Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18264 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14160 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dall’AVV_NOTAIO professor NOME COGNOME , dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso; elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE/P_IVA.i.v.a. P_IVA -in persona del l’ institore AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura per notar AVV_NOTAIO COGNOME del 16.3.2012, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
avverso la sentenza n. 1968/2018 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 marzo 2024 del AVV_NOTAIO, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 20.4.2002 la ‘ RAGIONE_SOCIALE citava a co mparire dinanzi al Tribunale di Roma ‘ RAGIONE_SOCIALE
Premetteva che la convenuta con contratto in data 9.2.2000 le aveva affidato in appalto l ‘esecuzione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi e delle coperture delle pensiline nonché i lavori di restauro del sottopassaggio viaggiatori della stazione ferroviaria di Potenza Inferiore (cfr. ricorso, pag. 6) .
Indi esponeva che ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva posto a base dell’appalto un progetto esecutivo ed eseguibile né aveva provveduto alla rimozione delle cause che ostavano alla regolare esecuzione dei lavori mercé la tempestiva approvazione e formalizzazione della necessaria perizia di variante (cfr. ricorso, pag. 9) .
Esponeva dunque che l’appalto aveva avuto un andamento anomalo.
Chiedeva dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento della committente e, per l’effetto, condannare la committente al pagamento del decimo delle opere non eseguite e dei materiali a piè d ‘ opera, con rivalutazione ed interessi, al pagamento dei lavori eseguiti a prezzi di mercato previa deduzione delle rate di acconto già pagate, al pagamento della somma corrispondente ai maggiori oneri conseguenti all’anomalo andamento dei lavori
ed alla ridotta produttività correlata alla protrazione dei tempi di esecuzione del contratto (cfr. ricorso, pagg. 12 -13) .
Si costituiva ‘ RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto della domanda; esperiva domanda riconvenzionale.
Espletata la c.t.u., con sentenza in data 31.7.2009 il tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava l’ intervenuta risoluzione di diritto del contratto d’appalto , rigettava tutte le ulteriori domande hinc et inde esperite, compensava nella misura di 1/3 le spese di lite e condannava l’attrice a rimborsare a controparte i residui 2/3 (cfr. ricorso, pagg. 13 -14) .
Evidenziava, il tribunale, che senza dubbio nella specie vi erano stati limiti progettuali così come rilevati dal c.t.u. Ciò nondimeno, ‘dopo la stipula dei due successivi accordi modificativi dell’originario contratto la società appaltatrice rimasta inadempiente all’obbligo di concludere i lavori nei tempi pattuiti nonostante che tali accordi consentissero l’esecuzione ed il completamento de i lavori’ (cfr. ricorso, pag. 18; alle pagg. 14 -23 del ricorso è testualmente riprodotta la motivazione della sentenza di primo grado) .
Cosicché, in considerazione ‘delle caratteristiche e dell’ampiezza dei lavori non compiuti o non completati (…) rispetto a quelli completati (…), considerarsi legittima la risoluzione del contratto da parte della società appaltante (…) al momento dell’introduzione del giudizio il contratto doveva ritenersi risolto per colpa della società appaltatrice’ (cfr. ricorso, pagg. 18 – 19) .
Cosicché era da respingere la domanda dell’appaltatrice di ‘pagamento dei maggiori oneri conseguenti all’anomalo andamento dei lavori e quindi alla ridotta produttività, con protrazione dei tempi di esecuzione dalla data di prevista esecuzione alla data di accertata risoluzione’ (cfr. ricorso, pag. 22) .
Evidenziava altresì – il tribunale che ‘la risoluzione del contratto per grave inadempimento o ritardo dell’appaltatore comporta, comunque, la stima dei lavori regolarmente eseguiti che devono essere accreditati all’appaltatore’ e tuttavia tale presup poneva che ‘la società appaltatrice adempiuto al procedimento contrattualmente previsto per ottenere un ulteriore compenso per le attività prestate ed , quindi, sollevato, nelle forme previste dal contratto, riserve espresse’ (cfr. ricorso, pag. 21) .
Evidenziava, dunque, che a tal fine non risultava che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avesse seguito l’ iter procedimentale previsto in contratto (cfr. ricorso, pag. 21) .
La ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva ‘RAGIONE_SOCIALE‘; proponeva appello incidentale .
Con sentenza n. 1968/2018 l a Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame principale ed accoglieva il gravame incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma dell ‘appell ata sentenza condannava la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ in via generica a risarcire il danno cagionato a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per il mancato completamento dei lavori; condannava l ‘appellante principale a rimborsare a controparte le spese del grado.
Evidenziava peraltro la Corte di Roma , in ordine all’appello incidentale – con cui ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva respinto la domanda volta al la condanna generica dell’appaltatrice al risarcimento del danno -che nella specie era stata acclarata la risoluzione del contratto per inadempimento, ossia per mancato completamento dei lavori, della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dunque era stato acclarato un fatto potenzialmente produttivo di danno, il che era bastevole ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna generica (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l a ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Il P.M. ha formulato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1362, 1375, 1453, 1458, 1460 e 2969 cod. civ., degli artt. 5 e 54 r.d. n. 354/1895 e dell’art. 31 d.m. n. 145/2000; ai sensi dell’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l ‘omesso esame di fatt o decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che, a fronte degli inadempimenti dell ‘ appaltante e dei danni che gliene sono derivati, ha formulato una ‘ riserva ‘ , ossia richiesta di indennizzo economico con note del 2.8.2001 e del 23.10.2001 (cfr. ricorso, pag. 39) .
Deduce altresì che ha addotto in appello a censura del primo dictum che a tacitazione delle sue pretese controparte aveva formulato un’offerta e tale circostanza è stata confermata dal c.t.p. di ‘R.F.I.’ (cfr. ricorso, pagg. 46 e 47) .
Deduce dunque che al riguardo la Corte di Roma nulla ha replicato (cfr. ricorso, pag. 50) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia – subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo (cfr. ricorso, pag. 54) -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.
1218, 1223, 1362, 1375, 1453, 1458, 1460 e 2969 cod. civ., dell’art. 342 cod. proc. civ., degli artt. 5 e 54 r.d. n. 354/1895 e dell’art. 31 d.m. n. 145/2000; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che con l a quinta doglianza veicolata dall’atto di appello ha lamentato la violazione del principio che abilita alla formula zione della riserva ‘anche al termine del fatto produttivo di danno, essendo l’andamento anomalo dei lavori riconducibile ai c.d. ‘ (così ricorso, pag. 53) e dunque ha addotto la tempestività della riserva, siccome proposta allorché era noto l’ammontare del danno sofferto (così ricorso, pag. 53) .
Deduce altresì che ‘la riserva di cui al quinto motivo (erroneamente indicato come quarto?) è l’unica proposta dall’impresa, è quella azionata in prime cure nell’atto di citazione (…) al punto 2 delle conclusioni ‘ (così ricorso, pag. 53) , sicché non vi è margine per assumere -così come ha assunto la Corte di Roma – che la doglianza non precisa quale siano le somme richieste ed a quale titolo e che la doglianza non rinviene riflesso nelle conclusioni rassegnate in primo grado (così ricorso, pagg. 53 – 54) .
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; d ‘altronde , la ricorrente ha addotto che la censura veicolata dal secondo mezzo è totalmente assorbita dalle ragioni di doglianza veicolate dal primo mezzo (cfr. ricorso, pag. 54) ; in ogni caso, ambedue i motivi di ricorso sono destituiti di fondamento e vanno respinti.
11. Vanno debitamente premesse le motivazioni della Corte di Roma. In ordine al primo motivo dell’appello principale -con cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva censurato la prima statuizione, nella parte in cui il tribunale
l’ aveva reputata inadempiente -che l’appellante, da un canto, non aveva specificamente censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto irrilevante il ritardo ascrivibile alla committente per mancata costituzione in mora e, d’altro canto, non aveva confutato i puntuali rilievi del primo giudice in ordine alla consistenza dei lavori non compiuti o non completati, in ordine al mancato completamento dei lavori entro il termine, pur varie volte prorogato, del 31.12.2001 ed in ordine all’assenza di giustificazioni al riguardo (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
In ordine al secondo motivo dell’appello principale -con cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva respinto la sua domanda volta al ristoro dei maggiori oneri sostenuti a causa della ridotta produttività -che l’appellante non aveva con trastato le esaustive argomentazioni del primo giudice circa la necessaria tempestiva proposizione di riserva scritta, ossia non aveva addotto di aver formulato riserva nelle forme e nei termini prefigurati (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
In ordine al terzo motivo dell’appello principale -con cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva respinto la domanda volta al pagamento dei lavori eseguiti -che difettava al riguardo la prova necessaria.
I n ordine al quarto motivo dell’appello principale -con cui la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva censurato il primo dictum , nella parte in cui il tribunale aveva respinto la sua domanda volta al pagamento delle somme richieste con le riserve -che l’appellante non aveva precisato quali fossero le somme richieste, a quale titolo e con quali riserve né si avevano riscontri alla luce delle conclusioni esperite in prime cure (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
12. Il primo motivo di ricorso non reca, così come sarebbe stato necessario, specifica censura dei passaggi motivazionali sulla cui scorta la Corte di Roma ha respinto in particolare il primo motivo dell’appello principale (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
Con il primo mezzo la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avrebbe dovuto lamentare non già ‘che, illegittimamente, la Corte d’Appello non accolto la domanda risarcitoria per i maggiori oneri conseguenti all’anomalo andamento dei lavori e, quindi, alla ridotta produttività’ (tanto testualmente ha prospettato la ricorrente a pag. 1 della propria memoria) , bensì che avesse , contrariamente all’assunto della corte di merito, formulato -segnatamente con il primo motivo d’appello -censure specifiche a confutazione delle affermazioni alla stregua delle quali il tribunale aveva ascritto a sua colpa l’inattuazione del programma negoziale e, parallelamente, aveva respinto la sua domanda di pagamento dei maggiori oneri conseguenti all’ (asserito) anomalo andamento dei lavori.
Evidentemente, in questi termini, non è bastevole che la ricorrente deduca in questa sede che a censura della tardività, affermata dal primo giudice, della riserva, ossia de ll’unica riserva formulata ‘per l’andamento anomalo dei lavori’ (così testualmente memoria della ricorrente, pag. 7) , avev a con l’appello addotto che in ogni caso era stato accertato l’inadempimento di ‘R.F.I.’ e che l’eccezione di tardività delle riserve era preclusa, giacché ‘R.F.I.’ aveva off erto una somma di denaro a tacitazione delle stesse (cfr. ricorso, pagg. 43 e 47) ,
sicché la committente aveva implicitamente rinunziato ad avvalersi della decadenza (cfr. ricorso, pag. 43) .
D’altra parte, i l tribunale -lo si è anticipato – aveva affrontato, con statuizione impregiudicata all’esito dell’appello, il tema delle ‘riserve’, nonostante ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatrice, propriamente in relazione al profilo della remunerazione (‘accredito’) dei lavori regolarmente eseguiti dalla medesima ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. ricorso, pag. 21) .
Cosicché, per un verso, esula dal summenzionato profilo ogni disputa in ordine all’unica riserva formulata ‘per l’andamento anomalo dei lavori’.
Cosicché, per altro verso, non si correlano puntualmente alla ‘ ratio decidendi ‘ -dapprima riferita – sulla cui scorta la Corte di Roma ha respinto il primo motivo dell ‘appello principale , le ulteriori censure esperite dalla ricorrente.
Ossia la censura veicolata dal primo motivo di ricorso a tenor della quale il contratto è stato risolto a seguito di provvedimento di ‘R.F.I.’, sicché risultava superflua qualsivoglia valutazione in ordine alla ritualità e tempestività della riserva, siccome l’onere di riserva presuppone la persistenza del vincolo negoziale (cfr. ricorso, pagg. 44 – 45) .
Ossia la censura veicolata dal secondo motivo di ricorso a tenor della quale con il quinto motivo del proprio appello aveva lamentato la violazione del principio ‘che consente di proporre riserva anche al termine del fatto produttivo di danno, essendo l’andamento anomalo dei lavori riconducibile ai c.d. ‘ (così ricorso, pag. 53) .
