Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4969 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4969 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7249/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 923/2020, pubblicata il 24/07/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’ 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto RAGIONE_SOCIALE Corte di rigettare il ricorso.
Sono stati sentiti i difensori della ricorrente e della controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4836/2016 il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda proposta dRAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato risolto il contratto di fornitura di animazione turistica stipulato tra le parti, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 6.140,00, a titolo di residuo del prezzo pattuito. Il Tribunale ha invece rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta, di condanna della società attrice RAGIONE_SOCIALE restituzione della somma di euro 2.600,00, oltre al risarcimento dei danni causati dRAGIONE_SOCIALE inadeguatezza del servizio fornito.
La decisione è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza n. 923/2020 la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
Il P.G. ha rassegnato le conclusioni nel senso indicato in epigrafe.
Memoria è stata depositata sia dRAGIONE_SOCIALE ricorrente che dRAGIONE_SOCIALE controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in sette motivi.
Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. .
Si sostiene che la Corte d’appello ha violato la disposizione richiamata laddove non ha dichiarato la litispendenza della causa; l’eccezione di litispendenza era fondata sul dato che il giudizio svoltosi davanti al
Tribunale di Salerno era già pendente davanti al Tribunale di Vallo della Lucania; era, quindi, onere della RAGIONE_SOCIALE provare, prima dell’instaurazione del giudizio davanti al Tribunale di Salerno, l’estinzione di quello instaurato davanti a quello di Vallo della Lucania.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha chiarito come con la sentenza n. 756/2008 il Tribunale di Vallo della Lucania abbia definito il giudizio davanti ad esso introdotto, dichiarando la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Salerno, sulla base dell’adesione della ricorrente RAGIONE_SOCIALE corrispondente eccezione tempestivamente formulata dRAGIONE_SOCIALE convenuta, sentenza che ha specificato la Corte d’appello – è stata prodotta dall’appellata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Come ha puntualizzato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, fermo il principio per cui è onere della parte che eccepisce la litispendenza dimostrare non solo l’esistenza, ma anche la persistenza, pur nella fase del giudizio di legittimità, delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 39 c.p.c., perché la questione deve essere decisa con riguardo RAGIONE_SOCIALE situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia (cfr. Cass. n. 7478/2011 e Cass. n. 26862/2016), non sussiste litispendenza nell’ipotesi in cui in uno dei due suddetti procedimenti il giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza rimettendo le parti dinanzi al giudice davanti al quale pende l’altro procedimento relativo RAGIONE_SOCIALE medesima questione, né assume alcun rilievo in contrario l’eventua le pendenza del termine per impugnare tale sentenza (v. Cass. n. 2554/2000 e Cass. n. 1218/2006).
Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono tra loro connessi, attenendo tutti e tre a critiche avverso le prove testimoniali assunte nel primo grado del processo.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 246 c.p.c. , in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. .
Si evidenzia che la Corte d’appello prima ha affermato che quattro testimoni avevano confermato quanto sostenuto dRAGIONE_SOCIALE ricorrente e poi ha ritenuto tali testimoni, ‘per i quali la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’incompatibilità ai sensi dell’art. 246 c.p.c.’, variamente collegati al RAGIONE_SOCIALE; in realtà RAGIONE_SOCIALE non aveva mai eccepito l’incompatibilità dei suddetti testimoni, cosicché la Corte d’appello non poteva dichiarare la loro incapacità a testimoniare.
B) Il terzo motivo deduce, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, c.p.c., violazione dell’art. 244 c.p.c., nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello di Salerno omesso l’esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Si espone che la decisione impugnata è censurabile laddove afferma che le dichiarazioni di COGNOME e degli altri testimoni sono prive di efficacia probatoria per ‘presunte indebite valutazioni in ordine all’operato degli animatori forniti dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 244 c.p.c.’, trattandosi di dichiarazioni rese su capitoli ammessi nel corso del giudizio di primo grado e che, comunque, non avevano ad oggetto valutazioni, trattandosi di apprezzamenti connessi con la percezione del fatto.
C) Il quarto motivo lamenta , in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ‘vale a dire l’avere assunto personale qualificato per l’esecuzione del contratto e della effettiva prestazione contrattualmente concordata’ .
Si allega che la Corte d’appello non ha considerato che la ricorrente aveva dedotto che RAGIONE_SOCIALE non aveva rispettato quanto stabilito contrattualmente, ossia non aveva inviato un capoanimatore e due animatori nei tempi e nei modi contrattualmente stabiliti.
I motivi sono infondati.
Quanto al secondo motivo, a prescindere dRAGIONE_SOCIALE proposizione o meno dell’eccezione di incapacità da parte di COGNOME, va considerato che la Corte
d’appello ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testimoni COGNOME, NOME, COGNOME e COGNOME, in quanto ‘variamente collegati da diverse cointeressenze con il camping’, sottolineando in particolare come COGNOME fosse il marito della legale rappresentante del camping e l’effettivo organizzatore della struttura e COGNOME una collaboratrice della medesima struttura. Circa le dichiarazioni testimoniali di COGNOME, la Corte d’appello ne ha sottolineato l’intrinseca contraddittorietà e, per quanto concerne ancora COGNOME e le dichiarazioni degli altri testimoni in relazione all’inadeguatezza degli animatori, le ha ritenute ‘inutilizzabili’ laddove hanno espresso indebite valutazioni. La doglianza, formulata quale violazione di legge, si sostanzia pertanto in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, di diversa valutazione del peso probatorio delle prove testimoniali raccolte nel processo.
Quanto al terzo e al quarto motivo, va anche qui sottolineato che, se pure è richiamata la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., la ricorrente contesta la valutazione delle prove testimoniali posta in essere dai giudici di merito, in particolare con il terzo motivo l’apprezzamento della Corte in relazione ai giudizi espressi dal testimone COGNOME e dagli altri testimoni in ordine all’operato degli animatori. La Corte d’appello ha ritenuto ‘inutilizzabili’ le dichiarazioni dei testimoni nella parte in cui hanno espresso indebite valutazioni in ordine all’operato degli animatori, correttamente sottolineando come la prova testimoniale debba avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti, così che i giudizi dei testimoni non erano idonei a concorrere RAGIONE_SOCIALE formazione del convincimento del giudicante. La Corte d’appello ha poi valorizzato, al contrario, le dichiarazioni di altri due testimoni (NOME e NOME), che hanno riferito circostanze obiettive relative RAGIONE_SOCIALE attività svolta dagli animatori, così che ha concluso per la mancata dimostrazione dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE.
Circa la denunciata violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in particolare sviluppata con il quarto motivo, va sottolineato che tale censura è inammissibile: ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 -ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis RAGIONE_SOCIALE fattispecie, non può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. quando la sentenza d’appello sia fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste RAGIONE_SOCIALE base della decisione di primo grado e il ricorrente non abbia, come nel caso in esame, indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5947/2023).
Circa le dedotte violazioni di legge, si rileva che: a) la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, come lamenta la ricorrente, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova; b) la violazione dell’art. 115 c.p.c. pu ò essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dovere osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; c) la violazione dell’art. 116 c.p.c., che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, ricorre quando il giudice di merito ha disatteso tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o
risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (al riguardo v., per tutte, Cass. SU n. 20867/2020 ).
3. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., sul presupposto che entrambe le parti in causa, contestandosi reciprocamente l’inadempimento, avevano richiesto risoluzione del contratto: era pacifico che RAGIONE_SOCIALE aveva cessato la propria prestazione a partire dal 12 agosto 2006, cosicché a partire da tale data era venuto meno l’obbligo della ricorrente di adempiere RAGIONE_SOCIALE sua obbligazione rateale di pagamento. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha accertato che RAGIONE_SOCIALE non aveva pagato a far tempo dal 31 luglio 2006 e che, in conformità alle previsioni contrattuali, il mancato pagamento determinava la risoluzione del contratto, cosicché RAGIONE_SOCIALE, dopo l’avviso di risoluzione a controparte, ‘ritirava i ragazzi dell’animazione dRAGIONE_SOCIALE struttura l’11 agosto 2006′.
La Corte d’appello ha , quindi, valutato l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, inadempimento che ha giustificato il recesso di RAGIONE_SOCIALE. Come prevede l’art. 1453 c.c. quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può chiedere la risoluzione del contratto.
4. Il sesto motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360, c.p.c., ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. perché, trattandosi di contratti con prestazioni corrispettive, pur avendo accertato l’avvenuta risoluzione contrattuale, la RAGIONE_SOCIALE non aveva provato il presunto danno subito’, essendosi limitata a sostenere che il contratto si era risolto per colpa della RAGIONE_SOCIALE.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte d’appello ha confermato la condanna di primo grado della ricorrente a pagare l’importo di euro 6.140,00 quale residuo del prezzo pattuito, cosicché non si pone un problema di mancata prova dei danni
subiti, avendo il giudice di merito appunto parametrato il danno al residuo pagamento contrattualmente previsto dalle parti.
6) Il settimo motivo denuncia , in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., ‘violazione degli artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.’: la motivazione della sentenza impugnata è da ritenersi apparente dato che ha ritenuto che non sia stata dimostrata l’effettiva inadempienza ascritta dal RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo, che ripropone sotto il profilo della apparenza della motivazione la censura relativa al mancato riconoscimento dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, è infondato.
La motivazione della Corte d’appello, laddove ha escluso l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, non è apparente, essendosi articolata nei rilievi visti supra in relazione al rigetto dei precedenti motivi, in particolare del secondo, del terzo e del quarto (sulla nozione di apparenza della motivazione v., per tutte, Cass. SU n. 8038/2018).
II. Il ricorso deve essere, in definitiva, rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 11 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME