SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 272 2026 – N. R.G. 00000328 2025 DEPOSITO MINUTA 09 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di L’Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 328/2025 R.G., promossa da:
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, in forza di procure speciale in calce all ‘atto di appello; P.
APPELLANTE
Contro
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, in forza di procura in atti; APPELLATA P.
per la riforma dell ‘ordinanza n. 4658/2025 resa dal Tribunale di Teramo ex art. 702 bis e 702 ter c.p.c. e pubblicata in data 10 marzo 2025, nel procedimento R.G.N. 2559/2018.
All’udienza tenutasi in data 13 gennaio 2026, svolta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell’udienza, le parti hanno depositato le rispettive note nel rispetto del termine assegnato, 13 gennaio 2026, rassegnando le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell’art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ordinanza n. 4658/2025 pubblicata in data 10 marzo 2025 il Tribunale di Teramo decideva sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal nei confronti della e diretto a ottenere, accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, la declaratoria di risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti con restituzione del prezzo versato pari ad € 45.000,00 , oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell’acquisto al saldo effettivo; la condanna dell’allora convenuta al risarcimento dei danni in via equitativa nella misura non inferiore a € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione ; con condanna della
al rimborso in proprio favore delle spese del procedimento per RAGIONE_SOCIALE.
1.1) Parte ricorrente rappresentava:
di aver acquistato in data 28 novembre 2013, con ordine n. NUMERO_DOCUMENTO, un cassone isotermico tipo Lucci e frigorifero modello Carrier Supra 950 con termoregistratore e comandi in cabina dalla società al prezzo pattuito di € 45.000,00 , con consegna prevista nel febbraio 2014;
ricevuto il bene, dopo alcuni viaggi, avevano riscontrato la mancata tenuta della temperatura refrigerante prevista dalla normativa in tema di trasporto di alimenti, svolgendo attività di trasporto di materiale alimentare deperibile surgelati -;
di aver segnalato in data 6 settembre 2014 il riscontrati vizi e richiesto la sostituzione della cassa isotermica in quanto non conforme alla descrizione effettuata al momento dell’acquisto;
di aver attivato procedimento per ATP presso il Tribunale di Ascoli Piceno a seguito del quale il nominato CTU riscontrava i vizi riferendo: che lo stato del cassone isoterma poteva permettere il trasporto di prodotti alimentari deperibili entro i limiti della nuova classe, come assegnata dal , ovvero categoria FNA -temperatura compresa tra i + 12°C e 0°C, diversa da quella assegnata dall’Ufficio della Motorizzazione di Rimini e poi dalla , con un range di temperatura tra +12°C e -0°C.
L’ordinanza di primo grado : nel merito il Tribunale di Teramo accoglieva il ricorso , nella contumacia dell’allora resistente, sulla base delle seguenti argomentazioni.
2.1) Premettendo l’acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP svolto presso il Tribunale di Ascoli Piceno, il Tribunale rilevava che s ul piano dell’an, era risultata dimostrata la pretesa creditoria della ricorrente, non avendo la resistente sollevato contestazioni circa l’esecuzione della prestazione e avendo mosso solo contestazioni sulla mancanza delle qualità promesse, ammettendo di aver ricevuto il bene.
Premettendo il Giudice di prime cure brevi cenni sulla differenza tra il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), il Tribunale riteneva sussistenti le lamentate imperfezioni afferenti all’inidoneità all’uso normale e di natura genetica, non eliminabili e tali da rendere la cassa isotermica inidonea all’uso e da rendere il mezzo inutilizzabile per l’attività di trasporto svolto dall’impresa ricorrente, oltre che, di fatto, originare l’impossibilità di poterla alienare secondo i valori di mercato, idonei a legittimare la domanda di riduzione del prezzo e/o di risoluzione del contratto (cfr. artt. 1492 e ss c.c.) (pag. 3 sentenza impugnata).
Il Tribunale riteneva in punto di prova che l’allora ricorrente avesse assolto a tale onere, anche per il principio della vicinanza della prova, ritenendo dirimente la ctu espletata nel procedimento per ATP in quanto aveva riscontrato:
-una riduzione notevole dell’operatività del mezzo adibito a trasporto alimentare deperibile, non potendo il mezzo trasportare materiali richiedenti una temperatura costante tra 0°C e -20°C;
-le specifiche tecniche operative del mezzo erano diverse da quelle definite nella messa in servizio del cassone
ritenendo quindi sussistente la responsabilità della resistente per aver venduto un mezzo che non aveva le qualità promesse che erano quelle specificatamente richieste dall’attività svolta dalla ricorrente .
Sulla base di tali premesse, il Giudice di prime cure riteneva di accogliere la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1492 c.c. -azione redibitoria -con condanna della resistente al rimborso del prezzo pagato pa ri ad € 45.000,00 e con la messa a disposizione del bene nella disponibilità del venditore, rigettando invece la domanda risarcitoria ritenuta generica e priva di riscontri probatori.
Il Tribunale pertanto così statuiva: 1) Accoglie il ricorso promosso da 2) Dichiara risolto il contratto di compravendita sottoscritto in data 28.11.2013 intercorso tra e, per l’effetto 3) Ordina la restituzione del prezzo pari ad € 45.000,00; 4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno; 5) Condanna la in persona del leg. Rapp.P.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida per la fase preventiva in €1.498,00 per la consulenza ed € 1.500,00 per competenze professionali al difensore, e, per la fase di cognizione, in €3.809,00 per compensi professionali al difensore, oltre rfsg 15%, IVA e CAP come per legge.
Appello : avverso la predetta ordinanza propone appello la come in atti rappresentata, sulla base di tre motivi che si andranno brevemente a riassumere.
3.1) Nullità dell’ATP ed inidoneità della stessa a costituire prova nel processo di merito.
Con il primo motivo l’appellante invoca la nullità dell’ATP in quanto il nominato ctu in quella sede non avrebbe provveduto a inviare la bozza della relazione peritale all’appellante, ritualmente costituita in quel procedimento , non potendo così svolgere osservazioni alla stessa . L’ omesso invio costituiva un’ipotesi di nullità relativa che poteva essere sanata, qualora non eccepita nella prima difesa utile, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata in atti.
Tenuto conto del particolare procedimento per ATP che si conclude con il deposito della consulenza tecnica d’ufficio, senza una successiva udienza, la relazione peritale non poteva essere considerata quale fonte di prova e l’allora ricorrente avrebbe dovuto sollecitare la rinnovazione o l’integrazione di ctu.
Asserisce l’appellante che la nullità dell’ATP deriverebbe anche dalla violazione del principio del contraddittorio in quanto l’allora resistente non sarebbe stata convocata alle operazioni peritali.
3.2) Violazione principio dell’onere della prova art. 2697 cod. civ.; Nullità, omessa, erronea e contraddittoria motivazione.
Con tale motivo di impugnazione, la contesta la parte della sentenza con la quale il Tribunale, condividendo quanto rilevato dal ctu, ha ritenuto sussistenti i vizi in quanto era emersa la diversità delle specifiche tecniche operative del cassone rispetto a quelle previste nella messa in servizio del cassone in possesso della allora ricorrente.
A parere dell’appellante il Tribunale non avrebbe potuto vagliare né valutare le richiamate specifiche tecniche operative dal momento che non erano state depositate dal ctu né prodotte dall’allora ricorrente le schede tecniche , evidenziando l’acritica adesione del Giudice alle risultanze della ctu.
Assume, poi, che su tale base era stata riconosciuta la responsabilità della resistente, odierna appellante, evidenziando che la parte motiva era fondata su documentazione che non era presente in giudizio.
La rappresenta che la propria contumacia nel giudizio di primo grado non rileverebbe in sede di appello in quanto nel presente giudizio non introdurrebbe nuove prove ma muoverebbe censure alla sentenza impugnata e alla idoneità della CTU a costituire la fonte di prova per l’accoglimento della domanda.
Parte appellante prosegue nel contestare la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto dal momento che, a parere dell’appellante, oggetto di contestazione non sarebbe il montaggio ma la non conformità dei materiali forniti dalla su indicazioni della ricorrente , come si evincerebbe dalla ATP che farebbe riferimento alla qualità del cassone.
Contesta altresì, in relazione alla dichiarata risoluzione del contratto, la legittimazione a richiedere la stessa in applicazione dell’art. 1492 c.c. non tenendo in considerazione la circostanza che la cassa isotermica era stata scelta direttamente dalla ricorrente e che la lettera di contestazione era stata inviata anche alla ditta e che il procedimento di ATP era stato attivato anche nei confronti di questa, con la conseguenza che l’allora ricorrente avrebbe
dovuto dare la prova rigorosa che il decadimento del cassone fossero imputabili alla e non all’altra ditta.
3.3) Inammissibilità -Nullità ed Improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale .
Con tale ultimo motivo, l’appellante rappresenta che nel corso del giudizio tutti i beni indicati nella fattura di acquisto n. 91 del 3 marzo 2014 erano stati alienati a terzi, circostanza comprovata dalle visure al PRA del marzo 2025, evidenziando che tale aspetto era stato sottaciuto al Giudice di prime cure.
Inoltre, rappresentava il carteggio, tramite pec, intercorso tra i difensori dopo la notifica dell’atto di precetto diretto a dimostrare il comportamento ostruzionistico dalla odierna appellata circa la consegna del bene, la quale da ultimo aveva rappresentato che il Tribunale non aveva disposto con la sentenza la restituzione del bene compravenduto.
A parere dell’appellante il Tribunale alla pag. 3 della sentenza aveva, nel dichiarare la risoluzione del contratto, disposto anche la restituzione del bene, assumendo altresì che il mancato adempimento dell’obbligazione restitutoria comporterebbe la preclusione/estinzione della domanda di risoluzione in considerazione del fatto la vendita del bene, nelle ipotesi di garanzia per vizi, successivamente alla proposizione della domanda di risoluzione ex art. 1492, III c., c.c..
In considerazione del fatto che l’appellata aveva provveduto alla vendita dei beni avrebbe rinunciato, quindi, all’azione di risoluzione contrattuale.
3.4) Si è costituita nel presente giudizio di gravame la ditta come in atti rappresentata, eccependo l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi , l’inammissibile produzione di nuovi documenti e contestando nel merito il proposto gravame con richiesta di rigetto dello stesso e vittoria di spese.
Motivi della decisione: L ‘appello deve essere rigettato.
4.1) Preliminarmente la Corte ritiene di esaminare l’eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi di appello, eccezione che deve essere rigettata.
E’ principio costante quello espresso dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) secondo il quale: ‘ Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ‘ ; sempre sul tema, la Cassazione in un altro recente arresto ha precisato: ‘ In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione ‘ (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Sempre la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: ‘ non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l’appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata ‘, e in un recente arresto ha ribadito: ‘ In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione ‘ (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Nel caso di specie, parte appellante ha indicato nel corpo dei singoli motivi di appello le parti della sentenza oggetto di impugnazione permettendo così a questa Corte di individuare le argomentazioni sottese all’ottenimento della riferma della sentenza.
4.2) Sempre in via preliminare deve osservarsi come non possano essere presi in considerazione i documenti depositati in secondo grado prodotti dall’appellante trattandosi di documenti nuovi, stante la contumacia della stessa in primo grado nonché il documento prodotto dall’appellata in sede di costituzione anche questo prodotto in violazione dell’art. 345 c.p.c..
4.3) Passando alla disamina del primo motivo di appello, questo deve essere rigettato in quanto infondato.
4.4) Si osserva al riguardo che il mancato invio della bozza dell’elaborato peritale costituisce un’ipotesi di nullità relativa, e pur nella peculiarità del procedimento per ATP che si conclude solo con il deposito della consulenza tecnica, la predetta eccezione avrebbe dovuto essere sollevata in primo grado con il primo atto utile (atto introduttivo del giudizio di merito, o comparsa di costituzione).
Nel caso di specie non risulta che la predetta eccezione sia stata sollevata dall ‘allora ricorrente, oggi appellata, e quindi nella contumacia della resistente la nullità è stata sanata. Né la sollevata eccezione di nullità formulata dall’appellante può essere oggetto di motivo di appello in quanto nel primo grado la proprio perché era rimasta contumace non aveva dedotto tale nullità, rimanendole così preclusa ogni possibilità di farla valere nel presente grado di giudizio (Cass. Civ. Ord. n. 26987/2025, che richiama la Sentenza della Cass. S.U. n. 3086/2022, in parte motiva, che, sebbene resa in un’altra ipotesi di asserita nullità relativa della ctu, evidenzia, in forza anche della giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, quali siano le facoltà della parte rimasta contumace in primo grado nel far valere in grado di appello le nullità relative in punto di vizi procedimentali delle ctu stesse e delle nullità relativo all’ammissione e l’espletamento della prova, che non possono essere sollevate una volta acquisita la prova senza opposizione, nemmeno in grado di appello).
