Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31666 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31666 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 33349/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2188/2018 del 27/07/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio dell’8/11/2023 .
Fatti di causa
Nel 2007 RAGIONE_SOCIALE commissionava a RAGIONE_SOCIALE la fornitura di un macchinario composto da: (a) uno stampo pilota per il tappo di vasetti da 100 ml, (b) uno stampo per vasetti da 100 ml, (c) uno stampo per il tappo di vasetti da 100 ml. Nella narrazione della committente attrice, appellante e ricorrente in cassazione, la fornitura
costituiva una componente essenziale di un complesso impianto produttivo, da realizzare con la cooperazione di altre due società fornitrici. Il collaudo della fornitura aveva luogo nell’aprile 2008 presso la sede della committente ed aveva esito negativo. Si svolgeva quindi un a.t.p., in seguito al quale il 15/4/2010 la committente intimava una diffida ad adempiere, senza esito. Nel novembre 2010 la committente conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso l’appaltatrice per la risoluzione del c ontratto e il risarcimento dei danni. La convenuta proponeva riconvenzionale di condanna al pagamento del prezzo residuo. Nel 2014 il Tribunale di Treviso rigettava le domande dell’attrice, accoglieva la riconvenzionale con condanna della committente al pagamento di € 153.600. In secondo grado la Corte di appello, in parziale riforma, diminuiva la somma riconosciuta all’appaltatrice convenuta in circa € 121.635, detraendo circa € 31.965 per il danno da ritardo nella consegna e per un errore progettuale.
Ricorre in cassazione la committente con sei motivi, illustrati da memoria. Resiste l’appaltatrice con controricorso e ricorso incidentale condizionato con tre motivi, illustrati da memoria.
Ragioni della decisione
1. -Con il primo motivo la committente denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la sentenza della Corte di appello di Venezia per aver rilevato, in maniera irriducibilmente contraddittoria e giuridicamente illogica, la scarsa importanza dell’inadempimento dell’appaltatrice e per aver quindi rigettato la domanda di risoluzione del contratto.
Il secondo motivo denuncia, sempre con riferimento alla valutazione della scarsa importanza dell’inadempimento dell’appaltatrice, l’omesso esame circa un fatto decisivo, ossia la mancata consegna della fornitura contrattuale, e deduce la violazione degli artt. 1218, 1181, 1453, 1454, 1455 c.c. e 116 c.p.c.
Il terzo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. che la domanda riconvenzionale dell’appaltatrice per il saldo del corrispettivo sia stata accolta omettendo l’esame delle eccezioni dedotte nel motivo di appello, secondo le quali il saldo del prezzo era previsto alla consegna, che non è avvenuta.
Il quarto motivo censura che la sentenza abbia accolto la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del residuo, nonostante la mancata consegna e il mancato collaudo positivo e quindi in assenza delle condizioni contrattuali di esigibilità del credito. A tale proposito si deduce l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, l’errata valutazione ed interpretazione della volontà negoziale delle parti e l’omesso esame circa un fatto decisivo, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1181, 1460 c.c.
Il quinto motivo, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, censura che la sentenza abbia determinato il corrispettivo residuo dovuto all’appaltatrice in maniera irriducibilmente contraddittoria rispetto alle premesse, travisando altresì il contenuto e/o il significato delle risultanze della c.t.u., omettendo di decurtare dal saldo del corrispettivo la somma di € 16.000 indicata dal c.t.u. come costo necessario per eliminare i vizi funzionali rilevati nella fornitura. Si deduce la violazione degli artt. 116 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Il sesto motivo, proposto sempre in via subordinata, denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa, cioè che nel quantificare il danno patito dalla committente per l’inadempimento, la Corte di appello non abbia tenuto conto dei vizi di funzionamento e del correlativo danno emergente. Si deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1218 e 1223 c.c.
– I primi due motivi del ricorso principale sono connessi e da esaminare contestualmente.
La parte della sentenza censurata da tali motivi è sintetizzata in questo e nel successivo capoverso. Il giudice di primo grado ha circoscritto il contenuto del contratto alla lettera d’intenti inviata dall’appaltatrice il 10/7/2007 e non ha considerato che, secondo i canoni normativi di ermeneutica negoziale, costituiva parte del contratto pure il documento di «specifiche tecniche aggiuntive», che la committente aveva apposto in allegato alla lettera d’intenti, da lei sottoscritta e restituita all’appaltatrice per accettazione. Così ridisegnato l’ambito dell’accordo contrattuale, si impone una nuova valutazione dei seguenti elementi dell’inadempimento dell’appaltatrice: «In proposito assume rilievo qualificante oltre alla riferita inosservanza del termine di consegna della fornitura e la sussistenza di difetti funzionali degli stampi oggetto di accordi, la loro omessa fornitura, avuto peraltro riferimento alla corresponsione del non modesto acconto di € 38.400, versato dalla committente. Si ha pertanto fondato motivo per rilevare che l’adempimento della odierna parte appellata avrebbe dovuto coincidere con la fornitura degli stampi commissionati, conformi all’ordine ed idonei all’uso. Ciò non si è tuttavia verificato, neanche a seguito della disposta consulenza tecnica d’ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, sostanzialmente incontestata e comunque condivisibile poiché condotta in modo accurato ed in continua aderenza con i documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato e come tale del tutto persuasiva. L’elaborato tecnico ha in effetti avuto modo di accertare evidenti difetti di funzionamento ai quali, indipendentemente dalle unilaterali prospettazioni di volersi attivare per la loro risoluzione, non è stato posto sostanziale rimedio. Rilievo assume, altresì, la diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c. che la committente ha di fatto formalizzato in data 15/4/2010 , intimando il completamento
secondo le prescrizioni impartite dall’ausiliare del giudice e la consegna entro il termine di giorni trenta dalla avvenuta ricezione . Nondimeno emerge dagli atti di causa come l’appaltatrice abbia omesso di consegnare la fornitura nel termine convincentemente indicato dal consulente tecnico d’ufficio – a seguito di una scrupolosa valutazione della fattispecie – nel 15/2/2008. Non risulta dunque pienamente raggiunto il risultato che l’obbligazione assunta dalla appaltatrice si era prefissata non apparen do la prestazione idonea alla piena realizzazione dello scopo che la si era prefisso, rappresentato dalla disponibilità nei tempi concordati degli stampi commissionati, conformi all’ordine e perfettamente funzionanti».
Tuttavia, «valutato il generale contesto» la domanda di risoluzione è da rigettare, stante «la non rilevante importanza dell’inadempimento avuto riguardo all’interesse della stessa committente». In particolare, dalla lettura della c.t.u. si rileva che, della intera fornitura oggetto di causa, «l’attività di prototipazione tappo per vasetto 100 ml non abbia dato seguito a rilievi, il tappo per vasetto 100 ml sia risultato comunque adatto alla produzione, mentre lo stampo del vasetto 100 ml abbia presentato sì un difetto, ma «agevolmente emendabile mediante l’esecuzione di ulteriori fori di passaggio aria che il consulente afferma comprovati dalla relazione tecnica e dal modello di matrice modificata presentati nel corso delle stesse operaz ioni peritali». Tali vizi non alterano il sinallagma contrattuale. Infatti, l’inosservanza delle menzionate specifiche tecniche aggiuntive non integra un grave inadempimento, considerata la fornitura così come accertata e l’accettazione (da parte della committente). I vizi riscontrati giustificano solo la rideterminazione del quantum riconosciuto alla committente. In proposito si condivide la quantificazione operata dal c.t.u. Fin qui la motivazione della sentenza.
3. – Le censure espresse dai primi due motivi di ricorso sono riportate nel loro punti fondamentali nel presente capoverso. Da un lato, si accerta che l’appaltatrice non ha adempiuto alla propria obbligazione principale, cioè alla consegna nei tempi concordati degli stampi commissionati, conformi all’ordine e perfettamente funzionanti, e che conseguentemente la committente non ha raggiunto il risultato prefissato con il contratto. Dall’altro lato si assume che tale inadempimento è stato di scarsa importanza. Non è possibile affermare che la fornitura non è stata consegnata, se non con notevolissimo ritardo rispetto alla scadenza contrattuale e al tempo stesso valutare di scarsa importanza tale inadempimento, asserendo che esso non avrebbe alterato il sinallagma contrattuale. Quanto alla censura di omesso esame circa fatti decisivi (di cui al secondo motivo), questi ultimi consistono nella mancata consegna degli stampi dedotti in obbligazione fino al momento della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione e nel notevole lasso di tempo maturato tra scadenza contrattuale prevista per la consegna prorogata al febbraio 2008 e la data di proposizione della domanda di risoluzione (novembre 2010).
4. – I primi due motivi sono fondati.
La valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce una questione di fatto rimessa all’ apprezzamento prudente del giudice del merito (giurisprudenza costante: cfr. tra le altre Cass. 12182/2020). In quanto ha da essere «prudente» (nel senso della prudentia ciceroniana di cui reca traccia la stessa parola giurisprudenza) tale apprezzamento deve trovare la propria espressione in una motivazione effettiva, risoluta e non irriducibilmente contraddittoria (cfr. Cass. SU 8053/2014). Se la motivazione non corrisponde a questi canoni, la valutazione della scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
dell’inadempimento si espone al sindacato di legittimità, dischiuso da una censura ex art. 111 co. 6 cost. e art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Nel caso di specie, la motivazione è affetta da una perplessità tale da tradursi in un’insanabile contraddizione. Vi è una prima parte (cfr. indietro n. 2, primo capoverso) che sembra dover sfociare nell’accoglimento pieno della domanda di risoluzione, senonché poi si svolta sorprendentemente nella direzione di una sola diminuzione del corrispettivo contrattuale rispetto a quello riconosciuto all’appaltatrice d alla pronuncia di primo grado. Inoltre, nella seconda parte della motivazione (cfr. indietro n. 2, primo capoverso) chiamata a superare la prima parte, la Corte si richiama ad un non meglio specificato «generale» contesto, che logicamente non può risolversi nelle circostanze che vengono poi introdotte «in particolare». Se è così, il richiamo al «contesto» rimane oscuro . Inoltre, anche l’indicazione delle circostanze particolari che dovrebbero giustificare solo una rimodulazione quantitativa del compenso scandisce un’altalena tra elementi da ascrivere al versante dell’inadempimento dell’appaltatrice ed elementi che non compromettono la produzione o che presentano sì difetti, ma tali da poter essere agevolmente emendabili. In considerazione delle censure che la committente ricorrente ha posto a fondamento dei due motivi di ricorso, la struttura logica di tale motivazione non è in grado di superare il vaglio di legittimità.
I primi due motivi di ricorso sono accolti.
Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale.
– Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato censura ex art. 1326 c.c. che la Corte abbia ritenuto che il contenuto del contratto di appalto si estenda anche alle specifiche tecniche aggiuntive (cfr. indietro n. 2, primo capoverso) e lo ricostruisce in termini diversi,
affermano che il contratto si sia concluso il 16/7/2007 (sulla sola base della lettera d’intenti) con l’invio all’appaltatrice della distinta di bonifico da parte della committente, mentre le specifiche tecniche sono state trasmesse per la prima volta solo il giorno successivo.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, cioè le valutazioni del c.t.u. secondo le quali le specifiche tecniche aggiuntive sono «estreme». Pertanto, la Corte di appello non avrebbe dovuto considerarle elementi del contratto.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, cioè il contegno mantenuto dalla committente che è stato determinante nel causare la mancata consegna degli stampi, valutata dal giudice come inadempimento contrattuale.
I primi due motivi del ricorso incidentale condizionato sono da esaminare congiuntamente e da rigettare poiché sono accomunati dalla stessa impostazione: la parte sovrappone indebitamente il proprio apprezzamento della situazione di fatto rilevante a quello che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che, per quanto attiene alla determinazione del contenuto del contratto di appalto (cfr. sentenza, p. 7 s.), non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.
Del terzo motivo del ricorso incidentale è da dichiarare l’assorbimento, poiché esso investe un profilo che (insieme a tutti gli altri concernenti l’importanza dell’inadempimento dell’appaltatrice) dovrà essere assoggettato ad una complessiva rivalutazione in sede di rinvio, in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.
6. -In conclusione, sono accolti i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi; sono rigettati i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo; è cassata la sentenza in relazione ai motivi accolti; è rinviata la causa alla Corte di appello di
Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi; rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale, dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’8 /11/2023.