SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5180 2025 – N. R.G. 00012894 2025 DEPOSITO MINUTA 27 11 2025 PUBBLICAZIONE 27 11 2025
Verbale
nel procedimento iscritto al n. 12894/25 R.G.
All’udienza del giorno 27 novembre 2025 compare per parte ricorrente l’AVV_NOTAIO che discute e precisa richiamando le conclusioni in atti. Il G.I. pronuncia la seguente sentenza.
Il G.I. (NOME COGNOME)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore NOME COGNOME, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell’art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12894/25 di R.G. promossa da:
con l’AVV_NOTAIO contro
parte ricorrente
premesso
che
con atto del 18.12.24 notificato ex art. 143 c.p.c. parte ricorrente ha intimato al Sig. lo sfratto per morosità lamentando l’omesso pagamento di canoni di locazione e spese per complessivi euro 3.310 relativi all’immobile sito in TorinoINDIRIZZO oggetto del contratto del 12.12.23;
-parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa all’udienza del 26.6.25;
è stata disposta la conversione del rito poiché la modalità di notifica lasciava presumere la mancata conoscenza da parte dell’intimato della procedura in corso con le conseguenze di cui all’art. 663 primo comma seconda parte c.p.c. e non appariva possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme;
parte intimante ha depositato nei termini assegnati la memoria integrativa del 27.10.25;
è perdurata la contumacia della parte intimata;
-all’udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme dell’art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
osservato
che
parte resistente contumace
parte intimante ha inizialmente lamentato il mancato pagamento di euro 3.130 vantati a saldo per canoni e spese accessorie dovuti del conduttore dal febbraio al dicembre 2024;
-dopo la conversione del rito, è maturato l’ulteriore credito di euro 5.600 per canoni e spese accessorie dovuti da gennaio a ottobre 2025;
infine, dopo il deposito della memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., è maturato anche il credito di euro 560 relativo al novembre 2025;
vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento dei predetti importi;
il resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova;
parte resistente è dunque incorsa in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 5 l. 392/78;
per i medesimi motivi il resistente va condannato al pagamento del complessivo importo di euro 9.290 (3.130 NUMERO_TELEFONO600 NUMERO_TELEFONO) oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. da ogni singola scadenza al saldo;
-non è stata chiesta l’ulteriore condanna ex art. 1591 c.c.;
le spese di giudizio seguono la soccombenza del resistente;
i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell’impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
fase di studio: euro 460
fase introduttiva: euro 360
compensi per il procedimento di mediazione:
attivazione della mediazione: euro 250
compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
fase di trattazione: euro 850
fase decisionale: euro 860
per complessivi euro 2.780, oltre ad euro 391,32 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
dichiara la risoluzione del contratto del 12.12.23 per inadempimento di
;
condanna
al rilascio in favore di
sito in TorinoINDIRIZZO libero da persone e cose;
fissa per l’esecuzione la data del 31.12.25;
condanna al pagamento a favore di di euro 9.290 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
condanna al pagamento a favore di delle spese processuali che liquida in euro 391,32 per esposti ed euro 2.780 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 27 novembre 2025.
Il giudice unico (NOME COGNOME)
dell’immobile