4.5) Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Ritiene questa Corte che la mancata allegazione e deposito dei documenti da parte del CTU comportino una nullità relativa della stessa che, per gli stessi motivi dedotti nel precedente motivo, non possono essere fatti valere in questa sede, risultando pertanto sanati.
Quanto alla rilevata acritica adesione del primo giudice alle risultanze del CTU, deve osservarsi come, dovendo ritenere la consulenza tecnica del tutto valida, i relativi accertamenti ben possono essere posti alla base della decisione risultando peraltro del tutto corretti, approfonditi e privi di contraddizioni logiche.
E’ infatti emersa dalla ctu svolta in sede di atp come il bene oggetto di causa sia stato approfonditamente e specificatamente descritto dal consulente nelle sue caratteristiche tecniche e sia stato valutato del tutto inidoneo all’uso per il quale era stato acquistato, non potendo peraltro rilevare in alcun modo il sinistro in cu era stato coinvolto, avendo quest’ultimo interessato solo la motrice e non il cassone.
Non risultando motivi né evidenti dagli atti né rilevati da controparte per mettere in discussione le valutazioni e gli accertamenti del ctu, le risultanze dello stesso vanno pienamente condivise anche in questa sede.
4.6) Anche il terzo motivo deve essere rigettato.
Parte appellante rappresenta l’avvenuta cessione da parte dell’appellata a soggetti terzi in corso del giudizio di primo grado dei beni oggetto della fattura n. 91 del 3 marzo 2014 circostanza non contestata dall’appellata il che comporterebbe la preclusione e estinzione della domanda di risoluzione a mente del terzo comma dell’art. 1492 c.c..
Preliminarmente, la Corte evidenzia come tutte le argomentazioni relative alla vendita del bene nel corso del primo grado di giudizio debbano essere dichiarate inammissibili trattandosi di eccezioni nuove non proponibili nel presente grado di giudizio.
In ogni caso la Corte ritiene prive di fondamento le argomentazioni svolte da parte appellante ed irrilevante la corrispondenza, a mezzo pec, ripassata tra i difensori delle parti successive al deposito dell’ordinanza resa dal Tribunale di Teramo in ordine alla restituzione del cassone isotermico, dal momento che, come risulta dalla parte dispositiva dell’ordinanza stessa , il Tribunale non ha disposto la restituzione del bene viziato (seppure nella parte motiva abbia dato atto di tale conseguenza derivante dalla applicazione dei principi generali in tema di effetti della pronuncia di risoluzione contrattuale).
Infatti ‘ è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui la declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in
assenza di domanda della parte interessata ‘ (Cass. Civ. n. 17995/2008; Cass. Civ. Ord. n. 10555/2025) con la conseguenza che non essendosi costituita parte appellante in primo grado, non vi era una precisa domanda restitutoria del bene venduto.
Inoltre la eventuale impossibilità di restituzione non comporterebbe alcuna rinuncia o estinzione della domanda di risoluzione ma eventualmente il diritto alla restituzione del controvalore del bene oggetto di contratto.
4.7) In conclusione l ‘appello deve essere rigettato.
Le spese di lite di appello vengono poste in capo del l’ appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, secondo i valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 26.001/ € 52.000,00) in applicazione del D.M. n. 147/2022.
Trova, altresì, applicazione la norma di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l’appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente decidendo sull’appello proposto da in persona del legale rpp.te p.t., avverso l’ordinanza n. 4658/2025 , pubblicata in data 10 marzo 2025, nei confronti di in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
Rigetta l’appello;
Condanna l’ appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore dell’appellata che si liquidano in € 3.397,00, oltre Spese Generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
Dichiara l ‘ appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato .
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 6 marzo 2026 su relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
La Presidente est. NOME COGNOME