SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1292 2025 – N. R.G. 00001117 2024 DEPOSITO MINUTA 28 10 2025 PUBBLICAZIONE 28 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Specializzata Agraria
composta dai magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
dr. NOME COGNOME
Esperto
dr. NOME COGNOME
Esperto
Riunita in camera di consiglio, a ll’esito dell a camera di consiglio del 27/10/2025, tenutasi ai sensi dell’art. 127 ter cpc; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1117 NUMERO_DOCUMENTO2024 R.G., vertente
TRA
,
rappresentata
e
difesa
dall’avv.
COGNOME NOME elett.te dom.to in INDIRIZZO
-appellante –
CONTRO
e
quali
eredi
di
rappresentate e difese dall’ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME e dall ‘ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME, elett.te dom.to in INDIRIZZO
– appellato-
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, ha proposto appello la avverso sentenza n. 840/2024 del Tribunale Ordinario di Macerata -Sezione Specializzata Agraria del 9.10.2024, pubblicata il 14.10.2024, notificata a mezzo p.e.c. il 25.10.2024, con la quale, nella sua contumacia, veniva dichiarato risolto per inadempimento dell’affittuario il contratto di locazione stipulato tra
e il 30.10.2001, registrato il 14.1.2001 ed il medesimo veniva condannato a liberare i fondi oggetto del contratto ed a restituirli alla ricorrente al termine della corrente annata agraria, nonché al pagamento dei canoni di locazione per ogni singola annata agraria secondo previsione in contratto dalla annata agraria 2021-2022 fino alla restituzione, oltre interessi dal 10.11.2021 al soddisfo e alla refusione delle spese di lite.
L’appellante ha censurato la sentenza impugnata, affidandosi ai seguenti motivi: 1) Nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e difetto di contraddittorio ; 2) difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente; 3) Improcedibilità / inammissibilità della domanda; 4) Error in procedendo del Giudice.
Si è costituita in questo grado contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell’appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio, stante il decesso di , si sono costituite, per la prosecuzione del processo, le eredi e .
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all’introduzione dell’art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di appello, l’appellante sostiene la nullità della notifica del ricorso di primo grado, avvenuta per compiuta giacenza, per irregolarità della procedura osservata da . Assume, infatti, che la c.a.d. (ossia la cartolina che lo avvisava dell’avvenuto deposito della raccomandata a lui diretta presso gli uffici postali) gli sarebbe pervenuta in cassetta in data 12 giugno, mentre l’atto era stato rispedito al mittente per ‘compiuta giacenza’ in data 18 giugno, e cioè prima del decorso dei rituali dieci giorni, sicché egli non poteva prendere valida cognizione dell’avvenuta notifica .
La tesi è del tutto infondata.
Per le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale trova, infatti, applicazione la disciplina di cui all’art. 8 legge 890/1982 il quale prevede che ‘s e le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario. ( … ) Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo
eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente. (…) Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione ‘ atto non ritirato entro il termine di dieci giorn i’ e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione ‘non ritirato entro il termine di sei mesì e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull’avviso stesso ‘ .
Come è evidente dalla chiara lettera della legge, il termine di 10 giorni per considerare l’atto notificato per compiuta giacenza decorre dalla data in cui la raccomandata di avvenuto deposito (cosiddetta cad) è stata spedita e non, invece, dalla data in cui il destinatario ha ricevuto la stessa.
La pronuncia delle SS.UU. della Cassazione (n. 10012 del 15/04/2021), citata nell’atto di appello, è del tutto inconferente ai fini che ci riguardano in quanto la Corte si è limitata ad affermare che in caso di notifica di un atto processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890/1982, ‘ qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima ‘.
È chiaro, infatti, che per maggiore cautela e garanzia per il destinatario dell’atto, occorra avere la prova che il medesimo sia stato effettivamente notiziato del deposito dell’atto ma ciò non toglie, comunque, che l’effetto notificatorio della compiuta g iacenza si abbia a decorrere dal decimo giorno successivo alla spedizione di tale raccomandata (purché, naturalmente, sia effettivamente recapitata).
D’altronde, la denunciata impossibilità per l’appellante di prendere cognizione dell’atto notificato perché spedito al mittente dopo solo sei giorni dal suo ricevimento della c.a.d. è una pura fantasia in quanto ciò che viene spedito al mittente è solo l’avviso di ricevimento mentre il plico rimane a disposizione del destinatario presso l’ufficio postale per altri sei mesi.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha considerato regolare l’avvenuta notifica con conseguente corretta dichiarazione della contumacia del
2.Infondato è anche il secondo motivo di appello che lamenta la mancanza di legittimazione attiva della Il titolo posto a base della pretesa avanzata in ricorso è, infatti, il contratto di affitto intercorso tra le parti, sicché del tutto irrilevante è la circostanza che, eventualmente, la ricorrente non abbia fornito la prova della proprietà del bene (peraltro, dimostrata, per quanto occorrer possa, dalla visura catastale in atti).
3.Ritiene, poi, l’appellante l’inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui a ll’art.5 della L. 203/1982, il quale, al penultimo comma , prevede letteralmente che ‘Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all’altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l’inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto’ .
Si rileva, tuttavia, come la parte appellata abbia dimostrato di avere diffidato il a sanare la sua posizione debitoria, dapprima con raccomandata del 07/09/2022 (non prodotta in atti) e successivamente a mezzo del proprio legale con pec del 09/05/2023 (doc. n. 8) e successiva con raccomandata del 12/05/2023, ritirata il 15/05/2023 (doc. n. 9).
A tale diffida non seguiva alcun pagamento nei termini (né tale pagamento è stato, d ‘altronde, allegato con l ‘atto di appello che sul punto tace), sicché non si ravvisano ostacoli alla dichiarazione di risoluzione del contratto.
D’al tronde, solo nel sub procedimento iscritto per la definizione della sospensione della sentenza ex art. 431 c.p.c. la parte appellante ha prodotto un ‘o fferta reale che, tuttavia, essendo stata effettuata oltre il termine previsto dall ‘art. 5 citato è inid oneo a sanare la morosità.
4.Lamenta, infine, l ‘appellante che il primo giu dice avrebbe violato l ‘ art. 11 del D. Lgs. n. 150/2011 (sostitutivo dell’abrogato art. 46 della L. n. 203/82) 8° comma, ( ‘quando l’affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il Giudice alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, …’ ), non avendo concesso alcun termine di grazia.
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza oramai consolidata della Cassazione (v. Sez. 3, Sentenza n.
259 del 08/01/2005 e succ. conf.) suole affermare che ‘ In materia di contratti agrari, il giudice-ai sensi dell’art.46 legge 203 del 1982 – ha l’obbligo e non la facoltà di concedere il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, purchè l’affittuario moroso formuli al riguardo un’istanza inequivoca per porre fine al merito della lite; pertanto la violazione da parte del giudice di merito del precetto de quo è configurabile soltanto se dalla parte che la invochi sia dedotto e dimostrato che il termine, benché richiesto, non sia stato concesso ‘ .
Nel caso in esame, stante la volontaria non costituzione in giudizio del in primo grado e la conseguente mancanza di istanza in tal senso, alcuna violazione di legge ha compiuto il primo giudice.
Per il resto, non contenendo l ‘appello alcuna censura in merito alla gravità dell’inad empimento costituito dal pagamento dei canoni di affitto, ammontanti ad oltre una annata agraria, la sentenza non può che trovare conferma.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza ; 2) condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge; 3) dichiara che a carico dell’appellante sussistono i presupposti per il versamento dell’integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 23 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME