Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19818 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23616/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, in proprio e in qualità di mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 382/20, depositata il 12 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e in qualità di mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con l’RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano particolareggiato delle aree da destinare ad insediamenti produttivi nella zona Pignatuni-Arena del Comune di Randazzo, convenne in giudizio il Comune, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 3.697.824,32, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei maggiori oneri di cui alle riserve formulate nel corso dei lavori, nonché della somma di Euro 14.311,49, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo.
Si costituì il Comune, ed eccepì la tardività dell’iscrizione delle riserve, chiedendo il rigetto della domanda.
1.1. Con sentenza del 7 novembre 2016, il Tribunale di Catania accolse parzialmente la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 462.761,36, a titolo di maggiori oneri di cui alle riserve nn. 1 e 2, oltre interessi.
L’impugnazione proposta dal Comune è stata accolta dalla Corte d’appello di Catania, che con sentenza del 12 febbraio 2020 ha accolto anche l’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, rigettando la domanda di pagamento dello importo di cui alle riserve e condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 14.311,49, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dell’appalto.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto tardiva l’iscrizione della riserva n. 1, avente ad oggetto i maggiori oneri derivanti dalla consegna parziale dei lavori ad opera del Comune, rilevando che la stessa aveva avuto luogo soltanto in occasione dell’emissione del terzo stato di avanzamento dei lavori, avvenuta il 5 giugno 2006, sebbene l’impresa avesse avuto modo di percepire da tempo l’insorgenza del fatto dannoso: ha richiamato infatti una lettera del 27 ottobre 2005, con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva fatto presente il pregiudizio derivante dalla consegna parziale dei lavori, sollecitando la consegna di
tutte le aree interessate, ed una lettera del 21 febbraio 2006, con cui l’impresa aveva reiterato la richiesta di risarcimento dei danni, diffidando l’Amministrazione alla consegna definitiva dei lavori. Ha escluso inoltre che i maggiori oneri dipendessero dall’adozione di una variante e dalla decisione di abbandonare l’esproprio delle aree non consegnate, rilevando che la riserva aveva ad oggetto gli stessi danni segnalati nelle missive.
In ordine alla riserva n. 2, avente ad oggetto i maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori, la Corte, premesso che l’eccezione di tardività era stata ritualmente sollevata nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, ha richiamato l’accertamento compiuto dal Tribunale, secondo cui la sospensione era stata disposta al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 24 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145, affermando quindi che la riserva non avrebbe dovuto essere iscritta in occasione della ripresa dei lavori, avvenuta il 29 aprile 2010, ma nel verbale di sospensione, sottoscritto il 30 maggio 2008.
La Corte ha infine escluso l’inesigibilità del saldo del corrispettivo, per effetto della mancata emissione del certificato di collaudo, richiamando l’art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, il quale consente all’appaltatore di agire per il pagamento, una volta scaduto il termine per l’effettuazione del collaudo, senza che risulti necessario costituire in mora l’Amministrazione.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale ha omesso di esporre le ragioni di fatto della decisione, essendosi limitata a riportare lo svolgimento del processo, senza fare alcun cenno ai fatti di causa ed alle difese svolte dalle parti. Aggiunge che la causa è stata decisa attenendosi esclusivamente alle difese del Comune, senza prendere in considerazione le argomentazioni svolte da essa ricorrente e il contenuto dei documenti pro-
dotti in giudizio.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere tardiva l’iscrizione della riserva n. 1, la sentenza impugnata non ha individuato il momento in cui essa ricorrente aveva acquisito la piena consapevolezza dei maggiori oneri derivanti dal fatto dannoso, essendosi limitata ad un’analisi superficiale dei rapporti intercorsi tra le parti. Premesso che la Corte territoriale ha omesso di valutare a) il sopralluogo effettuato congiuntamente il 10 giugno 2005, da cui era emerso che una parte dell’area interessata dai lavori risultava ancora occupata da terzi, b) il verbale di consegna parziale dei lavori sottoscritto il 7 settembre 2005, c) la variante presentata il 13 aprile 2006, che prevedeva una modificazione dell’ubicazione delle opere, al fine di evitare lo sgombero delle aree ancora non consegnate, sostiene che solo in tale momento era emersa una situazione d’incertezza operativa, tale da indurla all’iscrizione della riserva, avendo l’Amministrazione rinunciato ad espropriare le aree occupate da terzi. Aggiunge che, nel desumere l’acquisizione della predetta consapevolezza dall’identità del contenuto della riserva con quello delle lettere precedentemente inviate all’Amministrazione, la sentenza impugnata non ha considerato che con le stesse essa ricorrente si era limitata ad insistere per la consegna definitiva dei lavori.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva l’iscrizione della riserva n. 2, in virtù dell’accertata l’illegittimità della sospensione dei lavori, senza considerare che la sentenza di primo grado non si era pronunciata al riguardo, ma aveva richiamato la relazione del c.t.u., il quale si era limitato ad accertare le opere eseguite, senza esprimersi in ordine alla tempestività della riserva. Premesso che dalla relazione emergevano la lunga durata della sospensione ed il rifiuto dello scioglimento del contratto da parte dell’Amministrazione, sostiene che, poiché la sospensione era stata disposta per acquisire la provvista necessaria per il finanziamento della perizia di variante, essa ricorrente non aveva alcun interesse ad iscrivere la riserva nel relativo verbale, essendosi il danno prodotto soltanto a causa dell’abnorme durata della sospensione. Aggiunge che l’Am-
ministrazione era decaduta dalla facoltà di eccepire la tardività della riserva, non essendo stata la stessa immediatamente contestata dal direttore dei lavori.
Il primo motivo, riflettente la nullità della sentenza impugnata per mancanza dell’esposizione delle ragioni di fatto della decisione, è inammissibile.
Pur non recando, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la narrazione della vicenda contrattuale che ha dato origine alla controversia e l’illustrazione delle singole fasi processuali, ma solo l’indicazione delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e una stringata ricostruzione del giudizio di appello, la sentenza impugnata non risulta priva dell’esposizione dei fatti, riportata, in termini sufficienti a consentire di cogliere il senso e la portata delle censure proposte dalle parti e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella parte dedicata all’esame dei motivi d’impugnazione. La motivazione risulta infatti articolata in tre sezioni, corrispondenti alle principali questioni sollevate con l’appello principale e quello incidentale, ciascuna delle quali reca una sintesi delle censure, seguita dall’indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado e dalle considerazioni adesive o critiche svolte dalla Corte d’appello, la cui lettura combinata permette d’individuare senza difficoltà, nei suoi profili sia fattuali che giuridici, il ragionamento seguito per giungere alla decisione.
E’ noto d’altronde che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, richiesta dall’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dall’art. 1189, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., non costituisce un elemento meramente formale, ma un requisito della sentenza da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a fondamento della stessa, e la cui assenza comporta pertanto la nullità della sentenza soltanto nel caso in cui la relativa omissione impedisca d’individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, ovvero di controllare che siano state rispettate le forme indispensabili previste a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione (cfr. Cass., Sez. III, 15/11/2019, n. 29721; Cass., Sez. VI, 20/01/2015, n. 920; Cass., Sez. lav., 19/03/2009, n. 6683). Sicché anche la
mancanza o l’eccessiva sinteticità dell’esposizione dello svolgimento del processo, in una parte separata della sentenza ad essa appositamente dedicata, in tanto può incidere sulla validità del provvedimento, in quanto dal contesto dello stesso non sia possibile desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali, ed in particolare le domande e le eccezioni proposte dalle parti, le difese ad esse sottese e le ragioni delle statuizioni conseguentemente adottate dal giudice (cfr. Cass., Sez. II, 27/02/2004, n. 4015; Cass., Sez. I, 23/ 01/2004, n. 1170; Cass., Sez. lav., 3/12/1981, n. 6416).
E’ parimenti inammissibile il secondo motivo, avente ad oggetto la tardività dell’iscrizione della riserva n. 1.
Nell’escludere la tempestività della riserva, la sentenza impugnata si è infatti attenuta puntualmente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di appalti pubblici, secondo cui l’iscrizione nel registro di contabilità deve aver luogo entro il momento della prima annotazione successiva all’insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche in riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti però, fin dall’inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede (cfr. Cass., Sez. I, 9/05/2018, n. 11188; 23/03/2017, n. 7479). La Corte territoriale ha richiamato, in particolare, il principio, più volte ribadito in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, secondo cui la riserva dev’essere iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, indipendentemente dalla possibilità di valutare concretamente l’entità dei maggiori oneri ricollegabili al fatto dannoso e di determinarne con esattezza l’ammontare, potendo tale quantificazione aver luogo anche in seguito (cfr. Cass., Sez. I, 9/11/2018, n. 28801; 19/05/2014, n. 10949; 19/03/2004, n. 5540).
Rilevato infatti che la riserva, riguardante i maggiori oneri derivanti dalla parziale consegna dei lavori, era stata iscritta in occasione dell’emissione del terzo stato di avanzamento dei lavori, avvenuta il 5 giugno 2006, ha ritenuto che a quell’epoca la RAGIONE_SOCIALE avesse già da tempo percepito la potenzialità dannosa di una consegna frazionata, avendo segnalato, con lettera del 27 ottobre 2005 (e quindi anteriore sia al primo che al secondo stato di avanza-
mento, emessi rispettivamente il 25 novembre 2005 ed il 20 marzo 2006), che la stessa impediva una razionale e proficua programmazione ed esecuzione dei lavori, imponendo in particolare lo stoccaggio dei materiali di risulta provenienti dagli scavi, che avrebbe dovuto essere in seguito utilizzato per la realizzazione dei rilevati, ed avendo sollecitato il Comune, con lettera del 21 febbraio 2006, ad attivarsi per la consegna di tutte le aree interessate dai lavori. Il risalto conferito a tali documenti, evidenziando una chiara consapevolezza da parte dell’appaltatrice non solo del fatto dannoso, ma anche della natura del pregiudizio concretamente derivante dallo stesso, fa apparire irrilevante la questione, sollevata dalla ricorrente, della distinzione tra la conoscenza del fatto e l’apprezzamento della sua potenzialità dannosa, e della conseguente necessità della sussistenza di entrambi i presupposti, ai fini della insorgenza dell’obbligo d’iscrivere la riserva.
L’accertamento compiuto al riguardo dalla Corte territoriale non risulta peraltro validamente censurato dalla ricorrente, la quale, nel lamentare la mancata valutazione di elementi di fatto emergenti dai documenti prodotti, omette di trascriverne almeno i passi salienti nel ricorso e d’indicare dove gli stessi sono reperibili, tra gli atti del giudizio di merito, con la conseguenza che il motivo risulta, sotto tale profilo, privo di specificità (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. VI, 1/07/2021, n. 18695; Cass., Sez. V, 12/12/2014, n. 26174). I fatti cui si riferiscono tali documenti non possono d’altronde considerarsi idonei ad orientare in senso diverso la decisione, risultando in parte (il verbale del sopralluogo e quello di consegna parziale dei lavori) anteriori alla lettera del 27 ottobre 2005, da cui la Corte territoriale ha desunto la predetta consapevolezza, in parte (la predetta missiva e la variante progettuale) già esaminati nella sentenza impugnata, la quale ne ha motivatamente escluso la rilevanza, con apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in questa sede.
6. E’ invece parzialmente fondato il terzo motivo, avente ad oggetto la tempestività della riserva n. 2.
In proposito, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della tempestività dell’iscrizione della riserva avente a oggetto la contestazione
dell’ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, occorre distinguere tra l’ipotesi in cui l’illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l’appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l’illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l’idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l’appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori (cfr. Cass., Sez. I, 4/01/2022, n. 113; 7/06/2016, n. 11647; 5/02/2016, n. 2316).
Nell’applicazione di tale principio, la sentenza impugnata non ne ha fatto tuttavia buon governo, avendo dato per scontato che la sentenza di primo grado avesse dichiarato illegittima la sospensione, ed essendosi quindi astenuta da qualsiasi accertamento al riguardo, limitandosi ad affermare che la riserva non avrebbe dovuto essere iscritta al momento della ripresa dei lavori, ma nel verbale di sospensione. Premesso infatti che il Tribunale aveva ritenuto condivisibile l’accertamento compiuto dal c.t.u., secondo cui, in quanto giustificata dalla necessità di procurarsi i mezzi per il finanziamento della perizia di variante e dall’errata previsione del progetto, la sospensione dei lavori doveva considerarsi illegittima, non rientrando in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 24 del d.m. n. 145 del 2000, ma in quella prevista dall’art. 25, lett. d) , della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la Corte territoriale ha dissentito dalle conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado, secondo cui la riserva era stata correttamente iscritta nel verbale di ripresa dei lavori, affermando che, proprio in virtù dell’illegittimità originaria della sospensione, essa avrebbe dovuto invece essere formulata nel relativo verbale. Senonché, come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, riportata in parte qua a corredo della censura, il Tribunale non aveva svolto alcun accertamento in ordine alla tempestività della riserva, neppure attraverso il richiamo della relazione del c.t.u., il quale si era limitato a quantificare i maggiori oneri sopportati dall’appaltatrice per effetto della sospensione, dando atto dell’estraneità della predetta questione all’incarico conferitogli, e rimettendone la risoluzione all’apprezzamento del Giudice.
Non possono invece trovare ingresso, in questa sede, le ulteriori censure
sollevate dalla ricorrente in ordine alla durata della sospensione ed al rifiuto dello scioglimento del contratto da parte dell’Amministrazione, nonché in ordine alla decadenza di quest’ultima dalla facoltà di eccepire la tardività della riserva, per effetto della mancata contestazione immediata della stessa da parte del direttore dei lavori, trattandosi di questioni non esaminate nella sentenza impugnata, in quanto ritenute assorbite, e quindi riproponibili nel giudizio di rinvio (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19442; Cass., Sez. V, 5/11/2014, n. 23558; Cass., Sez. III, 1/03/2007, n. 4804).
La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle censure accolte, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Catania, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie parzialmente il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 26/03/2024