D’ altro canto, questa Corte da tempo spiega che il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando
sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colposità dell’inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l’accoglimento della domanda accessoria di risarcimento, salvo che -il che non è nella specie (cfr. ricorso, pag. 3, ove sono riprodotte le conclusioni di cui all’iniziale atto di citazione) – la pretesa risarcitoria costituisca una distinta domanda ex art 1223 cod. civ., rivolta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento indipendentemente dalla proposta domanda di risoluzione (cfr. Cass. sez. lav. 30.7.1979, n. 4489; Cass. 7.12.1973, n. 3334) .
Ebbene, si è anticipato che il tribunale aveva imputato a colpa dell’appaltatrice la mancata attuazione del programma negoziale e che siffatta imputazione permane impregiudicata alla stregua de ll’omessa censura de i rilievi motivazionali sulla cui scorta la corte territoriale ha respinto, in particolare, il primo motivo dell’appello principale.
In tal guisa invano la ricorrente prospetta in questa sede, con il primo motivo, che la risoluzione del contratto per suo inadempimento non esclude il suo diritto al risarcimento del danno, siccome ‘gli inadempimenti delle parti sono riferiti (…) a due momenti sostanzialmente distinti e non sono, tra loro, in alcun rapporto fun zionale o di dipendenza’ (così ricorso, pag. 50) .
Ovviamente la ricorrente non può ambire alla segmentazione dell’u nitario rapporto contrattuale mercé l’artificiosa prefigurazione di momenti distinti.
Del resto, si spiega che, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in un contratto a prestazioni corrispettive, nel caso di asserite inadempienze reciproche, il giudice del merito deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti, per accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle
parti ed apprezzarne l ‘ effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte di esso (cfr. Cass. 30.3.1989, n. 1554) .
E, ben vero, nella specie, il primo giudice – con statuizione non oggetto di puntuale censura – aveva reputato irrilevanti le carenze progettuali denunciate dall’appaltatrice a fronte del ‘ritardo rispetto al termine pattuito negli accordi modificativi’ (cfr. ricorso, pag. 19) .
In questo quadro -quadro in cui si è acclarato l’inadempimento dell’appaltatrice ed in cui, si ribadisce, il tema delle ‘riserve’, nonostante la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatrice, è stato dal primo giudice correlato al profilo della remunerazione (‘accredito’) dei lavori regolarmente eseguiti -non ha propriamente valenza il riferimento, operato dalla ricorrente, all’ insegnamento di questa Corte secondo il quale, in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l ‘ esistenza di un contratto valido di cui si chiede l ‘ esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all ‘ istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ. (cfr. Cass. 3.11.2016, n. 22275) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 279 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Roma ad accogliere la domanda di ‘R.F.I.’ di condanna generica al risarcimento del danno (cfr. ricorso, pagg. 54 – 55) .
Deduce che il c.t.u. aveva rilevato la mancanza agli atti dei documenti contabili dell’appalto, sicché non era stato possibile ricostruire i rapporti di ‘dare/avere’ tra l’appaltante e l’appaltatrice (cfr. ricorso, pagg. 55 – 56) .
Deduce quindi che non sono stati ex adverso né dedotti né, a fortiori , dimostrati danni subiti in dipendenza del suo inadempimento (cfr. ricorso, pag. 57) né sono stati ipotizzati costi per il riaffidamento delle opere ad altre imprese (cfr. ricorso, pag. 58) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Questa Corte spiega che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 278 cod. proc. civ., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; in simile ipotesi, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa , mentre l’ esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all ‘ ‘ an debeatur ‘ e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2018, n. 6235; Cass. 29.8.2018, n. 21236) .
Ebbene, nella specie, la portata dannosa della condotta inadempiente ascritta alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata riscontrata dalla corte territoriale alla stregua del rilievo, conciso nondimeno esaustivo, per cui l’appaltatrice non aveva completato tutti i lavori appaltati (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
22. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 92 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Roma a porre a suo carico le spese di lite (cfr. ricorso, pag. 58) .
Il quarto motivo analogamente va respinto.
Il rigetto dei precedenti motivi di ricorso dà ragione ex se della corretta regolamentazione -alla stregua del criterio di causalità/soccombenza ( l’ individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi: cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141; Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass. 15.10.2004, n. 20335) – delle spese di secondo grado da parte della co rte d’appello.
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
26. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrent e, ‘ RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte