Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5964 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5964 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 29106/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio nonché nella qualità di mandataria dell’ATI costituita dalle imprese RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, giusta mandato a margine del controricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli
indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1383/2019, depositata il 26/2/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/ 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
Il RAGIONE_SOCIALE di Cava dei Tirreni affidava all’ATI, composta dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, oltre che dalle mandanti COGNOME, Castaldi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i RAGIONE_SOCIALE relativi al I lotto decongestionamento SS 18, con contratto del 20/3/2006.
L’importo dei RAGIONE_SOCIALE era di euro 12.858.462,40, e la durata RAGIONE_SOCIALE stessi era di giorni 1.088, con termine all’11/4/2009.
Il progetto costruttivo era a carico della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, anche se doveva essere approvato dal RAGIONE_SOCIALE committente.
La prima consegna parziale dei RAGIONE_SOCIALE avveniva il 28/4/2006; successivamente, il 26/7/2006 si procedeva alla prima stesura del progetto costruttivo da parte di RAGIONE_SOCIALE.
L’integrazione del progetto veniva effettuata il 9/10/2006, con il successivo sopralluogo delle parti del 29/1/2007.
La seconda consegna parziale interveniva l’1/2/2007.
Con delibera n. 2800 del 5/11/2007 il RAGIONE_SOCIALE approvava il progetto costruttivo dell’ATI, individuando anche una serie di RAGIONE_SOCIALE complementari da espletare.
Il 15/1/2008 RAGIONE_SOCIALE rilevava l’incompletezza del progetto predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE e chiedeva integrazioni.
Per quel che ancora qui rileva, il I SAL veniva emesso il 14/12/ 2006, senza iscrizione di riserve; il II SAL veniva emesso il 26/4/ 2007, senza iscrizione di riserve; il III SAL veniva emesso il 22/11/ 2007, senza iscrizione di riserve; il IV SAL veniva emesso 17/4/2008, senza iscrizione di riserve.
La prima riserva, per euro 5.323.458,39, veniva iscritta con il V SAL del 18/9/2008, con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE espletati al 9/4/2008, in quanto il RAGIONE_SOCIALE non aveva trasmesso il progetto costruttivo dell’ATI alla Soprintendenza e non aveva stipulato convenzioni con la RAGIONE_SOCIALE per le interferenze trasversali rispetto ai RAGIONE_SOCIALE da espletare.
L’arbitrato veniva introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria dell’ATI, chiedendo: il ristoro dei maggiori costi, oneri e danni sino al 13/2/2012, per anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE; maggiori costi, oneri e danni, a causa del fermo operativo e dell’anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE dopo il 13/2/2012, con la richiesta di accertamento della fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE di Cava dei Tirreni, eccependo la decadenza dell’ATI dalle riserve, per asserita intempestività, dovendosi fare riferimento alla prima consegna dei RAGIONE_SOCIALE, datata 28/4/2006.
Nel merito il RAGIONE_SOCIALE rilevava che l’RAGIONE_SOCIALE doveva interfacciarsi immediatamente con l’ente RAGIONE_SOCIALE.
Tra le parti veniva stipulata transazione in data 30/9/2013.
Con lodo parziale del 16/1/2014 gli arbitri affermavano che le riserve erano state iscritte tempestivamente, non dovendo l’RAGIONE_SOCIALE svolgere attività di coordinamento con RAGIONE_SOCIALE, ma spettando tale compito al RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di obblighi istituzionali e definitivi.
La sospensione dei RAGIONE_SOCIALE disposta dalla Soprintendenza non era ascrivibile all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il mancato pagamento di corrispettivi di appalto per percentuale superiore al 25%, ex art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, giustificava l’eccezione di inadempimento.
Con lodo definitivo del 18/9/2014 il RAGIONE_SOCIALE veniva condannato a pagare la somma di euro 2.920.317,77.
Il lodo veniva impugnato dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
7.1. Con il primo motivo si deduceva l’omessa motivazione e la violazione di norme di diritto in relazione alla tardività delle riserve iscritte.
7.2. Con il secondo motivo si contestava l’interpretazione dell’art. 54 del capitolato speciale d’appalto.
7.3. Con il terzo motivo si censurava la decisione RAGIONE_SOCIALE arbitri che, in ordine all’inadempimento della stazione appaltante, si era limitata a richiamare le valutazioni del CTU, senza alcun vaglio critico.
7.4. Con il quarto motivo si evidenziava che l’inadempimento era cessato al 26/4/2010 (data del primo verbale di accordo tra RAGIONE_SOCIALE e comune), anziché al 4/8/2011.
7.5. Con il quinto motivo si contestava la liquidazione dei danni, che non doveva avvenire nella differenza tra produzione realizzata e produzione teorica, ma in base al prolungamento del tempo di presenza dell’impresa nel cantiere.
7.6. Con il sesto motivo si criticava la liquidazione delle spese generali, avvenuta senza seguire il procedimento di cui all’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, da applicarsi anche nei casi di sospensione parziale dei RAGIONE_SOCIALE.
7.7. Con il settimo motivo si sottolineava che, a seguito del pagamento da parte del RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 663.624,51, il credito dell’ATI si era ridotto ad una misura inferiore a ¼ del dovuto ex art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, restando quindi impedita l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1383/2019, pubblicata il 26/2/2019, muoveva dalla considerazione dell’applicabilità dell’art. 829, terzo comma, c.p.c., con la conseguente ammissibilità dell’impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell’art. 241, comma 15bis , del d.lgs. n. 163 del 2006.
Dal punto di vista sostanziale, però, la Corte territoriale reputava inapplicabile, ratione temporis , la disciplina del codice dei contratti RAGIONE_SOCIALE di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, ai sensi dell’art. 253.
8.1. Il primo motivo di impugnazione veniva ritenuto inammissibile, non essendo stata omessa la motivazione.
In particolare, si evidenziava che «il collegio arbitrale ha adeguatamente chiarito le ragioni in forza delle quali era reputata non condivisibile l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE in punto di tardività delle riserve (cfr. pag. 48 e segg del lodo parziale)». La decisione RAGIONE_SOCIALE arbitri era stata censurata per ragioni di merito, inerenti alla tempestività o meno delle riserve, non sindacabili dinanzi alla Corte d’appello, in sede rescindente.
8.2. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, la Corte territoriale riteneva che l’obbligo di coordinamento fosse a carico del RAGIONE_SOCIALE, tenuto quindi a rapportarsi con RAGIONE_SOCIALE.
Tra l’altro il ricorrente non aveva neppure indicato i canoni interpretativi in concreto violati, proponendo soltanto una diversa interpretazione della clausola n. 54 del capitolato speciale di appalto.
L’art. 97 del d.lgs. n. 163 del 2006 non era poi applicabile, ratione temporis .
Non vi era neppure alcuna contraddizione nel dispositivo del lodo ex art. 829, n. 11, c.p.c.
Il quesito posto al CTU era coerente con quanto deciso con il lodo parziale, in quanto i permessi definitivi erano a carico del RAGIONE_SOCIALE.
8.3. Il terzo motivo di impugnazione era inammissibile, in quanto si contestava la valutazione dei fatti operata dagli arbitri.
Alla data di approvazione del progetto (5/11/2007) il RAGIONE_SOCIALE non aveva raggiunto i previsti accordi con RAGIONE_SOCIALE.
L’anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE non era dipeso dalle consegne parziali, ma dai ritardi verificatisi nella definizione, da parte del committente, dei rapporti con RAGIONE_SOCIALE; dalla determinazione del RAGIONE_SOCIALE di non trasmettere alla Soprintendenza il progetto costruttivo; dalla ritardata predisposizione ed approvazione della perizia di variante.
Non risultavano violati dunque gli artt. 1218 e 1223 c.c., applicati in coerenza con gli accertamenti effettuati.
8.4. Veniva ritenuto non fondato anche il quarto motivo di impugnazione, in quanto la causa dell’andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE era venuta meno il 4/8/2011, e non in precedenza, come sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE committente, in data 26/4/2010.
8.5. Era altresì respinto il quinto motivo di impugnazione.
Il punto di sblocco dell’andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE era individuato nella data del 4/8/2011. I danni dovevano essere calcolati dal 9/4/2008, data di contabilizzazione del IV SAL, sino al 4/8/2011.
I parametri utilizzati dal CTU per la liquidazione del danno non erano arbitrari.
8.6. Veniva rigettato anche il sesto motivo di impugnazione, in ordine alla liquidazione delle spese generali, non potendosi applicare l’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, previsto per la sospensione illegittima dei RAGIONE_SOCIALE.
Ad avviso della Corte territoriale, tale disposizione trovava applicazione solo nell’ipotesi di sospensione totale dei RAGIONE_SOCIALE, in cui non veniva svolto alcun tipo di attività, mentre nel caso di andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE si trattava di risarcire le spese generali di un cantiere operativo.
8.7. Era infine infondato il settimo motivo.
L’eccezione di inadempimento era stata oggetto di transazione e, quindi, rinunciata a decorrere dal 30/9/2013.
Ciò era stato deciso proprio in ragione dei pagamenti nel frattempo intervenuti e dell’avvenuta imputazione RAGIONE_SOCIALE stessi, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, in conto interessi ex art. 1194 c.c.
Il pagamento effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 30/12/2012, proprio perché imputato dall’ATI al pagamento RAGIONE_SOCIALE interessi e delle spese, non aveva avuto l’effetto di ridurre di ¼ l’entità del credito vantato dall’impresa e derivante dal contratto. Ciò aveva consentito di sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Peraltro, l’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 non era applicabile ratione temporis .
Una volta sollevata l’eccezione ex art. 1460 c.c., ciò non incideva sul diritto del creditore di conseguire anche il ristoro dei danni causati all’inadempimento.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di Cava dei Tirreni, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, sia in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione, da pagina 13 a pagina 44, si deduce «sul I Capo della sentenza relativo al I motivo di impugnazione sulla decadenza delle riserve. (Art. 360, primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 3, in relazione al comma 15bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 129, commi 6, 8, 9, 130, commi 6 e 7, 131, 133 comma 8, 140 commi 5 e 6, 164 e 165 del d.P.R. n. 554 del 1999; art. 360, primo
comma, n. 4, c.p.c., motivazione apparente – violazione artt. 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c., 132 c.p.c., art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione al requisito di cui all’art. 823, n. 3, c.p.c. – violazione artt. 116, c.p.c., 2727, 2729 c.c.)».
In sostanza, il RAGIONE_SOCIALE contesta la sentenza della Corte d’appello, con riferimento alla tempestività o meno delle riserve, iscritte dall’ATI esclusivamente al momento di sottoscrizione del V SAL in data 18/9/2008.
Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE le riserve dovevano essere iscritte molto prima, già al momento della prima consegna parziale del 28/4/2006, o comunque con la prima stesura del progetto costruttivo redatto dall’ATI il 26/7/2006, o ancora al momento dell’integrazione del progetto costruttivo in data 9/10/2006.
Già, dunque, al momento di emissione del I SAL le riserve dovevano essere iscritte, essendo strettamente connesse alla consegna parziale dei RAGIONE_SOCIALE.
Il progetto costruttivo, infatti, era a carico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche se doveva essere approvato dal committente RAGIONE_SOCIALE; tuttavia, il progetto costruttivo doveva precedere la consegna parziale; ciò non era avvenuto.
Le riserve dovevano essere iscritte, peraltro, almeno al momento di emissione del II SAL in data 26/4/2007, o comunque al momento di emissione del III SAL in data 22/11/2007, in quanto il 5/11/2007, con delibera n. 2800, il RAGIONE_SOCIALE aveva approvato il progetto costruttivo dell’ATI, individuando anche una serie di opere complementari.
Al più tardi, le riserve dovevano essere iscritte al momento di emissione del IV SAL in data 17/4/2008, in quanto il 15/1/2008 RAGIONE_SOCIALE aveva rilevato l’incompletezza del progetto dell’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto integrazioni.
Del resto, l’andamento dei RAGIONE_SOCIALE, fin dalla consegna, era stato estremamente frammentario (cfr. p. 23 del ricorso ove è riportato il contenuto della riserva n. 2), ciò anche perché il progetto costruttivo avrebbe dovuto precedere la consegna dei RAGIONE_SOCIALE.
Tra l’altro, l’RAGIONE_SOCIALE aveva accettato la consegna tardiva dei RAGIONE_SOCIALE e il nuovo termine contrattuale, venendo meno ogni possibilità di risoluzione del contratto, ma avendo diritto l’RAGIONE_SOCIALE esclusivamente al recesso.
Con il secondo motivo di impugnazione, che si dipana da pagina 45 a pagina 60. Si deduce «art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione al requisito di cui all’art. 823, n. 3, c.p.c.; motivazione apparente – violazione artt. 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c., 132 c.p.c.».
Il ricorrente deduce omessa motivazione o motivazione apparente, sempre con riferimento alla tempestività o meno delle riserve iscritte.
La motivazione del lodo parziale sarebbe contraddittoria, in quanto dapprima il collegio arbitrale afferma che a seguito dell’approvazione del progetto in data 5/11/2007 l’ATI poteva ragionevolmente confidare nel regolare svolgimento dei RAGIONE_SOCIALE, poi parzialmente sospesi solo in data 27/5/2008, ma successivamente, anziché concludere nel senso della piena consapevolezza, alla data del 5/11/ 2007, della maggiore onerosità intervenuta per la sottoproduzione subìta per tutto il periodo dalla consegna parziale dal 28/4/2006 al 5/11/2007, ritiene erroneamente tempestiva la riserva iscritta in calce al registro di contabilità relativo al V SAL per RAGIONE_SOCIALE eseguiti a tutto il 9/4/2008.
2.1. I due motivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
2.2. In primo luogo, la motivazione della Corte d’appello è presente, non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle ragioni logiche e giuridiche poste a base della decisione adottata.
2.3. I motivi sono inammissibili nella parte in cui si limitano ad integrare una serie di norme di legge, asseritamente violate, che non vengono però tratteggiate nel loro contenuto, senza alcun riferimento all’interpretazione delle stesse che sarebbe stata fornita dalla Corte d’appello.
Si ritiene, infatti, da questa Corte che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. L, 21/8/2020, n. 17570; Cass., sez. 6-5, 15/1/2015, n. 635).
Nel ricorso dovrebbero essere dedotte specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass., sez. 3, 16/1/2007, n. 828).
Pertanto, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la
violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., 28/10/2020, n. 23745).
Va anche osservato che il ricorrente, in realtà, incentra le proprie doglianze più sul contenuto del lodo parziale emesso dal collegio arbitrale che sulla sentenza della Corte d’appello, incorrendo così in un ulteriore profilo di inammissibilità.
Ed infatti, costituisce principio costante di questa Corte quello per cui in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento RAGIONE_SOCIALE arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass., sez. 2, 26/5/2015, n. 10809).
Al contrario, leggendo i complessi motivi di impugnazione, risulta evidente che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente si sofferma proprio sulle contraddittorietà asseritamente riscontrabili nel lodo parziale pronunciato dal collegio arbitrale.
Altro profilo di inammissibilità si rinviene, in quanto il ricorrente chiede a questa Corte una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal collegio arbitrale e valu-
tata, con sufficiente motivazione, da parte della Corte d’appello, in sede di impugnativa del lodo.
Ed infatti, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale nella specie si applica il nuovo testo dell’art. 829, terzo comma, c.p.c., in quanto la clausola arbitrale è inserita nella convenzione del 20/3/2006 – , al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il Giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo (Cass., 15/3/ 2007, n. 6028; Cass., sez. 1, 18/10/2013, n. 23675).
Il Giudice di legittimità non può sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass., sez. 6-1, 7/2/2018, n. 2985); è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con il quale si ripropongano questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo di legittimità non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell’ iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., sez. 1, 26/7/2013, n. 18136).
Va anche considerato che la denuncia di nullità del lodo arbitrale è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (Cass., sez. 1, 31/7/2020, n. 16559).
Deve evidenziarsi, quanto ai profili di non fondatezza dei motivi di ricorso, che la motivazione della sentenza della Corte d’appello, sia pur stringata, consente di comprendere il ragionamento svolto per giungere alla decisione pronunciata.
La questione affrontata è quella della tempestività o meno della iscrizione delle riserve relative ad un fatto continuativo.
Si ritiene che, con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza, mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (Cass., 21/7/2016, n. 15029).
Dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello emerge che gli arbitri hanno deciso nel senso che la RAGIONE_SOCIALE non potesse percepire il futuro andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta della semplice consegna parziale RAGIONE_SOCIALE stessi.
La Corte territoriale, dunque, ha reputato la tempestività delle riserve iscritte solo con il V SAL, emesso il 18/9/2008, in quanto solo con la delibera di RFI del 15/1/2008, con cui si rilevava l’incompletezza del progetto dell’ATI e si chiedeva l’integrazione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva avuto piena contezza del futuro andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE.
Solo in tale momento, l’RAGIONE_SOCIALE aveva compreso che il RAGIONE_SOCIALE non aveva svolto l’attività di coordinamento necessaria per lo svolgimento dei RAGIONE_SOCIALE che interferivano con le opere di RAGIONE_SOCIALE.
Ciò si ricava dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello, che riporta il motivo di censura del lodo da parte del RAGIONE_SOCIALE, per il quale l’onere di iscrizione tempestiva delle riserve doveva essere adempiuto già al momento della prima consegna parziale dei
RAGIONE_SOCIALE al 28/4/2006, quando il progetto dell’ATI non era stato ancora approvato dal RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, da un lato, ha ritenuto insussistente il vizio di omessa motivazione del lodo, e dall’altro, ha richiamato per relationem la decisione arbitrale, affermando che «il Collegio arbitrale ha adeguatamente chiarito le ragioni in forza delle quali era reputata non condivisibile l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE in punto di tardività delle riserve (cfr. pag. 48 e segg. del lodo parziale)».
Ha poi specificato l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo in quanto «la dedotta violazione delle norme di diritto viene prospettata dall’impugnante non già quale violazione delle norme in sé e per sé considerata, bensì quale conseguenza della (asseritamente erronea) individuazione dell’onere della riserva soltanto a partire dal V SAL».
La Corte d’appello ha anche sottolineato che l’impugnazione «non è pertanto proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo».
La motivazione della Corte d’appello, però, risulta sorretta anche dal successivo passaggio motivazionale nel quale si specifica che l’andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE non era dovuto alle consegne parziali, ma a condotte successive del RAGIONE_SOCIALE che non aveva ottemperato alle richieste di RAGIONE_SOCIALE.
Si legge, infatti, a pagina 10 della motivazione della sentenza della Corte d’appello che «in sostanza il Collegio arbitrale ha condiviso la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE non dipese dalle consegne parziali, bensì: a) dai ritardi verificatisi nella definizione, da parte del committente, dei rapporti con RAGIONE_SOCIALE (ritardi evidenziatisi successivamente all’approvazione del programma costruttivo, intervenuta con la Determinazione Dirigenziale
2800 del 15/11/2007); b) dalla determinazione del RAGIONE_SOCIALE di non trasmettere alla Soprintendenza il progetto costruttivo; c) dalla ritardata predisposizione ed approvazione della perizia di variante».
Insomma, la Corte territoriale ha ritenuto che la valutazione di merito formulata dal collegio arbitrale in ordine alla tempestività della iscrizione delle riserve, fosse corretta e poggiasse su solide emergenze istruttorie.
Lo spartiacque relativo alla conoscibilità da parte dell’ATI del futuro eventuale andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE va ricollegato, a giudizio della Corte d’appello, ai fatti successivi alla delibera n. 2800 del 5/11/2007, con cui il RAGIONE_SOCIALE ha approvato il progetto costruttivo dell’ATI, individuando una serie di opere complementari.
In questa sede, non è possibile procedere ad una nuova valutazione del lodo parziale e neppure delle statuizioni della Corte d’appello, con le quali è stato ritenuto corretto il ragionamento inferenziale della Corte territoriale, sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi istruttori in atti.
8. Deve considerarsi, peraltro, che per questa Corte la motivazione ” per relationem ” della sentenza pronunciata in sede di impugnazione per nullità del lodo, in relazione a violazione delle regole sulla interpretazione del contratto, è legittima purché il giudice della impugnazione, facendo proprie le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE arbitri, consenta di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio finale espresso da questi ultimi sulla interpretazione delle clausole contrattuali sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza delle censure mosse dall’impugnante in termini adeguatamente specifici, ovverosia mediante la puntuale indicazione dei criteri ermeneutici non osservati e non con la mera deduzione di un’interpretazione diversa (Cass., sez. 1, 31/1/2007, n. 2201).
8.1. Può solo accennarsi che il contenuto del lodo parziale di cui alle pagine 48 seguenti è stato riportato nel controricorso.
Si legge, proprio con riguardo alla tempestività dell’iscrizione della riserva, che «lla data del 5/11/2007, pertanto, l’impresa RAGIONE_SOCIALE poteva ragionevolmente confidare nel regolare svolgimento dei RAGIONE_SOCIALE, i quali infatti venivano parzialmente sospesi solo in data 27/5/2008 ed il 27/10/2008 (RAGIONE_SOCIALE interferenti con la linea ferroviaria)».
Si chiarisce nel lodo che «nella predetta determinazione venivano altresì riepilogate le richieste formulate da RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE che avevano determinato la necessità di eseguire RAGIONE_SOCIALE complementari e che il RUP aveva dichiarato non in contrasto con i pareri già espressi sul progetto esecutivo RAGIONE_SOCIALE interessati»; con la precisazione che «solo successivamente, ed in contraddittorio con quanto precede, RAGIONE_SOCIALE con nota del 15/1/2008 chiedeva integrazioni progettuali, rilevando l’incompletezza di elaborati inviati. Pertanto, la prima riserva appare tempestiva, essendo stata iscritta in occasione della sottoscrizione del V SAL il 18/9/2008».
Nel lodo si legge anche che «in occasione della prima consegna, come risulta dal relativo verbale del 28/4/2006, era messa a disposizione dell’impresa quasi tutta l’area interessata dalle lavorazioni», mentre «contrattualmente era previsto che l’inizio di alcune opere fosse differito ad un momento successivo. In particolare, risulta che era differito di circa due anni proprio l’avvio delle opere che interessavano le aree sulle quali insistevano i parcheggi già realizzati ed in esercizio».
Con il terzo motivo di impugnazione, che va da pagina 60 a pagina 82, si deduce «Sul II e III capo della sentenza relativi al II e III motivo di impugnazione sulle sospensioni parziali e sull’interpretazione dell’art. 54 C.S.A. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. –
violazione art. 116 c.p.c.; – art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 829, 3º comma, in relazione al comma 15bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 1206, 1175, 1218, 1223, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369, 1372 c.c., in relazione al Capitolato Speciale d’Appalto; artt. 14bis , 14ter della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 93 d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 25, 26, 33, 34, 35, 36, 49 del d.P.R. n. 554 del 1999)».
In sostanza, per il ricorrente la corretta interpretazione dell’art. 54 del capitolato speciale d’appalto comportava che l’obbligo di confrontarsi con le esigenze di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato a carico dell’ATI RAGIONE_SOCIALE, e non del RAGIONE_SOCIALE di Cava dei Tirreni.
L’obbligo di coordinamento con le RAGIONE_SOCIALE «ricadeva a carico dell’RAGIONE_SOCIALE» (cfr. pagina 61 del ricorso).
Sarebbe stata erronea, dunque, l’affermazione contenuta nel lodo definitivo che, seguendo il giudizio dei CTU, ha ritenuto che «l’appalto è stato fortemente condizionato da fattori esogeni, riconducibili essenzialmente ad una mancata definizione a livello ‘istituzionale’ dei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE committente e gli altri Enti interessati dal progetto».
Il ricorrente, poi, rileva «l’erroneo apprezzamento in cui incorre la sentenza in violazione dell’art. 116 c.p.c.» (cfr. pagina 69 del ricorso) come pure un «erroneo esercizio del potere di cui all’art. 116 c.p.c.» (cfr. pagina 71 del ricorso).
Per il ricorrente, poi, effettivamente l’art. 54, comma 2, del capitolato speciale d’appalto, nell’ultima parte prevedeva che spettassero al RAGIONE_SOCIALE le incombenze relative ai permessi e agli altri atti di assenso «aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale».
Tuttavia, nel rispetto dell’interpretazione letterale di cui all’art. 1362 c.c., tali atti di assenso riguardavano il progetto definitivo e/o
esecutivo, ma «non certo quello costruttivo», dovendo l’appaltatore RAGIONE_SOCIALE richiedere tutti i permessi necessari in relazione all’esecuzione delle opere.
10. Con il quarto motivo di impugnazione, che si svolge da pagina 82 del ricorso sino a pagina 89, si lamenta «sul Capo III della sentenza relativi al III motivo di impugnazione sull’interpretazione dell’art. 54 C.S.A. e RAGIONE_SOCIALE accordi (art. 360, primo comma, n. 3 violazione e falsa applicazione art. 829, 3º comma, c.p.c., in relazione al comma 15-bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006; artt. 1206, 1175, 1218, 1223, 1375 c.c., 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1372 c.c., in relazione al Capitolato Speciale d’Appalto; artt. 14bis , 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 93, 97, 132 d.lgs. n. 163 del 2006, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 49, 134 del d.P.R. n. 554 del 1999».
Si censura la sentenza d’appello per non aver rilevato l’erronea interpretazione della clausola del capitolato speciale di cui all’art. 54.
Sarebbe stato violato il canone di interpretazione letterale nella parte in cui la Corte d’appello sostiene che il RAGIONE_SOCIALE «non aveva raggiunto i previsti accordi con RAGIONE_SOCIALE».
Sarebbe stato poi violato l’art. 97 del d.lgs. n. 163 del 2006, con i richiami alle disposizioni della legge n. 241 del 1990.
La statuizione della Corte d’appello avrebbe ricalcato il contenuto del lodo definitivo, nel quale si affermava che gli obblighi istituzionali erano a carico del RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto rapportarsi con l’ente RAGIONE_SOCIALE e la Soprintendenza.
Peraltro, il comportamento successivo delle parti può avere valore interpretativo solo se trova riscontro nella condotta complessiva delle stesse, «mentre nel caso di specie la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE abbia interloquito con RAGIONE_SOCIALE non riveste una tale univocità,
inquadrandosi nell’ambito delle prerogative istituzionali dell’ente di cura dell’interesse pubblico».
I motivi terzo e quarto, che vanno esaminati congiuntamente, per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.
11.1. In primo luogo, tutte le ipotesi di violazione di legge risultano affastellate nel loro insieme, senza che il ricorrente si soffermi su ciascuna di esse, spiegando e argomentando in ordine al contenuto delle stesse, all’interpretazione fornitane dalla Corte d’appello, agli eventuali errori in diritto, oltre che al diverso approccio interpretativo che la Corte territoriale avrebbe dovuto apportare.
11.2. In secondo luogo, deve ribadirsi che il Giudice di legittimità non può rivalutare questioni di fatto, già oggetto della decisione arbitrale, essendo impedito l’esame diretto del lodo, e dovendosi verificare esclusivamente se la decisione emessa nel giudizio di impugnazione abbia rispettato le norme di legge, con congrua motivazione.
Nella specie, la Corte d’appello ha confermato l’interpretazione del collegio arbitrale in ordine alla clausola n. 54 del capitolato speciale d’appalto, con una motivazione che risulta congrua e convincente.
11.3. Va peraltro osservato che, in materia di interpretazione contrattuale, è necessario che il ricorrente individui con precisione i canoni interpretativi eventualmente violati, indicando anche le norme di esegesi contrattuale che dovrebbero essere applicate in sostituzione di quelle utilizzate dal giudice di merito.
I motivi di ricorso sono carenti anche sotto questo aspetto.
11.4. Non può non osservarsi che l’interpretazione prospettata dalle parti non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile,
ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass., 1/3/2019, n. 6156; Cass., n. 5647 del 2019; Cass., n. 6125 del 2014; Cass. n. 16254 del 2012).
La Corte territoriale ha riportato il contenuto dell’art. 54 del capitolato speciale d’appalto, individuando nel RAGIONE_SOCIALE il soggetto obbligato a rapportarsi con RAGIONE_SOCIALE, con riguardo ai permessi definitivi.
Pertanto, l’art. 54 poneva a carico dell’RAGIONE_SOCIALE esclusivamente «l’onere di chiedere i permessi occorrenti per le attività esecutive di cantiere», escludendo però espressamente «che potesse essere posta a suo carico anche l’acquisizione dei permessi e RAGIONE_SOCIALE altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti alla lavoro pubblico in quanto tale».
La Corte d’appello ha condiviso dunque il giudizio del collegio arbitrale, contenuto nel lodo parziale, per cui «non c’è stata alcuna devoluzione all’appaltatore dei rapporti con gli enti terzi concernenti i permessi e gli altri atti di assenso di cui sopra».
Pertanto, la Corte territoriale ha confermato l’interpretazione contenuta nel lodo arbitrale, per cui l’obbligo di interfacciarsi con RAGIONE_SOCIALE, per tutto quanto concerneva i permessi definitivi, era a carico del RAGIONE_SOCIALE di Cava dei Tirreni.
Quanto poi alla considerazione per cui il progetto costruttivo doveva seguire le norme di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 163 del 2006, la Corte d’appello ha affermato la non applicabilità delle disposizioni sostanziali del d.lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis , e tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione, sicché sulla stessa si è formato ormai giudicato interno.
Infatti, la Corte d’appello ha affermato che «non trovi applicazione nella presente controversia la disciplina di diritto sostanziale contenuta nel predetto Codice dei Contratti Pubblici, poiché le disposizioni in esso contenute si applicano soltanto ‘alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore’ (art. 253, co. 1)».
Com’è noto, in tema di arbitrato relativo a contratti RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha affermato che il comma 15bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010, che consente l’impugnabilità del lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, non trova applicazione riguardo ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 53 del 2010. In tali casi, inoltre, l’impugnazione del lodo a cagione di violazioni di regole di diritto inerenti il merito deve escludersi anche in forza delle norme del codice di rito, richiamate dal comma 2 dell’art. 241 suddetto, allorché le parti, con convenzione arbitrale anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’arbitrato introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, abbiano dichiarato il lodo non impugnabile in applicazione dell’art. 829, secondo comma, c.p.c., nel testo previgente (Cass., sez. 1, 22/3/2021, n. 7980; Cass., sez. 1, 28/2/2018, n. 4719; Cass., sez. 6-1, 17/12/ 2020, n. 28871).
Nella specie, tuttavia, l’arbitrato è stato introdotto con atto del 8/11/2012, quindi successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 53 del 2010.
13. Con il quinto motivo di impugnazione, che va da pagina 89 del ricorso fino a pagina 122, si deduce «sul III e IV capo della sentenza relativi al III, IV e V motivo di impugnazione – sull’individuazione del momento di cessazione RAGIONE_SOCIALE impedimenti in relazione alle
interpretazione RAGIONE_SOCIALE accordi (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 829, comma 3, in relazione al comma 15bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006; articoli 1206, 1175, 1218, 1223, 1375 c.c., artt. 16 legge n. 109 del 1994, 25, 26, 33, 34, 36, 49 del d.P.R. n. 554 del 1999; artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1372 c.c., in relazione al Capitolato Speciale d’Appalto, 1175, 1176, 1375 e 1218; art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione artt. 115 e 116 c.p.c., 2730 e 2735 c.c.)».
Il ricorrente riporta il passaggio del lodo definitivo del collegio arbitrale nel quale si afferma che l’andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE si è protratto a causa della mancata definizione dei rapporti con l’Ente ferroviario sino al 4/8/2011 (verbale di accordo di II livello).
La sentenza della Corte d’appello si è limitata ad affermare la legittimità della decisione arbitrale, in quanto consequenziale all’interpretazione dell’art. 54 del capitolato speciale d’appalto.
Inoltre, tale sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha confermato la condanna del RAGIONE_SOCIALE di Cava dei Tirreni al risarcimento dei maggiori costi ed oneri subiti dall’RAGIONE_SOCIALE a causa dell’anomalo andamento, nel periodo compreso tra il 9/4/2008 (data di contabilizzazione del V SAL) e il 4/8/2011.
Al contrario, per il ricorrente l’andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE sarebbe terminato con il verbale del 26/4/2010, ove si afferma che «i due enti – ovvero RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE – sottoscrivevano il primo verbale di accordo di secondo livello, in forza del quale RAGIONE_SOCIALE concedeva finalmente l’assistenza all’Impresa con il suo personale di scorta e protezione per la prosecuzione dei RAGIONE_SOCIALE in parallelo con la linea ferroviaria».
Per il ricorrente, dunque, «l’interlocutore operativo di RAGIONE_SOCIALE è l’Impresa, non è certamente il RAGIONE_SOCIALE» (cfr. pagina 98 del ricorso).
14. Il motivo è inammissibile.
14.1. Deve ribadirsi che il ricorrente incentra le sue censure soprattutto sul lodo arbitrale, che non può essere oggetto di valutazione in questa sede.
14.2. Inoltre, il ricorrente deduce nuovamente l’erronea interpretazione dell’art. 54 del capitolato speciale d’appalto, rinnovando la tesi per cui l’obbligo di coordinarsi con RAGIONE_SOCIALE era a carico dell’ATI RAGIONE_SOCIALE, non del RAGIONE_SOCIALE.
Tale interpretazione è stata invece disattesa dalla Corte d’appello, che ha confermato la bontà dell’esegesi interpretativa del collegio arbitrale, per cui l’obbligo di coordinamento istituzionale, con riguardo ai permessi definitivi, era proprio a carico del RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, non è suscettibile di censura l’interpretazione fornita dal collegio arbitrale, per cui l’andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE si è protratto sino alla data del 4/8/2011, e non anteriormente sino al 26/4/2010.
La Corte territoriale ha affermato che al verbale del 26/4/2010 hanno fatto seguito ulteriori verbali, attestanti che le cause ostative non erano state rimosse a quella data.
Per il CTU, infatti, «nelle date 27/5/2010, 2/9/2010 e 22/9/2010 venivano sottoscritti ulteriori verbali ad integrazione di quello del 26/4/2010, nei quali RFI richiedeva altre opere accessorie e poneva ulteriori prescrizioni operative, che in data 9/5/2011 il RAGIONE_SOCIALE trasmetteva ad RAGIONE_SOCIALE gli elaborati progettuali revisionati con le nuove opere accessorie con le prescrizioni dettate da RAGIONE_SOCIALE». In data 9/6/ 2011 veniva sottoscritto un ulteriore verbale di accordo di secondo livello, con il quale RFI precisava gli oneri economici posti a carico del RAGIONE_SOCIALE e condizionava l’autorizzazione dei RAGIONE_SOCIALE all’avvenuto pagamento dei detti pagamenti.
Solo «in data 4/8/2011 il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sottoscrivevano il verbale di accordo di secondo livello n. 61/2011 per la demolizione dei
cavalcavia esistenti sulla linea, necessaria per la continuazione delle lavorazioni in sovrapposizione alla linea ferroviaria».
Per il CTU, dunque, «quest’ultimo evento costituiva un primo vero punto di sblocco dei rapporti tra i due enti anche se, comunque, restava aperta la regolarizzazione di tutti i nuovi RAGIONE_SOCIALE richiesti da RAGIONE_SOCIALE».
15. Con il sesto motivo di impugnazione, che va da pagina 122 a pagina 134, si deduce «sul IV capo della sentenza relativo al III e IV motivo di impugnazione – variante (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione art. 829 comma 3 in relazione al comma 15bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006; artt. 1218, 1223, 1206, 1175, 1375, 1362 e 1363 c.c.; artt. 25 legge n. 109 del 1994, 45, 134 del d.P.R. n. 554 del 1999, 57 del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione art. 116 c.p.c.)».
Per il ricorrente, sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la perizia in variante adottata dal RAGIONE_SOCIALE il 9/7/ 2012 avrebbe regolarizzato tutte le problematiche emerse; per il ricorrente, invece, già prima di quella data l’andamento dei RAGIONE_SOCIALE era regolare.
La sentenza della Corte d’appello, stilata con motivazione per relationem , avrebbe in qualche misura fatto propria la motivazione del lodo, incorrendo dei medesimi vizi.
Sia il lodo che la sentenza impugnata sarebbero affetti da violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1218 e 1223 c.c., in quanto tali disposizioni richiedono rispettivamente che l’inadempimento sia determinato da un fatto colposo del debitore o comunque che sia allo stesso imputabile, perché rientrante nella propria sfera di controllo, ed il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra inadempimento e danno. Il primo elemento, ossia il fatto colposo del debitore imputabile, sa-
rebbe escluso dalla stessa ricostruzione in fatto operata dal lodo parziale.
Poiché l’ATI, con nota del 26/7/2006 e del 9/10/2006, ha inoltrato al RUP il progetto costruttivo, contenente varianti previste dalla ATI stessa e modifiche conseguenti a richieste a vario titolo manifestate dall’RAGIONE_SOCIALE, e poiché le varianti sono state inserite nel progetto costruttivo redatto dall’ATI, non vi sarebbe stato alcun rallentamento imputabile al ritardo con cui l’RAGIONE_SOCIALE avreb -be stabilito di modificare la viabilità.
Inoltre, lo stesso lodo arbitrale avrebbe rilevato che la sospensione disposta dalla Soprintendenza avrebbe avuto scarsa incidenza sull’andamento dei RAGIONE_SOCIALE, senza fare alcun riferimento alle varianti disposte dal RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, «la determina n. 213 del 2012, non ha determinato un recepimento costitutivo come ipotizzato dal collegio arbitrale e dalla Corte d’appello che rinvia al lodo, e non ha avuto alcuna incidenza sull’esecuzione delle lavorazioni, per cui oltre alla mancanza dell’antigiuridicità della condotta e quindi dell’inadempimento rilevante sensi dell’art. 1218, non si riscontra alcun nesso di consequenzialità immediata e diretta ex art. 1223 tra la condotta ed i danni lamentati».
Il ricorrente insiste nell’evidenziare che le variazioni tecniche introdotte con la variante non hanno alterato l’importo dei RAGIONE_SOCIALE e il tempo fissato per l’ultimazione RAGIONE_SOCIALE stessi, confermato in 1.080 giorni, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale (cfr. pagina 132 del ricorso).
La perizia in variante avrebbe avuto carattere di mero assestamento, in coerenza con la disposizione di cui all’art. 54 del capitolato speciale d’appalto.
Del resto, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato possibile, già al livello di progetto definitivo, stabilire tutte le opere di dettaglio necessarie per garantire che l’esecuzione delle opere non interferisse con l’esercizio ferroviario.
RAGIONE_SOCIALE, dunque, in parziale deroga alla disciplina delle varianti, poteva «imporre direttamente all’appaltatore prescrizioni e direttive sulle modalità esecutive necessarie per regolare le interferenze con esercizio ferroviario».
L’esecuzione dei RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata rallentata dall’ iter della variante di cui alla determina n. 213 del 2012.
16. Il motivo è inammissibile.
16.1. In primo luogo, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello, che, invece, ha ritenuto che l’andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE fosse stato interrotto alla data del 4/8/2011, quindi prima dell’adozione da parte del RAGIONE_SOCIALE della variante del 9/7/2012.
Si legge, infatti, in motivazione, che la regolarizzazione di tutti i RAGIONE_SOCIALE richiesti da RAGIONE_SOCIALE «poteva avvenire solo con la perizia di variante n. 1 che il RAGIONE_SOCIALE approvava con la determinazione n. 213 del 9/7/ 2012».
Pertanto, mentre il ricorrente deduce che l’andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato interrotto prima dell’adozione della variante del 9/7/2012, in realtà la stessa Corte d’appello ha reputato che la regolarizzazione dei RAGIONE_SOCIALE fosse stata effettuata prima, ossia al 4/8/ 2011.
16.2. Restano gli ulteriori profili di inammissibilità, in quanto si ripropone la questione di interpretazione dell’art. 54 del capitolato speciale d’appalto, che per la Corte di merito attribuiva il compito organizzativo di coordinamento con RAGIONE_SOCIALE proprio al RAGIONE_SOCIALE di Cava dei Tirreni e non all’ATI RAGIONE_SOCIALE.
16.3. Si chiede inoltre una nuova rivalutazione RAGIONE_SOCIALE elementi istruttori, già compiutamente effettuata in sede di merito dalla Corte territoriale, non consentita in questa sede.
Con il settimo motivo di impugnazione si lamenta «sul capo VI della sentenza relativo al VII e VII motivo di impugnazione – quantificazione danni (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione artt. 115, 116 c.p.c., 2727, 2702, 2697; art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., – violazione e falsa applicazione art. 829, 3º comma, c.p.c., in relazione al comma 15bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006; artt. 25 D.M. n. 145 del 2000, 21, comma 1bis , della legge n. 109/ 94, 34, 35 del d.P.R. n. 554 del 1999, 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.)».
Per il ricorrente sarebbe erronea l’affermazione della Corte d’appello che ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000, trattandosi di andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE e non di sospensione totale RAGIONE_SOCIALE stessi.
Al contrario, invece, per il ricorrente l’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 si applica anche alle ipotesi di sospensione parziale dei RAGIONE_SOCIALE.
Nel corso dei RAGIONE_SOCIALE vi sarebbero state due sospensioni parziali, disposte in data 27/5/2008 e 27 ottobre 2008, sicché il ricorrente invoca l’applicazione diretta dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 con riferimento ai periodi di sospensione parziale e, in via analogica, «per gli altri periodi, in quanto sussiste la eadem ratio ».
18. Il motivo è infondato.
18.1. L’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 si occupa delle sospensioni illegittime, stabilendo che «le sospensioni totali o parziali dei RAGIONE_SOCIALE disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto allo appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti».
Al comma 2 dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 si precisa che «ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, il danno derivante da so-
spensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall’art. 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall’art. 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall’art. 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 133, comma 5, del regolamento; d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali».
18.2. Questa Corte, però, ha affermato che gli artt. 24 e 25 del D.M. n. 145 del 2000, che disciplinano le sospensioni, rispettivamente legittime e illegittime, trovano applicazione soltanto nel caso in cui l’appalto sia stato ultimato ed eseguito, ma non nell’ipotesi di risoluzione del contratto (Cass., sez. 1, 22 dicembre 2011, n. 28429), la cui domanda è ammissibile fino al collaudo delle opere (Cass., n. 22065 del 2022).
Ha, poi, ritenuto che le spese generali per l’esecuzione dell’appalto, comprendenti le spese generali del cantiere e quelle generali di azienda, non sono disciplinate dall’art. 20 del D.M. 29 maggio 1895, che regola invece la formazione dei prezzi unitari per ogni tipologia di lavoro e le relative componenti per la determinazione del costo dell’opera di cui tener conto nel progetto e nell’eventuale bando di gara (Cass., 22 dicembre 2011, n. 28429), ma dall’art. 16
del d.P.R. n. 1063 del 1962 e, successivamente, dall’art. 5 del D.M. n. 145 del 2000).
Tale ultima norma, pone le spese generali a carico dell’appaltatore, anche perché già computate nel prezzo dell’opera.
L’art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 (analisi dei prezzi unitari) prevede che «si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13 al 15% a seconda della natura e della importanza dei RAGIONE_SOCIALE, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre la formazione del costo delle singole categorie di opere».
L’art. 16 del d.P .R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del RAGIONE_SOCIALE), sancisce (cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore) che «salve le eccezioni prevedute dai capitolati speciali, si intendono comprese nel prezzo dei RAGIONE_SOCIALE e perciò sono a carico dell’appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei RAGIONE_SOCIALE. Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto ».
L’art. 5 del decreto 19 aprile 2000, n. 145, con riferimento alle spese generali, prevede che «fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei RAGIONE_SOCIALE e perciò a carico dell’appaltatore: a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecu-
zione piena e perfetta dei RAGIONE_SOCIALE; h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione ».
Pertanto, tali spese sono, in linea di principio, a carico dell’appaltatore, ma vi è l’obbligo della stazione appaltante di rimborsare i maggiori oneri in favore dell’appaltatore, ove con il proprio comportamento abbia determinato un aggravio delle spese generali del cantiere. Ciò avviene proprio in caso di illegittima sospensione dei RAGIONE_SOCIALE, in cui se ne ammette la liquidazione in misura percentuale sul prezzo dell’appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo (Cass. n. 28429 del 2011).
Tuttavia, nella specie, la Corte d’appello, con pieno giudizio meritale, ha ritenuto che «l’art. 25 del D.M. 145/2000 fissa criteri di liquidazione del danno per l’ipotesi di sospensione totale dei RAGIONE_SOCIALE, in cui non viene svolto alcun tipo di attività, mentre nel caso di anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE, nella specie ricorrente, si tratta di risarcire le spese generali di un cantiere operativo».
In sostanza, per la Corte d’appello, le sospensioni parziali hanno riguardato brevi periodi temporali, essendo state predisposte il 27/5/ 2008 ed il 27/10/2008, mentre l’anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE ha riguardato un periodo temporale molto più ampio, che va dalla iscrizione della prima riserva nel V SAL, relativo ai RAGIONE_SOCIALE al 9/4/2008, sino al 4/8/2011.
Pertanto, per la Corte territoriale «nella determinazione delle spese generali appare quindi legittima l’applicazione della percentuale prevista dall’art. 34 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (nella misura minima del tredici per cento) che va ulteriormente ridotta di un terzo, tenuto conto che le spese generali si dividono in fisse e variabili e che solo le seconde devono essere ristorate in caso di anomalo andamento».
Del resto, tale criterio, cui si è attenuto il collegio arbitrale, era stato «suggerito dalla CTU nei chiarimenti resi».
Non poteva tenersi conto, invece, della percentuale relativa alle spese generali indicata dall’ATI all’atto dell’offerta, in quanto tali indicazioni sono richieste «all’impresa RAGIONE_SOCIALE al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità e serietà dell’offerta nel suo complesso», quindi al fine di «giustificare il ribasso effettuato», non avendo diretta ed automatica incidenza in sede di determinazione dell’ammontare del risarcimento dei danni spettanti all’impresa RAGIONE_SOCIALE».
Per tale ragione si è utilizzato l’art. 34 del d.P.R. n. 554 del 1999, che, al comma 2, stabilisce che «er eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato: c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei RAGIONE_SOCIALE, per spese generali».
Insomma, il criterio previsto dal legislatore per il ristoro delle spese generali da sospensione legittima, parziale o totale, non può estendersi al differente caso dell’andamento anomalo dei RAGIONE_SOCIALE, in cui il cantiere resta operativo, ma i RAGIONE_SOCIALE proseguono con difficoltà che cagionano rallentamenti e maggiori spese.
20. Con l’ottavo motivo di impugnazione, che va da pagina 141 a pagina 153, si deduce «sul capo VII della sentenza relativo al VII motivo di impugnazione danno da fermo cantiere conseguente ad eccezione di inadempimento».
Si sostiene che, una volta sollevata l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarebbe illegittima una ulteriore richiesta di risarcimento danni, tendendo l’eccezione a paralizzare la richiesta di adempimento della controparte (vedi pagina 150 del ricorso: «ribadiva come non fosse ipotizzabile, una volta scelto il rimedio dell’eccezione di inadempimento, addossare al contraente inadempiente,
anche un ulteriore danno che, sarebbe nella prospettazione dell’attore, conseguenza RAGIONE_SOCIALE stesso rimedio scelto (cioè la sospensione dei RAGIONE_SOCIALE), e comunque la mancanza di prova del mantenimento in cantiere di macchinari, attrezzature manodopera dopo la sospensione disposta dall’RAGIONE_SOCIALE»).
Nell’atto di impugnazione del lodo, che viene trascritto, si riporta che il rimedio di cui all’art. 1460 c.c. «si esaurisce nella misura di autotutela, essendo unicamente preordinato ad evitare al contraente inadempiente il danno che gli deriverebbe dall’esecuzione del contratto, nonostante l’inadempimento, per cui costituisce un’espressione del risarcimento in forma specifica» (cfr. pagina 152 del ricorso).
21. Il motivo è infondato.
Infatti, l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., che è espressione del potere di autotutela contrattuale delle parti, pur mirando a paralizzare la richiesta di adempimento da parte dell’altro contraente inadempiente, non impedisce la domanda di risoluzione del contratto e neppure la richiesta di risarcimento del danno.
Si è infatti ritenuto che l’inadempimento di una delle parti, che, a norma dell’art 1460 c.c., fa venir meno il dovere dell’altra di adempiere la propria obbligazione, può in pari tempo, e coerentemente, far venir meno anche l’interesse di questa alla manutenzione del contratto e giustificare la risoluzione di esso a norma dell’art 1453 c.c.; non sussiste, pertanto, incompatibilità tra la proposizione della exceptio inadimplenti contractus e la domanda di risoluzione (Cass., sez. 3, 17/4/1970, n. 1107).
22. Con il nono motivo di impugnazione, che va da pagina 153 a pagina 160 del ricorso, si deduce «illegittimità sopravvenuta dell’eccezione di inadempimento e conseguente fermo cantiere (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione artt. 112, 115, 116, 329 c.p.c.;
– art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione art. 829, comma 3º, in relazione al comma 15bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 1460 c.c., 1194 c.c., artt. 133, 253 comma 23bis , d.lgs. n. 163 del 2006, 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994, 6bis , comma 1, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)».
Si evidenzia che il RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto ad una serie di pagamenti con la valuta beneficiario del 2/1/2013, imputati ai certificati 9 e 10 per un importo di euro 1.250.237,29, anche se tale imputazione non era stata accettata dall’ATI.
Per la ricorrente, sarebbe anche pacifico che il RAGIONE_SOCIALE, ricevuto l’accredito da parte della Regione Campania versato per la terza rata, in data 31/12/2012, ha provveduto al pagamento dell’ulteriore somma di euro 663.124,51, con un mandato di pagamento del 31/12/2012, sicché l’ammontare del credito si riduceva da euro 3.648.871,12 ad euro 2.985.246,61, minore del 25% dell’importo del contratto principale, pari al 25% di euro 12.858.462,40, ossia euro 3.214.315,6.
Pertanto, a giudizio della ricorrente, «risulta pacifica la circostanza che, a seguito dei pagamenti effettuati in data 31/12/2012, il credito dell’ATI era inferiore al 25% dell’importo contrattuale».
Ciò avrebbe disinnescato la possibilità di sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., proprio ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006.
23. Il motivo è infondato.
In realtà, la Corte d’appello ha chiarito che «come risulta dall’atto di transazione, l’eccezione di inadempimento è stata rinunciata, transattivamente, a decorrere dal 30/9/2013».
Ed infatti – continua la Corte territoriale – «le parti hanno dato atto, di comune accordo e transattivamente che, a decorrere dal
30/9/2013, l’eccezione di inadempimento era da ritenersi venuta meno ed hanno fissato tale data proprio in considerazione ‘dei pagamenti nel frattempo intervenuti’ e dell’avvenuta imputazione RAGIONE_SOCIALE stessi, da parte dell’ATI RAGIONE_SOCIALE, in conto interessi, ex art. 1194 c.c.».
Pertanto, del tutto correttamente la Corte d’appello ha stabilito che il pagamento di euro 663.624,51, effettuato dal RAGIONE_SOCIALE in data 30/12/2012, proprio perché imputato dall’ATI al pagamento RAGIONE_SOCIALE interessi e delle spese, «non ha avuto l’effetto di ridurre di un quarto l’entità del credito vantato dall’impresa e derivante dal contratto».
Soprattutto, la Corte territoriale ha ritenuto che «il richiamo alla violazione dell’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 non appare dirimente, trattandosi, per quanto detto, di disciplina ratione temporis inapplicabile al rapporto».
L’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce, infatti, che resta ferma «la sua facoltà , trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto».
Tale disposizione non può applicarsi, essendosi formato ormai il giudicato interno su quanto statuito dalla Corte d’appello in ordine alla inapplicabilità al caso di specie della disciplina di diritto sostanziale contenuta nel codice dei contratti RAGIONE_SOCIALE del 2006, ai sensi dell’art. 253, comma 1, del medesimo d.lgs.
24. Con il decimo motivo di impugnazione, che va da pag. 160 a pag. 168, si lamenta «erronea applicazione del presupposto norma-
tivo dell’eccezione di inadempimento – erronea interpretazione della transazione in relazione all’eccezione di inadempimento (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione art. 829, comma 3, in relazione al comma 15-bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, art. 1460 c.c., artt. 133, 253 comma 23-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, 26 comma 1 legge n. 109 del 1994, 6-bis, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; artt. 182, 183, 184 del d.lgs. n. 267 del 2000; artt. 114, 155, 156, 159, 160, 163, 164, 168 e 169 del d.P.R. n. 554 del 1999; artt. 1194, 1362, 1363, 1364, 1366, 1375, 1965)».
La transazione stipulata tra le parti sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte d’appello.
Con tale transazione del 30/9/2013 sono state rinunciate dall’ATI le richieste di cui ai quesiti sottoposti al collegio arbitrale indicati con i numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, mentre sono state rinunciate dal RAGIONE_SOCIALE le richieste di cui ai controquesiti numeri 3, 4, 5 e 7.
Tuttavia, la definizione transattiva non ha inciso sulle contrapposte posizioni delle parti in ordine ai residui quesiti e controquesiti, restando ferme le richieste tutte dell’impresa relative alle riserve numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché relativamente ai maggiori costi, oneri e danni subiti a causa dell’anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’eccezione di inadempimento sollevata dall’ATI RAGIONE_SOCIALE con l’atto stragiudiziale notificato in data 10/9/2012, sino al 26/8/ 2013.
Ad avviso del ricorrente, poiché nell’art. 2 della transazione del 30/9/2013 si fa riferimento all’imputazione in conto interessi ex art. 1194 c.c., la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della transazione, non tenendo conto che «i richiami nel testo della transazione all’art. 1194 c.c. si riferiscono unicamente
all’imputazione dei pagamenti, ai fini della ripartizione tra capitale e interessi».
Di conseguenza, sempre ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato sia l’interpretazione letterale, sia quella fondata sul comportamento complessivo delle parti, sia l’interpretazione di buona fede ex art. 1363 c.c., in quanto la rinuncia da parte del RAGIONE_SOCIALE alle eccezioni di cui ai controquesiti, concernenti rispettivamente l’applicazione dell’art. 21 del capitolato speciale d’appalto, in tema di interessi, e la conseguente legittimità dell’imputazione del pagamento al capitale, rappresenterebbe le concessioni rilevanti ai sensi dell’art. 1965 c.c., violate dalla sentenza, dovendo consentirsi l’applicazione dell’art. 1194 c.c. ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE interessi, ma non al fine della ricostruzione dell’ammontare del capitale rilevante ai fini dell’art. 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.
In sostanza, a seguito della transazione, il criterio di imputazione dell’art. 1194 c.c. potrebbe essere utilizzato esclusivamente ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE interessi, ma non per la ricostruzione dell’ammontare del capitale rilevante ai fini dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.
25. Il motivo è infondato.
A prescindere dai profili di inammissibilità emergenti dal motivo stesso, che, nuovamente, si limita a riprodurre l’elenco delle norme di legge asseritamente violate, senza peritarsi di spiegare in alcun modo il contenuto RAGIONE_SOCIALE articoli e le affermazioni della Corte d’appello che sarebbero in contrasto con gli stessi, il motivo è infondato anche nel merito.
In particolare, il ricorrente chiede una nuova e diversa interpretazione dell’atto di transazione, in modo difforme da quanto statuito dalla Corte d’appello, senza però una chiara e nitida indicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale da utilizzare e, soprattutto, limi-
tandosi a proporre una diversa interpretazione rispetto a quella fornita dalla Corte d’appello.
La Corte territoriale, infatti, con riferimento alla transazione, ha affermato che l’eccezione di inadempimento è stata rinunciata a decorrere dal 30/9/2013, aggiungendo, però, che, proprio in base al comune accordo tra le parti, a decorrere dal 30/9/2013 tale eccezione era da ritenersi venuta meno, fissando tale data proprio in considerazione «dei pagamenti nel frattempo intervenuti e dell’avvenuta imputazione RAGIONE_SOCIALE stessi, da parte dell’ATI RAGIONE_SOCIALE, in conto interessi ex art. 1194 c.c.».
Diviene, peraltro, irrilevante il computo RAGIONE_SOCIALE interessi, ai fini della determinazione del valore del 25% della proposizione dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in quanto, come già detto, l’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 è inapplicabile ratione temporis .
26. Con l’undicesimo motivo di impugnazione si lamenta «assenza di nesso di causalità tra ritardato pagamento e danno e di colpa (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione al comma 15-bis dell’art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 1218 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1223, 1224, 1225 c.c., 1460 c.c., 30 D.M. 145 del 2000,133 del d.lgs. n. 163 del 2006 ovvero 26 legge n. 109 del 1994; art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – violazione art. 116 c.p.c.)».
Per il ricorrente sarebbe carente la prova del danno conseguente al fermo cantiere volontariamente adottato, ma non imposto dal RAGIONE_SOCIALE con ordine di sospensione, dovendosi escludere ogni nesso causale tra l’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE ed i pretesi danni.
Del resto, l’eccezione di inadempimento costituisce una forma di autotutela volontariamente scelta dal contraente in sostituzione della
normale tutela giurisdizionale, il cui effetto tipico è solo quello di escludere l’antigiuridicità del fatto dell’eccipiente consistente nella volontaria sospensione della prestazione.
Si tratterebbe di una causa di giustificazione dell’inadempimento che, al pari dell’impossibilità sopravvenuta, verrebbe ad escludere non solo la colpevolezza del fatto, ma addirittura la sua stessa antigiuridicità.
Sarebbe stato anche violato il criterio della prevedibilità del danno di cui all’art. 1225 c.c.
Peraltro, l’inadempimento di cui alla eccezione ex art. 1460 c.c. dovrebbe essere grave, ex art. 1455 c.c.
La nozione di buona fede poi introduce una valutazione di proporzionalità tra inadempimento ed eccezione, al fine di valutare la sostanziale comparabilità delle prestazioni ineseguite.
Il motivo è inammissibile.
27.1. Il ricorrente si sofferma su questioni che per la prima volta vengono evidenziate in sede di legittimità.
Ed infatti, della prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c., della non scarsa importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. e della buona fede quale parametro di valutazione di proporzionalità tra l’inadempimento e l’eccezione, non si fa menzione nella sentenza della Corte d’appello, sicché il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quali atti processuali le questioni sono state per la prima volta sollevate.
27.2. Trattasi, peraltro, di questioni di pieno merito, che non possono essere riproposte in questa sede, attenendo alla particolare valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi istruttori.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 18.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025 Il Presidente NOME COGNOME