Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32414 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1433-2024 proposto da:
NOME COGNOME, MANCUSO EGIDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1091/2023 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/11/2023 R.G.N. 1582/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
Oggetto
CONTRATTO A TERMINE
R.G.N. 1433/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Paola, rigettava le domande dei lavoratori indicati in epigrafe proposte per la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle somme rispettivamente indicate per ciascun lavoratore a titolo di risarcimento del danno per mancata riammissione in servizio, in considerazione delle sentenze (emesse in altri giudizi e ormai passate in giudicato) che avevano accertato la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti e ordinato il ripristino del rapporto.
La Corte territoriale sottolineava che, il concorso di numerosi elementi emersi in giudizio (la stipula di numerosi contratti a termine tra la pubblicazione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine e ordinato il ripristino del rapporto, dicembre 2011, e la pubblicazione della sentenza, confermativa, di grado di appello, ottobre 2015; l’assenza di qualsiasi iniziativa volta ad ottenere l’adempimento dell’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro; la partecipazione dei lavoratori a riunioni, presso il RAGIONE_SOCIALE, indette per concordare di non procedere alla conversione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro; la richiesta dei lavoratori, alla fine dei periodi stagionali, di essere riassunto a termine; la percezione dell’indennità di disoccupazione durante i periodi non coperti dai contratti a termine, il considerevole decorso del tempo tra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e la proposizione della presente causa senza che vi fosse alcuna richiesta di adempiere all’obbligo di ripristino del rapporto) consentiva di rinvenire la concorde volontà delle parti di risolvere i contratti di lavoro.
Il ricorso dei lavoratori domanda la cassazione della sentenza per un motivo; resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE, che deposita altresì memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, adottato una pronuncia lacunosa e contraddittoria: i lavoratori avevano sottolineato come la percezione dell’indennità di disoccupazione era elemento irrilevante, essendo necessaria per sopperire ai primari bisogni di vita; il RAGIONE_SOCIALE stesso aveva dichiarato che, per attuare le sentenze dichiarative della nullità del termine, voleva attendere il passaggio in giudicato; i lavoratori avevano richiesto al RAGIONE_SOCIALE di essere riammessi in servizio (in data 7.6.2012 e 16.5.2013). Inoltre, il RAGIONE_SOCIALE, in primo grado, aveva chiesto la pronuncia di risoluzione dei contratti per mutuo consenso e ciò integrava una domanda riconvenzionale che soggiaceva alle prescrizioni formali dettate dall’art. 418 c.p.c., prescrizioni che non sono state rispettate. La Corte territoriale non ha tenuto conto, inoltre, del l’apposizione nei contratti a termine successivi alla declaratoria di nullità del termine – della clausola di salvaguardia dei diritti riconosciuti con le sentenze, circostanza che era stata sottoposta alla Corte nella memoria difensiva depositata in app ello nonché dell’ulteriore circostanza che nel momento in cui erano stati stipulati gli ulteriori contratti a termine già pendeva la presente controversia volta a richiedere il risarcimento del danno (giudizio che era stato sospeso in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze che
avevano dichiarato la nullità del termine dei precedenti contratti a termine).
Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.
Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (Cass. n.1841/2016, Cass. n.2732/2016, Cass. n. 29781/2017, Cass. n. 13660/2018, Cass. n. 13958/2018).
E’ stato, invero, sottolineato che non è conferito alla Cassazione di riesaminare gli aspetti in fatto della vicenda processuale solo potendosi valutare la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, “senza che sia consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza diversa da quella utilizzata, quando questa non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita” (Cass. n. 29781/2017).
E’ stato, altresì, affermato che laddove il giudice intenda desumere da fatti noti l’esistenza di una comune volontà delle parti tesa allo scioglimento del contratto, per il tramite di una inferenza logica, troveranno applicazione gli artt. 2727 e 2729 c.c., che nel caso di specie non sono stati oggetto di impugnazione.
Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli
elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare il fatto da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto a lui riservato (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010).
Ebbene, chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare, così come escluso in tutti i casi in cui viene sottoposta a questa Corte l’interpretazione di una volontà negoziale (tra molte: Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Invero, come è stato sottolineato (Cass. n. 29781/2017), trattandosi di una decisione che è frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può semplicemente sostenere una diversa combinazione dei dati fattuali ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 18715 del 2016), con una censura generica e meramente contrappositiva rispetto al giudizio operato in sede di merito (cfr. Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005); inoltre il fatto secondario che si assume trascurato dovrà avere carattere “decisivo”, nel senso che, se sussistente, porterebbe
la controversia con certezza ad una soluzione diversa ed il non averlo tenuto presente ha escluso l’opzione tra due scelte possibili, altrimenti realizzandosi una indebita sostituzione del giudice di merito nella selezione delle fonti di convincimento (di recente v. Cass. n. 7916 del 2017).
9. Nel caso di specie, la circostanza della richiesta, da parte dei lavoratori, di essere riammessi in servizio (con lettere del 7.6.2012 e del 16.5.2013) costituisce elementi di fatto nuovo: si tratta di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e i ricorrenti non indicano in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015, Cass. n. 20694 del 2018). Sul punto, anzi, la sentenza impugnata rileva ‘l’assenza di qualsiasi iniziativa da pare dell’appellato, sia dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (16.12.2011) che dopo la definizione del giudizio di appello (29.10.2015)’.
10. Del pari, in ordine alla dedotta clausola di salvaguardia dei diritti riconosciuti con le sentenze inserita nei contratti a termine stipulati dopo la declaratoria giudiziale di nullità del termine, i ricorrenti richiamano semplicemente un generico accenno della narrativa della memoria difensiva in appello (“pagina 5 memoria difensiva’) ma nulla specificano in ordine ad una tempestiva deduzione in primo grado (corredata dalla produzione dei suddetti contratti) né in ordine alla chiara e precisa riproposizione della relativa questione in appello.
11. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME