Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28982 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28982 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28601/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME, elett.te domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che, unitamente all’AVV_NOTAIO, la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 70/2020 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA depositata l’8/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
con sentenza resa in data 8/1/2020, la Corte d’appello di Bologna, pronunciando sugli appelli riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha pronunciato la risoluzione del contratto di leasing di un macchinario industriale concluso tra NOME COGNOME (in qualità di utilizzatrice), RAGIONE_SOCIALE (in qualità di concedente) e RAGIONE_SOCIALE (in qualità di fornitore) per inadempimento di quest’ultima, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno;
con la medesima decisione, la corte d’appello ha evidenziato l’infondatezza della domanda di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE quale produttore (o importatore) del macchinario concesso in leasing ;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, tra le restanti statuizioni, ha rilevato come l’inadempiment o della RAGIONE_SOCIALE fosse rimasto comprovato dagli esiti dell’indagine tecnica condotta nel corso giudizio, dalla quale era emersa l’effettività dei vizi tempestivamente denunciati dalla COGNOME;
quanto alla domanda di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, il giudice d’appello ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice che ne aveva rilevata l’intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell’art. 1495 c.c.;
avverso la sentenza d’appe llo, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso proponendo, sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede; la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memoria;
con atto successivamente pervenuto presso la Cancelleria della Corte di cassazione, la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare alla proposizione del quarto motivo d’impugnazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
la RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di accettazione alla rinuncia della RAGIONE_SOCIALE;
considerato che
con il primo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione dell’azione di risoluzione esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE, avendo quest’ultima trascurato di inoltrare la denuncia dei vizi contestati in questa sede entro i termini previsti dalla legge;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia specificamente indicato le fonti probatorie dalle quali ha tratto la conseguenza dell’avvenuta tempestiva interruzione del termine di prescrizione da parte della RAGIONE_SOCIALE, avendo quest’ultima ripetutamente denunciato i vizi del bene concessole in leasing entro l’anno dalla consegna ex art. 1495 c.c.;
da tale premessa, deriva che l’odierna censura, nella misura in cui intende ridiscutere il significato degli elementi probatori utilizzati dal giudice di merito, deve ritenersi inammissibile;
al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,
al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 -01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);
ciò posto, è appena il caso di evidenziare come le considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante siano avvenute nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, in forme immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;
con il secondo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente la dedotta decadenza della COGNOME dall’azione di risoluzione del contratto di leasing , avendo l’utilizzatrice concretamente accettato il macchinario industriale alla stessa consegnato e avendone fatto uso regolarmente, in tal modo manifestando la propria volontà di rinunciare ad ogni contestazione in ordine ai vizi della cosa consegnata;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, la società ricorrente si sia doluta del carattere meramente apparente della motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione al punto concernente la dedotta decadenza della COGNOME dall’azione di
risoluzione del contratto, per avere la stessa fatto uso regolarmente del bene, manifestando in questo modo la propria volontà di rinunciare a ogni contestazione circa i vizi della cosa consegnata;
sul punto, tuttavia, la corte territoriale, al di là di ogni altra considerazione, ha espressamente sottolineato come ‘ l’uso del bene non rileva ai fini della risoluzione del contratto ‘ (cfr. folio 6, ultimo capoverso);
tale ratio decidendi (al di là del suo carattere laconico o lapidario) deve ritenersi tale da individuare con sufficiente precisione la ragione per cui il giudice di merito ha escluso la possibilità di far luogo alla risoluzione del contratto (l’ irrilevanza , per l’appunto, dell’uso del bene ai fini della risoluzione del contratto);
a fronte di tale motivazione, piuttosto che invocare il carattere meramente apparente del discorso giustificativo della corte territoriale (in violazione dell’art. 132 c.p.c.), la società ricorrente avrebbe dovuto contestare la correttezza della decisione assunta ‘ nel merito ‘ , ossia per avere il giudice d’appello (in tesi) erroneamente omesso di dare rilievo all’uso del bene come espressione della volontà abdicativa della parte o, quantomeno, per aver erroneamente applicato i canoni legali di interpretazione negoziale nell ‘interpretazione della volontà abdicativa della parte;
la mancata proposizione di contestazioni avanzate nei termini indicati vale pertanto a consolidare l’infondatezza della contestazione sulla dedotta apparenza della motivazione, per avere la corte territoriale comunque motivato la questione escludendo alcuna rilevanza, ai fini della risoluzione del contratto, dell’uso del bene da parte dell’utilizzatrice ;
con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per
avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente la dedotta improponibilità della domanda di risoluzione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per la presenza di un patto limitativo della garanzia intervenuto tra le parti avente oggetto l’esclusione del rimedio risolutorio in caso di vizi del bene;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum ;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);
ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello espressamente evidenziato la ragione per cui dovesse escludersi nella specie l’operatività del patto limitativo della garanzia intervenuto tra le parti, avendo rilevato come detta operatività fosse condizionata all’adempimento, da parte del venditore, dell’obbligo ‘di provvedere alla sostituzione del materiale difettoso, cosa che nel caso di specie non è stata neppure proposta’, dovendosi ‘inoltre rilevare che una tale limitazione può operare per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non per quelli occulti emersi dopo l’acquisto che pregiudicano la destinazione d’uso del mezzo, per il principio della buona fede nei rapporti contrattuali’ (v. folio 7);
l’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;
con il quarto motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 180, co. 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dal d.l. n. 432/95 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tardività della sollevazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’eccezione concernente la decadenza o prescrizione dell’azione di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per i vizi del bene concesso in leasing alla COGNOME, non avendo la RAGIONE_SOCIALE rispettato, per la sollevazione di tale eccezione, il termine peren-
torio (sino al 30/7/2003) concesso dal giudice di primo grado in ottemperanza all’art. 180, co. 2, c.p.c. nella formulazione illo tempore vigente;
l’avvenuta rinuncia della società ricorrente alla proposizione di tale motivo, e la corrispondente accettazione espressa da parte della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), impongono di dichiarare l’inammissibilità del motivo per la sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente alla relativa decisione;
con l’unico motivo del ricorso incidentale, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la documentazione, analiticamente richiamata con il proprio ricorso incidentale, dalla quale era emersa una diversa e maggiore entità del danno subito rispetto a quello liquidato in proprio favore dal giudice d’appello;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12), trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’;
secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile
fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza della ricorrente incidentale deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
sulla base di tali premesse, rilevata, l’inammissibilità del primo e del quarto motivo del ricorso principale, l’infondatezza del secondo e
del terzo, e l’inammissibilità del ricorso incidentale, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale;
la reciprocità della soccombenza tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE giustificano l’integrale compensazione, tra le stesse parti, delle spese del presente giudizio di legittimità;
l’intervenuta rinuncia della RAGIONE_SOCIALE e la corrispondente accettazione della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) valgono a giustificare l’integrale compensazione, tra le stesse parti, delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione