SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4824 2025 – N. R.G. 00007440 2021 DEPOSITO MINUTA 13 08 2025 PUBBLICAZIONE 14 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE -SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 7440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021 vertente
TRA
( C.F.
) in concordato preventivo
in proprio e nella dichiarata qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito con
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( C.F.
)
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per mandato in atti
P.
P.
( P. IVA
)
P.
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME per mandato in atti
APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n.16578/2021 resa nel procedimento R.G. n. 82889/2015 -appalto pubblico –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato e, il ventotto dicembre 2015, iscritto a ruolo (r.g. 82889/2015) in proprio e nella qualità dichiarata di capogruppo
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con
.,
., conveniva in giudizio l’
del
( all’epoca denominata Autorità Portuale di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ) in relazione al contratto di appalto stipulato il dieci luglio 2012 a seguito di gara a evidenza pubblica per la realizzazione del ‘Primo Lotto funzionale Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia’ ( prolungamento dell’antemurale Colombo, dragaggio, realizzazione della darsena servizi e della darsena traghetti, tombamento del fosso del Buonaugurio e sistemazione della zona Mattonara con riconfigurazione perimetrale della vasca di colmata ); il corrispettivo era stato fissato in € 131.749.201,89; l’inizio dei lavori era avvenuto il venticinque luglio 2012 con data di ultimazione prevista per il ventuno gennaio 2015.
Per i lavori eseguiti fino al trenta settembre 2015, atteso il prolungamento asseritamente dovuto a vari inadempimenti della committente, erano state iscritte sessantasette riserve, in parte contabili e in parte risarcitorie, per un totale di € 104.874.158,93.
Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle somme suddette e dei corrispettivi maturati con i SAL 21, 22 e 23 oltre accessori nonché la fissazione di un termine suppletivo per l’ultimazione delle opere.
Si costituiva la convenuta che contestava le domande di controparte, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Direzione Lavori ( cui era stato dato in appalto l’incarico ) e proponeva domanda riconvenzionale per il pagam ento di penali nonché per ottenere il risarcimento del danno da mancato utilizzo dell’opera e lesione dell ‘immagine. In corso di causa era anche eccepito il difetto di legittimazione di per essendo quest’ultima stata messa in liquidazione coatta amministrativa dal trenta
ottobre 2015.
Il ventuno giugno 2016 l’attrice chiedeva la risoluzione del contratto oltre alla condanna al pagamento delle riserve già indicate in citazione, delle ulteriori riserve iscritte medio tempore e al risarcimento del danno.
si costituiva, affermava la giurisdizione del Giudice Amministrativo per la propria posizione, affermava l’inammissibilità del mutamento di domanda e ne chiedeva nel merito il rigetto; chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per essere manlevata in forza di contratto di assicurazione in essere tra le parti.
si costituiva, eccepiva l’inoperatività della polizza, l’esistenza comunque di franchigia, massimale e polizza fideiussoria di cui occorreva tenere conto ai fini del computo del dovuto; si associava comunque alle difese di
Il Tribunale disponeva ctu e con sentenza 16578 del 2021: riteneva inammissibile la domanda relativa alle riserve da 67 a 88 in quanto indicate per la prima volta in corso di causa; rilevava, sulla base dell ‘ analisi peritale che, nonostante la comunicazione del sei luglio 2016 con cui l’appaltatrice aveva reso noto di ritenere risolto il contratto, la stessa aveva continuato nell’esecuzione delle opere; l’ultimazione era avvenuta il quattro agosto 2017 (con 533 giorni di ritardo) data in cui era stato emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori e assegnato il termine del quindici settembre 2017 per il completamento delle attività di
ripristino di alcune aree; dette ulteriori lavorazioni risultavano eseguite come da nota del diciotto settembre 2017 seguita da verbale di constatazione del ventidue settembre 2017 per cui dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione ritenendo la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Affermava poi affermata la corretta applicazione della penale ( accogliendo la domanda riconvenzionale della convenuta ) risultata maggiore rispetto al corrispettivo ancora non versato per cui riconosceva un saldo di € 32.608,88 a credito della committente; liquidava in favore dell’attrice l’importo di € 160.786,61 a titolo di interessi maturati in ragione dei ritardati pagamenti dei Sal, € 1.267.292,38 per riserve contabili ed € 426.578,50 per le riserve risarcitoria oltre interessi legali moratori dalla sentenza al saldo. Respingeva la domanda di interessi compensativi.
Per quanto riguardava le altre posizioni respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da respingeva la domanda svolta dall’Autorità Portuale nei confronti della Direzione Lavori in quanto generica; riteneva di conseguenza assorbita la domanda svolta da quest’ultima nei confronti di
Compensava le spese di lite tra attrice e convenuta e poneva quelle di CTU a carico delle suddette parti in pari misura. Condannava infine la convenuta a pagare le spese di lite in favore delle terze chiamate.
Testualmente :
‘DICHIARA l’inammissibilità della domanda volta a sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, stipulato in data 10.7.2012 tra la . e la Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, considerato che le opere appaltate sono state ultimate; 2) DICHIARA la inammissibilità della domanda volta a sentir condannare la Stazione appaltante al pagamento delle somme indicate nelle riserve dal n. 68 al n. 88; 3) RIGETTA la domanda attorea volta a sentir condannare la Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta al pagamento del residuo importo dovuto a titolo di corrispettivi; 4) In parziale accoglimento delle restanti domande attoree, CONDANNA la Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta al pagamento, in favore della ., della somma di €160.786,61 a titolo di interessi maturati in ragione dei ritardati pagamenti dei Sal; 5) CONDANNA la Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta al pagamento, in favore della ., della somma di € 1.267.292,38, per le riserve di natura contabile, nonché al pagamento della somma di € 438.522,70 già all’attualità, per le riserve di natura risarcitoria, oltre interessi legali su tali somme dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo; 6) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla
Autorità convenuta, CONDANNA la . al pagamento, in favore dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, della somma di € 32.608,88, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di penali da ritardo; 7) RIGETTA la domanda di manleva proposta dall’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta nei confronti della chiamata in causa ; 8) DICHIARA assorbito l’esame della domanda di manleva proposto dall nei confronti della chiamata in caus .; 9) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra l’attric . e la convenuta Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta; 10) PONE definitivamente a carico delle parti . e Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta le spese di C.T.U., per metà ciascuna, liquidate in separato provvedimento; 11) CONDANNA l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta alla rifusione, in favore dell e dell ., delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte ex DM 55/2014 in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge ‘.
proponeva appello e concludeva chiedendo:
‘Previa dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza dell’appello incidentale di , e comunque previo rigetto di ogni contraria argomentazione ed eccezione come formulata dalle controparti, voglia l’adita Corte d’appello, in riforma dell’appellata sentenza, Cont a) in accoglimento del Motivo n. 1, accertata e dichiarata l’ammissibilità delle domande erroneamente non scrutinate in prime cure, accogliere -previa ammissione e svolgimento di nuova e autonoma CTU -i qui riproposti capi di domanda relativi alle non scrutinate riserve iscritte ai nn. da 68 a 88; b) in accoglimento del Motivo n. 2, accertata e dichiarata l’erroneità del mancato esame degli aggiornamenti offerti rispetto alle riserve valutate nella CTU di primo grado, riformare la sentenza, previa ammissione e svolgimento di nuova e autonoma CTU; c) in accoglimento del Motivo n. 3, accertata e dichiarata l’erroneità e la contraddittorietà della CTU di primo grado, riformare la sentenza quanto al giudizio relativo all’anomalo andamento dell’appalto e alla s ua imputabilità, previa ammissione e svolgimento di nuova e autonoma CTU; d) in accoglimento del Motivo n. 4, accertata e dichiarata l’erroneità e la contraddittorietà della CTU di primo grado, riformare la sentenza laddove fa sue le quantificazioni delle singole riserve iscritte, previa ammissione e svolgimento di autonoma CTU; e) in accoglimento del Motivo n. 5, accertata e dichiarata l’erroneità della valutazione della riserva n. 67, riformare la sentenza laddove fa sue le conclusioni del CTU di primo grado, previa ammissione e svolgimento di autonoma CTU; f) in accoglimento del Motivo n. 6, accertato e dichiarato l’errore di calcolo degli interessi sui tardivi pagamenti, riformare la sentenza laddove fa sue le conclusioni del CTU di primo grado, previa ammissione e svolgimento di autonoma CTU; g) in accoglimento del Motivo n. 7, accertata e dichiarata l’erroneità del mancato riconoscimento degli interessi compensativi, riformare sul punto la sentenza; h) in accoglimento del Motivo n. 8, accertata e di chiarata l’illegittima applicazione della penale, riformare la sentenza laddove fa sue le conclusioni del CTU di primo grado, previa ammissione e svolgimento di nuova e autonoma CTU; i) condannare al pagamento del rideterminato importo dei crediti tu tti della appellante, con interessi ex d.lgs. 231/2002; j) condannare alle spese di entrambi i gradi’. Cont Cont
L’Autorità Portuale si costituiva, resisteva all ‘ appello principale, proponeva appello incidentale e concludeva chiedendo:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità dell’appello per genericità e stante il difetto di legittimazione attiva del appellante ad agire in no me e per conto della : 2) in via principale e nel merito, rigettare l’appello principale perché infondato in fatto ed in diritto e comunque respingere tutte le domande proposte in giudizio d in concordato preventivo, in proprio e nella qualità; 3) sempre in via principale e nel merito, previo rigetto delle avverse eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello incidentale, accogliere l’appello incidentale per i motivi tutti dedotti nella comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza n. 16578/2021 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, nella causa iscritta al R.G. n. 82889/2015, pubblicata il 22 ottobre 2021 e notificata il 9 novembre 2021: I- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell’ATI a richiedere le somme di spettanza dell con ogni conseguente statuizione; II- accertare e dichiarare: – previo accertamento delle prescrizioni e decadenze maturate nell’iscrizione delle riserve, le domande proposte dall’ATI come inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque inefficaci; l’inammissibilità e/o improponibilità delle domande st ante la violazione dei divieti di cui all’art. 240 bis D.lgs. 163/2006 ed all’art. 191, comma 4, del D.P.R. 207/2010 nonché per le ulteriori motivazioni esposte e comunque disporne il rigetto per le predette violazioni; III- ove occorra previa riconvocazione del CTU a chiarimenti e/o previa richiesta di integrazione dell’elaborato peritale, dichiarare infondate le riserve 4, 12, 14, 3, 9, 30, 40, 17, 23, 28, 29 e 59 con ogni conseguente statuizione; IV- accertata la correttezza dei conteggi redatti dall’Aut orità in primo grado e ove occorra previa verifica e conferma di tali conteggi da parte del CTU, ridurre l’importo riconosciuto dal Giudice di primo grado a titolo di interessi maturati in ragione dei ritardati pagamenti dei SAL; V- ove occorra previa inte grazione dell’elaborato peritale, accogliere integralmente la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dall’Autorità e condannare la in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore e del liquidatore p.t., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione costituita con l l e Part
la in persona dei legali rappresentanti pro tempore, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 2.000.000,00 quale risarcimento dei danni patiti dall’Autorità in termini di danno morale ed all’immagine nonché al pagamento della somma di euro 8.000.000,00 quale danno per mancato o ritardato utilizzo e sfruttamento economico dell’opera pubblica e da perdita di chance o, comunque, in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia, ed anche ai sensi dell’articolo 1226 c.c., oltre al risarcimento di ogni altro e/o maggiore danno, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi via via maturati; VI- accogliere la domanda di garanzia e manleva formulata in primo grado dall’Autorità e dichiarare la in persona del legale rappresentante pro te mpore, tenuta ed obbligata a garantire e manlevare l’Autorità da tutte
le pretese formulate dall’ATI, con condanna della predett in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere direttamente all’ATI le somme alla stessa eventualmente dovute ed a rivalere in ogni caso l’Autorità delle somme che la stessa dovesse essere costretta a pagare, oltre interessi. Conseguentemente riformare il capo con cui l’Autorità è stata condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti di e d 4) accogliere l’appello incidentale di nella parte in cui ha chiesto la riforma dei capi della sentenza che hanno accolto domande dell’ATI nei confronti dell’Autorità; 5) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e spese di CTU a totale carico del In via istruttoria, l’Autorità si oppone ad ogni richiesta di rinnovazione alla CTU dell’ATI, riportandosi a quanto dedotto al punto E della comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale (da pag. 44 a 46) e nelle note conclusionali depositate in data 26.03.2025 ‘. Part
si costituiva, proponeva appello incidentale e concludeva chiedendo:
‘in via preliminare: dichiarare inammissibile, per i motivi esposti, e quindi respingere, ai sensi dell’art. 342 e anche dell’art. 348 -bis cpc, l’appello principale d in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituito con in via principale: respingere in ogni caso l’appello principale, perché totalmente infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in comparsa di risposta e in comparsa conclusionale; ancora in via principale:- respingere, perché inammissibile e infondato, per i motivi esposti in comparsa di risposta e in comparsa conclusionale, l’appello incidentale del nei confronti di in accoglimento dell’appello incidentale di e in accoglimento parziale di quello dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro -Settentrionale, in riforma della sentenza n. 16578/2021 del 22 ottobre 2021 del Tribunale di Roma -Sezione Specializzata in materia di Impresa, respingere tutte le domande proposte in giudizio da in proprio e nella sopra detta qualità; – in ogni caso, respingere ogni domanda proposta nei confronti di per qualsiasi titolo e da chiunque dedotto nel presente giudizio, in quanto improponibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in comparsa di risposta, in comparsa conclusionale e nei precedenti atti difensivi; in via subordinata, e salvo gravame, nell’ipotesi di accoglimento, anche parziale, di domande nei confronti di escludere e/o diminuire il risarcimento, anche ai sensi dell’art. 1227, p rimo e secondo comma, c.c., e in ogni caso accertare e distinguere la sua responsabilità da quella eventualmente attribuibile ad altre parti in causa, con la conseguente condanna della parte che risultasse responsabile a manlevarla e tenerla indenne e a rifonderla di ogni somma che dovesse essere dichiarata tenuta a pagare a qualsiasi titolo; condannar in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi condanna e a rifonderle ogni somma che dovesse essere dichiarata tenuta a pagare a qualsiasi titolo dedotto in giudizio, e di ogni altro onere e danno;
in via istruttoria: respingere le istanze di rinnovazione della CTU dell’attore, in quanto inammissibili, per l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello dedotti e per la loro genericità e carattere esplorativo, e in subordine, salvo gravame, limitare l’ammissione agli
accertamenti relativi alle riserve e domande di merito di cui prima sia stata verificata la sopravvivenza agli atti, patti e fatti intervenuti nel corso dell’appalto, comunque influenti sulle singole riserve e domande, anche ad essi posteriori; – dichiarar e l’inammissibilità della produzione documentale dell’attore e comunque non tenerne conto, salvo specifici riferimenti ad essa fatti dalla stessa per i motivi esposti nella terza memoria istruttoria nel primo grado di giudizio (pagg. 17 e segg.); in ogni caso: con vittoria di spese e onorari ‘.
si costituiva e concludeva chiedendo:
‘ confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata; in subordine, nella denegata ipotesi di riforma in pejus della sentenza di primo grado e di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti d accertare e dichiarare -se ed in quanto risultati adeguatamente provati -l’entità dei danni direttamente ed esclusivamente ascrivibili alla DL, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà, limitando la condanna della concludente alla manleva a questi soli danni, se espressamente assicurati a termini di polizza, nel rispetto del massimale, degli scoperti e delle franchigie applicabili, detratto l’importo già liquidato per lo stesso sinistro in dipendenza della sentenza n. 17666/2020 nel giudizio nrg 15944/16, già pendente davanti al Tribunale di Roma; c) sempre in subordine e nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla DL, accertare e dichiarare, ricorrendone i presupposti, l’operatività a secondo rischio della copertura prestata dall’esponente (v. ar t. 3.11), portando in ogni caso in detrazione la cauzione definitiva prestata dalla Finword (€ 474.196,00), da condannarsi in via gradata a restituire tale importo alla concludente solvens, legittimata all’azione di regresso; d) in via di ulteriore subordi ne, in caso di mancata individuazione e/o individuabilità della quota di responsabilità e di danno direttamente ed esclusivamente ascrivibili all e di condanna di quest’ultima, in via solidale con la convenuta principale, applicare l’a rt. 1910 cod. civ. nei rapporti con gli assicuratori del ritenuta parimenti corresponsabile e le cui polizze dovessero risultare vigenti per lo stesso rischio all’epoca dei fatti, con ogni pronuncia conseguenziale, anche in ordine al diritto della concludente di agire nei loro confronti in via di regresso, per ristabilire la proporzione prevista dall’art. 1910 cit; e) sempre per l’ipotesi di condanna in via solidale dell’assicurata con , accertare e dichiarare l’applicabilità nei rapporti interni dell’art. 2055 cod. civ. e che in caso di pagamento l’esponente ha azione ai sensi dell’art. 1916 cod. civ. verso tutti i soggetti ritenuti parimenti corresponsabili, da condannarsi a pagare alla concludente le somme riconosciute agli attori in primo grado, oggi appellanti, e corrispondenti alla loro quota -quale emersa in corso di causa o presunta -di responsabilità nella causazione dell’evento; f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio’. Cont Cont
La Corte all’esito dell’udienza del trenta giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni in rito sollevate dall’Autorità Portuale.
Genericità dell’appello principale: l’eccezione è infondata poiché nell’atto introduttivo sono stati analizzati i passi motivazionali della sentenza censurandoli.
Difetto di legittimazione attiva dell’appellante rispetto alla consociata ( primo motivo di appello incidentale ) .
Il motivo di impugnazione, riguardante una questione già sollevata in primo grado su cui il Tribunale nulla ha dedotto, è fondata in quanto ( partecipante al 20% ), come pacifico in atti, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa prima dell’introduzione del presente giudizio ( cfr cass. 3546 del 2023 in un caso di fallimento della mandante ma con principio applicabile anche al caso di specie ).
Di conseguenza per i crediti sorti antecedentemente alla data del 30 ottobre 2015 la quota di deve essere decurtata dall’importo liquidato.
In tale contesto il fatto che gli organi della procedura di liquidazione coatta siano rimasti inerti, dedotto dall’appellante principale, è un dato del tutto ininfluente.
Andamento cronologico dei fatti maggiormente rilevanti durante l’esecuzione del contratto per come ricostruito dal CTU sulla base dei documenti prodotti:
venticinque luglio 2012: consegna del cantiere con termine di 910 giorni per la realizzazione delle opere, scadente quindi il ventuno gennaio 2015;
dieci luglio 2013 : sottoscrizione del primo atto aggiuntivo per la prima variante con termine lavori spostato al trentuno marzo 2015;
tre giugno 2014: verbale di sospensione dei lavori per sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria;
ventiquattro settembre 2014: verbale ripresa lavori e termine finale spostato al ventidue luglio 2015;
trenta ottobre 2014: secondo atto aggiuntivo con termine finale spostato al quindici dicembre 2015;
sequestro del ventiquattro novembre 2015: lavori sospesi e ordine di ripresa del quattro dicembre 2015 con fissazione di nuovo termine per il ventotto dicembre 2015;
ventidue dicembre 2015: fissazione, per mareggiata, di nuovo termine al trenta dicembre 2015;
ventotto dicembre 2015: iscrizione a ruolo della causa in primo grado con richiesta di un termine suppletivo per i lavori al diciotto novembre 2016;
ventuno giugno 2016: richiesta di nel corso del giudizio, della risoluzione del contratto per inadempimento della committenza;
trentuno maggio 2017 ( memoria 183 comma 6 n. 1 ): rinnovo da parte di della richiesta di risoluzione, con domanda di aggiornamento delle riserve già richieste in citazione e di condanna di controparte a pagare importi per ulteriori riserve iscritte fino alla n. 88.
Il CTU ha ritenuto i lavori terminati il quattro agosto 2017 con un ritardo di 583 giorni rispetto al termine finale del trenta dicembre 2015 ( cfr pag. 73 della relazione definitiva), nonostante avesse comunicato l’avvenuta ultimazione degli stessi in data otto luglio 2016, con nota prot. G165/033961MAM/mam (doc. 192 fascicolo primo grado).
PRIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
‘La violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. l’errata dichiarazione di inammissibilità della domanda per le riserve dalla n. 68 alla n. 88 e la correlata erronea limitazione contenutistica dell’esame peritale’.
Il motivo è infondato tranne che per la riserva 73 in quanto riguardante la contestazione di applicazione di penali che erano state richieste dalla committente in sede di domanda riconvenzionale, che sono state valutate dal CTU e dal Tribunale e che riguardano i medesimi fatti decorrenti dal trentuno dicembre 2015 (dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado) fino al termine dei lavori effettivo.
Detta riserva verrà trattata con riferimento all’ottavo motivo di appello principale.
Del tutto correttamente infatti il Tribunale ha ritenuto tardive le domande relative alle altre riserve di cui alla doglianza.
Le stesse, si rileva a tale proposito, oltre a essere state avanzate contraddittoriamente insieme a una domanda di accertamento di avvenuta risoluzione ( mentre al contrario la riserva presuppone un contratto vigente ), corrispondono ciascuna a circostanze di fatto e di diritto del tutto nuove e successive rispetto a quelle indicate nell’atto di citazione per cui, seppure relative al medesimo contratto, condivisibilmente non sono state esaminate dal Tribunale; l’accertamento effettuato in questa sede sulle altre riserve poi non pregiudica l’instaurazione di altro giudizio da parte di
SECONDO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
‘La mancata considerazione dell’aggiornamento delle riserve ai nn. 1 -67’.
L’appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valutare le somme richiesta per aggiornamenti delle riserve n. 21, 28, 37, 56, 62 e 67, già indicate nell’atto di citazione e precisate nella memoria istruttoria ex art. 186 secondo comma n. 3 per un importo complessivo di euro 76.791.321,41.
Si afferma che il ‘mero aggiornamento contabile ‘ avrebbe dovuto essere preso in considerazione.
Il motivo riguarda invero la sola riserva 28 essendo le altre riserve ritenute correttamente inammissibili o infondate dal Tribunale come di seguito indicato in motivazione.
Detta riserva ( iscritta per maggiori costi derivanti dall’applicazione di Protocollo di Qualità ) è stata quantificata in citazione in € 1.091.296,00 e nella memoria ex art. 183 c.p.c. in €1.378.572,13.
La doglianza è infondata.
L’art. 191 u.c. dpr 207/2010 applicabile ratione temporis dispone infatti: ‘ La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto’ per cui sotto questo profilo l’aggiornamento operato è tardivo e pertanto inammissibile.
Non vi è inoltre alcun supporto documentale inerente l’aggiornamento della riserva tanto che nelle note tecniche del CTP di parte ATI ( all. b3 memoria integrativa del sedici ottobre 2018 successiva di ben due anni rispetto alla richiesta di aggiornamento avanzata nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. ) la quantificazione è stata ancora specificata nel solo importo originario di € 1.091.296,00.
Lo stesso CTU ( pag. 244 ) ha riportato : la riserva ‘ è stata formulata in occasione del SAL n. 13 del 26.11.2014 ed è stata confermata nei successivi atti contabili per un importo complessivo di € 1.091.296,00 Il CTP di parte attrice ha confermato la riserva con le stesse motivazioni e per gli stessi importi riportati nel testo della riserva (per maggiore dettagli vedere relazioni in appendice B) (ed esattamente pag. 7 dell’allegato B 3 alla CTU)’.
Non solo, la CTU ha analizzato tutta la documentazione posta a supporto della domanda e ha verificato in concreto le voci e l’entità dei costi effettivamente riconoscibili con una valutazione rispetto a cui non risulta in atti alcuna contestazione riguardo a un’eventuale parzialità degli atti esaminati ai fini degli aggiornamenti.
*
TERZO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
‘il terzo motivo d’appello: le errate valutazione del c.t.u. in merito all’anomalo andamento dell’appalto e alla sua imputabilità. la conseguente contraddittorietà della c.t.u. rispetto alla conclusione della insufficienza delle proroghe concesse sui termini dei lavori’ . Co
Si afferma che il CTU ‘non avrebbe adeguatamente riscontrato il quesito n. 2 (‘Esamini il dedotto andamento anomalo dell’appalto, i motivi che hanno comportato il ritardo sull’inizio dei lavori e la protrazione degli stessi oltre il termine previsto, verificando se le invocate cause del ritardo trovino effettivo riscontro, nonché se le stesse siano o meno giustificate valutando al riguardo la posizione di ciascuna parte nella determinazione dei singoli eventi, con particolare riferimento ai dedotti errori di progettazione ed alle ragioni poste alla base della domanda di risoluzione del contratto’), in particolare con riferimento alla richiesta di valutazione dei dedotti errori di progettazione e delle altre condotte inadempienti contestate all’APC’
L’appellante sostiene di aver iscritto riserve per anomalo andamento ( che, come risulta dall’atto di citazione di primo grado, sono quelle iscritte ai nn. 19, 27, 31, 32, 33,37, 42, 47, 51, 54, 57, 60, 63, 64 ) riguardo in sintesi :
alla mancanza di una variante tecnica per adeguare le condizioni di contratto ai problemi emersi solo durante l’esecuzione delle opere violando il dovere di cooperazione;
alla moltiplicazione degli ordini di servizio con continua modifica delle lavorazioni che aveva portato a protrarre il tempo di esecuzione;
alla sospensione dei lavori addebitabile alla committente a seguito del sequestro delle aree di cantiere disposto sia il tre giugno 2014 che il ventiquattro novembre 2015.
L’appellante sostiene poi la contraddittorietà della perizia laddove il ctu ha ritenuto infondate le riserve nonostante abbia riconosciuto:
che il sequestro aveva creato un rallentamento non ovviabile con il prolungamento del termine dei lavori,
che l’impresa aveva incontrato difficoltà oggettive nel reperire materiale di riempimento dei cassoni e dei terrapieni con necessità di rivedere il bilancio dei costi dei materiali concluso solo il ventiquattro giugno 2015 e necessità di maggior tempo per i lavori e da ultimo
che ‘ Il ritardato avvio della realizzazione della sovrastruttura antemurale INDIRIZZO in attesa che si esaurissero i cedimenti dei cassoni posti in opera, ha comportato una minore produttività ed un prolungamento dei tempi dell’appalto’ .
Il ctu non avrebbe poi, erroneamente, individuato nella committente: la colpa per il profilo sub a) perché risultava dalle indagini in corso come solo nel 2016 i dirigenti della committente avessero denunciato di essere stati vittime di tentativi di estorsione e minacce e comunque erano emerse in detta sede gravi responsabilità dell’Autorità Portuale e della Direzione Lavori ; la colpa per il profilo sub b) perché la difficoltà a reperire materiali derivava da plurimi ordini di servizio che imponevano continue modifiche delle lavorazioni; la colpa per il profilo sub c) perché il ritardo era dovuto a carenze progettuali.
Si valorizza poi la seguente indicazione del CTU: ‘l’ATI avrebbe dovuto ricevere maggiore comprensione dalla Direzione dei Lavori e dal RUP con il riconoscimento di maggiori proroghe al termine contrattuale’ e dall’altro ha negato che il ritardo fosse imputabile alla committente’.
Mancherebbe poi un adeguato esame sui fatti pure allegati relativi ‘ al sistematico ritardo nella contabilizzazione dei lavori eseguiti; – al ritardo nel pagamento dei SAL emessi; – alla necessità in corso d’opera di redigere ben n. 2 atti di sottomissione (per recepire le modifiche intervenute agli accordi contrattali ori ginari) e n. 1 variante (quest’ultima redatta addirittura a termine di ultimazione consunto, non sottoscritta dall’ATI né ingiunta dalla Direzione dei Lavori); – alla necessità di prevedere maggiori e diversi lavori (gli ultimi disposti con O.d.S. n. 49 dell’8 maggio 2017); -ad altri eventi non riconducibili a responsabilità dell’appaltatore; -all’illegittima applicazione di una penale per ritardo’
Il motivo è infondato.
A fronte del prolungamento dei tempi di realizzazione delle opere, laddove l’appaltatrice intenda addebitare detto prolungamento a un comportamento inadempiente della committente, occorre iscrivere riserve tempestive e specifiche cosa che nel caso di specie non è stato effettuato.
Il CTU ha motivato sul rigetto di tutte le riserve legate all’andamento anomalo dell’appalto rispondendo puntualmente alle note critiche della ct di parte con argomentazioni che sono state fatte proprie dal Tribunale e rispetto a cui l’appello non aggiunge nulla di nuovo limitandosi in buona sostanza a ribadire quanto già confutato in sede peritale.
Testualmente in risposta alle note critiche il CTU ha condivisibilmente affermato :
‘ Il CTU osserva che non vi è alcuna incoerenza od irragionevolezza nella relazione tecnica d’ufficio, in quanto l’aver constatato delle oggettive difficoltà esecutive, come ampiamente descritte nella relazione tecnica d’ufficio, non vuol dire necessariament e che la Committente sia responsabile e che debba rimborsare tutti i maggiori oneri sopportati dall’impresa. Un esempio significativo è quello della sospensione dei lavori per il sequestro del cantiere (riserva n. 27), tale sospensione improvvisa e per un periodo così lungo ha certamente determinato un danno consistente all’impresa ed uno sconvolgimento della programmazione. Tuttavia, tale tipo di sospensione rientra certamente nei casi di ‘forza maggiore’ che, ai sensi dell’art. 159 comma 1 del DPR 207/20 10, non prevede indennizzi a carico della stazione appaltante, ma dà diritto solo ad una proroga di pari durata. Chiaramente è compito della DL e del RUP valutare in che misura gli oggettivi impedimenti incontrati dall’impresa durante l’appalto abbiano inf luito sulla tempistica dei lavori, onde evitare ulteriori ed ingiuste penalizzazioni dell’impresa. Al riguardo, nella relazione peritale il CTU si è già espresso circa l’opportunità per la committente di concedere proroghe o applicare penali. Tali considerazioni, tuttavia, non rilevano nel merito specifico delle riserve oggetto della presente relazione peritale. In particolare, per quanto riguarda le riserve relative all’anomalo andamento dei lavori, il CTU si è espresso dettagliatamente sulle singole riserve ed ha chiarito i motivi per i quali queste sono state ritenute non accoglibili. Come
rilevabile dalla relazione peritale e come ulteriormente chiarito nel prosieguo di tale integrazione, non vi è alcuna incoerenza con quanto rappresentato dal CTU nella ricostruzione dei fatti e quanto rilevato nell’analisi delle riserve. Deve, al contrario , essere nuovamente rappresentata la genericità delle riserve relative al supposto anomalo andamento dei lavori, in alcuni casi ripetitive, l’analisi del tutto superficiale delle supposte cause che lo avrebbero determinato, l’assenza di argomentazioni adeg uate a chiarimento delle effettive responsabilità della committente nella causazione delle circostanze lamentate, la mancanza di dettagli in merito al rapporto di causa-effetto tra problematiche lamentate e conseguenze sulla programmazione dei lavori, la mancanza di riscontri documentali sia in merito alle cause degli eventi che ai danni lamentati. Anche le relazioni del CTP di parte attrice prodotte nel corso delle operazioni peritali non hanno fornito informazioni e delucidazioni tali da consentire al CTU di ritenere accoglibili le richieste avanzate con le riserve. In conclusione, la circostanza che i lavori abbiano avuto un andamento diverso rispetto alle previsioni e che vi sia stato un prolungamento dei tempi è una circostanza di cui il CTU ha dato evidenza. Ciò, tuttavia, non implica automaticamente la necessità di riconoscere all’impresa i danni per anomalo andamento dei lavori, i quali devono essere adeguatamente descritti e motivati in riserva e dimostrati con opportuna documentazione ‘.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
‘L’errore della c.t.u. nella valutazione delle singole riserve iscritte’
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Le riserve risarcitorie azionate, come indicato dall’appellante nell’atto introduttivo, sono venti, iscritte ai nn. 4, 5 , 12, 14, 16 , 18 , 19 ,20 , 21 , 27 , 31-33 , 37 , 38 , 42 , 47, 51, 54, 57, 60, 63, 64 per un totale di € 97.409.427,69.
Il Tribunale, sulla scorta della CTU ha ritenuto tempestive e fondate solo le riserve 4, 12 e 14 per un totale di € 426.578,50.
Le riserve contabili azionate sono ventuno ( in particolare, quelle iscritte ai nn. 1, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 22, 23, 2830, 36, 40, 43, 55, 56, 58, 59, 67 ), per un totale di € 7.142.468,13.
Il Tribunale, sulla scorta della CTU ha ritenuto tempestive e fondate le riserve 3, 9, 17, 23, 28, 29, 30, 40, 59, per complessivi € 1.267.292,38.
Le riserve per ritardo nei pagamenti dei SAL sono tredici ( quelle iscritte ai nn. 24, 25, 34, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 61, 62, 65, 66), per totali € 321.263,11. Il Tribunale, sulla scorta della CTU ha riconosciuto la minor somma di € 160.786,61.
Rileva il Collegio quanto segue.
L’appellante deduce solo genericamente:
‘ La quantificazione è …il risultato di una errata valutazione delle riserve iscritte. Gli argomenti tecnici a confutazione delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. sono stati già offerti in primo grado attraverso il deposito delle osservazioni critiche a fir ma dell’Ing. del 20 febbraio 2019, alle quali, peraltro, l’ausiliario non ha offerto sicuro riscontro. A tale atto di parte, che in questa sede nuovamente si deposita per comodità di consultazione (doc. 1), si spende quindi integrale ri nvio’.
Il CTU in realtà ha dato puntualmente riscontro a tutti i rilevi critici del CTP confutandoli analiticamente per cui si tratta di doglianza che fornisce un dato solo parziale ( riferendosi solo alle note del CTP ).
Si rileva poi con riferimento alle articolazioni della doglianza quanto segue.
Riserve 31, 32, 33, 38, 51, 54, 57, 60, 63 e 64, (tutte iscritte per l’anomalo andamento dell’appalto in vari intervalli di tempo, dal 24 settembre 2014 al 30 settembre 2015). Si afferma che il CTU, di cui il Tribunale ha recepito la valutazione, si sarebbe limitato a indicare alle denunciate difficoltà da parte di a dare attuazione all ‘ iniziale programma dei lavori in ragione delle sopravenute circostanze ostative imputabili all’APC e alla Direzione dei Lavori e avrebbe indicato una linea di produttività, per valutare l ‘ anomalo andamento, disancorata dal reale sviluppo dell’appalto. L’appellante articola il profilo di censura senza analizzare le singole riserve ma effettuando una contestazione di ordine generale sulla base dei rilievi del CTP che Cont
ripropone testualmente:
‘ Il CTU analizza l’effettivo andamento dell’appalto ponendo a confronto la curva della produzione effettiva (desumibile dai SAL) con quella teorica (prevista dal contratto e dalle integrazioni al contratto). Produce dunque il grafico ‘Confronto andamento produzione teorica -effettiva’ (cfr.: pag 168 della relazione preliminare di CTU) all’esame del quale osserva che la produzione effettiva è stata più bassa di quella teorica sostanzialmente -a suo dire -solo dopo la ripresa dei lavori dell’ottobre 2014. Sennonchè proprio il grafico da Egli prodotto dimostra che la produzione effettiva è stata costantemente inferiore a quella programmata, a meno che per il limitatissimo periodo a cavallo di settembre 2013 I motivi alla base del rallentamento della produzione (che comunque individua) sono dunque nuovamente -da egli sinteticamente riassunti nei seguenti (cfr.: pag 169 della relazione preliminare di
CTU): la sospensione lavori che è stata disposta per il sequestro giudiziario del cantiere, dal 3.6.14 al 24.9.14, dunque con ripresa dei lavori nel pieno del periodo invernale (ed in pendenza della definizione dell’Atto Aggiuntivo n. 2) le difficoltà di approvvigionamento dei materiali per il riempimento dei cassoni e dei terrapieni le difficoltà di approvvigionamento dei materiali lapidei e del cls i maggiori ed inattesi cedimenti dei cassoni de ; le numerose difficoltà realizzative registrate nel corso dei lavori (con la nece per l’ATI di procedere nella progettazione di opere nemmeno previste, ovvero per la DL di impartire precise indicazioni, che tuttavia sovente sono intervenute con grave ritardo);ecc. In maniera del tutto incoerente con quanto da egli riscontrato, il CTU afferma tuttavia che ‘per tutte queste oggettive difficoltà, non dipendenti dalla Stazione Appaltante (!!!), l’ATI avrebbe dovuto ricevere maggiore comprensione dalla Direzione Lavori e dal RUP con il riconoscimento di maggiori proroghe al termine contrattuale” Cont
Ebbene, a dette osservazioni il CTU ha analiticamente e condivisibilmente risposto : ‘ Il CTU osserva, in primo luogo, che il grafico della produzione inserito nella relazione d’ufficio mostra chiaramente che fino alla data di sospensione per il sequestro del cantiere (03.06.2014) la produzione è perfettamente in linea con le previsioni contrattuali. La minore produzione nel periodo iniziale seguito da un periodo di maggiore produzione rispetto al valore teorico medio di contratto è del tutto coerente con quanto avviene normalmente per gli appalti (grafico a forma di S), si può parlare di un andamento da ‘manuale’. Solo dopo la ripresa dei lavori si nota un abbassamento della produzione che ha portato ai ritardi di cui si è parlato lungamente. Il CTU nella propria relazione ha ampiamente motivato il perché tutte le difficoltà incontrate dall’impresa, sopra elencate, non possono essere attribuite alla stazione appaltante e che, quindi, rientrano negli imprevisti che attengono la complessità dell’opera. Anche le tempistiche per la soluzione delle problematiche verificatesi nel corso dei lavori sono fortemente influenzate dal comportamento dell ‘impresa e dalla sua capacità e tempestività nell’agire. Dunque, non vi è alcuna incoerenza nelle affermazioni del CTU ‘.
Riserva 16 di € 2.407.406,33 ( carenza di elaborati costruttivi del progetto esecutivo riferiti alle chiusure dei giunti strutturali presenti nei tratti curvilinei della Darsena Servizi tra le sovrastrutture dei cassoni REWEC; diritto alla corresponsione degli oneri derivanti dalla speciale lavorazione necessaria per l’effettuazione delle chiusure, ritenute prestazioni extracontrattuali oltre ai danni patiti per la legittima sospensione di fatto e il connesso anomalo andamento ‘ ): si afferma l’erroneità della pronuncia del Tribunale che, recependo la CTU, ha ritenuto infondata la riserva.
Il profilo di doglianza, anche in questo caso, non rispetta il principio di specificità perché l’appellante si limita a riproporre i rilievi del proprio CTP senza dare conto della puntuale e del tutto condivisibile risposta del CTU. La questione riguarda la ricomprensione o meno dei giunti strutturali curvilinei nelle opere extra contratto.
In particolare il ctp aveva osservato, per come indicato nell’atto di appello :
‘la particolarità dei giunti strutturali nei tratti curvilinei non può ritenersi innanzitutto identificabile con quella relativa ai giunti sui tratti rettilinei, raffigurati questi ultimi nelle planimetrie di progetto, che hanno insufficientemente recepito, lo si ripete, in termini di esecutività, la proposta migliorativa del RTI. Per di più (ed è quello che più conta) l’ingenuo, sia consentito affermarlo, rinvio ad una assoluta onnicomprensività compensativa del prezzo a corpo è ormai questione giuridica superata perché la suddetta onnicomprensività può essere invocata finché però la prestazione interessata sia contenuta negli stretti limiti contrattuali (circostanza questa ammessa dal CTU ma non verificata!)’.
Il CTU ha fornito a tale proposito un’analitica risposta che correttamente il Tribunale ha recepito affermando :
‘ Il CTU non concorda con le considerazioni del CTP e nella propria relazione ha spiegato precisamente perché la sigillatura dei giunti non possa essere considerata come opera extracontrattuale. In particolare si ribadisce che dal punto di vista tecnico la sigillatura dei giunti è una lavorazione indispensabile per dare l’opera correttamente eseguita. Entrambe le parti concordano sulla indispensabilità della sigillatura dei giunti al fine dell’esecuzione dell’opera a regola d’arte. Di conseguenza la sigillatura è compresa nell’offerta migliorativa presentata dal in sede di gara che ha anche modificato il muro sul quale eseguire le sigillature. In buona sostanza l’offerta a corpo per le opere di un certo rilievo, come quelle oggetto del presente appalto, comprende sempre tutte le lavorazioni indispensabili per dare l’opera eseguita a regola d’arte, anche se nei documenti progettuali non viene precisamente descritta ed indicata la lavorazione. Inoltre, nell’elenco prezzi a corpo agli articoli 3.4 e 4.4 viene specificato: ‘Oltre a quanto sopra elencato, il prezzo comprende e compensa per ogni tipologia strutturale da realizzare: – la formazione di giunti strutturali e di eventuali giunzioni mediante le specifiche geometrie indicate negli elaborati di progetto o eventualmente prescritte dalla DD.LL.’. La presenza dei giunti nei tratti curvilinei era chiaramente prevista da progetto ed è parte di un’opera che è stata oggetto di variante migliorativa presentata dalla stessa impresa. Questa, pertanto, essendo chiamata a dare un’opera completa, funzionante e a regola d’arte, sin dalla fase di gara era certamente consapevole che avrebbe dovuto completare i giunti con la sigillatura, prestazione necessaria ancorché non esplicitamente rappresentata negli elaborati grafici (v. capitolato speciale d’appalto, art. 30 comma 2) ‘.
Rigetto della riserva 18 iscritta al SAL 10 del sette aprile 2014 per € 6.625.934,08 richiesti per il ritardato avvio delle attività di realizzazione della sovrastruttura sull’Antemurale INDIRIZZO; detto ritardo, secondo l ‘ appellante, era stato causato dall ‘ ingiustificato ritardo nel rilascio dell ‘ autorizzazione della DL che aveva segnalato al RUP di dover attendere sette mesi per verificare l’esaurimento dei cedimenti dei cassoni stimati in 70 cm.
Anche in questo caso l’appellante si limita sostenere la lacunosità e superficialità della ctu riportando le valutazioni del ctp senza minimamente menzionare la compiuta risposta del perito alle note critiche e senza confrontarsi con l’intera e articolata motivazione data da quest’ultimo e recepita dal Tribunale riguardo ai motivi di rigetto della riserva.
L’appellante riportando le note critiche del CTP ha affermato:
‘ Il CTU, pur ammettendo che l’attività della realizzazione del P.A.C., poteva essere avviata anche prima di una riunione tenutasi solo il 04.03.2014 e che, anticipando di qualche mese la realizzazione della sovrastruttura, ciò avrebbe consentito di compensare in parte i ritardi poi puniti anche con l’applicazione della penale, sorprendentemente rileva, esibendo un grafico di confronto tra produttività teorica e quella effettiva, la non esistenza del danno lamentato in quanto la produzione nel periodo intercorso tra il 13.05.2013 e il 14.05.2014, risulterebbe essere in linea con quella teorica di contratto pur non trascurando però di affermare che la compensazione dell’evidente disagio sofferto veniva (solo apparentemente) compensato attraverso il confronto tra Stati d’avanzamento comprensivi della contabilizzazione di altre lavorazioni nel frattempo realizzate e conseguentemente Egli respinge in toto la richiesta’.
Così facendo, pero, il consulente non ha adeguatamente considerato che ‘il fatto che la produzione, rappresentata esclusivamente in termini economici, risulti fittiziamente ‘regolare’, non esclude che l’attesa lamentata, dovuta ad una esclusiva inadempienza della Stazione appaltante, possa aver determinato comunque le conseguenze organizzative denunciate venutesi a produrre inesorabilmente in tempi successivi e ravvisabili in un prolungato grafico successivo alla data fatidica di trattazione provvisoria delle eccezioni al limite dell’Atto di Citazione’.
La compiuta, articolata e condivisibile risposta del CTU è stata:
‘… da un’attenta analisi della documentazione in atti e delle posizioni delle parti, il CTU ritiene che effettivamente le attività di realizzazione della sovrastruttura del PAC potevano essere avviate anche prima di marzo 2014, seguendo la metodologia suggerita dall’impresa ed approvata dalla stazione appaltante, considerato altresì i risultati del monitoraggio dei cedimenti dei cassoni come riportati nella documentazione in atti (v. doc. 1224 . Anticipare di qualche mese la realizzazione della sovrastruttura del PAC avrebbe consentito all’impresa di compensare in parte i ritardi successivi che hanno comportato l’applicazione della penale. Tuttavia, riguardo alla produzione in cantiere l’impresa non ha subito alcun danno, in quanto era pienamente impegnata in altre lavorazioni, tanto è vero che nel periodo dal 13.05.2013 al 14.05.2014, indicato dall’impresa, la produzione è stata in linea con quella teorica di contratto ‘.
In buona sostanza rileva il Collegio, non è sufficiente indicare l’esistenza di un ritardo addebitabile alla committente per una delle lavorazioni previste in contratto, occorre anche provare la sussistenza e l’entità del danno cosa che nel caso di specie
l’appaltatore non ha provato; è anzi al contrario stata provata la mancata influenza del fatto rispetto al programma di realizzazione dell’opera.
Rigetto della riserva 27 ( danno da fermo assoluto di settantasei giorni per sequestro cantiere; la riserva è stata iscritta in sede di verbale di ripresa dei lavori del ventiquattro settembre 2014 per un importo di € 7.521.054,24 ).
L’appello sul punto è del tutto generico poiché l’appellante si limita ad affermare :
‘ Il CTU, pur non contestando l’entità della quantificazione del danno, ha ritenuto infondata la riserva attribuendo la sospensione dei lavori a ‘cause di forza maggiore’ ai sensi dell’art. 159, comma 1, d.p.r. n. 207/2010. La soluzione offerta dal perito è però insoddisfacente. Anche a volere considerare il disposto sequestro penale quale fatto legittimamente ostativo alla prosecuzione dei lavori -e, quindi, come valido motivo di sospensione ai sensi della richiamata disposizione -l’ausiliario avrebbe evidentemente dovuto valutare la certa imputabilità delle ragioni del sequestro all’APC (v. § 3.5), conseguentemente accogliendo la riserva per la somma iscritta. Tale valutazione, invece, è del tutto omessa nella perizia, che quindi si dimostra illogica ed incompleta. ‘
La motivazione dell’appello non indica specificamente in cosa sarebbero consistiti i comportamenti addebitabili alla committenza che non può essere tenuta a risarcire un danno alla stessa non addebitabile, salvo riconoscere il diritto alla sospensione dei lavori che nel caso di specie è stata concessa; non risulta poi alcuna voce di danno ulteriore derivante da detto spostamento.
L’appello infine non si confronta anche in questo caso con la compiuta e condivisibile risposta dal CTU che ha affermato :
‘ Il CTU nella propria relazione ha spiegato chiaramente le motivazioni del mancato accoglimento della riserva 27. In particolare osserva che la sospensione dei lavori improvvisa ed inaspettata avvenuta il 3.6.2014 e conclusasi definitivamente il 24.9.2014 ha determinato un fermo alle attività ed un oggettivo disagio per l’impresa. Trattasi di sospensione legittima ricadente nella fattispecie di sospensione per cause di forza maggiore indicata all’art. 159, comma 1, del DPR 207-2010. Non si riscontrano, altresì, responsabilità della committente nella determinazione della sospensione né risultano esservi ritardi nella ripresa dei lavori per causa della stazione appaltante che, al contrario, si è attivata per ottenere dalla Procura l’autorizzazione alla ripresa dei lavori. Per tale tipo di sospensione per causa di forza maggiore il comma 5 dello stesso art. 159 prevede: “Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.” Il comma 6, però, specifica: “In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori. In conclusione all’A.T.I. può essere riconosciuta solo una proroga di 113 giorni
per la riserva in oggetto e non gli eventuali danni conseguenti. Tale proroga è stata già accordata dalla DL come riportato nel verbale di ripresa dei lavori del 24.9.2014. Il CTU, però, ha anche precisato che una sospensione così lunga ed improvvisa nel periodo estivo di bel tempo può avere conseguenze dannose per tutte le tempistiche dell’appalto non compensate dalla sola proroga di 113 giorni.’
Rigetto delle riserve iscritte, ‘ad esempio’, ai nn. 1, 5, 6, 15, 19, 21, 22, 36, 43, 55, 56, come da argomentazioni tecniche esposte dal C.T.P. (doc. 1). In questo caso la doglianza è inammissibile perché del tutto generica essendosi
l’appellante limitato ad affermare:
‘ Parimenti errati, infatti, sono pure i giudizi sulle riserve iscritte, ad esempio, ai nn. 1, 5, 6, 15, 19, 21, 22, 36, 43, 55, 56, come da argomentazioni tecniche esposte dal C.T.P. (doc. 1), cui si rinvia. Ne deriva la necessità, attesa la dimostrata inattendibilità delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, di discostarsi dalle stesse, eventualmente anche tramite rinnovazione delle operazioni, certamente ammessa anche in grado di appello ‘
In questo caso nemmeno sono indicati i passaggi argomentativi del ctp e comunque anche il CTU ha fornito analitico e compiuto riscontro a tutte le note critiche. La richiesta di rinnovo peritale poi è del tutto apodittica.
*
QUINTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
‘L’errata e comunque contradittoria valutazione della riserva n. 67’
La riserva riguarda la richiesta di € 637.876,68, a titolo di maggiori oneri diretti sostenuti e non compensati contrattualmente, allo scopo di garantire la fornitura di materiale lapideo di IV cat.
Si contesta il ritardo di un anno della DL nell’approvare l’utilizzo del materiale proveniente dalla cava di Montecimbalo per cui al momento dell’approvazione detta cava non era più disponibile ed era stato necessario reperire materiali in Sardegna con aumento dei costi.
Si contesta la valutazione di tardività e comunque infondatezza della riserva effettuata dal Giudice di prime cure .
Si afferma che il Tribunale recependo la CTU non avrebbe tenuto in conto quanto rilevato in sede di ctp.
Il motivo è infondato in quanto risulta in sintesi per tabulas come la prima segnalazione di problemi relativi all’approvvigionamento sia avvenuta solo il ventidue maggio 2014 mentre alcun rilievo era stato effettuato in sede di consegna dei lavori né in sede di sottoscrizione del primo atto aggiuntivo in data dieci luglio 2013; la riserva è stata iscritta solo in occasione del SAL 24 del quattro novembre 2015.
Si tratta quindi di riserva tardiva.
Per quanto riguarda il merito, ad abundantiam, valgono le disposizioni di cui agli 63 e 105 del Capitolato Speciale di Appalto che pongono a carico dell’Impresa appaltante la fornitura di materiali corrispondenti alle specifiche di contratto e la scelta della cava di provenienza senza possibilità di addossare alla committente ulteriori oneri in caso di inidoneità della cava scelta e quindi della necessità di reperire il materiale presso altri siti.
L’art. 63 del Capitolato Speciale di Appalto così stabilisce :
‘ I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Capitolato Speciale d’Appalto e delle prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati. Il controllo in accettazione sarà eseguito dalla Direzione Lavori. Tuttavia resta sempre all’Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte ed a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Stazione Appaltante’
-L’art. 105 del Capitolato Speciale di Appalto così stabilisce:
‘Fermo restando quanto prescrive l’Art. 72 circa la provenienza dei materiali di cava, resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, accesso, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell’Impresa, rimanendo l’Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l’Impresa potesse incontrare a tale riguardo; l’Impresa dovrà indicare, al momento della consegna dei lavori, le cave di cui intende servirsi e dimostrare che esse sono adeguate e capaci di fornire in tempo utile tutto il materiale necessario ai lavori avente le prescritte caratteristiche, fornendone idonei certificati di prova. L’Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei materiali di cava necessari al normale avanzamento di lavori anche se, per far fronte a tale impegno, dovesse cambiare la natura del materiale oppure abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre; tutto ciò senza che l’Impresa po ssa avanzare pretesa di speciali compensi o di indennità. Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al prelievo in cava, come pesatura del materiale, misure volumetriche, trasporto al sito di imbarco od a piè d’opera, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del
cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di casotti per ricoveri di operai e per il personale di sorveglianza dell’Amministrazione e quant’altro occorrente, sono ad esclusivo carico dell’Impresa. L’Impresa avrà la facoltà di adottare, per la colti vazione delle cave, quei sistemi che riterrà migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Autorità Militari e dalle Amministrazioni Statali con particolare riguardo a quella Mineraria e di Pubblica Sicurezza ed alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali. L’Impresa resta in ogni caso l’unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori. N essuno speciale compenso od indennità potrà richiedere l’Impresa in conseguenza delle maggiori spese o difficoltà che potrà incontrare in questo campo, per la completa osservanza delle norme di legge o delle maggiori prescrizioni che potessero dettare le A utorità competenti di cui sopra.’
Il Tribunale ha recepito, ritenendola condivisibile, la valutazione del CTU che a sua volta aveva anche risposto analiticamente ed esaurientemente a tutte le note critiche del CTP.
Anche in questo caso nell’atto di appello non vi è alcuna contestazione specifica a detta risposta che si riporta testualmente indicando le note critiche del CTP, ripetute in buona sostanza nell’atto di appello e la confutazione esaustiva del CTU.
Note critiche del CTP
‘Deve rilevarsi con rammarico che il CTU sul punto ignora quanto concluso dalla Commissione di Collaudo in merito alla tempestività della riserva, che non è mai stata in discussione. Dalla documentazione in atti risulta peraltro che il nocciolo della vicenda è da ricondursi a ritardi e a inerzie della DL. Ritardi ed inerzie per i quali si è dovuto attivare lo stesso RUP. Si rammenta infatti quanto segue. Con la nota prot.1654 del 22/05/2014 (doc.210) il RTI comunicava alla DL come su 9 cave individuate dal Progetto Esecutivo solo 3 erano state giudicate idonee dalla DL stessa, in aggiunta il RTI aveva richiesto la qualifica di altre 10 cave, ma solo 2 erano state ritenute idonee dalla DL. Ulteriori 3 cave sono state sondate, ma senza esito positivo. Pertanto, delle complessive 20 cave solo 4 sono state ritenute idonee alla fornitura, ma nessuna delle quattro era in grado di fornire massi di IV Categoria. Il chiedeva comunque alla DL di tenere in considerazione la relazione del geolog e, solleva ndo critiche sull’inclusione di prove quali la Los Angeles e la Micro Deval per la qualifica del materiale lapideo per scogliere su alti fondali, quali quelli dello scanno di imbasamento dei cassoni , proponeva in sostanza di prendere in considerazione altre tipologie di prove resentative delle condizioni di esercizio delle scogliere da realizzare con pezzatura di IV Categoria, che avrebbero permesso la fornitura di tale materiale dalla cava di Montecimbalo. La risposta della DL pervenuta solo in data 29/09/2014 (doc.195) non faceva altro che confermare le proprie valutazioni di non idoneità del materiale. Ebbene, questo comportava una situazione di stallo nell’espletamento della fornitura in esame, che costringeva appunto il RUP ad affrontare la questione. Infatti, in data 16/06/2015 nel corso di una riunione tenutasi in Autorità Portuale alla presenza di Committente, DL, Progettisti Commissione di Alta Vigilanza, dopo aver raccolto i pareri dei progettisti, la DL si convinceva di dare il propr io assenso all’uso del materiale proveniente dalla cava di Montecimbalo. Si noti che le indicazioni fornite dal progettista nel corso di tale riunione sono state le medesime che i aveva fornito tramite un proprio consulente oltre COGNOME COGNOME COGNOME
un anno prima. Peccato che per ragioni di tempistica, di capacità della cava e di programmazione estrattiva della stessa, il sito di Montecimbalo non poteva garantire più la fornitura di IV Categoria richiesta dall’appalto. Ragion per la quale, dopo mesi d i discussioni, il è stato costretto a sopperire alla mancanza di tale pezzatura approvvigionando il materiale addirittura in Sardegna, con aggravio di costi di fornitura e trasporto che sono stati illustrati a consuntivo con la documentazione allegata alla 2^ Memoria ex art.183. I maggiori costi sono riconducibili a due componenti: la prima dovuta ad un maggiore costo della fornitura, la seconda ad un sostanziale incremento dell’incidenza del trasporto. Come si possa pretendere che un’impresa, che aveva partecipato alla gara indetta dalla Committente valutando tra l’altro le cave indicate dalla stessa nel progetto posto a base di gara, per l’approvvigionamento della fornitura di IV cat. alla luce delle colpevoli negligenze della Direzione Lavori dovesse sobbarcarsi degli oneri aggiuntivi dovuti al reperimento del citato materiale lapideo in Sardegna, francamente non è comprensibile. Il CTU rileva che il testo della riserva, così come iscritta fino all’atto di citazione del RTI, fa riferimento ai maggiori costi conseguenti la fornitura del materiale dalla cava di Monte Cimbalo, località presso Tarquinia (provincia di Viterbo). Ma sbaglia il CTU ad affermare che la ricorrente ‘tuttavia, con la 2^ memoria ex art. 183 ha chiesto maggiori oneri con riferimento alle forniture di materiale prelevato da cave presenti in Sardegna, aspetto che non viene indicato nel testo della riserva’. Peccato che il CTU non abbia esaminato il Registro di Contabilità depositato con la stessa memoria, dove avrebbe avuto modo di constatare il testo aggiornato della riserva 67. Pertanto, a nulla valgono le considerazioni sugli incrementi di maggior prezzo richiesti se l’analisi del CTU non è stata condotta in modo completo. Peraltro, il CTU mette in dubbio anche la validità dei costi considerati dal RTI per la redazione della propria offerta di gara, disconoscendo l’importo di 11 €/t per la sola fornitura franco cava, quando per verificare ciò avrebbe potuto compiere egli stesso la verifica, interpellando le cave indicate dalla Committente nel progetto posto a base di gara. Per quanto riguarda la maggiorazione del costo del trasporto è pleonastico ricordare che tale incremento è dovuto proprio alla abnorme distanza dalla cava della Sardegna (quindi con trasporto via mare) rispetto alle distanze valuta in fase di gara ( raggio di 50 km dal sito dei lavori). Pertanto, si invita il CTU ad analizzare nel complesso la riserva 67, valutando anche i fatti accaduti dopo la presentazione dell’atto di citazione del 10.12.2015.’ Cont
Nella relazione definitiva, resa all’esito delle note critiche come sopra indicate il CTU ha condivisibilmente affermato quanto segue sia riguardo alla intempestività della riserva ( con coerente richiamo all’art. 105 del capitolato speciale di appalto ) sia alla sua infondatezza nel merito:
‘ Il CTU osserva che la riserva n. 67 è stata iscritta in occasione del SAL n. 24 del 04.11.2015. La riserva ha ad oggetto due aspetti: – il maggior costo per la fornitura del materiale rispetto alle previsioni di gara; – i maggiori costi per il ritardato avvio della fornitura conseguente il ritardo nell’approvazione da parte della DL della cava proposta dall’impresa. Le suddette problematiche sono conseguenti la difficoltà di reperire cave idonee per la fornitura di materiale di IV categoria con caratteristiche rispondenti alle previsioni di capitolato ed in quantità sufficiente. Tali problematiche erano emerse sin dalle prime fasi dell’appalto. D’altronde, in base all’art. 105 del CSA ‘l’Impresa dovrà indicare, al momento della consegna
dei lavori, le cave di cui intende servirsi e dimostrare che esse sono adeguate e capaci di fornire in tempo utile tutto il materiale necessario ai lavori avente le prescritte caratteristiche, fornendone idonei certificati di prova’. Tuttavia, l’impresa né alla consegna dei lavori né successivamente segnalava alcuna riserva relativa a maggiori oneri da sostenersi per l’approvvigionamento del materiale di IV categoria. Nel verbale di riunione del 10.10.2012 venivano ribaditi i requisiti prestazionali previsti da capitolato per i materiali da fornire e porre in opera. Anche a seguito di tale occasione l’impresa non sollevava alcuna riserva riguardo alla significatività delle prove previste da capitolato per il materiale di categoria IV, né riguardo ai maggiori costi occorrenti per la fornitura. Successivamente è stata elaborata una perizia di variante, nell’ambito della quale, tra l’altro, sono state incrementate le quantità di materiale di IV categoria di cui era prevista la fornitura. Per le quantità oltre il sesto quinto viene corrisposto l’equo compenso, mediante l’introduzione della nuova voce di prezzo NPV.EQC.03. Non venivano apportate modifiche ai requisiti previsti per i materiali. Tale perizia di variante è stata recepita con la sottoscrizione, da parte dell’impresa, dell’atto di sottomissione del 30.04.2013 e con la successiva sottoscrizione del primo atto aggiuntivo del 10.07.2013. Anche in tali occasioni l’impresa non ha espresso alcuna riserva né in merito ai requisiti previsti per il materiale di IV categoria né per i maggiori costi da sostenersi per la fornitura di tale materiale. A distanza di oltre due anni dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione, solo con la nota del 22.05.2014 l’impresa ha evidenziato la problematica dell’approvvigionam ento del materiale lapideo di IV categoria. Con il verbale del 16.06.2015 il DL ha approvato la cava di Montecimbalo, pur in assenza di risultati positivi dalle prove previste da capitolato. Anche successivamente a tali eventi l’impresa non iscriveva alcun a riserva in merito alle questioni in esame. Solo in occasione del SAL n. 24 del 04.11.2015 (per lavori a tutto il 30.09.2015) l’impresa ha iscritto la riserva n. 67. Questa, pertanto, a parere del CTU risulta essere oggettivamente tardiva ‘.
Per quanto riguardava poi la quantificazione delle richieste dell’impresa il CTU ha rilevato :
‘Problematica del lamentato ritardato avvio della fornitura del materiale di IV categoria che per l’appaltatrice sarebbe dovuto a un ‘colpevole ritardo nell’approvazione della cava proposta da parte della Direzione dei lavori’. In primo luogo si osserva che in base al programma lavori vigente, trasmesso dall’impresa il 05.07.2013 (doc. 127 la lavorazione di ‘formazione scanno di imbasamento cassoni’ per il prolungamento dell’antemurale Colombo avrebbe dovuto essere ulti mata in data 31.08.2013. La segnalazione dell’impresa effettuata con nota del 22.05.2014 risulta, pertanto, del tutto tardiva. Inoltre, successivamente all’approvazione della cava di Montecimbalo, avvenuta il 16.06.2015, l’impresa ha avviato l’effettiva fornitura solo nel settembre 2 015, per quantità molto ridotte. La gran parte del materiale di IV categoria è stato approvvigionato solo tra luglio e novembre 2016, come risulta dalla documentazione depositata dallo stesso appaltatore (v. doc. 1816, 1817 e 1818 . Non risulta, pertanto, che le tempistiche di approvazione della cava di Montecimbalo abbiano effettivamente influito sui tempi di realizzazione dell’imbasamento del prolungamento dell’antemurale. D’altronde si evidenza che l’iniziale mancata approvazione della da parte della DL non può essere considerata come arbitraria, ma è ento ai requisiti di capitolato confermati negli incontri effettuati dalle parti (v. verbale del 10.10.2012), accettati
dall’impresa. In conclusione, il CTU ritiene che non sia rilevabile alcun ritardo nella fornitura in esame e alcun conseguente maggior costo riconducibile a responsabilità della committente. Per quanto attiene il maggior costo della fornitura e del trasporto del materiale lapideo di IV categoria, il CTU osserva che alla data del 04.11.2015 di iscrizione della riserva n. 24 i maggiori oneri oggetto di richiesta erano ancora da sostenersi. L’impresa, difatti, nel testo della riserva segnala che ‘si registrerà sulle quantità di materiale di IV° Categoria previste in progetto, il maggior onere qui contestato così determinato’. In effetti, dalla documentazione fornita dall’appaltatore (v. doc. 1816, 1817 e 181 , risulta che le forniture di materiale di IV categoria ed i relativi costi sono stati sostenuti tra luglio e novembre 2016. Si evidenzia, quindi, che si tratta di oneri sostenuti successivamente all’atto di citazione con cui è stato introdotto il presente giudizio. Si rileva che il testo della riserva fa riferimento ai maggiori costi conseguenti la fornitura del materiale dalla cava di Monte INDIRIZZO, località presso Tarquinia (provincia di Viterbo). La ricorrente, tuttavia, con la 2^ memoria ex art. 183 ha chiesto maggiori oneri con riferimento alle forniture di materiale prelevato da cave presenti in Sardegna, aspetto che non viene indicato nel testo della riserva. Il CTU osserva, altresì, che nel testo della riserva l’impresa indica un maggior prezzo sostenuto di 2,80 €/ton, mentre nel quadro riep ilogativo elaborato con riferimento alle fatture allegate in atti (doc. 1816, 1817 e 181 già richiamati in precedenza) viene segnalato un maggior costo molto maggiore (7,35 €/ton per la fornitura e 15,84 €/ton per il trasporto). Al di là di tale significativa divergenza, il CTU rileva che la quantificazione del maggior costo subito viene determinato come differenza tra il costo effettivamente sostenuto, come risultante dalla documentazione depositata in atti, ed il costo stimato in base alle ‘offerte raccolte in sede di gara’. Al riguardo, il CTU osserva che: – il dato del prezzo considerato in sede di gara non è dimostrato ed è privo di riscontro documentale; non vi è alcuna dimostrazione che il prezzo considerato in sede di gara fosse adeguato e che, quindi, il prezzo offerto per la fornitura e la posa in opera del materiale fosse effettivamente congruo; al contrario, viste le difficoltà emerse nel corso dell’appalto, si ritiene che la valutazione effettuata dall’impresa fosse eccessivamente ott imistica e non adeguatamente verificata in sede di gara, allorquando l’impresa avrebbe dovuto verificare l’effettiva possibilità di reperire agevolmente sul mercato materiale di VI categoria con le caratteristiche previste da capitolato, nelle quantità previste da progetto ed in base ad un prezzo adeguato rispetto a quello offerto; l’impresa, altresì, non ha tenuto conto dell’equo compenso corrisposto per le maggiori quantità previste dalla perizia di variante fornite oltre il sesto quinto delle quantità del progetto originario (v. voce di prezzo NPV.EQC.03 nel computo metrico estimativo della perizia di variante). Infine, deve essere richiamato quanto previsto dagli articoli 63 e 105 del Capitolato Speciale d’Appalto….’
SESTO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
‘L’errore nel calcolo degli interessi sui tardivi pagamenti. la violazione all’art. 5 d.lgs. n. 231/2002’.
Si afferma che il CTU avrebbe calcolato solo interessi legali per i ritardati pagamenti mentre avrebbero dovuto essere applicati quelli commerciali come sancito dall’art. 24, comma 1, l. n. 161/2014 con norma di interpretazione autentica.
Il motivo è infondato.
La disposizione richiamata così sancisce : ‘ L’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall’articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .’
Il richiamo alla disciplina di cui al d.lgs 231/2002 è riferita alla modifica intervenuta con d.lgs 192 del 2012 che comporta l’applicabilità del regime degli interessi commerciali anche ai contratti con la PA.
Detta modifica, peraltro, non si applica al caso di specie in quanto, per disposizione espressa, riguarda solo i contratti stipulati dal primo gennaio 2013 in poi mentre il contratto in questione è stato stipulato a luglio 2012.
SETTIMO MOTIVO DI APPELLO PRINCIPALE
‘l’errore nel mancato riconoscimento degli interessi compensativi’
Si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere gli interessi compensativi per le riserve risarcitorie.
Il Tribunale ha respinto la domanda affermando che :
‘…. solo qualora l’equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno. Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria ‘.
L’appellante afferma al contrario che si tratterebbe di ‘ una sempre necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di rivalutazione monetaria ‘ e
pone rilievo alla qualità imprenditoriale, all’ingente valore del credito risarcitorio e allega a riscontro come fin dalle prime settimane successive all’inizio dei lavori avesse lamentato le difficoltà economiche, finanziarie e di gestione aziendale dipe ndenti dall’anomalo andamento dell’appalto che hanno comportato all’esito anche il necessario accesso a una procedura concorsuale con finalità liquidatorie.
Il motivo è fondato.
Pur non trattandosi di danno in re ipsa la prova del maggior danno rispetto a quello garantito dalla rivalutazione può essere fornito con criteri presuntivi che nel caso di specie erano invero stati allegati al contrario di quanto affermato dal Tribunale.
In particolare la qualità di imprenditore nel settore degli appalti pubblici con conseguente necessità di consistenti provviste finanziarie nonché l’entità della somma riconosciuta per le riserve risarcitorie ( € 438.000,00 circa ) costituiscono indici ampiamente sufficienti per ritenere che la sola svalutazione, connessa al normale potere di acquisto del denaro genericamente applicabile a tutti i titolari di credito risarcitorio, non sia esaustiva.
Come indicato da Cass. 10376 del 2024 ‘ Questa Corte ha, invero, costantemente affermato che ‘ai fini dell’integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale’ (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore ‘attuale’ del bene perduto), ‘sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito’.
L’importo riconosciuto per le riserve risarcitorie già rivalutato dalla data del deposito della ctu alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado deve pertanto essere aumentato con gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata anno per anno sempre con riferimento alla data della ctu e alla data di pubblicazione della sentenza impugnata ( cfr Cass. 16039/2020 in motivazione ).
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OTTAVO MOTIVO D’APPELLO PRINCIPALE
‘l’illegittima applicazione della penale, l’illogicità della consulenza e quella conseguente della sentenza’
Si dice in sintesi che il ctu e il Tribunale, che ne ha recepito le conclusioni, nonostante abbiano sottolineato l’insufficienza delle proroghe concesse avrebbero incoerentemente ritenuto applicabili le penali da ritardo e avrebbero poi erroneamente affer mato che ‘ il problema delle penali è oggetto della riserva n. 73 formulata successivamente all’atto di citazione e, pertanto, non viene affrontato nella presente relazione tecnica’.
Il motivo è infondato con le seguenti precisazioni.
La riserva 73 essendo stata applicata con riferimento a una voce di danno, quella da penale, riconosciuta alla committente, deve essere esaminata in quanto speculare alla stessa come già indicato in sede di esame del primo motivo di appello principale.
La riserva ha il seguente tenore.
Riserva n. 73 -Disapplicazione penale per ritardata ultimazione dei lavori.
Con la presente riserva la Scrivente contesta l’applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori. Ne chiede, pertanto, la disapplicazione eccependo il diritto alla corresponsione delle somme illegittimamente detratte.
In particolare questa Appaltatrice, si riporta integralmente ai contenuti della propria nota prot. G165/02998/GRO/mam del 18 gennaio 2016, tutti da intendersi qui come integralmente richiamati, attraverso la quale, alla luce dei fatti occorsi, della corrispondenza intervenuta, delle istanze formulate e dei contenuti delle riserve esplicitate in contabilità, ha contestato l’irrogazione della penale in quanto palesemente strumentale, prima ancora che illegittima, espressione, altresì, di una condotta della Committente che senza alcun ragionevole e fondato presupposto, pretende di arrecare arbitrariamente un’ulteriore ingiusto danno al esecutore dei lavori amplificando ulteriormente una già grave situazione di incolpevole pregiudizio per quest’ultimo. Cont
Tanto è ancor più vero alla luce del giudizio che lo scrivente è stato costretto ad introdurre per veder accertato l’inadempimento della Committente e, tra l’altro, l’imputabilità a quest’ultima dell’anomalo andamento dell’appalto e la conseguente prot razione dei termini di esecuzione dei lavori. Cont
Rispetto alla contestazione in esame giova, peraltro, porre in evidenza come in un ambito temporale in cui lo scrivente è assoggettato ingiustamente ad un regime di penale codesta Committente continua a disporre una molteplicità di Ordini di Servizio (da u ltimo: l’OdS 45
del 24.5.2016; l’OdS 46 del 7.6.2016; l’OdS 47 del 8.6.2016 e l’OdS 48 del 10.6.2016), prescrivendo diverse modalità esecutive incidenti sull’opera anche sotto il profilo temporale.
