganciata all’esigenza che detti RAGIONE_SOCIALE possano godere di un ristoro per avere consentito sul proprio territorio l’allocazione di impianti relativi alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE, quale che sia il soggetto che ha disposto il trattamento dei RAGIONE_SOCIALE.
Tanto consente di escludere la fondatezza dei rilievi censori esposti dalla ricorrente, nemmeno riscontrandosi rispetto alla fattispecie esaminate linee di discontinuità RAGIONE_SOCIALE decisione qui adottata con altri precedenti che si sono occupati di questioni diverse, pur correlate al sistema di gestione dei RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE nel periodo RAGIONE_SOCIALE‘emergenza (cfr. Cass. n. 18152/2022, ma cfr. anche Cass. n. 23962/2018; Cass.n.36397/2023).
Resta solo da aggiungere che non può passare al vaglio di questa Corte la questione, pure ventilata nel secondo motivo di ricorso, in ordine ad una eventuale ultrapetizione nella quale sarebbe incorso il Tribunale per avere condannato il Commissario di Governo a somme ulteriori rispetto a quelle richieste dal Comune di Giffoni Valle Piana, non risultando dal ricorso per cassazione che tale questione sia stata posta a base RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questione in questa sede in ragione RAGIONE_SOCIALE novità.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra ricorrente e comune di Giffoni Valle Piana, ricorrendo invece giustificati motivi per compensare le spese relative ai restanti rapporti processuali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, occorre dar atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato.
PQM
La Corte
rigetta il ricorso; pone a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente le spese del giudizio che liquida in favore del comune di Giffoni Valle Piana in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15 % spese generali ed accessori di legge; compensa le spese relative ai rapporti fra ricorrente ed altri controinteressati costituiti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà occorre dar atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE