Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5082 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5082 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3624/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME -ricorrente- contro
NOME, difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 504/2020 depositata il 18/11/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le osservazioni del Sostituto P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente principale.
Udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente incidentale.
FATTI DI CAUSA
Nel marzo 2012 NOME COGNOME era in trattativa per l’acquisto di un appartamento e il 17/3/2012 sottoscriveva con la RAGIONE_SOCIALE una commissione d’ordine per l’acquisto di una cucina al prezzo di € 8.400,00, con trasporto e montaggio a carico della venditrice. L’acquirente ver sava complessivamente € 1.100,00 a titolo di acconto (€ 100,00 più € 1.000,00 nel maggio 2012). Per oltre due anni dalla sottoscrizione della commissione d’ordine la COGNOME non procedeva all’acquisto . L’11/7/2014 RAGIONE_SOCIALE NOME inviava raccomandata comunicando la messa a disposizione della cucina per il ritiro. Il 31/7/2014 la COGNOME rispondeva dichiarando che il contratto era stato consensualmente e bonariamente risolto con il trattenimento della caparra e che il mobilio era rimasto in esposizione destinato alla vendita.
Nel 2015 RAGIONE_SOCIALE, venditrice, proponeva ricorso ex art. 702bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Gorizia domandando la condanna di NOME COGNOME al pagamento del saldo prezzo di € 7.300,00, di un’equa indennità per la custodia dei mobili e del risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La COGNOME eccepiva la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, l’avvenuta risoluzione consensuale per fatti concludenti, la vessatorietà di alcune clausole delle condizioni generali di vendita, l’incapacità a testimoniare della teste NOME COGNOME (legata alla venditrice da rapporto di lavoro a progetto) e formulava domanda riconvenzionale di restituzione dell’acconto versato. Il Tribunale di Gorizia con sentenza del 2018 accoglieva la domanda della venditrice, condannando la COGNOME a pagare € 7.300,00 a titolo di saldo prezzo, € 500,00 per custodia dei mobili ed € 400,00 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La Corte di appello di Trieste ha accolto l’appello proposto dalla COGNOME e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato tutte le domande di RAGIONE_SOCIALE. Tale pronuncia consegue (sentenza, p. 8 ss.) all’accoglimento del motivo sull ‘avvenuta risoluzione consensuale del contratto per fatti concludenti. Peraltro, la Corte distrettuale ha ritenuto anche che la somma di € 1.100,00 corrisposta dalla COGNOME nel maggio 2012 ha operato di fatto nel rapporto contrattuale come una caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c., costituendo il corrispettivo del diritto di recedere dal contratto. Ha affermato che il diritto di recesso non necessitava una formale dichiarazione, potendosi desumere dalla condotta tenuta dalle parti: la COGNOME, astenendosi dal coltivare i necessari contatti per l’installazione della cucina senza peraltro avanzare alcuna richiesta di restituzione dell’acconto versato, aveva manifestato in forma adeguata la propria volontà di recedere dal contratto perdendo il denaro già versato; la condotta speculare e inerte della venditrice, che aveva trattenuto la somma di € 1.100,00 e non aveva chiesto delucidazioni sui tempi e sul luogo della consegna dei mobili, manifestava conforme volontà di sciogliere il contratto trattenendo l’acconto. La Corte territoriale ha rimarcato che non risultava alcuna comunicazione scritta con cui la venditrice avesse formalmente invitato l’acquirente a indicare la data e il luogo di consegna, e che se alla venditrice «non andava bene» lo scioglimento del contratto incamerando l’acconto, lo doveva far presente in prossimità del pagamento parziale, entro un termine tale da escludere il formarsi del ragionevole affidamento in capo all’acquirente circa la risoluzione del contratto. Ha concluso che la raccomandata dell’11/7/2014, intervenuta dopo più di due anni e tre mesi dalla sottoscrizione della commissione d’ordine, non poteva incidere sul rapporto contrattuale ormai risolto. Come conseguenza dello scioglimento del contratto, la Corte ha rigettato anche le domande di rimborso delle spese di custodia dei mobili e di risarcimento per responsabilità aggravata.
Ricorre in cassazione la venditrice con quattro motivi. Resiste l’acquirente con controricorso e ricorso incidentale condizionato con tre motivi, illustrati da memoria. Il Sostituto P.G. ha depositato osservazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-È da esaminare dapprima il quarto motivo del ricorso, ove si prospetta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale non ha valutato plurimi elementi storici, specificamente indicati nel ricorso alle pagine 19 e seguenti: la richiesta originaria dell’acquirente di posticipare la consegna in attesa della definizione dell’acquisto dell’appartamento; la rottura del fidanzamento e le successive modifiche progettuali per un nuovo appartamento; le reiterate sollecitazioni della venditrice nel corso del periodo 2012-2014 per concordare la consegna; il coinvolgimento della madre dell’acquirente quale referente per i contatti.
Il quarto motivo è accolto.
La Corte di appello ha fondato la propria decisione sull’accertamento di una speculare inerzia delle parti, affermando che la venditrice si è ben guardata dal chiedere delucidazioni sui tempi e sul luogo della consegna dei mobili della cucina e che non risulta alcuna comunicazione scritta con cui RAGIONE_SOCIALE ha invitato formalmente la signora NOME COGNOME a indicare la data e il luogo in cui doveva essere effettuata la consegna della cucina. Su tale presupposto fattuale, la Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta inerte della venditrice manifestasse conforme volontà di sciogliere il contratto trattenendo l’acconto.
Tuttavia, il ricorso indica specificamente, con adeguata localizzazione negli atti processuali, una serie di circostanze e comportamenti che dimostrano l’intento della società venditrice di contattare ripetutamente la cliente per concordare la consegna nel
corso del periodo successivo alla sottoscrizione della commissione d’ordine (era stata proprio la COGNOME a chiedere sin dall’inizio che la consegna del mobilio venisse posticipata a data da comunicarsi poichè ancora non era nel possesso dell’appartamento in cui la cucina avrebbe dovuto essere montata; la COGNOME, dopo la rottura del fidanzamento, ha chiesto che i mobili acquistati venissero modificati per essere poi montati in un altro appartamento; consegnò lei stessa ad RAGIONE_SOCIALE la pianta del nuovo appartamento; chiese lei stessa di posticipare ulteriormente la consegna per permetterle di avere la disponibilità anche del nuovo appartamento; di fronte al suo protratto silenzio RAGIONE_SOCIALE la contattò più volte, nel 2012, nel 2013 e nel 2014, sinchè, non rispondendo essa più al telefono, si rivolse alla madre che, recatasi nel negozio assieme alla figlia, aveva lasciato il suo recapito telefonico qualora la figlia non fosse stata raggiungibile).Tali fatti, se esaminati, avrebbero escluso il presupposto sul quale si fonda l’intera ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la speculare inattività della venditrice.
L’omesso esame di tali circostanze integra il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’omesso esame di un fatto decisivo ricorre quando il giudice di merito abbia completamente pretermesso un fatto storico, principale o secondario, che sia stato allegato e discusso dalle parti e che, ove considerato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU 8053/2014). Nel caso di specie, i fatti indicati dal ricorrente non sono stati menzionati né valutati dalla Corte territoriale, la quale ha affermato l’inerzia della venditrice in termini apodittici, senza confrontarsi con gli elementi probatori che, secondo la prospettazione della ricorrente, dimostravano il contrario.
Il motivo soddisfa il requisito di specificità prescritto dall’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., avendo il ricorrente indicato i fatti il cui esame è stato omesso, gli atti del processo in cui tali fatti sono stati allegati e discussi, nonché la decisività degli stessi ai fini del giudizio. La
decisività è in re ipsa: se la venditrice ha effettivamente sollecitato ripetutamente l’acquirente per concordare la consegna, viene meno il presupposto fattuale (l’inerzia bilaterale) sul quale la Corte di appello ha fondato l’accertamento del mutuo dissenso tacito.
La risoluzione consensuale per facta concludentia presuppone infatti che entrambe le parti abbiano tenuto condotte univocamente significative della comune volontà di sciogliere il vincolo contrattuale (Cass. 7906/2024; Cass. 3847/2024). Se una delle parti, lungi dal restare inerte, ha ripetutamente sollecitato l’adempimento, tale condotta esclude in radice la configurabilità di un accordo risolutorio tacito. L’inerzia unilaterale dell’acquirente, non accompagnata da una corrispondente inerzia della venditrice, può integrare al più un inadempimento dell’acquirente ai propri obblighi contrattuali (mancata collaborazione per la consegna), non già un mutuo dissenso.
2. -L’accoglimento del quarto motivo determina l’assorbimento dei primi tre motivi, con i quali: (a) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373 e 1386 c.c., assumendo che la Corte territoriale abbia confuso la risoluzione per mutuo consenso con un preteso recesso dell’acquirente, desumendo quest’ultimo dal mero comportamento silente d ella COGNOME e dall’assenza di richiesta di restituzione dell’acconto, e valorizzando l’euro 1.100 come caparra penitenziale senza un’apposita pattuizion e (primo motivo); (b) si denuncia violazione degli artt. 1373 e 1386 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, perché la sentenza avrebbe riconosciuto un diritto di recesso in capo alla committente pur in difetto di clausola contrattuale e in un’ipotesi in cui l’ordinamento non prevede un recesso ex lege (secondo motivo); (c) si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2722 c.c., lamentando che la Corte d’appello abbia fatto ricorso a presunzioni inidonee per trasformare l’acconto in capa rra penitenziale e per inferirne l’esercizio del recesso, nonostante il
contratto scritto non contemplasse né il recesso né la natura penitenziale dell’acconto (terzo motivo).
-È inammissibile per difetto di interesse (stante l’assenza di soccombenza) il ricorso incidentale condizionato, con il quale: (a) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1352, 1372 e 1418 c.c., contestando la determinazione dell’oggetto della commissione d’ordine e delle condizioni generali di vendita predisposte unilateralmente (primo motivo); (b) si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1352, 1372, 2721, 2723 e 2725 c.c., per la nullità della prova testimoniale, contestando la mancata valutazione dell’incapacità a testimoniare d i una teste (secondo motivo); (c) si deduce violazione degli artt. 246, 115 e 116 c.p.c., contestando la mancata valutazione della inattendibilità e incapacità testimoniale di un teste, in riferimento ai poteri riconosciuti dal giudice di merito ex art. 116 c.p.c. e all’omessa valutazione di prove documentali prodotte dalla parte incidentale, (terzo motivo).
Infatti, la controricorrente è risultata integralmente vittoriosa nel giudizio di appello, avendo la Corte territoriale accolto il suo gravame e rigettato tutte le domande della società attrice. Il ricorso incidentale condizionato presuppone una soccombenza, sia pure parziale, della parte che lo propone; in assenza di soccombenza, difetta l’interesse ad impugnare (Cass. SU 7700/2016).
Rimane ferma la riproponibilità di tali questioni in sede di rinvio.
– La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Inoltre, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente incidentale, di
un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Inoltre, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente incidentale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/01/2026.
L’Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME