Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4808 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4808 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 24917/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento a ll’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente principale-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di parte del credito in contestazione, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO , dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO. elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO,
presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
-controricorrente-
ricorrente incidentale –
E
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, sede coordinata di Ancona
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 168/2020, depositata il 20/2/2020
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/ 2025 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE:
Il 14/2/1997 veniva stipulata convenzione tra RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE della regione RAGIONE_SOCIALE.
L’ente committente era l’RAGIONE_SOCIALE, mentre il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rappresentava la stazione appaltante.
Veniva bandita una gara da parte del RAGIONE_SOCIALE per la costruzione di un nuovo pensionato per anziani COGNOME, risultando aggiudicataria una prima RAGIONE_SOCIALE.
Tale RAGIONE_SOCIALE veniva poi sostituita dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il contratto veniva stipulato il 13/6/2001, per il prezzo di euro 4.552.120,00.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE in data 5/12/2007 chiedeva l’RAGIONE_SOCIALE.
Il 10/12/2008 RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disponevano la risoluzione del contratto d’appalto ex art. 136 del d.lgs. n. 163 2006.
Con atto di citazione del 14/7/2009 CPC citava in giudizio il RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE comprensorio RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di stazione appaltante e l’RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di ente committente.
Chiedeva di disapplicarsi il provvedimento di autotutela della PA emesso ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 (risoluzione contrattuale in autotutela).
Si evidenziavano le gravi carenze degli elaborati progettuali e si chiedeva il pagamento RAGIONE_SOCIALE riserve iscritte (da n. 1 a n. 10).
Si costituivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, deducendo che alcuna somma era dovuta in più alla RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelle già pagate e che l’opera non era stata realizzata a regola d’arte.
In via riconvenzionale, oltre alla domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, chiedevano l’applicazione della penale per ritardata ultimazione RAGIONE_SOCIALE, e dunque la somma di euro 369.266,04, oltre euro 295.325,12, di cui euro 64.811,64 per completamento lavori rifiutati dall’RAGIONE_SOCIALE ed euro 230.513,48 per la cauzione ai sensi del d.P.R. n. 544 del 1999.
Il tribunale di Ancona, con sentenza n. 1217 del 27/8/2013, rigettava le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle riserve da 1 a 9, in quanto la RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza dello stato dei luoghi, essendo subentrata alla prima aggiudicataria, trattandosi peraltro di fenomeni di smottamento.
Il tribunale accoglieva in parte la domanda riconvenzionale proposta dal RAGIONE_SOCIALE, condannando la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare euro 68.811,64 per costi sopportati per eseguire in danno i lavori relativi alle «compartimentazioni REI e per l’esecuzione di saggi e prova endoscopiche».
Reputava provati i vizi e difetti dell’opera.
Rilevava che alla CPC era stata versata la somma di euro 5.500.000,00.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale il RAGIONE_SOCIALE, denunciando omessa pronuncia del tribunale sulla domanda riconvenzionale di euro 369.264,04, a titolo di penale per ritardata ultimazione dei lavori; l’effettiva ultimazione degli stessi era avvenuta il 25/11/2004, quindi con ritardo.
Inoltre, precisava il RAGIONE_SOCIALE che la penale non era stata mai applicata a recupero, perché i collaudatori non avevano approvato la contabilità finale congiuntamente all’atto di collaudo.
Pertanto, la penale non era stata mai inserita nei calcoli.
Proponeva appello incidentale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo deduceva la violazione degli articoli 99 c.p.c. e 112 c.p.c., in quanto il tribunale aveva deciso sulla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, senza che l’RAGIONE_SOCIALE avesse proposto la relativa domanda.
Con il secondo motivo rilevava la mancata definizione del rapporto tra enti.
Con il terzo motivo contestava il difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE, quale mera stazione appaltante.
Chiedeva, comunque, il riconoscimento del diritto alle maggiori somme di cui alle riserve iscritte, in quanto i lavori erano stati completati nel termine fissato dal contratto, come da certificazione di ultimazione dei lavori del 16/6/2004.
Per l’appellante incidentale era fondata la riserva n. 10, per illegittima applicazione della penale al SAL finale; la penale era stata irrogata con la certificazione n. 87, relativa allo stato finale dei lavori.
Era però errata la data di ultimazione dei lavori del 25/11/2004.
La RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio d’appello, senza proporre appello incidentale.
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 168 del 20/2/2020, accoglieva l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla penale da ritardo.
Rigettava l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE, anch’esso imperniato sulla penale da ritardo.
8.1. Ad avviso della Corte territoriale, i lavori erano stati ultimati tempestivamente il 14/6/2004, come da verbale di ultimazione dei lavori.
Non vi erano sul certificato di ultimazione dei lavori indicazioni di procedure o interventi di completamento.
Solo dopo 24 giorni, il direttore dei lavori aveva emesso ordini di servizio n. 8 dell’8/7/2004 e n. 9 del 25/10/2004, riguardanti interventi con assegnazione di pluralità di periodi per la loro esecuzione, sino alla concessione di 105 giorni globali.
Tali ordini, dunque, non potevano integrare il certificato del 14/6/2004 perché emessi dopo 20 giorni dal certificato.
Gli ordini avevano previsto la concessione di proroghe.
Pertanto, per il giudice di secondo grado, la penale da ritardo non era dovuta e «alla CPC va quindi riconosciuto l’importo di euro 268.557,12, detratto nella contabilità finale», come da nota del RUP del 5/5/2005 e da pagina 2 dello stato finale dei lavori.
Con riferimento, a tutte le residue riserve, la Corte d’appello muoveva dalla risoluzione della committente del 10/12/2008, proveniente da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006, in via di autotutela.
La risoluzione era stata disposta per grave negligenza dell’RAGIONE_SOCIALE; in presenza di risoluzione da grave inadempimento
non poteva applicarsi l’istituto RAGIONE_SOCIALE riserve, il quale presupponeva l’esistenza di un contratto valido di cui si chiedeva l’esecuzione.
Le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante dovevano essere valutate in base ai principi di cui agli articoli 1453 e 1458 c.c.
La Corte d’appello reputava che vi era stata risoluzione per grave inadempimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – in ragione del collaudo negativo.
Pertanto, le riserve dovevano essere esaminate solo alla stregua dell’obbligo risarcitorio.
Ovviamente la risoluzione comportava la restituzione di ciò che era stato dato, ma non poteva ricomprendere l’utilità che l’adempimento avrebbe determinato (risarcimento in forma specifica).
Si era verificata l’efficacia retroattiva della risoluzione ex art. 1458 c.c., sicché le riserve dovevano essere valutate con riguardo alle prestazioni eseguite.
La Corte di merito si soffermava, dunque, sulle singole riserve, tenendo conto della necessità della valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti.
10.1. Con riguardo alle riserve numeri 1, 2 6 e 7, in ordine all’indebita contrazione del tempo ed alla ridotta produttività, la Corte d’appello riteneva trattarsi di pretese risarcitorie, evidenziando che la domanda di risarcimento era accessoria sia a quella di adempimento che a quella di risoluzione.
Nella specie, i ritardi dovuti alla ingerenza della stazione appaltante erano limitati alla prima parte dei lavori, fino al 28/7/2003, in ragione degli smottamenti del terreno.
Tuttavia, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva consegnato prima dell’inizio dei lavori il programma esecutivo degli stessi di cui all’art.
45, comma 10 del d.P.R. n. 554 del 1999, richiamato anche dall’art. 15 del capitolato speciale di appalto.
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era «subentrata ad altra».
La Corte d’appello aggiungeva che i lavori aggiuntivi, con aumento dei lavori, avevano comportato un ulteriore compenso per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le pattuizioni contrattuali intervenute erano state adeguatamente retribuite dalla stazione appaltante.
Tra l’altro, con riferimento alle sospensioni, pari a giorni 223, l’impresa aveva espressamente rinunciato ai danni.
In assenza di un crono programma dei lavori, non approntato dalla impresa RAGIONE_SOCIALE, non poteva riconoscersi alcun danno derivante dalla sottoutilizzazione del potenziale di impresa.
La Corte territoriale procedeva alla comparazione con l’inadempimento imputato alla stazione appaltante: «a fronte infatti di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo RAGIONE_SOCIALE parti».
Per la Corte di merito l’impresa RAGIONE_SOCIALE si era resa responsabile «RAGIONE_SOCIALE violazioni maggiormente rilevanti, come riscontrato dal giudice di prime cure a pagina 15 della sentenza gravata, atteso che l’opera consegnata dalla CPC non ha superato il collaudo».
10.2. Con riguardo alla riserva n. 3, relativa alle lavorazioni effettuate d’urgenza per 18 giorni nel mese di agosto 2002, la stessa veniva reputata infondata, in assenza del cronoprogramma e non essendovi prova dei ritmi «serrati allegati dall’appellante incidentale».
10.3. Era infondata anche la riserva n. 4, in ordine ai lavori a misura, e non a corpo, come indicati nelle tavole di progetto, in assenza di linea di demarcazione.
Per la Corte d’appello, invece, c’era la linea di demarcazione; doveva tenersi conto poi della seconda perizia in sanatoria e dell’atto di sottomissione.
