Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30812 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in confisca definitiva, in persona del l’amministratore giudiziario e legale rappresentante dottoressa NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore datata 19.4.2021.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -c.f. 800009240856 -in persona del commissario liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 316/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello d i RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 del consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto in data 30.5.2 005 la ‘RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pagg. 2 – 5) .
Premetteva che si era aggiudicata, per l’importo netto di lire 7.028.840.000, l’appalto dei lavori di urbanizzazione dell’agglomerato industriale RAGIONE_SOCIALE contrada Calderaro di RAGIONE_SOCIALE, secondo stralcio, e che i lavori erano stati oggetto, in data 24.7.1990, di consegna parziale siccome ancora in corso le indagini geologiche e geotecniche.
Premetteva altresì che, a seguito dell’espletamento delle indagini geologiche e geotecniche, si era fatto luogo in data 10.12.1990 alla consegna definitiva dei lavori, lavori da ultimare secondo le prescrizioni contrattuali entro il 9.6.1992.
Premetteva inoltre che si era appurato che agli esiti delle indagini geologiche e geotecniche non si conformavano le previsioni progettuali, sicché si era imposta la predisposizione, in data 25.11.1991, di una perizia di variante comportante una maggiore spesa di lire 3.473.229.480.
Indi esponeva che nelle more del finanziamento delle opere di cui alla perizia di variante i lavori dapprima, in data 6.4.1992, erano stati sospesi e poi, in data 4.5.1993, erano stati ripresi limitatamente alle categorie previste nel progetto originario.
Esponeva ancora che, eseguite tali opere, i lavori, con verbale del 7.7.1993, erano stati nuovamente sospesi a causa dell’in disponibilità delle risorse finanziarie -e successivamente, a seguito dell’approvazione del finanziamento e RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione in data 30.6.1994 di atto di sottomissione per l’ esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante, in tale data ripresi con termine di ultimazione entro il 30.12.1994 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva ulteriormente che i lavori, sospesi di nuovo in data 22.12.1994 e ripresi in data 8.2.1995, erano stati poi ultimati in data 22.6.1995, come da certificato di ultimazione del 26.6.1995, e collaudati in data 24.9.1998, come da certificato in pari data, approvato dalla stazione appaltante con delibera n. 129 del 13.11.2000.
Esponeva infine che, a causa dell’anomalo andamento dell’appalto, aveva iscritto nel registro di contabilità e, a conferma, nello stato finale apposita riserva volta a conseguire il risarcimento dei danni tutti sofferti, nella misura di lire 2.487.889.099, pari ad euro 1.284.887,48.
Chiedeva quindi accertare e dichiarare l ‘in adempimento del consorzio convenuto e, per l’effetto, pronunciarne condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.284.887,48, con interessi, anche anatocistici, e rivalutazione e con il favore delle spese (cfr. ricorso, pag. 5) .
Si costituiva il ‘RAGIONE_SOCIALE.
Eccepiva la tardiva iscrizione RAGIONE_SOCIALE riserva.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda e, in subordine, per la quantificazione in minor misura RAGIONE_SOCIALE avversa pretesa.
Espletata la consulenza tecnica d’uffi cio, acquisito il supplemento alla c.t.u., con sentenza n. 116/2010 i l tribunale dichiarava l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sospensione disposta in data 7.7.1993 e, per l’effetto, condannava i l ‘ RAGIONE_SOCIALE a pagare all ‘attrice l a somma di euro 282.507,15, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo (cfr. ricorso, pag. 7) .
Proponeva appello il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Resisteva la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; proponeva appello incidentale con riferimento alla disposta minore quantificazione dei danni.
Con sentenza n. 316 dei 22.11/1.12 .2017 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALE gravata sentenza, rigettava la domanda esperita in prime cure dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE e ne pronunciava condanna al pagamento delle spese del doppio grado.
Evidenziava la corte d’appello – in ordine al primo motivo del gravame principale -che l’appaltatrice avrebbe potuto avvedersi immediatamente RAGIONE_SOCIALE valenza pregiudizievole RAGIONE_SOCIALE sospensione dei lavori disposta in data 7.7.1993, sicché avrebbe senz’altro do vuto iscrivere la riserva nel verbale di sospensione dei lavori (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava, poi, che con l’atto di sottomissione sottoscritto in data 30.6.1994 la ‘COGNOME‘ aveva dichiarato ‘di accettare l’esecuzione dei nuovi lavori previsti nella citata perizia ‘ e di ‘ rinunciare con il presente atto ad ogni indennizzo previsto dagli artt. 13 e 14 del capitolato generale di Appalto del 16.7.1962 poiché le variazioni di lavoro previste non producono alcun pregiudizio economico per l’impresa’ (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 5 – 6) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE (già sRAGIONE_SOCIALE) ; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione.
Il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
CONSIDERATO CHE
C on il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, con riferimento al suo contenuto, per violazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ. e, con riferimento alla sua motivazione, per violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che l’impugnata sentenza non reca alcuna valutazione in ordine alla individuazione del momento idoneo a palesare l’attitudine pregiudizievole del la sospensione dei lavori ed in ordine alla individuazione delle circostanze idonee a rendere possibile l ‘ immediata percezione RAGIONE_SOCIALE valenza pregiudizievole dalla sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 15 -16) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350/1895; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a reputare non tempestiva l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE riserva relativa alla sospensione dei lavori per il periodo 7.7.1993 -30.6.1994 (cfr. ricorso, pag. 10) e a non tener conto delle gravi anomalie che hanno caratterizzato l’andamento dell’appalt o e delle argomentazioni da essa appellata addotte (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce in primo luogo che l’impugnato dictum non reca specificazione né delle concrete circostanze atte a connotare la sospensione dei lavori sin dall’inizio come pregiudizievole (cfr. ricorso, pagg. 19 -20) né delle concrete circostanze alla stregua delle quali essa ricorrente avrebbe potuto percepire sin dall’inizio la rilevanza pregiudizievole RAGIONE_SOCIALE sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto né de l rilievo per cui ‘è nel verbale di ripresa che deve formularsi la riserva’ (così ricorso, pag. 21) e per cui ‘nel verbale di ripresa dei lavori ha prontamente iscritto la riserva’ (così ricorso, pag. 22) né del rilievo per cui nel parere espresso, su richiesta del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dall’Ufficio del Genio civile di RAGIONE_SOCIALE si configura la sospensione dei lavori in data 7.7.1993 come tipica ipotesi di sospensione illegittima, in quanto disposta in attesa del perfezionamento del finanziamento RAGIONE_SOCIALE perizia di variante e dunque per cause imputabili alla stazione appaltante e perciò estranee all’ipotesi di cui all’art. 30, 2° co., del d.P.R. n. 1063/1962 (cfr. ricorso, pagg. 22 -23) .
Deduce in secondo luogo che la corte d’appello non ha tenuto conto delle argomentazioni da essa appellata addotte con riferimento all’atto di sottomissione, ossia che la sottoscrizione dell’atto di sottomissione non è valsa ad esimere la stazione appaltante dalle proprie responsabilità (cfr. ricorso, pag. 25) ; che la sospensione dei lavori disposta onde soddisfare esigenze RAGIONE_SOCIALE stazione appaltante è comunque illegittima indipendentemente dalla sottoscrizione di un atto di sottomissione (cfr. ricorso, pag. 25) ; che la rinuncia
di cui all’atto di sottomissione non attiene ai danni scaturiti dall’illegittima sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce in terzo luogo che la corte d’appello non ha tenuto conto delle argomentazioni da essa appellata addotte con riferimento alla natura giuridica RAGIONE_SOCIALE disposta sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce segnatamente che la corte di merito non ha tenuto conto del rilievo per cui, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1063/1962, le ragioni che valgono a legittimare la sospensione dei lavori sono da identificare con esigenze oggettive e sopravvenute, non previste e non prevedibili con l’ordinaria diligenza (cfr. ricorso, pag. 27) , del rilievo per cui, nella specie, la perizia di variante si è imposta a causa delle carenze RAGIONE_SOCIALE progettazione originaria palesate dalle indagini geologiche e geotecniche successive alla consegna parziale dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 27 – 28) e del rilievo per cui lo scioglimento dal contratto può da ll’appaltatore esser richiesto unicamente ne ll’evenienza di legittima sospensione dei lavori (cfr. ricorso, pag. 28) .
Le ragioni di censura veicolate dal primo motivo e dal secondo motivo di ricorso tendono a riproporsi e a sovrapporsi; il che giustifica la disamina contestuale dei medesimi mezzi di impugnazione; in ogni caso i motivi de quibus sono destituiti di fondamento e vanno respinti.
Va rimarcato, dapprima, che la conformità RAGIONE_SOCIALE sentenza al modello di cui all ‘ art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l ‘ osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell ‘ esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli
elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l ‘ ‘ iter ‘ argomentativo seguito (cfr. Cass. 27.7.2006, n. 17145; Cass. (ord.) 12.4.2011, n. 8294; Cass. 4.3.2011, n. 5241, secondo cui, ai fini dell’adeguata motivaz ione RAGIONE_SOCIALE sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, 2° co., n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite; Cass. (ord.) 9.2.2021, n. 3126, con specifico rif erimento al giudice d’appello ) .
In questi termini invano la ricorrente prospetta -con il primo mezzo di impugnazione -che l’impugnata sentenza non reca alcun riferimento né alle difese ed alle argomentazioni da essa appellata svolte a confutazione degli avversi motivi d’appello (cfr. ricorso, pag. 12) né ai motivi del proprio appello incidentale (cfr. ricorso, pag. 12) né alle difese ed alle conclusioni formulate in ap pello dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 13) .
11. Va rimarcato, poi, che, in tema di appalto di opere pubbliche, l ‘ appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dalla
amministrazione, ha l ‘ onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (se applicabile ‘ ratione temporis ‘ ) , e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni; cosicché, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall ‘ inizio, l ‘ appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (cfr. Cass. 23.3.2017, n. 7479; Cass. 27.10.2016, n. 21734) .
In questi termini la Corte di RAGIONE_SOCIALE in maniera ineccepibile e congrua, ancorché concisa comunque senza incorrere in alcuna forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – ha assunto che la sospensione dei lavori disposta in data 7.7.1993, in quanto evidentemente da correlare all’assenza di finanziamenti ( cfr. sentenza d’appello, pag. 3, segnatamente il punto 3) delle prospettazioni dell’iniziale attrice; ‘con verbale del 7 luglio 1993 la commessa veniva nuovamente sospesa, avendo esaurito la disponibilità economica e non essendo nel frattempo intervenuto il finanziamento integrativo ‘ : così ricorso, pag. 3, ove è riprodotto il riferito rilievo di cui all’iniziale citazione ) , fosse ab initio tale da configurarsi di valenza pregiudizievole ed al contempo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragione -la mancanza, appunto, di finanziamenti – che
l’aveva cagionata, che fosse tale da risultar di certo percepibile nella sua valenza pregiudizievole.
Cosicché l’impresa appaltatrice ha proseguito in maniera parimenti ineccepibile la Corte nissena -avrebbe dovuto senza dubbio iscrivere la riserva nel verbale di sospensione.
Va rimarcato, ancora, che la Corte siciliana ha soggiunto che neppure risultava che l’appaltatrice avesse iscritto la riserva nel verbale di ripresa dei lavori in data 30.6.1994 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Vero è che in questa sede la ricorrente ha addotto che, ‘con riferimento alla seconda sospensione disposta dall’ente appaltante, nel verbale di ripresa dei lavori ha prontamente iscritto la riserva (…)’ (cfr. ricorso, pagg. 22 e 25) .
Ma tanto ha dedotto reiterando sic et simpliciter il rilievo in tal senso svolto nei gradi di merito ( ‘circostanze e considerazioni che testualmente si ripropongono in questa sede, ribadendo che: (…)’: così ricorso, pag. 21) , per giunta, disattendendo -con riferimento alla risultanza del verbale di ripresa dei lavori l’onere dell’ ‘ auto sufficienza’.
Cosicché sovviene l’insegnamento – seppur espresso sullo specifico terreno del contenzioso elettorale – a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi a questa Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250) .
13. La ricorrente ha disatteso gli oneri di specificità e di ‘autosufficienza’ pur in ordine all’atto di sottomis sione.
Ben vero, si spiega che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ. -di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950; le sezioni unite hanno puntualizzato, sì, che il principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021), non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. E però hanno ribadito la necessità che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure) .
14. In ogni caso, non può non rimarcarsi che il rilievo motivazionale svolto dalla corte distrettuale in ordine all’atto di sottomissione ha valenza ‘ ad abundantiam ‘ (‘ad ulteriore conferma dell’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria avanzata (…)’: così sentenza d’appello, pag. 5) .
Cosicché sovviene l’insegnamento secondo cui è, propriamente , inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata svolta ‘ad abundantiam’ , e pertanto non costituente ‘ratio decidendi’ RAGIONE_SOCIALE medesima.
15. Si tenga conto, comunque, che l’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) , introduce nell ‘ ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura -che per ampia parte connota il secondo mezzo di impugnazione – concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305) .
16. C on il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod . proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.
Premette che la Corte di RAGIONE_SOCIALE, in dipendenza dell’erroneo assunto RAGIONE_SOCIALE tardiva iscrizione RAGIONE_SOCIALE riserva, ha reputati assorbiti gli ulteriori motivi dell’appello principale e l’appello incidentale (cfr. ricorso, pag. 29; sentenza d’appello, pag. 6) .
Indi deduce che con i motivi dell’appello incidentale si era doluta per la mancata unitaria considerazione delle sospensioni, sicché le riserve non avrebbero potuto che reputarsi tempestive (cfr. ricorso, pagg. 30 – 31) .
Indi deduce che con i motivi dell’appello incidentale si era doluta per l’erronea valutazione delle richieste risarcitorie in relazione alle diverse voci di danno (cfr. ricorso, pagg. 31 – 34) .
17. Il terzo motivo di ricorso del pari va respinto.
È sufficiente ribadire l’elaborazione di questa Corte.
I l vizio d’omessa pronuncia , configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto,
deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 4079) .
La decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell ‘ assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza RAGIONE_SOCIALE valutazione di assorbimento -correttezza che viceversa è da riconoscere nella specie – avendo questa costituito l ‘ unica motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (cfr. Cass. (ord.) 12.11.2018, n. 28995) .
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
20. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte