Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4581 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4581 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31845/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente principale- contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila n. 378/2020, depositata il 4/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
L’ingegnere NOME COGNOME ha chiesto e ha ottenuto un decreto con il quale è stato ingiunto a NOME COGNOME il pagamento di euro 17.971, 32 a titolo di compensi per le prestazioni professionali svolte in suo favore. L’ingiunta ha proposto opposizione al decreto.
L’opponente COGNOME ha instaurato un altro processo, chiedendo al Tribunale di Avezzano di accertare l’inesistenza dell’obbligo di pagamento del compenso e di condannare COGNOME a risarcirle i danni subiti a causa di asserite carenze progettuali e omessa direzione dei lavori. COGNOME si è costituito e, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare la legittimità del proprio recesso e di condannare l’attrice al pagamento di euro 10.000, a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno causato dal non avere potuto portare a termine l’incarico.
Le cause sono state riunite e il Tribunale di Avezzano ha respinto le domande fatte valere da COGNOME e quelle riconvenzionali di COGNOME; ha revocato il decreto ingiuntivo e ha dichiarato dovuta da COGNOME, a titolo di compenso dell’attività svolta da NOME, la somma di euro 12.747.
La sentenza è stata impugnata in via principale da COGNOME e in via incidentale, in relazione al capo relativo alla compensazione delle spese, da COGNOME. Con la sentenza n. 378/2020 la Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente accolto l’appello principale: ha dichiarato che COGNOME è creditrice della somma di euro 23.040,05 e che, a sua volta, COGNOME è creditore a titolo di compenso professionale del minore importo di euro 6.510,96; ha operato la compensazione tra i due crediti e ha condannato COGNOME al pagamento della differenza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME, facendo valere ricorso incidentale, al quale ha resistito con controricorso COGNOME.
Memoria è stata depositata dal ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale (assistita da un nuovo difensore).
Il Pubblico Ministero, il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso principale e quello incidentale.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale di COGNOME è articolato in cinque motivi.
I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 90 e 92 disp. att. c.p.c. e 159 c.p.c., in ordine alla declaratoria di nullità della prima delle due consulenze tecniche d’ufficio espletate in primo grado: la Corte d’appello ha ritenuto dirimente l’esame del profilo concernente l’eccezione di nullità della relazione del primo consulente tecnico d’ufficio, eccezione riproposta da controparte in appello; è singolare che la Corte d’appello abbia attribuito tale valore a una questione che non aveva rilevanza, in quanto il giudice di primo grado non aveva fatto alcun uso della prima consulenza tecnica d’ufficio; la dichiarazione di nullità di quella prima consulenza ha però avuto l’effetto di escludere dal processo documenti rilevantissimi (il certificato di regolare collaudo e il progetto strutturale depositato presso il genio civile), documenti che erano stati allegati alla prima relazione in quanto acquisiti dal consulente presso pubblici uffici.
Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, comma 6, 194, 62 c.p.c., 90 e 92 disp. att. c.p.c. in ordine alla ritenuta inammissibilità, per tardiva produzione, di documenti invece ritualmente acquisiti al giudizio: la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile perché tardiva la produzione dei documenti che erano già stati acquisiti e depositati dal primo consulente tecnico d’ufficio, ossia -come si è supra detto -il certificato di regolare collaudo delle opere e il progetto strutturale.
I motivi sono fondati. La Corte d’appello, dopo avere accolto l’eccezione di nullità della prima consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado per
violazione del diritto del contraddittorio, tempestivamente sollevata da COGNOME in primo grado e riproposta in appello, ha accolto il motivo di gravame con cui COGNOME lamentava come il Tribunale avesse dichiarato ammissibili tutti i documenti prodotti e in particolare il certificato di collaudo delle opere. Al riguardo la Corte d’appello ha osservato come l’atto di collaudo e la relazione a strutture ultimate siano stati prodotti in allegato alla consulenza tecnica di parte, depositata il 25 maggio 2012 e poi ridepositata all’udienza del 15 novembre 2013, osservando come si tratti di produzioni tardive in quanto effettuate dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 184 c.p.c. In tal modo la Corte d’appello non ha considerato come tali documenti fossero stati depositati dal primo consulente tecnico d’ufficio quali allegati alla propria relazione. La declaratoria di nullità di tale relazione non può estendersi ai documenti che abbiano avuto ingresso nel processo. In base al principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, una volta che sia stato prodotto in una fase o in un grado del processo un documento, lo stesso è da ritenersi definitivamente acquisito alla causa (si veda al riguardo la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 4835/2023), così che l’efficacia probatoria del documento che sia stato acquisito al processo è indipendente dalla sorte processuale della relazione del consulente tecnico d’ufficio che il documento stesso abbia prodotto.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento dei restanti che denunciano:
il terzo violazione e/o falsa applicazione della normativa antisismica vigente (legge 64/1974, d.m. 16 gennaio 1996 e O.P.C.M. 3274/2003), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo ai documenti atti a smentire la presunta violazione della normativa antisismica in vigore;
il quarto violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2237 c.c. con riferimento all’erronea valutazione delle conseguenze giuridiche delle dimissioni del professionista;
il quinto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riguardo alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nella determinazione del danno e del calcolo degli interessi.
Il ricorso incidentale di COGNOME è basato su tre motivi.
Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il terzo motivo che denuncia nullità della sentenza, violazione degli artt. 1453 c.c. e 183 c.p.c.: la ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo del credito di COGNOME, sulla base del dedotto grave inadempimento dell’incarico professionale e con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha chiesto, per l’effetto, di pronunciare la risoluzione del contratto, cosicché la Corte d’appello ha errato nel ritenere tardiva tale domanda.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha osservato che la ricorrente non aveva proposto sino alle memorie depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c. domanda di risoluzione del contratto d’opera intercorso con COGNOME, avendo solo chiesto la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, cosicché la proposizione della medesima andava ritenuta inammissibile in quanto tardiva. La conclusione del giudice d’appello non è corretta.
Come afferma la Corte d’appello, la domanda di risarcimento del danno non può ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda di risoluzione del contratto, stante l’autonomia delle due domande. Le sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 8510/2014, hanno però precisato come il codice civile, all’art. 1453, comma secondo, preveda lo ius variandi della vittima dell’inadempimento, consentendogli di mutare l’azione di adempimento in quella di risoluzione, che pur presentando diversità di petitum , mirano entrambe a soddisfare lo stesso interesse del creditore insoddisfatto, consistente nell’evitare il pregiudizio derivante dall’inadempimento della controparte. Il primo comma dello stesso articolo
– hanno ancora sottolineato le sezioni unite – nel fare ‘salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno’, configura come possibile il cumulo tra la domanda rivolta a ottenere lo scioglimento del contratto e l’azione risarcitoria per la riparazione del pregiudizio economico del creditore insoddisfatto, delineando un modello di tutela unitario risultante dall’operare combinato dei due rimedi, con l’azione di danno che può accompagnarsi tanto all’azione di adempimento quanto alla domanda di risoluzione. La lettera della norma del codice non impedisce, pertanto, di considerare che l’accoppiamento dei due rimedi (risoluzione del contratto e risarcimento del danno) possa aversi non solo quando il contraente in regola abbia puntato, sin dall’inizio, alla cancellazione degli effetti del contratto, ma anche quando questi, dopo una citazione con domanda di condanna ad adempiere, abbia abbandonato il rimedio attuativo del contratto e sia passato a una domanda rivolta ad eliminarne gli effetti.
È vero che il ragionamento delle sezioni unite è sviluppato in relazione a una situazione nella quale l’iniziale domanda di adempimento del contratto è stata in corso di causa mutata in domanda di risoluzione con la quale è stato chiesto il risarcimento del danno prima non richiesto, mentre nel caso in esame la ricorrente ha con l’atto introduttivo del processo chiesto di accertare l’inadempimento di controparte e di risarcire il danno da inadempimento e poi ha proposto la domanda di risoluzione. Ci troviamo comunque di fronte a un caso in cui la parte non ha sin dall’inizio puntato alla cancellazione degli effetti del contratto, ma tale cancellazione ha successivamente chiesto, nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c. Al riguardo va considerato che, se si resta nell’ambito della “medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio”, anche ‘un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma a una mera modifica di quella originaria’; tale modifica è ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ) ed è configurabile ‘anche in caso di domanda che non si
sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula’ (così Cass. n. 4410/2025, nel solco delle pronunzie delle sezioni unite n. 12310/2015 e n. 22404/2018).
La domanda di risoluzione del contratto d’opera proposta da COGNOME va pertanto considerata ammissibile.
L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento, in base all’art. 336 c.p.c., dei restanti motivi che denunciano:
il primo violazione o falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c., 1226 e 2697 c.c., omesso esame degli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio che assumono rilevanza per la liquidazione del danno in via equitativa;
il secondo violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza nella parte in cui è omessa ogni motivazione sulla richiesta subordinata della ricorrente di riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio, in caso di mancata applicazione del criterio equitativo per la liquidazione del danno.
III. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME