Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1186 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22907/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente e controricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore delegato p.t. NOME COGNOME
NOME Grade, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 4939/17, depositata il 19 luglio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed il rigetto del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
1. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per sentir pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato il 23 aprile 1997, avente ad oggetto la fornitura del materiale (questionari e fogli di risposta) per un concorso interno a quattrocento posti di ispettore di vigilanza, con la condanna RAGIONE_SOCIALEa convenuta al risarcimento dei danni.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, l’attrice riferì che il giorno fissato per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prova d’esame l’appaltatrice aveva consegnato in ritardo il materiale, omettendo altresì d’inserire i questionari ed i fogli di risposta in plichi separati, come previsto dal capitolato, sì da impedire alla Commissione di procedere alla timbratura dei fogli di risposta prima RAGIONE_SOCIALE‘apertura dei plichi contenenti i questionari, a garanzia RAGIONE_SOCIALEa segretezza RAGIONE_SOCIALEe domande e RAGIONE_SOCIALE‘imparzialità RAGIONE_SOCIALEa prova, e da imporre l’annullamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa stessa, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Si costituì la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e resistette alla domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘attore al pagamento del corrispettivo pattuito.
Su istanza RAGIONE_SOCIALEa convenuta, fu autorizzata la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa Ci-
gna RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, assicuratrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la quale si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta nei suoi confronti.
1.1. Con sentenza del 2 agosto 2001, il Tribunale di Roma accolse la domanda principale e quella di manleva, pronunciando la risoluzione del contratto di appalto, e condannando la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno nella misura di Lire 1.493.871.655, oltre interessi, e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) alla rivalsa RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta dalla convenuta, al netto RAGIONE_SOCIALEa franchigia contrattuale di Lire 15.000.000.
L’impugnazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fu accolta con sentenza del 29 settembre 2005, con cui la Corte d’appello di Roma rigettò la domanda proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed accolse la domanda riconvenzionale proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, condannando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 8.296,88, oltre interessi legali sull’importo di Euro 6.972,88, e dichiarando assorbita la domanda di manleva.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza del 10 settembre 2013, n. 20687, che rigettò i ricorsi incidentali condizionati proposti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, questa Corte ritenne che, nell’escludere la gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘appaltatrice, la Corte territoriale avesse fatto ricorso ad argomenti in parte incompatibili con l’art. 13 del d.P.R. n. 487 del 1994, ed in parte affetti da lacune ed omissioni, e quindi configurabili come motivazione insufficiente o incongrua. Osservò infatti che il comma terzo RAGIONE_SOCIALEo art. 13 cit., il quale impone la redazione degli elaborati su carta recante il timbro d’ufficio e la firma di un componente RAGIONE_SOCIALEa Commissione, detta una regola di stretta interpretazione, volta a garantire l’originalità del prodotto intellettuale del candidato, che potrebbe risultare aggirata ove le operazioni di timbratura e firma avessero luogo non già prima, come implicitamente ed inequivocabilmente previsto dalla norma, ma dopo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prova selettiva, al momento RAGIONE_SOCIALEa riconsegna degli elaborati da parte dei candidati, con conseguente anomalo prolungamento di fatto RAGIONE_SOCIALEe operazioni concorsuali, che potrebbe favorire alcuni candidati rispetto ad altri. Aggiunse che la sentenza impugnata aveva trascurato le ulteriori anomalie derivanti dal man-
cato inserimento del questionario in un plico separato dal foglio di risposte, non avendo considerato che la Commissione non poteva procedere né alla chiusura RAGIONE_SOCIALEe buste contenenti i questionari dopo avere estratto, timbrato e vidimato i fogli di risposte, né alla consegna ai candidati dei questionari già aperti, poiché ciò avrebbe vanificato l’esigenza di evitare che i candidati venissero a conoscere anticipatamente e in tempi diversi il contenuto del questionario. Concluse quindi che la decisione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di annullare la procedura concorsuale non poteva essere considerata arbitraria, costituendo invece espressione di una scelta discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘ente, inidonea ad interrompere il nesso causale tra l’inadempimento e il danno dedotto.
5. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 19 luglio 2017 ha parzialmente accolto l’appello principale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a) confermando la risoluzione del contratto di appalto, b) rideterminando in Euro 43.259,83 la somma dovuta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di risarcimento, oltre interessi legali sulla somma di Euro 31.212,00 rivalutata anno per anno dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda ed interessi legali sulla somma di Euro 4.259,83 dalla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza, e c) dichiarando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tenuta a rivalere la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per la parte eccedente la franchigia contrattuale di Euro 7.746,85.
Premesso che l’appaltatrice aveva fornito i questionari ed i fogli di risposte in un’unica busta di cellofan, in tal modo imponendo alla Commissione di aprire gl’involucri per vidimare i fogli di risposte e poi di richiuderli, con conseguente allungamento dei tempi RAGIONE_SOCIALEa prova d’esame, oppure di consegnare i plichi dei questionari aperti, vanificando l’esigenza d’impedire che i candidati conoscessero preventivamente il contenuto RAGIONE_SOCIALEe domande, la Corte ha ritenuto che la soluzione adottata dalla Commissione, consistente nel consegnare i questionari e i fogli di risposte ancora uniti nell’involucro di cellofan, si ponesse in contrasto con l’art. 13, comma terzo, del d.P.R. n. 487 del 1994, volto a garantire che i fogli di risposte fossero vidimati prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALEa prova, ed ha concluso quindi per la gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘appaltatrice, con la conseguente conferma RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del contratto, e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale
proposta dalla RAGIONE_SOCIALE OS.
In ordine alla misura del danno, la Corte ha ritenuto congrui gl’importi liquidati dal Giudice di primo grado, fatta eccezione per quello riconosciuto a titolo di risarcimento dei costi sopportati per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di missione in favore dei partecipanti al concorso, già dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dando atto RAGIONE_SOCIALE‘imprevedibilità di tale danno al momento in cui era sorta l’obbligazione e RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme che prevedevano l’obbligo di corrispondere l’indennità in favore dei partecipanti a una selezione concorsuale.
Quanto infine alla domanda di rivalsa, rilevato che la sentenza di cassazione aveva dichiarato inammissibile il relativo motivo di ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per difetto di una decisione al riguardo, ha ritenuto che, avendo la sentenza di appello ritenuto assorbito il relativo motivo di gravame, risultasse definitivamente acquisito al processo l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del rapporto assicurativo, essendo rimasto incontestato il contratto di assicurazione, ed ha quindi confermato la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
6. Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le quali hanno proposto ricorsi incidentali, affidati rispettivamente ad uno e due motivi, anch’essi illustrati con memoria, ai quali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito a loro volta con controricorsi.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 112, 167 e 345, primo comma, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver detratto dal risarcimento le somme erogate a titolo d’indennità di missione in favore dei partecipanti al concorso, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa relativa questione. Sostiene infatti che la stessa era stata sollevata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soltanto nel giudizio di rinvio, essendosi la convenuta limitata precedentemente a contestare genericamente la sussistenza del danno, sia in primo
grado che in appello, ed avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sollevato analoga contestazione soltanto in appello. Aggiunge di aver fornito la prova del predetto pregiudizio, sia in primo grado che in sede di gravame, mediante la produzione di un’attestazione rilasciata dal capo ufficio RAGIONE_SOCIALEa Direzione centrale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE umane e la deduzione di prova testimoniale, precisando comunque che l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità in favore dei dipendenti partecipanti a concorsi interni era prevista dalla circolare n. 91 del 26 aprile 1980.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare le prove fornite in ordine all’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di missione ed alla relativa misura.
Con il primo motivo del suo ricorso incidentale, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1455 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto la gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento sulla base del mero confronto tra l’esecuzione del contratto e la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 487 del 1994, senza procedere ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE‘intera fattispecie negoziale, e senza verificare se l’esecuzione fosse corretta o l’inadempimento scusabile, in relazione al contegno negoziale tenuto dalle parti.
Con il secondo motivo, la controricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare il contegno negoziale non trasparente e non conforme a buona fede tenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il quale, come eccepito nella comparsa di risposta, non si era preoccupato di fissare un termine essenziale per la consegna del materiale e di specificare che i plichi recanti i questionari non dovessero contenere anche i fogli risposta.
Con l’unico motivo del suo ricorso incidentale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il motivo di gravame concernente la domanda di manleva, senza considerare che la questione era riproponibile in sede di rinvio, essendo rimasta assorbita nel giudizio di appello, per effetto RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e del conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
6. Così riassunte le censure proposte dalle parti, occorre procedere innanzitutto all’esame del ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente carattere logicamente e giuridicamente prioritario rispetto a quelli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto concernente la valutazione RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento, ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del contratto d’appalto: i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi RAGIONE_SOCIALEa medesima questione, sono peraltro infondati.
Con la sentenza del 10 settembre 2013, questa Corte cassò la sentenza di appello, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, sia per violazione di legge, per non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dall’art. 13 del d.P.R. n. 487 del 1994, sia per vizio di motivazione, per non aver tenuto conto del mancato inserimento dei questionari e dei fogli risposte in plichi separati e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta consegna dei primi in plichi aperti; dichiarò invece inammissibili, in quanto attinenti al merito e comunque carenti di autosufficienza, le censure riguardanti l’interpretazione del contratto, nella parte in cui disciplinava le modalità di sigillatura dei materiali da consegnare.
Il compito demandato da tale pronuncia alla Corte d’appello, ai fini RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione del giudizio, risultava piuttosto ampio, comprendendo, conformemente all’orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, non solo l’applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, mediante l’accertamento e la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti al processo, ma anche la possibilità di estendere l’indagine ad altri fatti, la cui acquisizione fosse consentita in base alle direttive impartite dalla sentenza di cassazione, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento complessivo richiesto ai fini RAGIONE_SOCIALEa nuova pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, ma nel rispetto, ovviamente, RAGIONE_SOCIALEe preclusioni e RAGIONE_SOCIALEe decadenze già verificatesi (cfr. ex plurimis , Cass., Sez. III, 15/06/2023, n. 17240; Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448; Cass., Sez. lav., 24/10/2019, n. 27337). Nell’adempimento di tale mandato, la Corte territoriale si è sostanzialmente attenuta alle direttive ricevute, richiamando il principio di diritto enunciato da questa Corte e dandovi applicazione sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti già accertati nelle precedenti fasi di merito: da un lato, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto accertamento
del ritardo con cui l’appaltatrice aveva provveduto alla consegna del materiale necessario per l’espletamento del concorso e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta consegna dei questionari e dei fogli risposte in un unico plico, anziché in plichi separati, nonché RAGIONE_SOCIALEa scelta, compiuta dalla Commissione esaminatrice per evitare ulteriori ritardi, di consegnare ai candidati i questionari ed i fogli risposte ancora uniti negli involucri di cellofan; dall’altro, ha ribadito che tale modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prova selettiva si poneva in contrasto con l’art. 13 del d.P.R. n. 487 del 1994, poiché aveva comportato il rinvio RAGIONE_SOCIALEe operazioni di timbratura e firma dei fogli al momento RAGIONE_SOCIALEa riconsegna degli elaborati da parte dei candidati, in tal modo pregiudicando la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa finalità perseguita dalla predetta disposizione, consistente nell’evitare risposte non genuine da parte dei singoli candidati, e determinando comunque un anomalo prolungamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni concorsuali.
Tale ragionamento, sulla base del quale la sentenza impugnata ha concluso per la gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘appaltatrice, ritenendo quindi giustificata la pronuncia di risoluzione del contratto, non può ritenersi inficiato dalle critiche RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, la quale, nel lamentare l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto e RAGIONE_SOCIALEa scusabilità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento, in relazione alla condotta tenuta dal committente, fa valere circostanze in parte già accertate nelle precedenti fasi del giudizio, in parte inidonee a determinare un ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dal Giudice di rinvio. In particolare, come emerge dalla sentenza di cassazione, l’accertamento compiuto in ordine all’inesattezza RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘appaltatrice era divenuto definitivo, non essendo mai stati contestati i tempi e le modalità di consegna dei questionari e dei fogli risposte, e non essendo stata validamente censurata l’interpretazione del contratto fornita dalla sentenza di appello, secondo cui i primi dovevano essere inseriti in plichi di cellofan separati da quelli dei secondi, con la conseguenza che, in sede di rinvio, residuava esclusivamente la valutazione RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento, ai fini RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di risoluzione del contratto. Il predetto accertamento, ormai coperto dal giudicato interno, precludeva ogni altra questione riguardante l’interpretazione del contratto ed il contegno negoziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ivi compresa quella relativa alla mancanza di un termine essenziale per la consegna dei
materiali, la cui previsione sarebbe risultata d’altronde irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, essendo pacifico che la consegna ebbe luogo con un ritardo tale da impedire alla Commissione esaminatrice di provvedere alla timbratura ed alla firma dei fogli prima di procedere alla consegna degli stessi ai candidati, e quindi da rendere impossibile il regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prova concorsuale.
Passando quindi all’esame del ricorso principale, è parzialmente fondato il primo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento del danno derivante dall’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di missione in favore dei partecipanti al concorso.
Benvero, non può condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la questione riguardante la sussistenza di tale pregiudizio non poteva trovare ingresso nel giudizio di rinvio, essendo stata sollevata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo in quella sede, e dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo nel giudizio di appello: il divieto di proporre nuove eccezioni, al di fuori di quelle rilevabili d’ufficio, previsto dall’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., si riferisce infatti soltanto alle eccezioni in senso stretto, cioè alla deduzione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato dalla controparte, e non si estende quindi alle mere difese, con cui le parti si limitano a negare la sussistenza e la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa avversaria (cfr. Cass., Sez. II, 28/05/2019, n. 14515; Cass., Sez. VI, 1/10/2018, n. 23796; Cass., Sez. I, 20/03/2017, n. 7107); tra queste ultime devono essere annoverate anche quelle che, in tema di risarcimento dei danni, riguardano l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta, RAGIONE_SOCIALE‘evento, del nesso di causalità e del pregiudizio, il cui riscontro, avendo carattere fortemente valutativo, va necessariamente ricondotto al thema probandum , e dev’essere quindi compiuto dal giudice anche d’ufficio, sulla base degli elementi acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. lav., 19/08/2019, n. 21460). Nella specie, d’altronde, le controricorrenti, nel contestare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa voce di danno in questione, si erano limitate ad evidenziare l’imprevedibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa al momento in cui era sorta l’obbligazione, la cui valutazione spettava alla Corte d’appello, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1225 cod. civ., nonché la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma giuridica da cui derivava l’obbligo di corrispondere la predetta indennità, la cui individuazione era anch’essa rimessa alla Corte d’appello, in applicazione del principio jura novit curia .
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte d’appello non sono configurabili come due distinte rationes decidendi , autonomamente idonee a sorreggere la decisione adottata, dimodoché la mancata impugnazione di quelle relative alla prevedibilità del danno, traducendosi nella definitività RAGIONE_SOCIALEe stesse, possa comportare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intero motivo di ricorso: nel ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, l’imprevedibilità del danno è legata infatti proprio all’inesistenza di una norma giuridica che, all’epoca RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto, imponesse all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di missione in favore dei propri dipendenti che partecipassero a concorsi interni.
Quanto poi all’individuazione RAGIONE_SOCIALEa predetta norma, il principio jura novit curia non può ritenersi certamente applicabile in riferimento alla circolare n. 91 del 1980, indicata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come fonte del proprio obbligo, trattandosi di un atto amministrativo privo di efficacia normativa, rispetto al quale doveva considerarsi escluso il potere-dovere del giudice di acquisirne la conoscenza anche d’ufficio, con la conseguenza che incombeva all’ente l’onere di allegarne l’esistenza e di fornire la relativa prova. Tale circolare riproduce tuttavia, per quanto interessa in questa sede, il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 del d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, il quale ha modificato l’all. 3 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, recante la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, disponendo che «al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l’indennità di trasferta e il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di viaggio»: trattandosi di una norma introdotta in approvazione di un accordo collettivo nazionale del pubblico impiego, la Corte territoriale aveva il dovere di acquisirne autonomamente la conoscenza, indipendentemente dalle allegazioni e deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti (cfr. Cass., Sez. VI, 5/03/2019, n. 6394; 16/09/2014, n. 19507), e di ritenere sussistente il danno, subordinatamente alla prova da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di missione in favore dei propri dipendenti, in relazione alla partecipazione al concorso in questione, nonché RAGIONE_SOCIALE‘ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALEe somme corrisposte a tale titolo.
8. Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo del ricorso principale, avente ad oggetto l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione pro-
dotta in giudizio ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova del predetto danno.
E’ infine fondato l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riflettente l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa riproposizione in sede di rinvio del motivo di appello avente ad oggetto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di manleva.
Tale domanda, accolta dalla sentenza di primo grado, era rimasta invece assorbita in appello, a seguito del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda principale, che, determinando l’automatica caducazione RAGIONE_SOCIALEa predetta statuizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALEo art. 336, primo comma, cod. proc. civ., aveva reso superfluo l’esame del motivo di gravame proposto al riguardo dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ciò nonostante, quest’ultima aveva riproposto in sede di legittimità la questione riguardante l’operatività RAGIONE_SOCIALEa garanzia assicurativa, che era stata dichiara inammissibile da questa Corte, in quanto non avente ad oggetto la sentenza di appello, che non recava alcuna pronuncia al riguardo, ma quella di primo grado.
Tanto premesso, non può condividersi l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, che aveva ritenuto assorbito il motivo di gravame avente ad oggetto l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa società assicuratrice di provvedere alla garanzia in favore RAGIONE_SOCIALEa convenuta assicurata, comportava la definitiva acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di garanzia, per difetto di contestazione del contratto di assicurazione. Nell’ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, la quale deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita da quella cassata, sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello (cfr. Cass., Sez. lav., 8/07/2013, n. 16934; Cass., Sez. III, 7/02/ 2013, n. 2955; 9/03/2001, n. 3475). Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado per motivi di merito (c.d. giudizio di rinvio proprio) non costituisce infatti la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEe precedenti fasi di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alla medesima disciplina del procedimento di primo o di secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è destinata a concludersi con una sentenza che, senza
sostituirsi ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, interviene direttamente a statuire sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass., Sez. II, 31/05/2021, n. 15143; Cass., Sez. I, 28/01/2005, n. 1824; 23/09/2002, n. 13833). E’ per tale ragione che la parte che proponga ricorso per cassazione da un lato può denunciare esclusivamente i vizi da cui è affetta (a suo avviso) la sentenza di appello, e non anche quelli che inficiavano la sentenza di primo grado (cfr. Cass., Sez. III, 23/03/2005, n. 10875; Cass., Sez. lav., 22/01/2004, n. 1128; Cass., Sez. II, 24/06/2003, n. 9993), e dallo altro non può riproporre in sede di legittimità le questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento di un’eccezione pregiudiziale o preliminare, le quali, in caso di cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per accoglimento di un motivo riguardante la questione assorbente, possono essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19442; Cass., Sez. V, 5/11/2014, n. 23558; Cass., Sez. III, 1/03/2007, n. 4804).
10. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e RAGIONE_SOCIALE‘unico motivo del ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai ricorsi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale dal comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo
stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 25/09/2024