SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1268 2025 – N. R.G. 00000270 2023 DEPOSITO MINUTA 14 07 2025 PUBBLICAZIONE 14 07 2025
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa NOME Rossi Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 270 del ruolo generale dell’anno 2023, trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 15.10.2024
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con l’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO GUASTALLA (RE)
-Appellata-
AVVERSO
l’Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 151/2023 emessa dal Tribunale Civile di Bologna in data 11.01.2023, pubblicata in data 13.01.2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. NOME COGNOME udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell’autovettura TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, perfezionatosi nell’ottobre 2020, a causa di gravi vizi occulti del bene che lo rendevano, di fatto, inutilizzabile, chiedendo, in subordine, la riduzione del prezzo della compravendita ad € 3.000,00, in ogni caso con condanna della convenuta inadempiente al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento dei danni subiti dallo stesso ricorrente per i fatti dedotti in causa.
A sostegno della propria domanda il deduceva che, dopo aver visto l’annuncio relativo alla proposta di vendita dell’autovettura di cui si discute, aver visionato la stessa e ricevuto assicurazioni dal venditore circa le qualità descritte nell’annuncio, si era determinato all’acquisto della Range Rover corrispondendo il prezzo richiesto di € 11.500,00 (di cui € 9.000,00 a mezzo permuta di altra autovettura ed € 2.500,00 con bonifico bancario).
Tuttavia, dopo aver percorso solo 100 Km., lo stesso giorno del ritiro dell’auto, questa si era improvvisamente arrestata e non era più ripartita tanto da richiedere il recupero a mezzo del soccorso stradale ed il ricovero presso l’autofficina M2.
A seguito di verifiche effettuate presso detta autofficina, erano emersi gravi vizi occulti meglio descritti in ricorso, che venivano denunciati al venditore nel corso dei successivi contatti.
Nel frattempo il si determinava a presentare ricorso per ATP, per far accertare l’esistenza dei denunciati vizi ed il costo degli eventuali lavori di ripristino.
Al termine delle operazioni peritali il CTU così concludeva: ‘ l’auto necessità di indagine per verifica assorbimento e guasto elettromeccanico, operazione dal costo non inferiore ad € 2.500,00 oltre iva che non si è potuta effettuare in fase di ATP. Tale assorbimento e guasto risulta dagli accertamenti effettuati preesistente alla vendita, solo dopo la soluzione di tale problematica saranno verificabili tutte le ulteriori anomalie elettroniche lamentate dal ricorrente ‘.
Ad avviso del Tribunale l’accertamento dei predetti vizi, tutti coperti da garanzia pure nel caso di vendita di auto usate, unitamente alla considerazione che il veicolo era stato venduto con indicazione di tagliando manutentivo recentemente eseguito, evidenziavano l’inadempimento del venditore.
Secondo il CTU il valore residuo dell’auto, nelle condizioni in cui era stata esaminata, ammontava ad € 3.000,00 mentre non era stato possibile per il Consulente d’Ufficio stabilire l’ammontare della spesa necessaria alla riparazione dei guasti lamentati senza una preventiva verifica strumentale comportante la spesa di € 2.500,00.
Ne consegue che, nell’economia del contratto, le spese necessarie per l’accertamento prima e l’esecuzione poi, degli interventi necessari a riportare l’auto in condizioni di funzionamento in sicurezza, venivano considerati tali da rendere antieconomica la riparazione per l’acquirente.
Considerato, inoltre, che non vi era prova in atti che il venditore, pur avendo avuto tempestiva notizia delle anomalie di funzionamento riscontrate dopo il ritiro dell’auto da parte dell’acquirente, avesse posto in essere quelle attività finalizzate alla risoluzione del problema né formalizzato proposte come richiesto proprio dagli artt. 130 seguenti del Codice del Consumo, il
Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, stante anche l’ulteriore considerazione per cui la richiesta riduzione del prezzo, pur nei limiti del valore residuo del bene come valutato in sede di ATP, non avrebbe tutelato in maniera sufficiente l’acquirente.
Alla risoluzione del contratto conseguiva la restituzione del bene da parte dell’acquirente e la restituzione del prezzo incassato da parte del venditore.
In conclusione, il Tribunale condannava la convenuta alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 11.500,00 a fronte della riconsegna del bene oggetto della compravendita risolta ed al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, liquidati in € 1.057,53, oltre alla refusione delle spese del procedimento di ATP e di quello di merito.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , lamentando ultrapetizione dell’impugnato provvedimento, omessa liquidazione delle spese di custodia del veicolo ed errata quantificazione delle spese legali del giudizio di merito.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell’impugnata Ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta vizio di ultrapetizione relativamente alla statuizione di ‘riconsegna del bene oggetto della compravendita risolta’, in quanto, ad avviso dell’appellante, nessuna delle parti in giudizio – e nemmeno quella che ne aveva eventualmente interesse, ovvero la
– ha giammai formulato al Giudice alcuna domanda di restituzione dell’autovettura in questione per il caso in cui il contratto fosse stato dichiarato risolto.
Il motivo è manifestamente infondato.
A mente dell’art. 1493 Codice Civile ‘ In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi ‘.
Già questo sarebbe sufficiente per dirimere la questione, in quanto l’uso del verbo ‘deve’ da parte del Legislatore, non lascia margini di discrezionalità: in caso di risoluzione la restituzione del prezzo e del bene sono dovuti per legge.
Il principio è stato, comunque, ribadito dalla S.C., che ha più volte affermato l’automaticità della pronuncia restitutoria, ‘ non essendo necessaria l’esplicita richiesta per l’ottenimento della restituzione del bene oggetto di compravendita qualora sia stata invocata dalla controparte la risoluzione contrattuale (cfr. Cass. 2566/2003) ‘ (Cass. Civ., n. 16077 del 28/07/2020), ciò anche al fine di garantire l’equilibrio tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un’illegittima locupletazione dell’acquirente.
Riguardo al fatto che come asserisce l’appellante, stia strumentalmente utilizzando tale vizio del provvedimento rifiutando con le scuse più varie la restituzione del bene onde sfuggire alla statuizione di restituzione del prezzo, come da comunicazioni versate in atti, il potrà far valere i propri diritti con gli strumenti civili e penali predisposti dall’ordinamento. Cont
In effetti nelle more risulta che l’auto è stata restituita, già nel 2023, senza necessità di porre formalmente in esecuzione il titolo (vedi docc.ti 5 e 6 di parte appellata).
Con il secondo motivo l’appellante si duole per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno relativa ai costi per deposito e custodia dell’autovettura oggetto della compravendita risolta.
Il chiedeva, tra gli altri, il risarcimento dei costi sostenuti e da sostenersi a fronte del ricovero del mezzo presso l’autofficina M2 di Bologna posto che, da un lato l’autovettura in questione risultava del tutto inutilizzabile per causa dei gravi problemi al motore come accertati in sede di CTU e, dall’altro, del tutto impossibile era per l’odierno appellante provvedere al ricovero gratuito del mezzo, essendo sprovvisto di garage privato.
D’altronde, oltre che pacifico tra le parti, la prova dell’effettivo deposito dell’autovettura presso l’officina M2 era implicitamente desumibile dalla lettura dell’elaborato peritale depositato in sede di ATP, visto che lo stesso CTU aveva personalmente ivi appurato la permanenza in deposito del mezzo.
A fronte di ciò, l’appellante chiedeva anche la condanna della alla rifusione di tale costo di deposito come quantificato alla data del 06.01.2023 in complessivi € 6.276,90, quantificazione che trovava il proprio giustificativo documentale nel contratto di deposito versato agli atti sub doc. 21 prevedente un costo giornaliero di € 7,00 + iva. Cont
Tuttavia, il Giudice di prime cure ha inteso escludere il riconoscimento di tale somma risarcitoria in favore di parte appellante in quanto non era stato provato il pagamento della somma.
Trattasi, ad avviso dell’appellante, di motivazione illogica, in quanto, essendo l’autovettura in questione ancora ricoverata presso l’officina M2, ed essendo che, a miglior lettura del contratto di deposito sub 4, il pagamento a saldo era previsto al ritiro dell’autovettura (come d’altronde di prassi in tali casi essendo l’autofficina comunque garantita dal diritto di ritenzione di cui all’art. 2576 c.c.), è evidente come non poteva esservi al momento della decisione alcuna prova del pagamento effettivo del deposito.
Peraltro la convenuta non ha mai preso posizione rispetto a tale richiesta risarcitoria, ovvero non ha mai contestato né l’allegazione che l’autovettura in questione fosse ricoverata presso l’officina M2 (e ciò, comunque, è desumibile dalla stessa CTU), né l’allegazione che i rapporti contrattuali tra e l’officina M2 fossero in effetti regolati dal contratto sub doc. 21, né, infine, che la tariffa da pagarsi al ritiro fosse in effetti quella (contrattualmente prevista) di € 7,00 + iva al giorno. Cont
Sicché, la motivazione resa dal Giudice di primo grado a motivo di rigetto della legittima richiesta di ristoro di tale profilo di danno è comunque viziata, avendo altresì fatto erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il motivo è fondato.
E’ evidente che il pagamento non era ancora stato effettuato perché l’auto si trovava ancora ricoverata presso l’autofficina M2, così com’è parimenti evidente, stante il disposto del già citato art. 1493 Codice Civile, che il costo del deposito dev’essere posto a carico della società convenuta, che con il proprio inadempimento e la propria inerzia ha dato causa alla spesa.
In effetti nel corso dell’appello il ha depositato prova del pagamento, tramite due documenti la cui produzione deve ritenersi ammissibile, in quanto sopravvenuti (docc.ti 5 e 6 appellante); anche tale danno va riconosciuto, senza interessi, in difetto di domanda.
Con il terzo motivo si lamenta erronea quantificazione delle spese legali di soccombenza, liquidate al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/20214.
Invero, alla luce del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore dell’odierno giudizio come rientrante nello scaglione ‘da € 5.201,00 a 26.000,00’, il compenso per le fasi di studio, introduttiva e decisionale complessivamente considerate (esclusa, dunque, avuto riguardo al rito, la fase istruttoria e di trattazione), rispondono alla seguente quantificazione di compenso netto: i) € 1.700,00 nei minimi tariffari; ii) € 3.397,00 nei medi tariffari; iii) € 5.097,00 nei massimi tariffari.
Se non che, pur tanto prevedendo la legge, il Giudice di prime cure, in completa assenza di motivazione sul punto, ha inteso quantificare le spese legali di soccombenza in soli € 1.300,00, ovvero ben al di sotto pure dei minimi tariffari.
Anche il terzo motivo è fondato.
E’ principio consolidato che ‘ Salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell’art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012 ‘ (Cass. Civ., sez. II, sentenza 26 giugno 2024, n. 17613).
Poiché nel caso di specie è pacifica la liquidazione effettuata dal primo Giudice al di sotto dei minimi tariffari, allegando l’espletamento dell’ATP e, quindi, indirettamente, lo scarso peso istruttorio del giudizio di merito, svoltosi poi nelle forme semplificate, ma non motivando in modo esplicito e sufficiente la liquidazione sotto il minimo, la stessa andrà ricondotta entro i limiti previsti dalla legge, ritenendo equo liquidare, per il giudizio di primo grado, la somma di € 2.500, oltre accessori.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di , avverso l’Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 151/2023 emessa dal Tribunale Civile di Bologna in data 11.01.2023, pubblicata in data 13.01.2023, così dispone:
A) In parziale accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata Sentenza, condanna al pagamento delle spese di custodia e deposito dell’autovettura TARGA_VEICOLO presso l’Officina M2, secondo le condizioni contrattuali, e quindi per € 6.276,90,
B) Condanna al pagamento delle spese legali di primo grado, che si liquidano in complessivi € 2.500, oltre rimborso contributo unificato, marca iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
C) Conferma nel resto, dando atto della avvenuta restituzione della automobile.
D) Condanna al pagamento delle spese legali del presente grado, che si liquidano in complessivi € 2.400, oltre rimborso contributo unificato, marca iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Bologna il 10.7.2025
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice COGNOME – Estensore Dott. NOME COGNOME