10.4. Anche la quinta riserva era infondata, relativa ai maggiori oneri per errata immobilizzazioni, essendo stati lavori pagati con la prima perizia, che prevedeva un’estensione contabile pari ad euro 73.972,21 per lavori a misura ed euro 944,62 per i maggiori costi per la sicurezza.
10.5. La riserva n. 8 era infondata, in relazione alla pretesa della somma di euro 5891,50, in quanto per il direttore dei lavori le RAGIONE_SOCIALE non erano state eseguite.
10.6. Era infondata la riserva n. 11 riguardanti gli interessi, non essendoci state contestazioni sull’esecuzione dei lavori.
10.7. Era invece fondata la riserva n. 8, per la somma di euro 13.280,85, collegata alle lavorazioni necessarie per l’attivazione del nuovo pensionato.
In tal caso, i lavori – fuori dal contratto – erano stati disposti dal direttore dei lavori.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE proponendo anche ricorso incidentale, depositando anche memoria scritta.
Sono rimasti intimati il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso principale COGNOME deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d’appello
considerato la circostanza che nel Conto finale (Doc. 3 Fascicolo Cassazione di cui ai docc. 154 e 155 comparsa costituzione RAGIONE_SOCIALE e all. 87 citazione parte appellante incidentale) l’importo di euro 268.557,12 costituiva una voce di debito (e non di credito) dell’impresa RAGIONE_SOCIALE e che la somma in questione non è mai stata detratta dal corrispettivo a Lei corrisposto quale saldo finale».
Per la ricorrente effettivamente nel conto finale dei lavori è riportato l’importo di euro 268.557,12, a titolo di penale; tale importo, però, non sarebbe stata mai detratto dal corrispettivo spettante all’RAGIONE_SOCIALE.
Si sarebbe trattato solo di una voce di debito dell’RAGIONE_SOCIALE, da pretendere in futuro da parte della committente.
I lavori fatti ammontavano ad euro 5.092.970,41, mentre gli acconti pagati erano di euro 5.073.367,68.
Residuava un credito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di euro 19.602,01.
Pertanto, dalla somma di euro 19.602,81, doveva essere detratta la perdita per i ritardi nella ultimazione dei lavori, pari ad euro 268.557,12, residuando un debito dell’impresa, caratterizzato dalla presenza del segno matematico – (meno), pari ad euro 248.954,31.
La somma di euro 268.557,12, allora, non sarebbe stata mai detratta dal computo complessivo dei lavori, rappresentando una specifica voce di debito dell’impresa, cui corrispondeva «il relativo credito a favore della Stazione appaltante».
Per tale ragione, l’Avvocatura dello Stato aveva reclamato tale importo.
La sentenza della Corte d’appello avrebbe omesso proprio di esaminare tale fatto, ossia la mancata detrazione dal corrispettivo dovuto all’impresa RAGIONE_SOCIALE dell’importo della penale.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d’appello considerato la circostanza che l’ente committente non ha mai goduto di alcun beneficio sulla determinazione del prezzo finale equivalente a euro 268.557,12».
In sostanza, per la ricorrente l’applicazione della penale non ha condotto alla detrazione a carico dell’RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 268.553,12, ma si è trattato unicamente della appostazione nel conto finale «di una somma a debito a carico dell’Impresa e che la Stazione appaltante avrebbe dovuto recuperare nel futuro».
Insomma, l’ente committente (RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai goduto «della riduzione determinata dall’applicazione della penale»; ciò in quanto tale detrazione materiale non sarebbe stata mai posta in essere.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.
In primo luogo, non risulta che tale questione sia stata trattata nei precedenti gradi di giudizio, sicché trattasi di questione nuova, la cui trattazione non è consentita in sede di legittimità per la prima volta.
Del resto, la stessa ricorrente principale, a pagina 6 del ricorso per cassazione, rileva che l’Avvocatura, solo nella costituzione in sede d’appello avrebbe affermato che «contrariamente a quanto asserito dall’impresa la penale de qua non è stata mai applicata a recupero, stante la mancata approvazione da parte dei collaudatori nella contabilità finale congiuntamente all’atto di collaudo, sicché nel computo complessivo RAGIONE_SOCIALE somme erogate, essa non è mai stata inserita nei relativi calcoli».
Tale questione, non risulta, però, affrontata nel corso del giudizio di prime cure.
In secondo luogo, la ricorrente principale avrebbe dovuto riportare, almeno per stralcio, il contenuto degli atti processuali, di primo e di secondo grado, per consentire a questa Corte di comprendere la portata RAGIONE_SOCIALE richieste della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le difese RAGIONE_SOCIALE controparti.
In terzo luogo, la ricorrente avrebbe dovuto, nei gradi di merito, depositare tutti i documenti idonei a dimostrare gli effettivi pagamenti effettuati in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non essendo di certo sufficiente il prospetto riportato anche a pagina 6 del ricorso per cassazione, che non consente di comprendere gli effettivi pagamenti avvenuti.
In quarto luogo, si tratta, in sostanza, di una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, compiutamente effettuata dalla Corte di merito, non consentita in questa sede.
Con il terzo motivo di impugnazione principale si lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 1458 c.c., dovendo le riserve essere esaminate solo limitatamente alle pretese risarcitorie, essendo intervenuta la risoluzione del contratto ex art. 136 del d.lgs. n. 163/2006».
Per il ricorrente principale, dunque, le riserve, in ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, vanno esaminate solo quali pretese risarcitorie ex articoli 1453 e 1458 c.c.
La riserva n. 9, unica ad essere stata accolta da parte della Corte d’appello, rappresenterebbe solo un compenso aggiuntivo per RAGIONE_SOCIALE non previste contrattualmente, e quindi non spetterebbe alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non rientrando tra le poste di risarcimento del danno,
uniche a poter essere valutare in caso di risoluzione del contratto, come nella specie.
Il motivo è inammissibile.
5.1. Deve premettersi che, effettivamente, come ravvisato correttamente dalla Corte d’appello, le riserve si atteggiano diversamente in occasione della risoluzione del contratto d’appalto.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui, in tema di appalto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto RAGIONE_SOCIALE riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (Cass., sez. 1, 3/11/2016, n. 22275; Cass., n. 2203 6 del 2014; Cass. n. 19531 del 2014; Cass., n. 388 del 2006; Cass. n. 1217 del 2000; Cass. n. 1728 del 1982).
Diventa del tutto improprio regolare il regime RAGIONE_SOCIALE riserve in base ad una disciplina che opera soltanto con riferimento alle pretese dell’appaltatore che comportino il riconoscimento di compensi o indennizzi aggiuntivi, rispetto al prezzo originariamente convenuto, in dipendenza di qualsivoglia situazione insorta nel corso dell’esecuzione del contratto, e che non è perciò invocabile quando il contratto, per la pronunciata risoluzione di esso abbia cessato di produrre ogni effetto tra le parti (Cass. n. 289 del 2019).
La Corte d’appello ha, però, compiutamente effettuato la comparazione tra gli inadempimenti reciproci, in relazione a ciascuna posta risarcitoria, con pieno giudizio meritale, non sindacabile in questa sede.
Inoltre, l’intervenuta acclarata risoluzione del contratto di appalto pubblico, sia in via amministrativa sia in via giudiziale, ha comportato come effetto naturale la restitutio in integrum RAGIONE_SOCIALE parti, ex art. 1458 c.c., trattandosi di contratto ad esecuzione prolungata (Cass., sez. 1, 12/7/2022, n. 22065; in tema di appalto privato vedi Cass., sez. 2, 12/6/2024, n. 16346).
L’appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola RAGIONE_SOCIALE, dettata dall’art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che il prezzo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta “restitutio in integrum” (Cass., sez. 2, 21/6/2013, n. 15705).
Pertanto, una volta venuto meno il contratto di appalto, per intervenuta risoluzione, la Corte di appello ha ritenuto che l’importo di euro 13.280,85, sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, relativo alle lavorazioni eseguite per l’attivazione del nuovo pensionato per anziani, quali lavori extra contratto, dovesse essere ristorato, ai sensi dell’art. 1458 c.c.
Per la Corte territoriale l’esecuzione di tali lavorazioni – fuori contratto – da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, «meritevoli di collaudo», era stata attestata dal direttore dei lavori, con pieno accertamento meritale.
Correttamente, allora, la Corte di merito ha affermato che le somme relative alla penale ed ai lavori extra relativi all’attivazione del servizio erano dovuti «in quanto la relativa valutazione incide
sulla determinazione del prezzo finale, che viene erogato esclusivamente dall’Ente committente».
Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di esaminare il contratto d’appalto, ritenendolo esclusivamente instaurato tra impresa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e committente (pagina 17 della sentenza)».
Per la ricorrente principale, dunque, non sarebbe stato esaminato il contratto d’appalto, nel quale tra le parti era compreso anche il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha quindi condannato al pagamento della somma complessiva di euro 281.837,97, ossia la somma relativa alle richieste formulate dalla parte attrice con la riserva n. 9 e la riserva n. 10 (penale), la sola committente RAGIONE_SOCIALE.
7. Il motivo è inammissibile.
Il motivo di ricorso per cassazione non rispetta i requisiti di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non riporta, neppure per stralcio, il contenuto del contratto d’appalto del 13/6/2001.
Pertanto, questa Corte non è in grado di comprendere l’esatto ruolo svolto, nell’ambito del contratto di appalto, dall’ente committente RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, quale stazione appaltante, in assenza di trascrizione, almeno per stralci, del contenuto degli atti.
Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 22 del Decreto del RAGIONE_SOCIALE dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e dell’art. 117 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 avendo la Corte di appello di Ancona errato ritenendo sussistente la responsabilità dell’ente committente
nell’applicazione della penale contrattuale in violazione del riparto RAGIONE_SOCIALE competenze previste dalle citate dispositivi di legge».
In base alla normativa sopra citata, l’irrogazione della penale sarebbe avvenuta con modalità che hanno interessato esclusivamente la stazione appaltante, e non la committente RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 22 del D.M. n. 145 del 2000, infatti, stabilisce che la penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
Anche nell’ipotesi di instaurazione del procedimento di disapplicazione della penale, la decisione finale è assunta dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del provvedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
La decisione di applicare la penale, dunque, sarebbe rimessa all’esclusiva competenza della direzione lavori, del RUP della stazione appaltante, «non potendo assumere alcun ruolo l’Ente Committente, ossia RAGIONE_SOCIALE».
Analoghe modalità sono previste poi dall’art. 117 del d.P.R. n. 554 del 1999.
Anche in questo caso il responsabile del procedimento promuove l’avvio RAGIONE_SOCIALE procedure previste dall’art. 119.
Nella convenzione del 14/2/1997 RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE avrebbero assunto funzioni diverse, il RAGIONE_SOCIALE quale stazione appaltante per la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo pensionato COGNOME, mentre RAGIONE_SOCIALE avrebbe assunto la veste di committente.
9. Il motivo è inammissibile.
Il motivo è caratterizzato da assoluta novità, in quanto non risulta dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello, né la parte ricorrente ha provveduto ad indicare il luogo processuale in cui la questione era stata sollevata per la prima volta, nei gradi di merito.
Tra l’altro, il motivo non è nemmeno autosufficiente, in quanto non si riporta, neppure per stralcio, il contenuto della convenzione stipulata il 14/2/1997 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
10. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 172 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui la sentenza n. 168/2020 assimila, sotto il profilo degli effetti giuridici, il verbale di ultimazione dei lavori rispetto al Certificato di Ultimazione dei Lavori».
Per la ricorrente principale, infatti, non è possibile confondere il verbale di ultimazione dei lavori con il certificato di ultimazione dei lavori, in quanto, nel secondo caso, sarebbe necessario il preventivo contraddittorio tra le parti.
Ad avviso della ricorrente, il 14/6/2004 non era stato adottato un vero e proprio certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 172 del d.P.R. n. 554 del 1999, proprio in assenza del preventivo contraddittorio tra committente ed RAGIONE_SOCIALE.
Dall’ordine di servizio n. 8 dell’8/7/2004 si dovrebbe dedurre che, tre giorni dopo il verbale di ultimazione, ossia il 17/6/2004, era stata inviata comunicazione a mezzo telefax e raccomandata, con cui era stato convocato l’appaltatore per la verifica dei lavori.
La mera disamina del contenuto dell’ordine di servizio n. 8 avrebbe consentito alla Corte d’appello di apprezzare la non riconducibilità dell’atto adottato il 14/6/2004 nel paradigma normativo dell’art. 172 citato.
Ciò proprio in quanto nessuna verifica in contraddittorio con l’impresa era avvenuta; contraddittorio verificatosi solo in date 23 e 24 giugno 2004.
11. Il motivo è inammissibile.
11.1. La ricorrente avrebbe dovuto riportare il contenuto sia del verbale di ultimazione dei lavori del 14/6/2004 sia del certificato di ultimazione dei lavori del 25/11/2004, provvedendo a trascrivere anche gli ordini di servizio n. 8 dell’8/7/2004 e n. 9 del 25/10/2004, che risultano esaminati dalla Corte d’appello (pagina 5 della motivazione della sentenza impugnata).
L’art. 172 del d.P.R. n. 554 del 1999 (Certificato di Ultimazione dei lavori) prevede che «n esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna».
Successivamente, l’art. 159 del d.P.R. n. 207 del 2010, al comma 12, stabilisce che «’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio».
In dottrina, si è chiarito che l’ultimazione dell’opera costituisce un momento di particolare importanza nello svolgimento dell’appalto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia per gli adempimenti dell’amministrazione appaltante, sia per la posizione dell’appaltatore.
Le disposizioni speciali stabiliscono che, appena compiuta l’opera, se ne deve dare formalmente atto, attraverso la redazione di un apposito documento costituito, nel passato, dal verbale di ultimazione e successivamente, dal certificato di ultimazione dei lavori.
La constatazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori lascia del tutto impregiudicata la questione se l’opera risponda alle condizioni contrattuali ed alle regole dell’arte.
Nella specie, la Corte d’appello, con valutazione di pieno merito, ha ritenuto che nel certificato di ultimazione dei lavori può essere indicata la necessità di procedere ad interventi di completamento; in tal caso le lavorazioni devono essere indicate e deve essere assegnato il termine perentorio all’impresa RAGIONE_SOCIALE che provvederà riguardo. Al mancato rispetto di tale termine consegue l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato.
Nella fattispecie in esame, però, a giudizio della Corte territoriale, «il Certificato di ultimazione dei lavori del 14/6/2004 non riporta indicazioni; solo a distanza di 24 giorni la D.L. ha emesso Ordini di Servizio riguardanti interventi con assegnazione di una pluralità di periodi per la loro esecuzione fino alla concessione globale di gg. 105. Tuttavia tali ordini di servizio non possono essere ritenuti idonei ad integrare il certificato di ultimazione lavori del 14/6/2004, per l’ovvia considerazione che sono stati emessi a distanza di oltre 20 giorni dal certificato di ultimazione lavori emesso dal DL, tali ordini di servizio inoltre hanno previsto la concessione di proroghe, sicché relativi periodi non possono essere imputati all’impresa RAGIONE_SOCIALE».
Con il primo motivo di ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.. In alternativa violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., per radicale difetto di motivazione».
Per la ricorrente incidentale i convenuti non hanno mai presentato domanda o eccezione riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento del contratto d’appalto.
Il tribunale ha rigettato la domanda della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle riserve, accertando che non aveva adempiuto all’obbligo contrattuale.
Tuttavia, il tribunale avrebbe omesso di decidere sulla mancata rituale proposizione, da parte dei convenuti, della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.
Vi era stata, sul punto, specifica eccezione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la quale RAGIONE_SOCIALE non avrebbe introdotto il tema della risoluzione.
La Corte d’appello avrebbe omesso di decidere in relazione al primo motivo di appello incidentale di CPC.
Per la ricorrente incidentale, poi, ove si dovesse optare per un rigetto implicito sul motivo di impugnazione, allora vi sarebbe omessa motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la «violazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 99,112,115,166 e 167 c.p.c., art. 2697 c.c., norme relative al principio dispositivo, di allegazione, di preclusione ed all’onere probatorio. Violazione art. 24 e 111 Costituzione – violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 136 d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 1453 c.c., in ordine alla affermata legittimità della risoluzione contrattuale».
Per la ricorrente incidentale negli atti processuali non sarebbe rinvenibile la volontà «di introdurre la domanda o l’eccezione riconvenzionale».
Va premessa l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale della cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE (Cass., 7/12/2023, n. 34373).
Infatti, in tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo
luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 34373 del 2023).
Restano però efficaci il controricorso e il ricorso incidentale della cedente il credito.
L’intervenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CPC non comporta, poi, in sede di legittimità, l’interruzione del giudizio.
Infatti, in tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una RAGIONE_SOCIALE parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio (Cass., sez. 1, 13/3/2024, n. 6642).
14.1. Va, ancora premesso, che l’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo ex art. 334, secondo comma, c.p.c.
Ed infatti, la sentenza d’appello è stata notificata il 23/6/2020, come risulta dal ricorso per cassazione.
Il ricorso principale è stato notificato nel termine di sessanta giorni da tale data, e quindi il 21/9/2020.
Il ricorso incidentale, invece, è stato spedito il 30/10/2020, quindi tardivamente.
Ciò dovrebbe esimere il Collegio dall’affrontare il merito del ricorso incidentale tardivo.
Ciò, nondimeno, il Collegio ritiene comunque di poter osservare quanto segue.
14.2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, se esaminabili, sarebbero inammissibili.
Ed infatti, i motivi peccano di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente avrebbe dovuto riportare, almeno per stralcio, il contenuto dell’atto di citazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, le comparsa di costituzione del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, onde comprendere appieno il contenuto della domanda riconvenzionale proposta.
14.3. Inoltre, dalla sentenza impugnata emerge che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti in giudizio, affermando «che null’altro era dovuto a CPC in quanto l’opera non era stata realizzata a regola d’arte, tanto che si era proceduto alla risoluzione del contratto di appalto ex art. 136 d.lgs. 163/2006, e in via riconvenzionale chiedeva l’accertamento della corretta applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE attrice al pagamento della complessiva somma di euro 369.266,04 per tale titolo, b) la condanna della CPC al pagamento della ulteriore somma di euro 295.325,12 di cui euro 64.812,64 titolo di rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per i lavori di completamento rifiutati dall’impresa RAGIONE_SOCIALE, ed euro 230.513,48 a titolo di pagamento della cauzione prevista dal d.P.R. n. 554/1999» (cfr. Pag. 3).
La Corte d’appello, nella sentenza impugnata, risulta avere preso posizione anche in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale da parte dei convenuti, laddove ha affermato che «nel corso del giudizio, a fronte della richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE riserve, il RAGIONE_SOCIALE ha contestato la pretesa dell’impresa RAGIONE_SOCIALE
asserendo infatti che l’opera non era stata realizzata a regola d’arte, tanto che si era proceduto alla risoluzione del contratto di appalto ex art. 136 d.lgs. 163/2006, ed ha chiesto il rimborso di lavori rifiutati dall’impresa RAGIONE_SOCIALE eseguiti da imprese terze e il pagamento della penale della cauzione. Il tema dell’inadempimento dell’impresa RAGIONE_SOCIALE è stato quindi correttamente introdotto come contestazione RAGIONE_SOCIALE pretese di pagamento di lavori aggiuntivi e di risarcimento del danno».
Si è peraltro affermato che in tema di inadempimento del contratto d’appalto, laddove l’opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all’appaltatore le difformità ed i vizi dell’opera, in virtù del principio ” inadimpleti non est adimplendum ” al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 1667 c.c., analoga a quella di portata RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell’eccezione in esame (Cass., sez. 2, 9/3/2023, n. 7041; Cass., sez. 2, 19/7/2024, n. 19979).
15. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la «violazione art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. Nullità parziale della sentenza per violazione del principio di preclusione. Ultrapetizione derivata. Irrilevabilità officiosa RAGIONE_SOCIALE nuove eccezioni di merito: sulle modalità di presentazione RAGIONE_SOCIALE riserve; sull’assorbimento in ragione dei lavori aggiuntivi. Omessa pronuncia sulle riserve».
Per la ricorrente incidentale, non essendosi verificata un’ipotesi di risoluzione, in assenza di una domanda o di una eccezione
riconvenzionale da parte dei convenuti, le riserve dovevano essere valutate come tali.
Inoltre, non potevano essere valutate le eccezioni nuove per fatti rilevati dalla CTU in sede d’appello.
Il motivo, se esaminabile, sarebbe infondato.
In realtà, come detto, la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio per l’accertamento della legittimità della risoluzione ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Il RAGIONE_SOCIALE ha anche proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, con la comparsa di costituzione.
Inoltre, la Corte d’appello, con piena valutazione meritale, ha ritenuto, dopo aver acclarato la risoluzione del contratto per colpa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che le riserve, valutate come pretese risarcitorie in base al diritto comune, ex articoli 1453 e 1458 c.c., non erano fondate.
Tra l’altro, con riferimento alle riserve di cui ai numeri 1, 2, 6 e 7, la Corte territoriale ha ritenuto non fondate le domande risarcitorie in quanto, da un lato, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva consegnato prima dell’inizio dei lavori il programma esecutivo degli stessi di cui all’art. 45, comma 10, del d.P .R. n. 554 del 1999, e dall’altro, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era subentrata ad altra impresa, che era risultata in origine aggiudicataria.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 112,115,166 e 167 c.p.c. e/o per nullità della CTU ex art. 157 e seguenti c.p.c.».
La CTU espletata in sede d’appello sarebbe nulla per esorbitanza della stessa rispetto ai quisiti demandati dal giudice.
Si tratterebbe di un’ipotesi di nullità assoluta, rilevabile d’ufficio e non sanabile.
18. Il motivo, se esaminabile, sarebbe infondato.
Infatti, per questa Corte, a sezioni unite, i n materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o RAGIONE_SOCIALE eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso (Cass., Sez.U., 1/2/2022, n. 3086).
Non risulta, in alcun modo, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia sollevato l’eccezione di nullità nella prima difesa o istanza successiva al deposito della CTU.
18. Con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c. Piena prova di fatti cautelativi RAGIONE_SOCIALE riserve e della loro addebitabilità in capo alla committente. Erronea e falsa applicazione della normativa sugli appalti in tema di decadenza RAGIONE_SOCIALE riserve. Scorretta applicazione sulle sospensioni parziali. Violazione articoli 42 e 45 Reg. n. 554/1999. Violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul collaudo».
Per la ricorrente incidentale, poi, sarebbe stata fornita la prova della sussistenza RAGIONE_SOCIALE riserve.
Con riferimento alle riserve numeri 1, 2,6 e 7, le stesse non avrebbero riguardato il corrispettivo, ma la perdita di remuneratività dell’impresa.
Non vi sarebbe stata poi alcuna rinuncia alle riserve, come erroneamente affermato dalla Corte d’appello.
Si sarebbe trattato di ipotesi di sospensione parziale e non totale.
Sarebbe irrilevante il programma esecutivo, peraltro del tutto diverso dal cronoprogramma, essendo i due istituti indicati in due norme diverse del d.P.R. n. 554 del 1999, art. 42 e art. 45.
Sarebbe stata del tutto irrilevante il mancato collaudo finale.
Il motivo, se esaminabile, sarebbe inammissibile.
In realtà, la ricorrente incidentale chiede una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, che non è consentita in questa sede.
Una volta assodato che, a seguito della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE, le riserve non potevano essere più valutate come tali, ma come poste risarcitorie, in base alle norme di diritto comune, e segnatamente alla stregua degli articoli 1453 e 1458 c.c., la Corte d’appello ha scrutinato ciascuna singola riserva, valutando i reciproci inadempimenti e procedendo ad una valutazione complessiva degli stessi.
19.1. In relazione alle riserve di cui ai numeri 1, 2, 6 e 7, relative alla indebita protrazione del tempo ed alla ridotta produttività, la Corte territoriale, con pieno giudizio di merito, ha osservato che la determinazione della durata eccedente l’appalto era arbitraria, in quanto non risultava che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse consegnato prima dell’inizio dei lavori il crono programma; senza contare che l’impresa RAGIONE_SOCIALE era subentrata a quella originariamente individuate.
19.2. Vi era stata poi espressa rinuncia alle riserve, come si legge a pagina 12 della sentenza impugnata: «quanto alle sospensioni, pari a complessivi giorni 223, l’impresa ha espressamente rinunciato ai danni: infatti i verbali di sospensione e di relativa ripresa sono stati firmati dall’impresa, senza formulare riserva e con la specifica dichiarazione di ‘rinunciare ora per allora a qualsiasi richiesta risarcitoria per eventuali maggiori oneri per la ridotta produttività’».
19.3. Quanto alla mancata consegna del programma esecutivo di cui all’art. 45, comma 10, del d.P.R. n. 554 del 1999, il comma 10 stabilisce che «il capitolato speciale d’appalto prescriva l’obbligo per l’impresa di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze».
Il programma esecutivo, dunque, contempla tutta una serie di presupposti che valorizzano quanto affermato dalla Corte d’appello, in relazione alla mancata consegna di tale programma.
Del resto, ai sensi dell’art. 42 del d.P .R. n. 554 del 1999, «il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma RAGIONE_SOCIALE lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da seguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna».
20. Con il sesto motivo di impugnazione incidentale si deduce la «violazione art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., sia per omessa pronunzia sul secondo motivo di appello incidentale per le violazioni poste in essere dal RAGIONE_SOCIALE sia per omessa pronunzia in ordine all’eccezione di illegittimazione processuale attiva del RAGIONE_SOCIALE. In subordine. Violazione art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c. per irricostruibile motivazione».
Per la ricorrente incidentale, non vi sarebbe stata pronuncia in ordine al difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE.
In sostanza, il ruolo del RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato di mero delegato dell’RAGIONE_SOCIALE committente.
La Corte di merito, confermando la sentenza di prime cure, avrebbe implicitamente definito in senso negativo per la RAGIONE_SOCIALE CPC il terzo motivo d’appello incidentale relativo a tale eccezione.
Inoltre con il secondo motivo di appello incidentale si era dedotto che la sentenza di prime cure aveva lasciato indefinito il rapporto sostanziale tra gli enti.
Il motivo, se esaminabile, sarebbe inammissibile.
Il motivo, infatti, pecca di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo stato riportato, neppure per stralcio, il contenuto degli atti dai quali evincere i diversi ruoli svolti da RAGIONE_SOCIALE e assessorato provinciale.
Con il settimo motivo di impugnazione si lamenta la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 99 ed 81 c.p.c., per difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE. Infondatezza della domanda.
Vi sarebbe stato difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo, se esaminabile, sarebbe inammissibile.
Anche in questo caso il motivo è carente di autosufficienza, in assenza della trascrizione del contenuto degli atti negoziali.
Con l’ottavo motivo di impugnazione si deduce la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 132 c.p.c., in relazione alla riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE».
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con l’ottavo motivo di appello incidentale ha dedotto che la pretesa dei convenuti relativa ai saggi e alle prove endoscopiche, era priva di fondamento.
La Corte d’appello avrebbe omesso ogni decisione sul punto. Inoltre, a seguito della corretta determinazione della data di
ultimazione dei lavori, sarebbe stato legittimo il rifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE di effettuarli.
25. Il motivo, se esaminabile, sarebbe inammissibile.
Si è in presenza di una piena valutazione di merito da parte della Corte territoriale, che ha valutato gli elementi istruttori, giungendo alla decisione, sicché non è consentita in questa sede una nuova valutazione degli stessi.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I Sezione civile il 13 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME