Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14565-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 812/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/04/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 6.9.2017 COGNOME NOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Venezia, invocando la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di acquisto di una termostufa alimentata a pellet e la condanna della stessa alla restituzione dell’acconto percepito, pari ad € 5.000, ed al risarcimento del danno derivante dallo scoppio dell’apparato.
Nella resistenza della società convenuta, che in via riconvenzionale chiedeva condannarsi l’attore al pagamento del saldo dovuto, pari ad € 8.970,01 il Tribunale, dopo aver mutato il rito, rigettava, con sentenza n. 1322/2020, la domanda del COGNOME, accogliendo invece la riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE
Con la sentenza impugnata, n. 812/2023, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame interposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure, riformandola, dichiarando risolto il contratto di cui è causa per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE e condannando quest’ultima alla restituzione dell’acconto versato dall’appellante, pari ad € 5.000, oltre interessi dalla domanda, ed al risarcimento del danno, parametrato in € 13.578 oltre iva ed interessi.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tredici motivi.
COGNOME NOME, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Dopo aver ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la decisione con istanza in data 23.1.2024, cui è allegata nuova procura speciale come previsto dalla norma suindicata.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi di ricorso, la parte ricorrente lamenta, rispettivamente:
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1470 e 1655 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente interpretato il contratto concluso tra le parti;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1470 e 1655 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il contratto concluso tra le parti, facendo malgoverno dei criteri legali di ermeneutica contrattuale;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 128, primo comma, cod. cons., per avere la Corte distrettuale escluso l’applicazione della disciplina consumeristica;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128, 129, 130, 131 e 135 cod. cons., in combinato disposto con gli artt. 1453, 1490 e 1668 c.c., per avere la Corte del gravame mal individuato i rimedi spettanti alla controparte e la relativa gerarchia tra tali rimedi;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1470 e 1655 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1668 c.c. e 128, 129 e 130 cod. cons., per avere la Corte d’appello mancato di consider are le offerte di riparazione e sostituzione formulate dalla ricorrente;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., in combinato disposto con l’art. 345 c.p.c., in relazione alla risoluzione dell’appalto;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato completamento dell’opera;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., in relazione all’idoneità dell’opera;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’idoneità dell’opera;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle origini della detonazione;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle deposizioni orali;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 696 c.p.c., in relazione all’inutilizzabilità delle risultanze dell’A.T.P.;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per la mancata pronuncia sulle domande formulate dalla ricorrente, con espressa riproposizione delle questioni assorbite.
Il consigliere relatore ha formulato proposta di definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proponendone l’impro cedibilità.
Il Collegio non condivide la proposta, poiché, come evidenzia la parte ricorrente nell’istanza di decisione, all’interno della cartella denominata ‘fascicolo 369.zip’ depositato in uno al ricorso, è
contenuta, unitamente ad altri documenti, la copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione. Il ricorso, dunque, è procedibile.
La complessità delle questioni prospettate con i motivi ed il loro numero suggerisce di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, affinchè esso sia trattato in udienza pubblica
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda