Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13152 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13152 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12413/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA NOME, in persona del suo Presidente, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 587/2018 depositata il 25/10/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società ricorrente RAGIONE_SOCIALE proponeva azione giudiziale per ottenere il pagamento di riserve in relazione al contratto di appalto per la sistemazione della tangenziale ovest di Udine. Il Tribunale di Udine riteneva fondata l’eccezione di decadenza formulata dalla controparte ex art 33 del D.M. n. 145 /2000 e art. 39 del Capitolato per gli appalti pubblici regionali.
La Corte d’appello di Trieste, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla società, riteneva che quest’ultima non fosse decaduta dal termine entro il quale proporre l’azione giudiziale, esaminava il merito e, per quello che ora interessa, riteneva tardiva la riserva inerente all’inadeguatezza del compenso contrattuale per oneri di sicurezza.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi ad un solo motivo. La Regione ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle norme contemplate dal codice degli appalti pubblici riguardanti gli oneri per la sicurezza e la decadenza dalla facoltà di iscrivere riserve da parte dell’appaltatore. Il motivo attiene alla reiezione della domanda proposta per il riconoscimento del compenso per i maggiori oneri di sicurezza sostenuti nell’esecuzione dei lavori. La ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la riserva è tempestiva perché non attiene a singole partite di lavoro, ma ha carattere generale, per cui poteva essere avanzata siano alla chiusura del registro di contabilità per la redazione del conto finale. Osserva che
si tratta di domande volte alla tutela del diritto alla salute dei lavoratori, destinato a prevalere – in quanto diritto fondamentale costituzionalmente tutelato -nell’ambito di un giudizio di contemperamento con il contrapposto interesse dell’Amministrazione committente ad avere una continua evidenza dei costi dell’opera. Osserva, inoltre, che, in base al disposto dell’art. 190 d.P.R. n. 207 e del precedente art. 165 d.P.R. n. 554 (applicabile ratione temporis all’appalto da cui trae origine la controversia), con l’omissione della domanda o della riserva si consolidano solo i ‘fatti registrati’, restando esclusi i fatti che non sono destinati ad essere registrati o indipendenti o estranei alla contabilità, anche se originati da fatti che abbiano già rivelato efficacia causale di maggiori oneri o danni. Rileva che gli oneri di sicurezza non sono costi soggetti a ribasso d’asta, la loro previsione è contenuta nel PSC, ma le variazioni in aumento possono essere determinate da ‘fatti’ non soggetti a registrazione, nonché da variabili non prevedibili, se non in fase di realizzazione delle lavorazioni, sicché non rientrano nella richiamata preclusione.
2. -Il motivo è infondato.
2.1. -Il Collegio intende dare continuità al principio, già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in tema di appalti di opere pubbliche, l’appaltatore che invochi il rimborso dei maggiori costi sopportati per l’adozione delle misure previste dal piano di sicurezza, è tenuto ad iscriverne tempestiva riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, nonché ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare il titolo e l’ammontare della sua pretesa, e, infine, a confermare la riserva al momento della sottoscrizione del conto finale, trattandosi di fatti destinati ad incidere sull’opera commissionata ed a tradursi nell’esecuzione di maggiori lavori, tanto più che l’onere di cui all’art. 53 del r.d. 25
maggio 1895, n. 350 (applicabile ” ratione temporis “) ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all’imprenditore assolvendo una funzione a tutela della PRAGIONE_SOCIALE, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l’esistenza, o meno, di una propria obbligazione (Cass. n. 16367 del 17/07/2014). Parte ricorrente, nella consapevolezza di tale arresto giurisprudenziale, invoca talune pronunce arbitrali di segno opposto, alle quali però non può assegnarsi rilievo nomofilattico, funzione riservata alla Corte di legittimità ai sensi dell’art 65 R.D. 12/1941.
2.2. -Quanto al rilievo che l’oggetto della richiesta sarebbe diverso poiché non si tratta di oneri stabiliti nel piano della sicurezza, bensì di maggiori oneri ingenerati ‘da una serie di fattori diversi in corso d’appalto’, si deve osservare, in primo luogo, che non è adeguatamente specificato nel ricorso quali sarebbero questi fattori diversi determinanti i maggiori oneri per la sicurezza e, in ogni caso, occorre ricordare che anche per i fattori produttivi di danno continuativo sussiste l’onere di tempestiva iscrizione delle riserve contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, pur se il quantum può essere successivamente indicato (Cass. n. 28801/ 2018). Ciò in conformità al principio generale secondo cui tutte le riserve vanno iscritte tempestivamente ed è onere dell’appaltatore dimostrarne la tempestività (Cass. n.27451/2022). Analoghe considerazioni valgono in ordine alla argomentazione secondo cui si tratterebbe di una riserva che manifesta l’inadeguatezza dei costi stabiliti in contratto per la sicurezza rispetto all’intero appalto; si tratta di una deduzione di carattere generico, in quanto non è specificato per quali ragioni si sarebbero manifestati detti maggiori costi e comunque non è compiutamente specificato quando e in che
termini detta argomentazione difensiva sia stata sottoposta al giudice d’appello. Deve qui richiamarsi il principio secondo il quale, ove una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518; Cass. 907/2018).
Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi e in euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.