SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 957 2026 – N. R.G. 00045269 2024 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 04 02 2026
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
PARTE ATTRICE
nei confronti di
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggi, 04/02/2026, ad ore 12,30 innanzi alla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO è comparso:
per
l’AVV_NOTAIO
NOME
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio depositati telematicamente
Il Giudice
Invita parte attrice alla discussione orale della causa e, all’esito, ad ore 16 dà lettura, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. promossa da:
, , con l’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore CRAGIONE_SOCIALE.
PARTE ATTRICE
CONTRO
, P.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni : come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.12.2024, la sig.ra (sig.ra o ‘NOME‘) ha convenuto in giudizio (Prestige o ‘Convenut a ‘)
chiedendo, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere da , dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto 343/2023 stipulato fra la stessa
e l ‘A ttrice, con condanna della Convenuta alla restituzione a favore dell’NOME, della somma di €
2.157,26 e conseguentemente condanna di alla restituzione della somma di € 2.157,26 .
L’NOME chiedeva i noltre che venisse accertato il grave inadempimento contrattuale posto in essere da in relazione all’appalto per il rifacimento del bagno cieco dell’immobile di proprietà della stessa e conseguentemente dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto, con condanna della Convenuta alla restituzione della somma di € 7.320,05, oltre ad € 19.635, pari alla somma necessaria per le opere di completamento e rimediali dei vizi presenti sull’immobile, già corrisposti dalla sig.ra a un’altra ditta.
L’NOME chiedeva, pertanto, la condanna di al risarcimento complessivo dei danni sofferti dall’attrice ammontante ad € 29.112,31, o alla diversa somma accertata in corso di causa.
Esponeva l’NOME di aver concluso con , il 18.9.2023, due contratti di appalto per lavori da eseguire in un immobile di sua proprietà sito in Segrate (MI), di cui uno per la fornitura e posa di infissi e manodopera il cui costo, in applicazione delle agevolazioni fiscali ristrutturazione edilizia ex art. 119 ter D.L. 34/2020 (75%), risultava essere € 5.867,54 . Il secondo appalto, invece, riguardava il rifacimento totale di un bagno, sempre usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui sopra, risultava pari a € 7.320,05, importi integralmente pagati dall’attrice.
Secondo quanto esposto dall’attrice, da un lato la convenuta non avrebbe fornito uno degli infissi previsti nel contratto, del costo di € 2.157,26, e dall’altro lato i lavori del bagno avrebbero presentato numerosi vizi e irregolarità.
Sempre secondo quanto esposto dall’NOME, non avrebbe mai riscontrato le diffide trasmesse, obbligandola così rivolgersi ad altra impresa per l’integrale rifacimento del bagno, per un costo complessivo di € 19.635 , integralmente corrisposto.
L’attrice precisava poi che la Convenuta non aveva aderito alla procedura di negoziazione promossa dalla stessa.
Nel corso del giudizio, la Convenuta non si costituiva e, pertanto, verificata la regolarità della notifica della citazione, con decreto del 25.2.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Successivamente, esaurita l’istruttoria con l’escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva posta in decisione
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provata la conclusione, fra la Sig.ra e , di due contratti di appalto, uno per la fornitura e posa di infissi e un secondo per il rifacimento totale di un bagno, integralmente pagati (cfr. preventivo NUMERO_DOCUMENTO del 18.9.2023, fattura n. 1732024 e relativo bonifico, fattura n. 1802023 e relativo bonifico, doc. 1, 2 e 3 fascicolo parte attrice).
Risultano altresì provata la mancata fornitura di una portafinestra (cfr. PEC del 31.05.2024, doc. 11 fascicolo parte attrice) così come i vizi e difetti delle opere eseguite nel bagno e il costo delle opere rimediali (cfr. Preventivo Dieffe Immobili del 20.06.2024, Fatture n. 64/2024, n. 74/2024 e n. 87/2024 Dieffe Immobili e relativi bonifici, doc. 6, 7, 8 e 9 fascicolo parte attrice).
I vizi e difetti dei lavori effettuati da sono stati altresì confermati dal teste , sentito all’udienza dell’11.9.2025, così come il costo delle opere rimediali.
La domanda dell’NOME deve pertanto essere accolta, così come richiesto
Del resto, la convenuta, restando contumace, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali e processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’attore e, visto l’art. 91 c.p.c., vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
Dichiara la risoluzione ex
art. 1453 c.c. dei due contratti conclusi fra la sig.ra e in data 18.9.2023;
Condanna la convenuta al pagamento a favore della sig.ra della somma complessiva di € 29.112,31 , oltre interessi ex lege dalla data della sentenza al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione a favore dell’attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.595, di cui € 5.838 per competenze professionali e € 518 per spese documentate, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 04/02/2026
Il GOT (NOME COGNOME)