Non solo, fatto ancor più grave codesta Committente dopo aver trasmesso solo nel mese di agosto 2016 una perizia di variante con atto di sottomissione e schema di concordamento dei nuovi prezzi, che oltre ad avere una valenza sanatoria in spregio alle prescrizioni di legge e delle indicazioni ANAC, risulta finalizzata ad una illegittima volontà di modificare illegittimamente l’opera e le condizioni contrattuali, ha continuato ad applicare le penali corrispondenti all’importo dei lavori della I perizia di va riante e quindi detraendo un importo maggiore del dovuto alla Scrivente con il solo e preciso intento di ulteriormente danneggiarla. Da ciò si ricava, quanto meno, l’esposizione della scrivente ad un sempre crescente pregiudizio fondato dalla Committenza, paradossalmente, sulla propria condotta tardiva ed inadempiente.
In conclusione la scrivente, chiede la disapplicazione della penale illegittimamente applicata e, pertanto, la corresponsione della somma detratta di € 13.733.845,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
La presente deve intendersi ad ogni effetto di legge quale formale atto di costituzione in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1219 c.c.’.
In realtà la penale è stata correttamente applicata come risulta dalla cronologia degli eventi sulla base dei documenti prodotti e come riportato dal CTU.
Testualmente :
‘ Pur non avendo ultimato i lavori entro il termine del 30.12.2015, in data 06.07.2016 con nota prot. G165/033921GR0/mam comunicava di considerare risolto il contratto d’appalto, proseguendo, comunque, nell’esecuzione dei lavori.
L’A.T.I. in data 08.07.2016, con nota Prot. G165/033961MAM/mam, comunicava l’avvenuta ultimazione dei lavori.
In data 12.07.2016, con nota Prot. 850/2016, la Direzione dei Lavori contestava al R.T.I. l’ultimazione dei lavori dettagliando i lavori ancora da completare, come contestato anche dal collaudatore statico nella visita del 11.07.2016.
In data 25.07.2016 con nota Prot G165/03432/MAM/mam in riscontro alla nota della Direzione Lavori, ribadiva l’avvenuta ultimazione dei lavori ed invitava la Direzione Lavori a procedere, nuovamente, alla verifica dell’effettiva ultimazione dei lavori.
In data 27.07.2016 con apposito verbale, il Direttore dei Lavori constatava, alla presenza del Direttore di Cantiere Ing , la mancata ultimazione dei lavori, che veniva anche constatata dalla commissione di Collaudo Tecnico Amrninistrativo nel corso della visita di collaudo del 29.07.2016.
In data 04.08.2016 mediante nota G165/03450/MAM/asc, apponeva riserva al verbale del 27.07.2016, riserva controdedotta dalla Direzione dei lavori con nota del 10.08.2016 (prot. 1014).
In data 07.09.2016 la Direzione dei Lavori, mediante comunicazione prot. 1129/2016 constatava nuovamente la mancata ultimazione del lavori. Tale comunicazione veniva riscontrata e contestata dal con nota Prot. G165/003536/MAM/mam del 23.09.2016.
In data 23.02.2017 veniva sottoscritto il verbale di riunione tra del Ma e per la definizione delle soluzioni tecniche per il completamento dei lavori. Nell’ambito di tale incontro la Direzione del Lavori e l’A.T.I. presentavano le proposte tecniche volte al completamento della “scogliera di rinfianco a tergo del cassone B pos. 130” (a cura della DL) e della “protezione dello scanno alla radice PAC” (a cura dell’A.T.I.) e l’A.T.I. si impegnava a concludere i lavori entro 90 gg dall’esecutività del suddetto verbale.
In sede di riunione del 02.03.2017, come riportato in verbale in pari data, la DL ed il Progettista valutavano negativamente la proposta prospettata dal per la protezione dello scanno del PAC, per le motivazioni riportate in atti, e conseguentemente l’Autorità di Sistema Portuale del Mar richiamavano i rappresentanti dell’A.T.I. all’obbligo di ultimare il PAC in aderenza alle previsioni progettuali e richiedeva all’Appaltatore di comunicare entro 7 gg. i tempi per l’esecuzione di detta lavorazione.
Tuttavia, con nota prot. G165/03771/MAM/mam del 24.03.2017 presentava una nuova soluzione tecnica con la quale erano recepite le indicazioni del progettista.
Con il verbale della chiusura dell’istruttoria tecnica del 05.05.2017, previo parere positivo del progettista e della Direzione dei Lavori in merito alla nuova soluzione prospettata dal R.T.I., venivano condivise ed approvate le soluzioni tecniche per le lavorazioni mancanti e veniva confermato in 90 giorni il termine per dare ultimati i lavori a far data dall’emissione di apposito ordine di servizio a cura della Direzione dei Lavori.
In data 28.05.2017 la Direzione dei Lavori emetteva l’Ordine di Servizio n. 49 nel quale veniva fissato il giorno 06.08.2017 quale termine ultimo per il completamento dei lavori, incluse le lavorazioni di dettaglio.
L’ultimazione dei lavori avveniva il giorno 04.08.2017, come accertato dalla Direzione dei Lavori con Certificato di ultimazione dei Lavori emesso in pari data.
Contestualmente veniva assegnato il termine del 15.09.2017 per il completamento delle attività di ripristino delle aree limitrofe alla banchina INDIRIZZO, cosi come individuate nel verbale del 13.06.2017. Dell’avvenuta ultimazione delle attività di messa in pristino veniva dato atto con nota della Direzione dei Lavori Prot. Civ. 361/2017 del 18.09.2017, nonché con successivo verbale di constatazione del 22.09.2017.
In definitiva l’ultimazione dei lavori avveniva il giorno 04.08.2017 con un ritardo complessivo di 583 giorni. Di conseguenza, in base a quanto disposto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto (penale dello 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo), venivano applicate le penali nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale’.
Ebbene nella riserva nulla viene addotto in modo specifico riguardo ai consistenti ritardi evidenziati dalla cronologia sopra indicata; le diverse soluzioni tecniche applicate ai lavori nel corso del rapporto e sempre indicate in detta cronologia poi non hanno costituito varianti ma esecuzione di quanto indicato dal progettista e quindi un mero adempimento, tardivo, di un obbligo già assunto dall’appaltatrice in sede di stipula del contratto.
Risulta poi un dato, evidenziato dall’Autorità Portuale costituendosi nel presente grado e dato dal fatto che ‘ i lavori sono stati ultimati il quattro agosto 2017 con oltre diciannove mesi di ritardo rispetto al termine contrattuale del trenta dicembre 2015; quindi con un ritardo accumulato dall’appaltatore pari a 583 giorni naturali e consecutivi (30 dicembre 2015 4 agosto 2017). Pertanto, l’appaltatore per non vedere maturate le penali avrebbe dovuto ottenere dalla stazione appaltante una proroga di tale entità (583 giorni) e cioè pari ai 2/3 della durata complessiva dell’appalto (910 giorni) solo per terminare lavorazioni pari al 2% del totale’.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento ossia il fatto che l’appaltatrice aveva in realtà già da luglio 2016 affermato di aver completato i lavori cosa che invece, come risulta dagli eventi successivi, non corrispondeva al reale andamento dell’appalto.
Si osserva da ultimo come il conteggio sia stato effettuato valutando tutte le riserve con cui era stato dedotto l’illegittima sospensione dei lavori anche di fatto ai sensi dell’art. 160 dpr 207/2010 che parametra il risarcimento proprio ai sensi dell’art . 1382 c.c. in materia di penale.
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PRIMO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE AUTORITA’ PORTUALE
Omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva dell’ATI a richiedere le somme di spettanza della
Il motivo, da accogliere in quanto sul punto il Tribunale non ha statuito, è già stato esaminato in sede di valutazione delle questioni preliminari.
SECONDO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE AUTORITA’ PORTUALE
La sentenza è impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare su tutte le eccezioni preliminari formulate in primo grado.
Il motivo è infondato, o comunque assorbito, sotto tutti i profili dedotti:
violazione delle previsioni dell’art. 240 bis del Codice Appalti di cui al D.lgs. 163/2006 (ratione temporis vigente) ed esattamente: violazione del limite dell’ammontare complessivo massimo delle riserve: la doglianza è infondata poiché in realtà le riserve riconosciute non superano il venti per cento del corrispettivo;
l’appellante ha chiesto importi maggiori rispetto a quelli iscritti in riserva: in realtà, osserva la Corte, gli aggiornamenti non sono stati riconosciuti per cui non vi è stata omessa pronuncia;
violazione del limite sull’oggetto della riserva: viene richiamato il principio in base a cui non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 del D.lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010, siano stati oggetto di verifica. La doglianza è del tutto generica in quanto non è stato specificato a quali riserve l’Autorità Portuale si riferisca e sotto quali profili il CTU e, di conseguenza, il Tribunale che detta ctu ha recepito, avrebbe omesso detta valutazione nelle riserve accolte;
improcedibilità e/o inammissibilità e/o non proponibilità della domanda di riconoscimento delle riserve : a) iscritte dopo il termine per l’ultimazione dei lavori (trenta dicembre 2015 ) ; il profilo di doglianza è infondato poiché in realtà i lavori comunque per quanto sopra evidenziato sono proseguiti; b) iscritte dopo la richiesta di risoluzione del Contratto ( 16.5.2016 ) con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica e ribadita con nota del 6.7.2016 distinta con prot. G165/03392/GRO/mam; il profilo è irrilevante poiché dette riserve non sono state considerate nella sentenza a parte quella relativa alla penale e solo in quanto strettamente dipendente rispetto alla domanda della committenza;
eccezioni sulle riserve iscritte in contabilità : rinuncia espressa o tacita, decadenza, improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per riconoscimento di importi non iscritti in contabilità o iscritti in maniera generica e/o parziale; improcedibilità e/o inammissibilità e/o illegittimità della domanda in relazione alla richiesta di importi maggiori rispetto a quelli iscritti in riserva. Si tratta di profili di
doglianza del tutto generici che non si confrontano con la motivazione specifica data dal CTU e dal Tribunale che ne ha recepito le valutazioni, rispetto a ogni singola riserva.
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Le doglianze sono infondate.
Le stesse riguardano la riserva 4, richiesta per € 531.505,35 in relazione a lavorazioni del Pontile 3.
La riserva è stata iscritta in occasione del SAL n. 8 dell’undici ottobre 2013, ribadita negli atti contabili successivi e nella contabilità finale e riguarda in parte i maggiori costi per lavori disposti con ODS n. 5 del trenta aprile 2013 ( €182.400 al S AL 8 ) e in parte oneri aggiuntivi legati al maggior tempo occorrente per detti lavori ( € 349.105,35 al SAL 8 ) .
La riserva è stata accolta riguardo al primo profilo per l’importo di € 182.400,00.
Gli appellanti incidentali si limitano a riproporre questioni che sono state risolte e controbattute dal CTP con argomentazioni del tutto condivisibili.
Testualmente : ‘ I CTP di parte convenuta Autorità Portuale affermano che la riserva è inammissibile per l’intervenuta decadenza non avendo l’Appaltatore presentato reclami o
riserve prima dell’esecuzione (art. 37, comma 3, del CSA)… Il CTP di parte convenut afferma che la richiesta di maggiori oneri relativa ai lavori ordinati è infondata, in ragione di quanto dettato dall’art. 37 (variazioni dei lavori) comma 3 del CSA: “Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di porre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.” Avendo il R.T.I. sottoscritto l’Ordine di Servizio senza apporre riserve né presentando alcuna richiesta di maggiori compensi prima di dar corso ai lavori, qualsiasi richiesta in merito non può essere accolta. Il CTP, inoltre, contesta l’assoluta genericità dei conteggi prodotti dal R.T.I…. Il CTU osserva che la D.L. nel corso dei lavori ha emesso, in data 30.04.2013…. Si tratta evidentemente di modifiche e di integrazioni delle opere non previste a contratto, ordinate dalla D.L. che ha anche ritenuto opportuno prorogare di 15 giorni il termine per il completamento delle sovrastrutture del pontile n. 3. L’impresa, in ottemperanza a quanto disposto con l’OdS n. 5, ha condiviso ed eseguito quanto richiesto senza contestazioni e senza formulare riserva. Tale comportamento collaborativo non vuol indicare che l’impresa abbia rinunciato al proprio corrispettivo per le attività aggiuntive al contratto, tanto è vero che subito dopo l’esecuzione dei suddetti lavori l’impresa ha formulato la propria richiesta di pagamento mediante l’iscrizione della riserva n. 4. Il riferimento all’art. 37, comma 3, del CSA fatto dalle parti convenute per invocare la tardività e la decadenza della riserva, non appare pertinente con la fattispecie in oggetto. Infatti, l’impresa non ha voluto presentare alcun reclamo o contestazione alla D.L. riguardo ai lavori ordinati, in quanto ha condiviso ed eseguito tali lavori. Inoltre, la domanda di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto è stata fatta a seguito di un ordine “scritto della D.L. prima dell’inizio dell’opera in oggetto. Dunque, il comportamento dell’impresa appare coerente con quanto disposto dal CSA, mentre non risulta comprensibile il comportamento della D.L. che, pur cosciente di una richiesta di lavorazioni eccedenti il dettato contrattuale, non abbia concordato subito con l’impresa, non solo un tempo maggiore, ma anche un congruo corrispettivo. Su tale valutazione del CTU è conforme anche il parere della Commissione di Collaudo che nella propria relazione riservata afferma: “Sempre in linea di diritto, dalla disamina degli atti si evince che l’o rdine di servizio N. 5 attiene all’esecuzione di lavori non previsti in contratto, resisi necessari, evidentemente, nel corso dei lavori, finalizzati al miglioramento delle opere ed alla loro funzionalità. La condizione per la quale l’Impresa ha firmato l’ ordine di servizio senza eccezione alcuna non rileva l’impossibilita della stessa di richiedere, in seguito ed in tempo utile, il riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti, vedi in proposito il DPR 207/10, Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve), comma 2 ….’.
Per quanto riguarda il conteggio il CTU ha dato atto di aver ricevuto le fatture relative alle lavorazioni e di averle compiutamente esaminate giungendo a ritenere del tutto congruo l’importo richiesto.
Sul punto non vi è alcuna doglianza specifica.
TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE AUTORITA’
SECONDO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE NOME
Le doglianze sono infondate.
Le stesse riguardano la riserva 12 richiesta in occasione del SAL n. 9 del diciannove dicembre 2013 ( con emissione in pari data dell’ODS n. 13 ) , confermata nei successivi atti contabili e nello stato finale per un importo complessivo di € 202.957,38.
Con detta riserva è stato chiesto di disapplicare le penali che la committenza aveva detratto dal corrispettivo, affermando la violazione del termine intermedio per i lavori di realizzazione dello scanno di imbasamento dei cassoni relativi al prolungamento antemurale INDIRIZZO
Si sostiene nella riserva :
‘la Committenza ha provveduto all’applicazione della penale in parola in ragione di un supposto ritardo nel completamento delle opere di prolungamento dell’antemurale INDIRIZZO e, segnatamente, delle attività di scanno di imbasamento dei cassoni. Sennonché, l’individuazione di un termine intermedio per il completamento dei testé menzionati lavori, da cui deriverebbe l’applicazione della penale atteso il suo superamento, deriva da una valutazione e determinazione unilaterale, arbitraria ed illegittima da parte della Stazione appaltante per numerosi fondati motivi…l’Atto Aggiuntivo rep. 24554, del 10.07.2013, già menzionato dal poc’anzi citato O.D.S. n.13, ove all’art. 7 prevede unicamente, ‘fermo quanto previsto a mente dell’art. 6 del contratto…’, l’aggiunta di ulteriori 69 giorni al termine di ultimazione già stabilito, con fissazione del termine ultimo dei lavori al 31 marzo 2015 .’.
L’Autorità Portuale e affermano che la penale intermedia sarebbe stata correttamente applicata sulla base del Contratto menzionando tra l’altro :
l’articolo 8, comma 1, del Contratto del dieci luglio 2012 (doc. 148 fascicolo primo grado) rubricato ‘Penali’, che, richiamando la disciplina del CSA, afferma l’applicabilità ‘ nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere ovvero per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori ‘.;
gli artt. 18, comma 2, lettera d) e 19, comma 5, del CSA (doc. 147 pag. 65 e 66 fascicolo di primo grado) che stabiliscono la doverosità dell’applicazione delle penali anche nel caso di ritardo nel rispetto delle soglie temporali intermedie che l’art. 19 fissa a 18 mesi, a 24 mesi, a 30 mesi e a 36 mesi dall’inizio dei lavori; la realizzazione del prolungamento era prevista nell ‘ ambito dei primi diciotto mesi;
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l’art. 79 del CSA che prevede le soglie temporali intermedie come inderogabili;
l’art. 5 dell’atto di sottomissione del 30 aprile 2013 che conferma le previsioni contrattuali;
il primo atto aggiuntivo del dieci luglio 2013 (doc. 150 fascicolo primo grado) che agli artt. 7 e 9 fa salve le previsioni del Contratto;
l’art. 5 secondo comma del secondo atto aggiuntivo che prevede solo l’interruzione , ‘ a far data dal 3.6.2014 ‘, della ‘ applicazione della penale comminata per il ritardo sui lavori di realizzazione del prolungamento dell’Antemurale INDIRIZZO
Ebbene il CTU non si è limitato, al contrario di quanto affermato da a rimettere al Giudice l’interpretazione dei dati documentali ma ha compiutamente risposto a tutte le osservazioni dei ctp confutandole con argomentazioni del tutto condivisibili.
Testualmente:
‘… con ordine di Servizio n°2 del 25/10/2012 …..sono state fornite tutte le indicazioni tecniche necessarie al R.T.I. per la costruzione del Pontile n°3 fissandone al contempo la data di ultimazione e la fruibilità del corpo d’opera per il giorno 01/06/2013…. il R.T.I. ha presentato con nota….del 05/06/2013 (quindi tardivamente) istanza di proroga del termine fissato pari a 45 giorni a partire dal 16/06/2013….. l’Autorità Portuale ha richiesto con nota 10255 del 12/06/2013 (doc. 48AP) parere al Direttore Lavori circa la proroga. Il DL ha riscontrato le note citate con propria 860/2013 del 24/06/2013(doc. 49AP): 1. accordando 40 giorni di proroga; 2. fissando conseguentemente il termine dei lavori del pontile n° 3 al 24/07/2013; 3. richiedendo al R.T.I. l’ag giornamento del cronoprogramma dei lavori entro 10 giorni dalla propria nota…… R.T.I. in data 05/07/2013…. ha presentato l’aggiornamento del cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale, relativamente al P.A.C., in ossequio alla soglia temporale fissata dal contratto, ha confermato (addirittura anticipandole): a) il termine per la prefabbricazione dei cassoni al 19/08/2013; b) il termine per il completamento dello scanno al 31/08/2013; c) il termine per la posa ed il riempimento dei cassoni al 30/09/2013. Detto cronoprogramma è stato accettato ai sensi dell’Art 19 comma 1)…… in data 10/07/2013 si è proceduto alla sottoscrizione del primo atto Aggiuntivo…. di cui alla Perizia di variante n°1 per il quale, i termini intermedi di consegna sussistono, avendo l’atto aggiuntivo semplicemente prorogato il termine di consegna finale. Per converso, esso non ha né espressamente né tacitamente modificato o reso inefficaci i citati termini intermedi, così come risulta dalla lettura sistematica dell’art. 7 e dell’art. 9 atto aggiuntivo (cfr art. 7 ‘fermo restando quanto previsto a mente dell’art. 6 del contratto 3894 del 10.7.2012…’; art. 9′ per tutto quanto non previsto nel presente atto restano ferme le previsioni di cui al contratto 3894 del 10.7.2012′)…… Chiarita definitivamente la sussistenza del termine intermedio, le indicazioni circa le lavorazioni di cui all’ordine di servizio numero 13 sono conseguenti alle prescrizioni di capitolato, disattese dal R.T.I. al momento dell’emissione del citato ordine ( 19/12/2013)….. in data 11/03/2014, il Direttore dei Lavori, alla presenza di due testimoni (stante il rifiuto del R.T.I. di partecipare alle operazioni di verifica) ha
proceduto alle operazioni di constatazione dell’avanzamento delle lavorazioni del corpo d’opera RAGIONE_SOCIALE., riscontrando il mancato rispetto della soglia intermedia (doc. 31R.T.I.), per cui ha proceduto a partire dal S.A.L. n° 11 ad irrogare la dovuta penale…. . il CSA..art. 18 “Penali in caso di ritardo’…. stabilisce le penali, nella stessa misura percentuale, anche nel caso di mancato “rispetto delle soglie temporali” definite dall’art. 19, comma 5…… i lavori di completamento del dovevano terminare entro 18 mesi dall’inizio lavori. La DL stabiliva il termine per il completamento di tale opera al 25.02.2014. Tuttavia, in base al Verbale di Constatazione dei lavori del 10.03.2014, i lavori non erano stati conclusi; la DL ha incominciato ad applicare la penale che al SAL 11 (lavori a tutto il 16.04.2014) ammontava a 106.899,38 €, mentre al SAL 12 (lavori a tutto il 03.06.2014) ammontava a 202.957,38 €……..Il CTU osserva che nel frattempo si sono verificati i seguenti importanti eventi dell’appalto: Veniva elaborata la Prima Perizia di Variante il cui atto di sottomissione è stato firmato dal il 30.4.2013. La perizia portava ad un incremento dell’importo contrattuale pari a 7.680.701,28 € e ad una proroga di 69 giorni della durata contrattuale. Dunque, tale Perizia, sebbene proroghi il tempo contrattuale, non rifasa le scadenze intermedie né le conferma esplicitamente. Solo all’art. 9 si afferma genericamente: “Per tutto quanto non previsto nel presente atto restano ferme le previsioni di cui al contratto rep. 3894 del 10.7.2012”. Il relativo atto aggiuntivo veniva stipulato il 10.7.2013., La DL, nel mentre applicava la penale intermedia relativa al PAC, con nota del 12.05.2014 evidenziava al RUP la necessità di una Seconda Perizia di Variante…. l’Amministrazione con decreto n. 144 del 2.8.2016 l’approvava. Inoltre, interveniva il Secondo Atto Aggiuntivo in data 30.10.2014 (rep. 25561) con il quale venivano integrate e variate alcune pattuizioni contrattuali. In particolare l’art. 5 stabilisce quanto segue : 1) conformemente al programma esecutivo dei lavori presentato da resta inteso che la penale nella misura di cui all’art. 18 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto, verrà applicata esclusivamente con riferimento al mancato rispetto dell’indicato termine di ultimazione del quindici dicembre 2015. 2) in conseguenza della variata organizzazione della tempistica delle lavorazioni …..l’applicazione della penale comminata per il ritardo sui lavori di realizz azione del prolungamento dell’Antemurale C. COGNOME si intende interrotta con effetto dal tre giugno 2014. Dal primo comma di tale articolo risulta che la penale, nella misura prevista dall’art. 18 comma 1, possa essere applicata esclusivamente per il mancato rispetto del termine di ultimazione finale e, quindi, non per le soglie temporali intermedie. Il secondo comma dell’articolo parla esplicitamente della penale applicata per il ritardo nei lavori di realizzazione del prolungamento dell’Antemurale INDIRIZZO. COGNOME che viene sospesa a far data dal 3.6.2014. Questo riferimento ad una data (3.6.2014) anteriore a quella del secondo atto aggiuntivo (30.10.2014) e coincidente con quella del SAL 12, in cui è stata applicata la penale di 202.957,38 €, appare come volon tà di non applicare la penale già “comminata” con tale SAL. Inoltre, è ben noto che la penale non può essere applicata parzialmente, cioè per un periodo sì e per un periodo no, perché perderebbe il suo scopo che è quello di sanzionare un ritardo di un’opera essenziale. Se viene desanzionato un periodo di ritardo successivo, non ha senso sanzionare un periodo di ritardo precedente. La penale, altresì, deve essere proporzionata all’interesse che il creditore aveva all’adempimento (v. art. 1384 codice civile e art. 145 c. 7 DPR 207/2010) e, quindi, commisurata al danno che la committente ha subito per il ritardo. In tale ottica, tenuto conto delle ragioni per cui la committente non ha ritenuto di applicare la penale per i ritardi
successivi al 03.06.2014 e considerata la variata organizzazione della tempistica delle lavorazioni di cui si è dato atto con il secondo atto aggiuntivo, l’applicazione di una penale per un ritardo rispetto ad una scadenza intermedia appare ingiustificata, tanto più se contestualmente la penale non viene applicata per il periodo successivo al 03.06.2014 ‘.
In buona sostanza il CTU ha correttamente considerato tutti gli atti intervenuti in occasione dei lavori dell’antemurale, ha rilevato l’esistenza di un termine intermedio non rispettato ma ha anche valutato tutto il disposto del secondo atto aggiuntivo che non solo ha modificato il termine finale stabilito originariamente ma ha anche indicato, per la penale applicata in relazione al ritardo sul termine intermedio ( quello di posa in opera dello scanno di imbasamento dei cassoni ) la sua interruzione dal primo giugno 2014.
Per il pregresso poi il perito ha fornito un’interpretazione del tutto condivisibile , anche considerando come vi sia stata una contrattazione in generale su tutta l’opera per cui è vero che è stato unicamente procrastinato il termine finale ma nell’ambito, si ribadisce, di una rivalutazione complessiva che ha anche statuito, interrompendo le penali al primo giugno 2014, riguardo ai termini intermedi .
Il CTU infine ha del tutto coerentemente richiamato la ratio della penale e la conseguente l’incongruità di applicarla, laddove si riten ga vigente il termine intermedio, parzialmente solo fino al primo giugno e non per il periodo successivo.
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TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE
TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE COGNOME
Le doglianze sono infondate.
Le stesse riguardano la riserva risarcitoria n. 14 (importo riconosciuto euro 41.221,12). Con tale riserva, apposta in calce all’ODS n. 15 dell’undici febbraio 2014 e del SAL 10 del sette marzo 2014 l’appaltatrice ha richiesto la corresponsione degli oneri e del risarcimento per eseguire le prestazioni prescritte nell’ stesso ( sondaggi e prove per verificare l’idoneità del materiale utilizzato per il riempimento dei cassoni ): in particolare € 47.142,57 a titolo di corresponsione dei maggiori costi sostenuti per eseguire le verifiche ed €2.958.876,88 per il connesso asserito anomalo andamen to dei lavori. Parte
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Dette verifiche terminavano il trentuno marzo 2014 e i risultati pervenivano il ventinove aprile 2014.
Il Tribunale, facendo proprie le risultanze della CTU, ha ritenuto parzialmente fondata la richiesta, riconoscendo all’ATI l’importo di € 41.221,12 per il costo dei sondaggi e delle prove.
L’Autorità Portuale e affermano che la pronuncia sarebbe contraddittoria in quanto lo stesso CTU aveva ritenuto lecita la prescrizione dei sondaggi per cui sarebbe operante la disposizione di cui all’art. 167 e art. 32 DPR 207/2010 ( prove e analis i non prescritte dal CSA ma necessarie anche dopo l’accettazione e posa in opera dei materiali e componenti ) che non prevedono il rimborso di tali costi restando gli stessi a carico dell’appaltatore.
Detta disposizione del resto era stata richiamata dalla stessa DL con nota con nota 271/2014 del 28/02/2014 contenente le prescrizioni tecniche per eseguire i sondaggi.
Ebbene, come condivisibilmente affermato dal CTU rispondendo ad analoghi rilievi dei CTP:
‘ l’impresa non può opporsi alla richiesta di verifiche da parte della D.L. anche se tale richiesta risulta improvvisa, inaspettata e non indicata esplicitamente nel CSA. In realtà il materiale poteva essere controllato prima della posa in opera nei cassoni, sia perché la verifica sarebbe stata più agevole da parte della DL o dei suoi addetti sia perché la verifica prima della posa in opera risulta più economica di quella dopo mediante sondaggi nei cassoni. In conclusione il CTU ritiene che, trattandosi di richieste lecite da parte della DL, ma non previste da contratto e non prevedibili, questa abbia diritto al riconoscimento dei costi sostenuti per l’esecuzione dei suddetti sondaggi’.
Gli appellanti incidentali sul punto non hanno elaborato una doglianza specifica e comunque, rileva il collegio, se è vero che i sondaggi in linea generale sono a carico dell’appaltatore tuttavia, per far ricomprendere i costi nel corrispettivo senza alcun aumento, occorre che si tratti di verifiche prevedibili e contenute in un ambito ordinario mentre nel caso di specie si è trattato di una verifica non prevista espressamente nel contratto e non prevedibile.
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TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE
MOTIVO APPELLO INCIDENTALE NOME
Le doglianze riguardano la riserva contabile n. 3 ( importo riconosciuto € 17.260,27 rispetto alla richiesta di € 43.637,09 ).
La riserva concerne la ritardata emissione dei SS.AA.LL. n.. 7 e 8.
E’ stata formulata in occasione del SAL n. 8 dell’undici ottobre 2013 e aggiornata in occasione del SAL 9 del ventitré dicembre 2013.
Secondo l’Autorità Portuale e il ritardo sarebbe derivato dalla mancata consegna dei disegni di contabilità propedeutici per la stesura dei SS.AA.LL. ai sensi dell’art. 180 DPR 207/2010.
Il CTU nella relazione integrativa ( pag. 52 ) non avrebbe risposto alla richiesta di chiarimenti sul punto.
Non si sarebbe inoltre tenuto conto del disposto di cui all’art. 102 CSA che anche ai fini del rispetto dell’art. 180 dpr 207/2010 citato pone a carico dell’appaltatore precisi adempimenti, quali i rilievi da effettuare prima, durante e al termine dell’ese cuzione delle opere; la relativa documentazione non era stata fornita da e ciò non avrebbe consentito alla DL di redigere i SAL.
Il CTU, replicando e ritenendo rilevante il mancato riscontro in atti di detta omissione, nonché il Tribunale recependone le conclusioni, avrebbero violato il principio dell’onere della prova; il ctp di comunque aveva rilevato come l’art. 23, comm i 1 e 4, del C.S.A. prevedeva due condizioni per l’emissione del SAL: che fosse stato raggiunto l’importo di sei milioni di euro e che fossero trascorsi tre mesi ‘dall’inizio dei lavori o dal pagamento della rata precedente ‘, condizione, quest’ultima, non verificatasi.
Il CTU avrebbe poi errato ritenendo prevalente l’art. 3, comma 5, del contratto che non stabiliva detti limiti in quanto si tratterebbe non di norme contrastanti ma di norme che si integrerebbero tra loro.
Sarebbe inoltre errato il riferimento del CTU ai SAL mensili, perché all’epoca in cui fu iscritta la riserva non era ancora stata introdotta detta cadenza.
Le doglianze sono infondate.
Il CTU, le cui conclusioni il Tribunale ha recepito:
ha dato atto di mancati rilievi del CTP dell’Autorità Portuale; la doglianza di quest’ultima poi è del tutto generica limitandosi a un mero richiamo delle difese di primo grado riguardo
al ritardo nella consegna degli elaborati e affermando erroneamente che il CTU non avrebbe risposto sul punto ;
b) ha motivato articolatamente sia in sede di primo elaborato che in sede di risposta ai rilievi del CTP
Riguardo all’asserita mancanza di documentazione contabile il CTU ha poi rilevato :
‘ La giustificazione della DL circa la ritardata consegna da parte dell’impresa della documentazione contabile non trova riscontro nella documentazione prodotta in atti. Inoltre, nel caso di mancata consegna dei disegni contabili relativi ad opere specifiche, come la diga a gettata Nord menzionata dal DL, si sarebbe potuto eventualmente rimandare la contabilizzazione solo di tali opere e non omettere del tutto l’emissione del SAL rimandandola fino al raggiungimento di una produzione ben oltre il doppio di quella prevista da capitolato per l’emissione del SAL’.
In buona sostanza, a prescindere dall’onere della prova comunque i SAL avrebbero potuto essere emessi per la somma inferiore trattandosi di contabilità relativa solo a opere specifiche e sul punto non vi è appello.
Ancora, riguardo agli altri rilievi, testualmente :
‘Il CTU osserva che l’onere della tempestiva contabilità dei lavori è a carico della DL e l’aver emesso un SAL per un importo molto maggiore (più del doppio) di 6.000.000 € previsto dall’art. 3 comma 5 del contratto e saltando la cadenza mensile tenuta nei mesi precedenti è una carenza addebitabile alla DL. Di conseguenza dimostrare l’impossibilità di poter emettere il SAL al raggiungimento dell’importo previsto (6.000.000 €) è un onere della DL e non dell’impresa. Si osserva, altresì, che non è onere dell’ appaltatore quello di comunicare il raggiungimento dell’importo sopra indicato, obbligo che, infatti, non è previsto da alcun documento contrattuale, bensì è onere del DL quello di mantenere la contabilità e di emettere lo stato di avanzamento dei lavori nei termini previsti (v. art. 23 c. 3). Si evidenzia, infine, che l’art. 3 comma 5 del contratto non prevede, a differenza dell’art. 23 c. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, che siano passati 3 mesi dal pagamento della data precedente per l’emissione del SAL successivo. Il CTU, tenuto conto della prevalenza dei contenuti del contratto rispetto a quelli del capitolato e considerate le tempistiche di emissione dei SAL circa mensili normalmente adottate dal DL, ad eccezione che in tale occasione, ritiene che il SAL avrebbe dovuto essere emesso al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti pari a 6.000.000,00 €’.
Per quanto riguarda poi il rapporto tra contratto e capitolato speciale il CTU ha reso non solo una valutazione di prevalenza ma, a prescindere da detto elemento, ha fornito un’altra motivazione, del tutto condivisibile e che attesta in buona sostanza come le stesse parti concordassero in sede esecutiva su tale interpretazione tanto che pacificamente in precedenza i SAL erano stati tutti emessi con cadenza pressochè mensile; sul punto non vi
è una specifica doglianza limitandosi l’appellante incidentale ad affermare del tutto genericamente che l’obbligo di SAL mensili all’epoca dei fatti non era stato ancora previsto formalmente .
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TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE
MOTIVO APPELLO INCIDENTALE
Le doglianze sono infondate.
Le stesse riguardano le riserve contabili n. 9, 30 e 40 (importo riconosciuto euro 451.614,73 per la riserva n. 9, euro 26.678,35 per la riserva n. 30 ed euro 17.015,73 per la riserva n. 40).
Le riserve sono state valutate insieme in quanto riguardano tutte le detrazioni operate dalla Direzione Lavori a seguito dei risultati delle prove di schiacciamento eseguite sul calcestruzzo posato in opera.
La riserva n. 9 è stata formulata in occasione del SAL n. 9 del diciannove dicembre 2013 ed è stata aggiornata in occasione del SAL 11 del diciassette aprile 2014 per l’importo di €451.614,73.
La riserva n. 30 è stata formulata in occasione del SAL n. 13 del cinque dicembre 2014 per l’importo di € 26.678,35
La riserva n. 40 è stata formulata in occasione del SAL n. 16 del due marzo 2015 per un importo complessivo di € 17.015,71.
Il CTU ha ritenuto fondate le riserve 9, 30 e 40, in quanto ha valutato eccessive le detrazioni effettuate dalla DL.
In particolare l’impresa, pur riconoscendo il diritto al deprezzamento all’esito delle prove di schiacciamento, ha ritenuto che il criterio di calcolo adottato dalla DL fosse errato e non corrispondente alla reale perdita di valore.
Secondo l’Autorità Portuale il CTU non avrebbe tenuto conto che il deprezzamento non riguardava solo la fornitura del calcestruzzo, ma anche quella dell ‘opera a causa dell’utilizzo
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di un materiale di caratteristiche inferiori rispetto a quanto previsto; nelle risposte alle note critiche il CTU si sarebbe limitato a ribadire che il metodo utilizzato nella perizia era il più congruo senza rispondere in modo specifico.
Anche secondo il CTU erroneamente avrebbe omesso di valutare la perdita secondo criteri condivisibili.
Il CTU poi erroneamente avrebbe creato un ‘nuovo prezzo’ del calcestruzzo, facendo riferimento alle tabelle del D.M. 11.12.1978 che però riguarda il calcolo della revisione prezzi contrattuali e non l’accertamento della riduzione del corrispettivo per vizi dell’opera.
Ebbene, il CTU ha risposto a detti rilievi compiutamente anche se in modo sintetico e condivisibilmente affermando in buona sostanza l’assenza di una modalità predefinita per il calcolo e ribadendo di aver in realtà considerato proprio la diminuzione di valore dell’opera e non il mero deprezzamento del calcestruzzo.
Testualmente :
‘ nel caso in oggetto possono esservi diversi metodi, più o meno severi, per il calcolo del deprezzamento dovuto alle minori caratteristiche del calcestruzzo adottato, tutti basati su criteri logici, atteso che la normativa non prevede modalità univoche e predefinite di determinazione di un deprezzamento Tuttavia, il CTU ritiene che, rispetto all’impegno lavorativo necessario per la realizzazione dell’opera, la valutazione del deprezzamento riportata in perizia sia la più congrua. Essa non si configura come la determinazione di un nuovo prezzo, ma prevede l’applicazione di un deprezzamento alla parte d’opera interessata dalla non conformità e proporzionale alle minori prestazioni misurate rispetto a quelle previste da progetto’.
Il CTU poi nella propria relazione aveva considerato validi i criteri indicati dall’appaltatrice motivando sul punto e ritenendoli
‘ maggiormente aderenti alla prassi adoperata per non conformità simili a quelle in oggetto ‘ e
maggiormente commisurati ‘ all’effettivo pregiudizio che le non conformità hanno conferito all’opera’.
Aveva poi rilevato come i criteri adottati dalla committenza fossero erronei anche in quanto l’opera era stata accettata e collaudata . Testualmente: ‘ alla detrazione consistente fatta sul prezzo dell’intera opera e non solo sul calcestruzzo fornito, era stata applicata anche una penale definitiva e consistente nonostante l’opera sia stata poi accettata e collaudata ‘.
Su tali rilievi gli appellanti incidentali non si sono confrontati specificamente ma si sono limitati a ribadire le argomentazioni di primo grado con ciò dovendosi anche sotto questo profilo ritenere infondata la doglianza.
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TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE
MOTIVO APPELLO INCIDENTALE NOME
Le doglianze sono infondate.
Le stesse riguardano la riserva contabile n. 23 (importo riconosciuto € 2.956,19).
La riserva n. 23 è stata formulata in occasione del SAL n. 12 del primo agosto 2014 ed è stata confermata e aggiornata nei successivi atti contabili per un importo complessivo di €142.928,38 riguardando in parte interessi per ritardata emissione del SAL e in parte lavori asseritamente non contabilizzati.
Per quanto riguarda il ritardo l’appaltatrice riteneva che lo stesso, considerate le opere realizzate, avrebbe dovuto essere emesso l’otto maggio 2014 chiedendo per interessi collegati al ritardo l’importo di € 58.380,46.
Il CTU, oltre ad aver ritenuto non accoglibile la domanda per i lavori non contabilizzati ha ritenuto il ritardo solo dal diciotto luglio 2014 ( ottenuta sommando quarantacinque giorni alla data del tre giugno 2014 di ultimazione dei lavori contabilizzati nel SAL ) al primo agosto 2014 e quantificando l’importo da riconoscere in € 2.956,19.
Il CTU ha risposto alle note critiche dei ctp affermando :
‘ non vi è alcuna dimostrazione concreta che le condizioni per l’emissione del SAL (lavori eseguiti per 6.000.000 €) fossero state già maturate alla data dell’otto maggio 2014, anche se è probabile che la soglia dei 6 milioni di euro fosse già stata raggiunta a tale data visto che alla successiva data del 3 giugno 2014 i lavori avevano raggiunto l’importo di 7.707.200,00 € ben più alto della soglia prevista. Tuttavia, il CSA (art. 23) parla chiaramente del raggiungimento di un importo non inferiore a 6.000 .000,00 €; dunque, vi è una certa flessibilità nel definire l’importo per l’emissione del SAL e l’importo di 7.707.200,00 € alla data del 3 giugno 2014 non contrasta con quanto stabilito dal CSA. Si considera, però, che il SAL 12 è stato emesso il 1 agosto 2014 e riguarda i lavori eseguiti fino al 3 giugno 2014, questa data coincide con la sospensione dei lavori per il sequestro del cantiere. Tempi e motivazioni di tale sequestro sono già stati trattati nel capitolo 1 di ricostruzione dei fatti. In base alla normativa (art. 141 del DPR 207/2010) ed al CSA (art. 23, c. 3) il DL deve emettere il SAL entro 45 giorni dal raggiungimento dell’importo netto lavori di 6.000.000 €. Alla data
del 3 giugno 2014 (data alla quale si riferisce la contabilità) l’importo netto lavori ammontava a ben 7.707.200,00 €, anche sensibilmente più alto della soglia di 6 milioni di euro’.
L’appellante incidentale afferma che in realtà l’art. 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010 prevede che «nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data sospensione».
Pertanto, l’emissione del SAL potrebbe avvenire solo dopo che siano trascorsi i 45 giorni (come previsto dal CSA) dalla sospensione e quindi nel caso di specie dal primo settembre 2014.
Ebbene anche sul punto il CTU ha rilevato, del tutto condivisibilmente, come
‘… l’art. 141 c. 3 richiamato dal CTP riguarda il caso in cui i lavori eseguiti non abbiano raggiunto la soglia dei 6.000.000 € alla data della sospensione…. Nel caso in oggetto, invece, al momento della sospensione era già stata superata abbondantemente la soglia dei 6.000.000 €, per cui la DL avrebbe dovuto certamente emettere il SAL nei tempi stabiliti dalla norma, ovvero entro 45 giorni dalla maturazione degli importi per lavori eseguiti sopra indicato…’.
L’appellante incidentale afferma poi che il CTU avrebbe errato in quanto avrebbe ‘ frainteso il reale titolo della domanda, che non riguarda la ritardata emissione del SAL, ma il mancato allibramento di determinate lavorazioni ‘ che non potevano essere contabilizzate per mancato invio della documentazione che era pervenuta solo tra il ventitrè e il trenta luglio 2014.
Il profilo di doglianza è infondato poiché non si confronta con il rilievo del CTU in base a cui al tre giugno 2014 l’importo era ben superiore ai sei milioni di euro, soglia che una volta raggiunta comportava l’emissione del SAL e non specifica se detta d ocumentazione, asseritamente arrivata in ritardo avrebbe comportato al tre giugno 2014 il raggiungimento di un importo di opere inferiore ai sei milioni di euro.
Per quanto riguarda poi l’affermazione secondo cui l’importo di € 7.707.000,00 al tre giugno 2014 sarebbe stato erroneamente ritenuto dal CTU che non avrebbe tenuto conto dell’arrivo , durante la sospensione per sequestro, di molti certificati di schiacciamento e altra documentazione si tratta di rilievo inammissibile: lo stesso infatti è indicato in meri termini di ‘probabilità ‘ e con riferimento del tutto generico al fatto che fossero pervenuti ‘molti ‘ certificati e ‘altra documentazione’ senza alcun ancoraggio a dati documentali specifici.
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TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE AUTORITA’ PORTUALE – SETTIMO -SETTIMO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE COGNOME
Le doglianze sono infondate.
Le stesse riguardano la riserva contabile n. 28 ( importo riconosciuto € 224.765,20 ).
La riserva n. 28 è stata formulata in occasione del SAL n. 13 del ventisei novembre 2014 ed è stata confermata nei successivi atti contabili per un importo complessivo di €1.091.296,00.
L’importo riconosciuto in sentenza è appunto di € 224.765,20.
Con tale riserva l’appaltatore ha richiesto il ristoro dai costi subiti e derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste nel Protocollo di Qualità sottoscritto in corso d’opera e non previsto in contratto.
Il CTU ha ritenuto fondata la richiesta in quanto il suddetto protocollo ha stabilito l’esecuzione di ulteriori adempimenti, non previsti in precedenza, ai fini della verifica della qualità dei materiali e delle opere.
Il CTU ha risposto analiticamente e condivisibilmente ai rilievi critici dei ctp come di seguito riportato.
Note critiche del CTP dell’Autorità Portuale.
‘Lo scrivente C.TRAGIONE_SOCIALE. insiste sul fatto che l’appaltatore ha liberamente assunto gli impegni connessi alla sottoscrizione del citato protocollo di qualità – sottoscritto senza riserve o richieste di compensi aggiuntivi come anche risulta dal verbale di riunione del 2 luglio 2014 (doc. 247) – nel suo stesso interesse, senza previsione di compensi di sorta. Inoltre, l’appaltatore non dimostra i maggiori costi asseritamente sopportati. Non risulta, infatti, provato l’utilizzo di ulteriore personale per attu are il protocollo di qualità, avendo l’appaltatore utilizzato il personale già impiegato nell’appalto.’
Note critiche del CTP di
‘Non sembra condivisibile l’affermazione del CTU, secondo la quale avere sottoscritto il Protocollo di Qualità implica condivisione delle specifiche modalità operative ivi indicate, ma non l’automatica accettazione dei maggiori costi conseguenti. E’ ovvio, infatti, tanto più in un appalto pubblico, che ogni prestazione, se a titolo oneroso, debba essere preventivamente quantificata, e che pertanto la firma del Protocollo senza avanzare pretese economiche non possa avere altro significato se non che non è dovuto alcun compenso.
Diversamente, non è accettabile che una Stazione appaltante pubblica possa essere sottoposta a richiesta di compensi non preventivamente concordati ‘.
Risposta del CTU
Il CTU osserva che l’impresa ha liberamente assunto gli impegni connessi con la sottoscrizione del citato protocollo di qualità, né poteva fare a meno di accettarlo. Tuttavia, essendo una prestazione aggiuntiva deve essere opportunamente retribuita. Il fatto che non sia stata preventivamente quantificata è una carenza che riguarda anche la DL e non solo l’impresa. Il fatto che la Stazione appaltante non abbia valutato preventivamente l’impegno ritenendolo sempre rientrante nel prezzo a corpo di contratto, non vuol dire, tuttavia, che l’impresa non possa legittimamente formulare riserva per vedersi riconosciuto il maggior impegno richiesto. Come evidenziato nella relazione peritale, ‘L’appaltatore ha iscritto la riserva in calce all’OdS con cui tali maggiori oneri sono stati richiesti all’impresa ed ha successivamente confermato la riserva sul registro di contabilità alla prima occasione utile successiva alla sottoscrizione dell’OdS. Il CTU ritiene, pertanto, che la riserva sia tempestiva ed ammissibile’
Ebbene, a fronte di tale condivisibile risposta l’appellante incidentale Autorità Portuale non ha effettuato alcuna doglianza specifica limitandosi a ribadire: a) che avendo l’appaltatore aderito liberamente al protocollo di qualità senza richiedere compensi aggiuntivi in sede di sottoscrizione del due luglio 2014 non avrebbe diritto ad alcun compenso; b) che non sarebbero stati poi provati i maggiori costi o l’utilizzo di personale aggiuntivo.
Osserva infine il Collegio come oltre a non essere stato previsto alcunchè riguardo a chi dovesse sopportare le relative spese, solo con l’ODS 29 del venti novembre 2014 la committenza, in aggiunta all ‘ ordine di effettuare le prove di compressione indicate nel protocollo, ha menzionato l’art. 56 comma 1 del CSA e affermato che ai sensi di detta clausola i costi sarebbero stati a carico dell’appaltatore. Di conseguenza correttamente ha iscritto solo in detta occasione apposita riserva. Cont
Come condivisibilmente indicato dal CTU
‘la firma da parte dell’impresa del protocollo di qualità, successiva alla sottoscrizione del contratto d’appalto, implica la condivisione di specifiche modalità operative ivi previste, ma non implica automaticamente l’accettazione dei maggiori costi conseg uenti, non risultando una specifica previsione in tal senso nel protocollo stesso. L’appaltatore ha iscritto la riserva in calce all’OdS con cui tali maggiori oneri sono stati richiesti all’impresa ed ha successivamente confermato la riserva sul registro di contabilità alla prima occasione utile successiva alla sottoscrizione dell’OdS. Il CTU ritiene, pertanto, che la riserva sia tempestiva ed ammissibile. Si evidenzia, altresì, che la ratio della previsione di capitolato richiamata dal DL nell’OdS n. 29 (art. 56 c. 1 lett. d del CSA), alla luce anche dell’art. 167 comma 8 del DPR 207/2010 a cui fa riferimento il CTP della committente, sia quella di prevedere a carico
dell’appaltatore il costo delle prove ordinate dal DL o dall’organo di collaudo ai fini della verifica dei materiali. Si ritiene che, in tale logica, rientri tra gli obblighi dell’appaltatore quello di sostenere il costo non solo delle prove ‘previste dalla normativa vigente’, ma anche di eventuali prove ulteriori richieste dal DL e motivate con esigenze particolari. Tuttavia, a parere del CTU non può rientrare in tale fattispecie la richiesta di sistematico raddoppio della frequenza delle prove sulla base di un’indicazione successiva alla sottoscrizione del contratto e difforme dalle previsioni di gara, con un incremento degli oneri da sostenersi per le prove sui materiali significativamente superiore rispetto a quelli ragionevolmente prevedibili in sede di offerta. Il CTU ritiene, pertanto, fondata la riserva dell’appaltatore di riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti l’applicazione del protocollo di legalità sottoscritto nel corso dell’appalto’.
Parimenti le doglianze di non colgono nel segno.
Il fatto dedotto dalla DL che la sottoscrizione del protocollo fosse stata apposta dall’appaltatrice anche nel proprio interesse ( per sbloccare il cantiere sottoposto a sequestro preventivo il ventinove maggio 2014 ) e che il trenta ottobre 2014 si fosse obbligata ad ‘ eseguire le lavorazioni tutte di cui al Verbale di Ripresa 24.9.2014, oltre alle attività tutte contrattualmente pattuite, in conformità con la propria offerta ‘, restando ‘ espressamente inteso che nello svolgimento delle attività l’R.T.I. si conformerà al rispetto del Protocollo di Qualità, condiviso ed accettato in data 2 luglio 2014 ‘ costituisce un dato non dirimente rispetto al diritto al compenso.
L’interesse all’esecuzione dell’opera e quindi allo sblocco del cantiere è infatti un elemento esulante dalla causa del contratto e comunque era comune anche della committente ( tanto da aver consegnato essa stessa al PM il protocollo sottoscritto ); la nota del trenta ottobre 2014 sopra menzionata infine non riguarda il corrispettivo.
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TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE
La doglianza è infondata.
La stessa riguarda la riserva contabile n. 29 ‘Liquidazione attività eseguite nell’ambito dell’incidente probatorio, autorizzate dalla Committente e certificate dalla Direzione dei Lavori’ -.
L’importo richiesto era di € 237.964,61 per le attività di prelievo dei materiali lapidei per eseguire quanto disposto in sede di incidente probatorio dall’Autorità Giudiziaria. L’importo riconosciuto è stato di € 90.656,43.
La riserva n. 29 è stata formulata in occasione del SAL n. 13 del ventisei novembre 2014 per il maggiore importo di € 465.603,24.
In occasione del SAL n. 15 è stato riconosciuto l’importo di € 227.638,63, sicché l’impresa ha confermato la riserva per il solo importo eccedente tale contabilizzazione.
Il CTU ha ritenuto dovuto il minore importo di € 90.656,43 fornendo un analitico riscontro dei criteri di computo e dei dati considerati ai fini della quantificazione, in relazione in particolare all’utilizzo di mezzi.
Secondo l’appellante incidentale nulla sarebbe dovuto attesa l’assenza di responsabilità riguardo al disposto incidente probatorio.
Le argomentazioni non sono fondate.
In primo luogo infatti è stata la stessa committenza a riconoscere, seppure parzialmente, l’indennizzo richiesto.
In secondo luogo il CTU, con motivazione pienamente condivisibile, ha replicato ad analogo rilievo effettuato dal CTP e il motivo di doglianza nulla aggiunge di specifico limitandosi a ribadire quanto affermato in primo grado.
Il CTU ha infatti ritenuto, rispondendo alle note critiche:
‘Al riguardo non appare rilevante l’osservazione del DL sull’assenza di responsabilità della stazione appaltante: la corretta quantificazione di una lavorazione aggiuntiva eseguita dall’appaltatore prescinde da eventuali profili di responsabilità della st azione appaltante. Se per effettuare una lavorazione extracontrattuale l’impresa sostiene un costo per l’impegno di un mezzo, anche in un periodo di stand-by correlato alle specifiche esigenze temporali della lavorazione stessa, tale costo concorre certamente alla definizione del prezzo in economia per tale attività. Nello specifico, in particolare, si tratta di mezzi marittimi che non possono essere resi disponibili su base oraria ed il cui costo deve essere valutato sull’intero periodo per il quale i mezzi vengono mobilitati e resi disponibili e non sulla base delle sole effettive ore di impiego. Il CTU ritiene, pertanto, fondata la richiesta dell’impresa riguardo al riconoscimento dei costi di stand-by dei mezzi. Ai fini della quantificazione del valore delle prestazioni fornite dall’impresa per il prelievo di campioni di materiale lapideo, il CTP dell’impresa ha prodotto un computo di dettaglio degli uomini e dei mezzi impiegati. Tale computo è stato elaborato a partire dal computo redatto dal DL ed integrato con i periodi di standby’
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TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE AUTORITA’ PORTUALE NONO La doglianza è infondata.
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La stessa riguarda la riserva contabile n. 59 ( importo riconosciuto € 13.383,87 ).
Con tale riserva, iscritta nel SAL n. 22 del quindici settembre 2015, l’appaltatore ha chiesto il ristoro dai maggiori oneri, non previsti contrattualmente, sostenuti per la progettazione relativa alla variante ordinata dalla Direzione Lavori con l’ordine di servizio n. 41, concernente le sovrastrutture dei cassoni B1, B2, S1, S2, S.
Il Tribunale, facendo propria la valutazione del CTU, ha ritenuto fondata la riserva.
L’appellante incidentale afferma che il CTU nella quantificazione erroneamente avrebbe fatto riferimento al D.M. 4.4.2001 senza la decurtazione del 20% prevista dall’art. 4 comma 12 bis del DL 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici.
Il Giudice non si sarebbe espresso al riguardo.
Il motivo in realtà non tiene conto dell’espressa risposta ai rilievi critici da parte del CTU recepita per relationem dal Tribunale ( che pertanto ha statuito sul punto ) e non adduce altri elementi.
Il CTU osserva condivisibilmente come la riserva abbia ad oggetto attività di progettazione non previste dal contratto d’appalto ma resesi necessarie nel corso dei lavori e richieste dalla committente all’appaltatore.
Il CTU ritiene, pertanto, del tutto coerentemente, che la riserva fondata, che debba essere corrisposto all’appaltatore il corrispettivo per tale prestazioni aggiuntive senza decurtazione poiché il DM del quattro aprile 2001 non è cogente stabilendo solo una percentuale massima senza affermarne l’obbligatorietà.
Testualmente dalla relazione peritale :
‘Ai fini della quantificazione dell’importo da corrispondere per tale attività progettuale, si condivide il riferimento del DL alle previsioni del DM 04.04.2001 ‘Tariffe degli Ingegneri ed Architetti’ ed alla classe di lavori Ig ‘Strutture o parti di strutt ure in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche’. Alla luce delle informazioni disponibili, il calcolo del DL appare, pertanto, corretto. Relativamente alla riduzione del 20% applicata dal DL all’importo determinato in base alle tariffe sopra
richiamate, il CTU osserva che essa è applicata con riferimento a quanto previsto dall’art. 4 comma 12-bis del DL 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, il quale prevede che: ‘Per le prestazioni rese dai pro fessionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento’. Tale comma veniva richiamato dall’art. 17 comma 14 -quater della legge 109/1994, il quale prevedeva che: ’14 -quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.’ Il CTU osserva, tuttavia, che il dettato normativo sopra richiamato prevede che non possa essere applicata una riduzione dei minimi di tariffa maggiore del 20%, ma non impone che tale riduzione sia applicata in ogni caso e nella misura massima. Inoltre, tale previsione è stata abrogata con l’entrata in vigore del DLgs 163/2006 ‘
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QUARTO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE AUTORITA’
‘Errata determinazione interessi per ritardato pagamento dei SAL’
Secondo l’appellante incidentale il Tribunale ha conteggiato gli interessi per ritardato pagamento dei SS.AA.LL. partendo da una data iniziale errata.
Il CTU ha espressamente effettuato i conteggi in tal modo:
‘ ai fini del calcolo del termine ultimo per il pagamento il CTU ha considerato 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, a meno dei casi in cui la fattura dell’impresa sia pervenuta alla stazione appaltante successivamente alla scadenza di tale termine: in tal caso nel conteggio si è considerato quale termine ultimo per il pagamento il terzo giorno successivo a quello di ricezione della fattura (normale tempo massimo di accredito bonifico).
Secondo l’appellante incidentale invece i trenta giorni per effettuare il pagamento dovrebbero essere conteggiati a partire dalla data di ricezione della fattura e non già dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Il pagamento dovrebbe poi ritenersi avvenuto dal momento in cui l’Amministrazione ha disposto il mandato di pagamento per la banca e non dal giorno in cui l’impresa ha ricevuto
l’accredito sul proprio conto corrente dedicato ; avrebbe infine dovuto tenersi conto della necessità, per avere diritto al pagamento, di produrre anche le fatture quietanzate dai subappaltatori ex art. 118, comma 3, D.lgs. 163/2006 e art. 12 del Contratto.
Sulla base di tali conteggi, redatti utilizzando detti intervalli di tempo nel calcolo di interessi, l’importo complessivo sarebbe pari a € 110.103,57 ( 93.609,91 per interessi legali + 16.493,66 per interessi moratori ), inferiore a quello determinato in sentenza, pari a €160.786,61.
Il motivo è infondato.
Riguardo ai termini per il pagamento dopo l’emissione del certificato valgono i seguenti dati normativi e contrattuali.
L’art. 143 dpr 207/2010 così dispone: ‘…. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso…..i capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori”
L’art. 144 dpr 207/2010 così dispone : ‘…. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.”
L’art. 23 del capitolato speciale ‘ Pagamenti in acconto ‘ al comma 4 stabilisce : ‘ La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.’
L’art. 25 del capitolato speciale ‘ Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ‘al comma 2 stabilisce: ‘Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti’
Ebbene per quanto riguarda il termine iniziale non è in alcun modo previsto che lo stesso decorra dall’invio della fattura ma solo che il pagamento non avvenga in ritardo per colpa dell’appaltante.
Il CTU ha stabilito a tale proposito un criterio di calcolo corretto in quanto ha considerato la fatturazione come rilevante solo laddove la documentazione fosse stata inviata senza dare alla committente un tempo utile per il pagamento.
Per quanto riguarda poi la data da utilizzare per individuare l’avvenuto adempimento ( accredito effettivo o emissione del mandato di pagamento ) si rileva come ben potendo il capitolato speciale indicare un termine minore rispetto a quello stabilito dal regolamento di cui al dpr 207/2010 e utilizzando detto capitolato l’espressione ‘effettivo pagamento ‘ e ‘provvedere al pagamento’ si compie il riferimento a un dato che è esattamente quello riportato nella tabella utilizzata dal CTU e a cui il perito si è attenuto.
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QUINTO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE AUTORITA’ PORTUALE
‘Rigetto parziale della domanda riconvenzionale’
In relazione alla domanda riconvenzionale dell’Autorità per penali e risarcimento di ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale, il Tribunale di Roma ha riconosciuto legittima solo l’applicazione delle penali.
Per il resto infatti ha rigettato l’ulteriore domanda risarcitoria dell’Autorità ‘ attesa la generica deduzione dei danni asseritamente lamentati e tenuto conto che -stante la legittima applicazione delle penali contrattuali da ritardo – la Stazione appaltante avrebbe dovuto dare rigorosa prova della sussistenza di un danno ulteriore, non coperto dalle penali medesime ‘.
L’ ritiene erronea detta statuizione asserendo invece che siano dovuti sia il danno patrimoniale per mancato o ritardato utilizzo e sfruttamento economico dell’opera pubblica e da perdita di chance sia quello non patrimoniale relativo alla lesione dell’i mmagine. Co
Il motivo è infondato.
In primo luogo la penale riconosciuta ( volta a risarcire in modo predeterminato e forfettizzato il danno conseguente al ritardo ) è pari a circa tredici milioni e mezzo di euro per cui l’appellante incidentale non può limitarsi a dedurre la perdita di cha nce, la mancata utilizzazione dell’opera e quindi il mancato introito di canoni di concessione o il mancato
utilizzo commerciale dei moli ( somme tutte che sono state quantificate dall’appellante incidentale in misura notevolmente inferiore alle penali pagate ) in quanto avrebbe dovuto dedurre e provare che si sia trattato di danni non coperti dalla penale stessa.
Per quanto riguarda poi il danno non patrimoniale, che l’appellante incidentale sostiene essere al di fuori della penale, anche accedendo a detta tesi si tratta di un danno che non deve essere riconosciuto in quanto già ne difetta una compiuta e specifica allegazione.
In particolare non è provato che sia addebitabile a un comportamento dell’appaltatrice, in assenza tra l’altro finanche di un rinvio a giudizio, il sequestro giudiziario che ha bloccato il cantiere per un’ipotesi di reato di frode in forniture ( riguardo a lla difformità dei materiali lapidei utilizzati rispetto al capitolato ).
L’affermazione del CTU secondo cui la difformità evidenziava ‘ criticità particolari riguardanti le caratteristiche di durata e resistenza nel tempo delle opere realizzate dal RTI. Dunque, il non era affatto estraneo alla vicenda’ rimane un dato generico e comunque non univoco ben potendo a sua volta anche essere parte offesa della frode. Cont Cont
Il danno all’immagine collegato ‘ alla circostanza che la mancata realizzazione di un’importante opera strategica nei termini prefissati comporta una lesione dell’immagine nei confronti del pubblico con conseguente venir meno della fiducia nei confronti dell’operato dell’amministrazione e comunque una svalutazione dell’efficienza dell’attività amministrativa ‘ rimane infine un’affermazione del tutto generica senza alcun aggancio specifico a una risonanza pubblica nei termini suddetti e legata a detto ritardo.
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SESTO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE AUTORITA’ PORTUALE
Rigetto domanda di manleva.
Il Tribunale ha così disposto:
‘ La Stazione appaltante non risulta aver dedotto in maniera specifica gli inadempimenti posti in essere dalla Direzione dei Lavori ed il nesso causale con l’asserito danno cagionato all’Autorità Portuale convenuta. Ne consegue che, in tale situazione di ca renza di allegazioni e di dimostrazione di qualsivoglia responsabilità della Direzione dei Lavori, la domanda non può trovare accoglimento ‘.
L’Autorità Portuale sostiene l’erroneità della statuizione in quanto aveva indicato nelle riserve una serie di inadempimenti della direzione lavori e, nell’atto di chiamata in causa, erano stati notificate a anche dette domande e le relative motivazioni. Cont
Si afferma poi che il Tribunale non avrebbe considerato come, a riscontro della specificità della domanda di manleva, la stessa avesse preso posizione per le singole riserve già nell’atto di costituzione.
Si richiamano infine a sostegno le clausole di contratto tra e Cont
Testualmente :
‘l’articolo 6, l’articolo 8, comma 1, lettere b), h) e i) nonché l’articolo 11, comma 5 del contratto di direzione lavori (cfr. pag. 119 e seguenti della comparsa di costituzione). In particolare, all’art. 8 erano stabiliti tutti gli obblighi e oneri contra ttuali a carico dell oltre quelli stabiliti dalle norme di legge e regolamenti vigenti ed applicabili, nonché quelli contenuti nel capitolato prestazionale. La si era obbligata (lettera i del comma 1) a mantenere indenne l’Autorità da og ni conseguenza che potesse derivare dallo svolgimento del servizio e a manlevarla da ogni azione che potesse derivare sempre dallo svolgimento del servizio. L’art. 11 ha precisato ulteriormente le responsabilità dell nei confronti dell’Amministrazione La si era obbligata ad eseguire l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto; in caso di mancato adempimento era previsto che l’Ente si potesse rivalere sulle garanzie prestate (art. 6) e/o applicare penali per ritardo nelle attività di redazione della contabilità e dello stato avanzamento lavori (art. 7).
Inoltre, l’Autorità ha dedotto – sempre in comparsa di costituzione (pag. 120) – che la Direzione Lavori ha altresì la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’Ufficio di direzione lavori ed in particolare, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 5.10.2010, n. 207, cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto; ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base sia del controllo quantitativo e qualitativo, sia degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche e tecniche, nonché verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti .’
Il Tribunale avrebbe pertanto errato e comunque l’appellante incidentale ribadisce la responsabilità della Direzione Lavori per la riserva 3 ( tardiva emissione del SAL n. 8 riconosciuto per € 17.260,27 ) , per le riserve 9, 30 e 40 ( restituzione detrazioni per calcestruzzo ) nonché per le riserve 23 ( ritardata emissione del SAL 12 per € 2.956,19 ) e 28 ( maggiori oneri per sottoscrizione del protocollo di qualità ), per le riserve risarcitorie 4 ( compensi per lavori aggiuntivi e danno da ritardo, riconosciuta solo per i lavori aggiuntivi
), 12 ( disapplicazione della penale ) e 14 ( importo riconosciuto di € 41.221,12 dovuto alla richiesta di verifiche su calcestruzzo che avrebbero asseritamente potuto essere eseguite prima ) .
La doglianza è infondata sulla base dei seguenti rilievi.
La motivazione a supporto della manleva da parte dell’Autorità Portuale con riferimento specifico alle singole riserve coinvolgenti in astratto una possibile responsabilità della direzione lavori è stata articolata solo nella memoria conclusionale di primo grado mentre avrebbe dovuto essere specificata già nell’atto di chiamata di terzo, non essendo sufficiente a tale proposito, ai fini di consentire la difesa della indicare tutte le riserve fatte valere da e in quanto già in detta sede era possibile per l’Autorità Portuale effettuare detta specificazione. Cont
Nulla di tutto ciò è stato fatto nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni laddove era quantificabile l’importo delle riserve che avrebbero potuto coinvolgere la DL la quale, seppur tenuta a tenere indenne la committente comunque lo è nei limiti in cui una responsabilità a suo carico è stata individuata con specifico riferimento agli obblighi contrattuali violati che parimenti debbono essere compiutamente e tempestivamente allegati e provati.
Del tutto correttamente pertanto il Tribunale ha respinto la domanda per genericità e sul punto non solo l’appellante incidentale non si confronta in modo sufficiente ma addirittura rileva come alla genericità avrebbe dovuto conseguire una pronuncia di inammissibilità della domanda di manleva e non di infondatezza.
Il fatto che in questo caso poi costituendosi in primo grado la Direzione Lavori abbia negato la fondatezza delle singole riserve non ha rilevanza ai fini della specificità della domanda.
Si rileva ad abundantiam come per la massima parte di dette riserve anche a voler superare detto rilievo comunque si tratterebbe di danni richiesti per comportamenti che non sono in alcun modo addebitabili a un inadempimento della dl.
Per le riserve risarcitorie 4 e 12 in particolare si tratta di lavori aggiuntivi necessari o comunque previsti come possibili in base al contratto, rispetto a cui è stato riconosciuto solo il corrispettivo dovuto e nulla per il ritardo o l’anomalo andamento per cui non vi è luogo ad alcuna responsabilità della direzione lavori; per la riserva 12 si tratta solo di restituzione di
importi trattenuti e non di ritardi o risarcimenti per comportamenti specifici della DL tanto più che il CTU ha dovuto effettuare un’articolata analisi verificando le contrapposte posizioni delle parti, anche dell’Autorità Portuale che invece riteneva corr etta la trattenuta.
Per le riserve contabili 9,30,40 si tratta solo di restituzioni di somme trattenute e che comunque fanno parte del corrispettivo dovuto per cui non è provato il danno. Per la riserva contabile 28 si tratta di un protocollo sulla cui sottoscrizione non è stata riscontrata alcuna inadempienza da parte della DL che anzi in tal modo ha ottenuto lo sblocco del cantiere e si tratta di mero pagamento di prestazioni effettuate in adempimento del protocollo stesso.
Quantificazione.
Occorre premettere come la liquidazione coatta amministrativa di non influisca sulle voci di credito per corrispettivi e di debito per penali poiché le stesse riguardano lavori e comportamenti successivi al trentuno ottobre 2015 come da tabella a pag. 67 della ctu.
Gli importi per riserve risarcitorie, contabili e per interessi su ritardati pagamenti in quanto riguardanti lavori antecedenti la liquidazione coatta sono invece decurtate del 20% ossia della quota di partecipazione di al RTI.
In particolare.
Per le riserve risarcitorie è stato riconosciuto l’importo di € 426.578,50 da decurtare del 20% = € 341.262,80.
Su detta somma deve essere calcolata la rivalutazione nell’arco temporale indicato dal Tribunale ( da marzo 2018 alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado ) nonché sono dovuti gli interessi compensativi sulla somma anno per anno dovuta e rivalutata da marzo 2018 alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado; sono poi dovuti su detto importo gli interessi legali successivi alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo.
Per riserve contabili è stato riconosciuto l’importo di € 1.267.292,38 da decurtare del 20% = € 1.013.833,90 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo
grado ( come indicato dal Giudice di prime cure senza che vi sia doglianza sul punto ) al saldo.
Per gli interessi su ritardati pagamenti SAL è stato riconosciuto l’importo di € 160.786,61 da decurtare al 20% = € 128.629,29 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado ( in quanto in detto provvedimento nulla era stato riconosciuto a titolo di ulteriori interessi e non vi è appello sul punto ) al saldo.
Spese di lite.
La motivazione addotta dal Tribunale riguardo alle spese di lite anche in punto di compensazione ( sulla base della reciproca soccombenza e della grande riduzione degli importi riconosciuti a rti ) è pienamente condivisibile e deve essere mantenuta considerando anche la ridottissima riforma della sentenza stessa.
Per quanto riguarda il presente grado parimenti vi è reciproca soccombenza tra per cui devono essere compensate le spese.
e
Quelle sostenute da e da sono a carico di Autorità Portuale, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il primo motivo di appello principale e accoglie il settimo motivo di appello principale proposti da in concordato preventivo;
accoglie il primo motivo di appello incidentale proposto da
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per l’effetto, accertata la liquidazione coatta amministrativa di pronunciata con dm del trenta ottobre 2015 pubblicato in GU l’undici novembre 2015, condanna
a pagare a
in concordato preventivo, per riserve risarcitorie, contabili e ritardati pagamenti SAL le seguenti somme, modificate rispetto a quelle liquidate dal Tribunale:
€ 341.262,80 per riserve risarcitorie oltre rivalutazione da marzo 2018 alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e interessi compensativi sulla somma anno per anno dovuta e rivalutata da marzo 2018 alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali successivi fino al saldo;
€ 1.013.833,90 per riserve contabili oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
€ 128.629,29 per ritardati pagamenti SAL oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
in
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Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NOME COGNOME NOME COGNOME