Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19423/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 5936/2018 depositata il 21/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Napoli deducendo di avere stipulato -quale mandataria di una ATI- un contratto d’appalto con il predetto Comune, per la costruzione degli edifici che avrebbero dovuto sostituire le ‘Vele di Scampia’, e chiedendo il rimborso dei maggiori oneri e costi aggiuntivi conseguenti ad una serie di ritardi che deduce essere imputabili al Comune e segnatamente due riserve iscritte nel registro contabilità.
Il Tribunale, dopo avere espletato consulenza tecnica d’ufficio , ha respinto la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza sollevata dal Comune per non essere state le riserve tempestivamente iscritte. La società ha proposto appello che la Corte d’appello ha respinto, osservando che la potenzialità dannosa dei fatti che la parte ha denunciato con le riserve (il 1 marzo 2001) era percepibile già due anni prima dell’iscrizione delle predette riserve, in quanto menzionati in una lettera del 4 novembre 1999 (e altre di poco successive). Ha quindi rilevato che anche in caso di fatto produttivo di danni continuativi la riserva deve essere iscritta al momento in cui si percepisce l’insorgenza del fatto lesivo e che l’impresa era ben in grado di avvedersi della portata dannosa dei fatti rilevati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’impresa affidandosi a due motivi. Si è costituito il Comune
svolgendo difese con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183, 184 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. La ricorrente deduce che la Corte d’appello ha violato i principi in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e in ordine alla valutazione delle prove, accogliendo l’eccezione di tardività della riserve proposta genericamente dal Comune. Osserva che il Comune a fronte della specificità delle riserve enunciate si è limitato a eccepire la decadenza in termini generici, per non avere l’impresa apposto dette riserve tempestivamente e per non averle ritualmente coltivate nei termini, con un generico riferimento alle norme del regolamento sulla contabilità. Lamenta che così operando la Corte ha violato l’art. 2697 c.c. che impone a carico di chi eccepisce l’estinzione del diritto di provare i fatti sui quali si fonda; l’eccezione di decadenza andava quindi respinta.
2.- Il motivo è infondato.
In primo luogo si rileva che l’eccezione di decadenza, già proposta in primo grado è stata accolta dal Tribunale, avendola evidentemente ritenuta ammissibile, senza che risulti sia stato proposto specifico motivo di appello al riguardo. Il Comune, infatti, eccepisce che la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è questione nuova non proposta in sede di gravame ed in effetti la parte non specifica dove e come questa eccezione sia stata proposta al giudice d’appello, che non ne fa menzione nella sentenza (sul punto v. Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518).
In ogni caso, la censura prospetta una errata lettura dei principi che governano l’onere della prova in questa materia, in
quanto l’onere di dimostrare la tempestività della riserve spetta all’appaltatore e pertanto l’amministrazione può anche eccepire la decadenza genericamente. Sul punto questa Corte ha già affermato che in tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all’art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell’amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all’impresa appaltatrice l’onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (Cass. n. 27451 del 20/09/2022)
3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Capitolato generale delle opere pubbliche (D.P.R. 1063/ 1962) dell’art. 54 del regolamento di contabilità (R.D. 350/1895). Il ricorrente deduce che ha errato il giudice a dichiarare la decadenza dalle riserve in presenza di impedimenti a carattere continuativo per anomalo andamento, anche per la parte per la quale l’evento dannoso è stato tempestivamente e ritualmente denunciato. Osserva che la riserva per cui si discute ha per oggetto un fatto continuativo, concernendo ritardi e impedimenti perduranti, verificatasi nel corso dei lavori con la conseguenza che i lavori hanno patito, nell’arco di tempo in cui sono stati eseguiti, un anomalo andamento, influenzato da varie causali non imputabili all’impresa, come attestano le proroghe concesse dal Comune,
aventi natura confessoria. La decadenza, quindi, andava limitata semplicemente ai fatti anteriori alla apposizione delle riserve
4.- Il motivo è infondato.
4.1.- La Corte d’appello si è attenuta al principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l’onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso con l’esecuzione dell’opera, che l’appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli (onere il quale, ove inosservato, produce la decadenza del diritto a conseguire maggiori compensi) sussiste anche con riguardo ai così detti “fatti continuativi”, consistenti in fatti non immediatamente produttivi di maggiore onerosità. Rispetto a questi ultimi, peraltro, detto onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell’appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne l’entità nelle successive registrazioni. (Cass. n. 15485 del 06/12/2000; Cass. n. 13734 del 18/09/2003). Ed ancora, questa Corte ha affermato che in materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 164 e ss. del d.P.R. n. 554 del 1999 l’appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l’esecuzione dei lavori, ha l’onere d’iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione, successiva all’insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall’inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le
risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l’opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d’interesse pubblico (Cass. n. 11188 del 09/05/2018).
4.2.- Quanto al resto, la valutazione di quale sia il momento in cui emerge la potenzialità dannosa del fatto e la sua concreta idoneità a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 7479 del 23/03/2017); si tratta di giudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarsi la revisione, avendo peraltro la Corte d’appello chiaramente esplicato la ragione per la quale ha ritenuto che i fatti dedotti fossero suscettibili di essere percepiti nella loro potenzialità dannosa già al momento della stipula del contratto e comunque quantomeno a far data dalla prima lettera del 4 novembre 1999, di due anni antecedente alla iscrizione della riserva con cui i fatti erano stati denunciati.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/03/2024 nella camera di consiglio