Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5934 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a./c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con il ‘RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE / P_IVA – in persona del l’institore AVV_NOTAIO NOME COGNOME , giusta procura per notar COGNOME di Roma del 16.3.2012, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 8256/2018 della Corte d’A ppello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 6.6.2013 la ‘ RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con il ‘RAGIONE_SOCIALE, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma ‘ RAGIONE_SOCIALE
Esponeva che la convenuta le aveva affidato in appalto l’esecuzione dei lavori di ‘realizzazione dell’armamento ferroviario , inclusa la picchettazione su base assoluta, e dell’impianto di trazione elettrica’ di talune tratte della linea ferroviaria ‘ Monte del Vesuvio ‘ (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che nel corso dell’esecuzione dell’appalto aveva fatto luogo all’iscrizione in contabilità di numerose riserve, ovvero, tra le altre, all’iscrizione della riserva n. 52, concernente i maggiori oneri sostenuti e i danni sofferti a causa del mancato rispetto, per cause ad essa certamente non imputabili, del termine previsto per l’ultimazione dei lavori ; all’iscrizione del la riserva n. 53, concernente i maggiori oneri sostenuti ed i danni sofferti a causa dell’esecuzione dei lavori di molatura delle rotaie, che l’appaltante aveva richiesto in aggiunta alle lavorazioni già previste in contratto; ed all’iscrizione della riserva n. 56, concernente i maggiori oneri sostenuti ed i danni sofferti a causa del
prolungamento dei tempi contrattuali dal 15.9.2009 al 29.5.2010 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Chiedeva quindi accertarsi e darsi atto del buon fondamento, peraltro, delle riserve anzidette e condannarsi controparte al pagamento degli importi corrispondenti con interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva ‘ RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Espletata la consulenza tecnica, con sentenza n. 13100/2017 il tribunale rigettava la domanda e condannava l’attrice alle spese di lite e di c.t.u.
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva
appello.
Resisteva ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 8256/2018 la Corte d ‘Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Reputava la corte che il primo motivo d’appello , concernente la riserva n. 52
-motivo con il quale l’appellante aveva addotto che il tribunale aveva erroneamente confuso i profili della tempestiva iscrizione e della esaustiva esplicazione della riserva (cfr. sentenza d’appello, pag. 5; ricorso, pag. 7) -non recava censura del passaggio motivazionale finale al riguardo svolto dal tribunale, ossia del rilievo secondo cui l’iscrizione della riserva nel registro della contabilità n. 20 del 13.7.2009 doveva reputarsi inammissibile in quanto consistente, in spregio all’art. 34 delle condizioni generali di contratto , in un mero richiamo alla nota formulata dall’appaltatrice in data 3.7.2009 all’atto della sottoscrizione del verbale di ultimazione generale dei lavori (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Reputava dunque che il primo mezzo di gravame non risultava idoneo ad inficiare la motivazione in parte qua del primo dictum ; viepiù che il primo motivo d’appello neppure recava censura dell’ulteriore argomento speso dal tribunale a tenor del quale le riserve iscritte successivamente non esplicitavano la ragione del maggior compenso richiesto, nella misura di euro 1.112.793,97, rispetto a ll’import o iniziale (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Reputava la corte che il secondo motivo d’appello, concernente la riserva n. 56 -motivo con il quale l’appellante aveva addotto che il tribunale aveva erroneamente reputato intempestiva la riserva, siccome non aveva valutato che l’iscrizione era avvenuta ben prima, all’atto dell’emissione del registro di contabilità n. 20 del 3.7.2009 (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) -del pari non recava censura del passaggio motivazionale essenziale di cui al primo dictum , ancorato al rilievo per cui la riserva era stata iscritta genericamente nel verbale di ultimazione dei lavori in data 20.6.2009 ed al rilievo ulteriore per cui l’appaltatrice avrebbe dovuto reiterarla nel primo atto di contabilità, ossia nel registro di contabilità n. 21 del 24.11.2009 , ‘mentre, al contrario, la stessa era stata iscritta solo nel successivo Registro della Contabilità n. 22 del 23/7/2010’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Reputava dunque che il secondo mezzo di gravame parimenti non risultava idoneo ‘ a scalfire la corretta motivazion e del giudice di primo grado’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Reputava la corte che il terzo motivo d’appello, concernente la riserva n. 5 3 -motivo con il quale l’appellante aveva addotto che il tribunale aveva erroneamente considerato intempestiva la riserva in quanto non ‘trascritta nel
primo atto contabile successivo all’insorgenza del fatto o dell’atto determinante il pregiudizio’ (così sentenza d’appello, pag. 10) ; motivo, segnatamente, con il quale l’appellante aveva a ssunto che unicamente il fatto che riveste valenza tale da ripercuotersi in termini economici negativi, genera l’obbligo della riserva, cosicché aveva tempestivamente iscritto la riserva nel registro di contabilità n. 20 del 13.7.2009, ‘salvo poi esplicitare la stessa riserva al momento in cui era stata in grado di percepire e qua ntificare i maggiori oneri sostenuti’ (così sentenza d’appello, pag. 11) -non appariva meritevole di seguito.
Reputava invero che la riserva è da iscrivere nel momento in cui la ‘potenzialità dannosa’ dell’evento si manifest a ‘secondo criteri oggettivi e di media diligenza’, cosicché , nella specie, la riserva andava iscritta immediatamente dopo l’esecuzione delle lavorazioni di molatura aggiuntive nel primo atto contabile successivo all’evento (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) .
Avverso tale sentenza la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla base di sette motivi.
‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari la controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ., de ll’art. 34 delle C.G.C. di ‘R.F.I.’ e dell’art. 17 della convenzione rep. n. 7/2005 del 21.1.2005.
Premette che con il primo m otivo d’appello aveva censurato la contraddittorietà della motivazione del primo dictum , siccome il tribunale aveva confuso i profili della asserita intempestività dell’iscrizione e della asserita irrituale esplicazione della riserva n. 52 (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) .
Indi deduce che la medesima contraddittorietà inficia il secondo dictum (cfr. ricorso, pag. 11) , siccome la Corte di Roma ha genericamente condiviso la ricostruzione in fatto e le argomentazioni svolte dal tribunale (cfr. ricorso, pag. 7) e non ha in realtà scrutinato il primo motivo d ‘appello (cfr. ricorso, pag. 10)
.
Deduce che, contrariamente all’assunto di entrambi i giudici del merito, la riserva n. 52 è stata tempestivamente iscritta e ritualmente esplicata, conformemente alle prescrizioni dell’art. 17 del contratto d’appello e dell’art. 34 delle C.G.C., nel primo documento contabile utile, ossia nel registro di contabilità n. 20 del 13.7.2009 (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce del resto che dal verbale di ultimazione generale dei lavori ’emerge che alla data del 3 luglio 2009 le lavorazioni non erano ancora ultimate’ (così ricorso, pag. 13) e che unicamente in data 29.5.2010 è stato ‘redatto il verbale di ultimazione dei lavori nel quale veniva dato atto della intervenuta ultimazione delle lavorazioni ancora in carico alla RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce al contempo che la riserva n. 52 è stata ritenuta tardiva in quanto genericamente iscritta mercè il richiamo alla nota LE/MV7030/09 e nondimeno la medesima nota non è stata correttamente valutata dalla corte d’appello (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce invero che nella nota LE/MV7030/09 ha ‘esplicato nel dettaglio le quantificazioni relative ai maggiori oneri e danni sopportati in termini di spese generali’ (così ricorso, pag. 16) .
Deduce, per altro verso, che la riserva n. 52 è stata dal c.t.u. designato dal tribunale ritenuta fondata nel merito (cfr. ricorso, pag. 18) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza in relazione a ll’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. ed all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduc e che l’impugnata statuizione è nulla per mancanza di motivazione (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce segnatamente che la Corte di Roma si è limitata a riprodurre la motivazione della prima statuizione ‘senza, tuttavia, formulare un autonomo processo deliberativo’ (così ricorso, pag. 20) ; che dunque la motivazione dell’impugnata pr onuncia è meramente apparente (cfr. ricorso, pag. 20) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e d all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che la motivazione dell’impugnata sentenza è irriducibilmente contraddittoria (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce che ‘nell’atto di appello (…) h a espressamente indicato le ragioni per le quali la riserva in esame doveva considerarsi ritualmente proposta (…) e non genericamente formulata’ (così ricorso, pag. 22) .
11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e d all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che nel l’atto d’appe llo erano ben individuate le ragioni relative all’aumentato importo della riserva rispetto all’inziale iscrizione (cfr. ricorso, pag. 24) .
Deduce del resto che trattavasi di maggiori oneri e di maggiori danni da prolungamento dei lavori, sicché la riserva è stata progressivamente aggiornata all’atto dell’emissione dei s.a .l. successivi (cfr. ricorso, pag. 24) .
12. Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono evidentemente connessi, siccome tutti si riconnettono al primo motivo dell’appello esperito dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e tutti , quindi, concernono la riserva n. 52; in ogni caso, i medesimi motivi sono privi di fondamento e da respingere.
13. I l primo motivo non si correla alla ‘ ratio in parte qua decidendi ‘.
Si sono anticipati i rilievi motivazionali in parte qua agitur .
Ulteriormente la corte di merito ha affermato che ‘nella censura dell’appellante non vi è alcun argomento speso per denunziare l’erroneità dell’assunto del primo giudice, mancando del tutto una parte argomentativa volta a sostenere che il mero richiamo alla suddetta nota era sufficiente ai fini della regolare iscrizione della riserva (…)’ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Ebbene, il mezzo in disamina non reca censura né del testé riferito passaggio motivazionale né del passaggio motivazionale che vi si correla e dapprima enunciato, in sede di illustrazione dell’impugnato dictum , alla cui stregua la corte
distrettuale ha dato atto della mancata censura del rilievo argomentativo finale svolto dal tribunale in ordine alla riserva n. 52 (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Il mezzo in disamina, viceversa , ‘ gravita ‘ -inappropriatamente – intorno al rilievo (‘il punto è (…)’: così ricorso, pag. 12) per cui ‘la riserva n. 52 è stata tempestivamente formulata dall’Impresa oltre che ritualmente esplicata (…)’ (così ricorso, pag. 12; cfr., analogamente, memoria della ricorrente, pag. 3) .
Piuttosto, sarebbe stato necessario, con il primo motivo di ricorso, censurare in modo puntuale -pur attraverso la pertinente formulazione della rubrica del mezzo di impugnazione -ed ‘autosufficiente’ l’inidoneità argomentativa del motivo d’appello postulata dalla corte territoriale e non già -si ribadisce -prospettare tout court la tempestiva e rituale formulazione della riserva n. 52.
Di contro, la ricorrente in maniera reiteratamente inconferente adduce, ed in tal guisa si astrae dall’ iter motivazionale in parte qua della corte d’appello , che ‘la Corte di merito ha ritenuto la riserva intempestiva in quanto genericamente formulata da RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’art. 34 delle C.G.C. di R.F.I. (…)’ (così ricorso, pag. 11) e che, invece , ‘è circostanza pacifica (…) la tempestiva iscrizione della riserva n. 52 sul Registro di contabilità n. 20’ (così ricorso, pag. 11) .
Del tutto ingiustificata è la denuncia -veicolata dal secondo motivo -di difetto di motivazione.
La motivazione viceversa -così come è reso patente dai menzionati stralci motivazionali – vi è e non è per nulla apparente, siccome dà compiutamente ed intellegibilmente conto dell’ iter logico-giuridico (‘il motivo in esame non risulta idoneo ad intaccare la motivazione del primo giudice ‘: così sentenza d’appello, pag. 8) che la corte di merito ha seguito (il vizio di motivazione apparente ricorre allorquando -il che non è nella specie – il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) .
Ovviamente -con precipuo riferimento al terzo motivo -va ribadito l’insegnamento a tenor del quale, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., al di là dell’ipotesi del ‘contrasto irriducibil e tra affermazioni inconciliabili’, insussistente senza dubbio nel caso de quo , non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) .
Per altro verso, si ammetta pure che il terzo motivo in certa qual misura attinga la ‘ ratio decidendi ‘ sulla cui scorta la corte distrettuale ha fatto luogo alla reiezione del primo motivo d’appello (‘nell’atto di appello l’odierna esponente aveva espressamente censurato (…) il capo della sentenza che aveva
ritenuto la riserva inammissibile in quanto genericamente formulata con il richiamo alla Nota n. LE/MV/084/08 del 6 ottobre 2008′: così ricorso, pag. 21) .
E tuttavia lo stralcio della pagina 25 dell’atto d’appello – riprodotto alle pagine 21 e 22 del ricorso -dà pieno riscontro dell’affermazione della corte territoriale, ossia del difetto di ‘una parte argomentativa volta a sostenere che il mero richiamo alla suddetta nota era sufficiente ai fini della regolare iscrizione della riserva (…)’ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Del resto, le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l ‘ impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199) .
In tal guisa, ad integrare la parte argomentativa del motivo di gravame che l’RAGIONE_SOCIALE ebbe ad esperire, non è bastevole che la stessa appellante, qui ricorrente, avesse addotto tout court di aver esplicitato la riserva, ‘indicando le ragioni poste a base della richiesta risarcitoria, indicando e quantificando i maggiori oneri sostenuti’ e che sulla riserva avesse controdedotto il direttore dei lavori a dimostrazione della chiarezza delle ragioni della domanda (cfr., al riguardo, ricorso, pag. 21) .
17. Il passaggio argomentativo -con precipuo riferimento al quarto motivo -svolto infine dalla Corte di Roma a reiezione del primo motivo di appello
( ‘peraltro, non risulta neppure contrastato l’ulteriore argomento della motivazione impugnata, (…)’: cfr. sentenza d’appello, pag. 8) risulta chiaramente formulato ‘ ad abundantiam ‘ .
Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ‘ad abundantiam ‘ e non costituente , pertanto, ‘ ratio decidendi ‘ della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635; Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755) .
18. D’altronde, seppur il passaggio argomentativo svolto infine dalla corte di merito a reiezione del primo motivo d’appello integrasse un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘, soccorrerebbe in termini altrettanto dirimenti l’elaborazione di questa Corte espressa dagli insegnamenti n. 2108 del 14.2.2012 e n. 11493 dell’11.5.2018 (secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ‘rationes decidendi’ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività de lle altre, alla cassazione della decisione stessa) .
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ., dell’art. 34 delle C.G.C. di ‘R.F.I.’ e dell’art. 17 della convenzione rep. n. 7/2005 del 21.1.2005.
Deduce che, allorché ha respinto il secondo motivo d’appello – concernente la riserva n. 56 -la Corte di Roma è incorsa nelle stesse violazioni inficianti il primo dictum (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere tempestivamente proposta la riserva anticipata sui verbali di ultimazione parziale dei lavori e poi definitivamente esplicata alla cessazione della continuazione nel registro di contabilità n. 22 del 23.7.2010 (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce che l’esegesi dell’art. 34 delle C.G.C. proposta dal c.t.u. e recepita dalla corte di merito, esegesi che anticipa al verificarsi del fatto dannoso l’onere dell’impresa di attendere all’iscrizione della riserva, ‘è errata perché scinde e separa la conoscibilità dei fatti e delle circostanze dalla loro qualificata incidenza economica pregiudizievole’ (così ricorso, pag. 29) .
Deduce quindi che la corte distrettuale avrebbe dovuto valutare la riserva n. 56 come tempestiva oltre che come ritualmente proposta (cfr. ricorso, pag. 31) .
20. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
Deduce che ‘a pag. 30 dell’atto di appello (…) aveva espressamente censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui non aveva ritenuto la riserva n. 56 tempestivamente proposta’ (così ricorso, pag. 32) .
Deduce che sul punto la Corte di Roma non si è pronunciata (cfr. ricorso, pag. 32) .
21. Il quinto motivo ed il sesto motivo di ricorso sono chiaramente connessi, siccome entrambi si riconnettono al secondo motivo dell’appello esperito dalla
RAGIONE_SOCIALE ed ambedue, dunque, afferiscono alla riserva n. 56; comunque, i medesimi motivi sono analogamente privi di fondamento e da respingere.
22. Il quinto motivo del pari non si correla alla ‘ ratio in parte qua decidendi ‘.
Si è anticipato che la Corte di Roma ha affermato che il secondo motivo d’appello non valeva ad inficiare ( ‘l’appellante non sembra aver colto il nucleo fondante della motivazione impugnata, (…)’: così sentenza d’appello, pag. 10) i rilievi motivazionali formulati in ordine alla riserva n. 56 dal tribunale (‘la riserva era stata iscritta genericamente nel verbale di ultimazione lavori del 20 giugno 2009 e (…) avrebbe dovuto ripeterla nel primo atto di contabilità’: così sentenza d’appello, pag. 10) .
Ebbene, il mezzo in disamina similmente non reca censura dei passaggi motivazionali cui, in parte qua , è ancorato il dictum della corte d’appello.
Invero, il mezzo in esame parimenti ‘gravita’ in maniera inconferente ed in tal guisa è astratto dall’ iter motivazionale in parte qua della corte di merito -intorno al rilievo per cui ‘la Corte d’Appello ha, invece, ritenuto la riserva intempestiva poiché ‘ (così ricorso, pag. 26; così memoria della ricorrente, pag. 11) e, di contro, ‘avrebbe dovuto ritenere la riserva in esame tempestivamente e ritualmente formulata’ (così ricorso, pag. 27) .
Del resto, è significativo il riscontro per cui la ricorrente neppure ha riprodotto, siccome avrebbe senz’altro dovuto onde attingere in termini ‘autosufficienti’ la ‘ ratio decidendi ‘, né nel corpo del quinto motivo né nel corpo del sesto motivo né -si aggiunge -altrove il testo del motivo d’appello specificamente concernente la riserva n. 56.
23. Del tutto ingiustificata è la denuncia -veicolata dal sesto motivo -di omessa pronuncia.
La pronuncia, difatti, vi è e si sostanzia nell’affermazione per cui il motivo d’appello non valeva a scalfire il rilievo del primo giudice circa la generica iscrizione della riserva n. 56 nel verbale di ultimazione dei lavori del 20.6.2009.
Con il settimo m otivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ., dell’art. 34 delle C.G.C. di ‘R.F.I.’ e dell’art. 17 della convenzione rep. n. 7/2005 del 21.1.2005.
Deduce che ha errato la Corte di Roma, allorché a reiezione del terzo motivo d’appello concernente la riserva n. 53 -ha reputato che la riserva non fosse stata tempestivamente iscritta (cfr. ricorso, pag. 33) .
Deduce che l’obbligo di iscrizione della riserva insorge allorché il fatto idoneo a giustificarla assume valenza economica, sicché ha provveduto ad iscrivere la riserva nel momento in cui ha acquisito consapevolezza che la committente non avrebbe contabilizzato l’attiv ità extracontrattuale richiesta (cfr. ricorso, pag. 35) , ossia le ulteriori lavorazioni di molatura (cfr. ricorso, pag. 36) .
Deduce quindi che l’acquisizione di tale consapevolezza è coincisa con l’emissione del s.a.l. n. 26 del 13.7.2009 (cfr. ricorso, pag. 36) , sicché ha tempestivamente iscritto la riserva in calce al s.a.l. n. 26 per i lavori eseguiti sino al 31.5.2009, provvedendo poi ad esplicitare la medesima riserva allorquando è stata in grado di percepire e quantificare i maggiori oneri sostenuti (cfr. ricorso, pag. 35) .
25. Il settimo motivo similmente è privo di fondamento e da respingere.
Vanno in premessa ribaditi gli insegnamenti di questa Corte.
In primo luogo, l’insegnamento in verità dalla Corte di Roma debitamente richiamato -secondo cui, in materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 164 e ss. del d.P.R. n. 554 del 1999 l ‘ appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l ‘ esecuzione dei lavori, ha l ‘ onere d ‘ iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all ‘ insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall ‘ inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede) , nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell ‘ esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l ‘ opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d ‘ interesse pubblico (cfr. Cass. (ord.) 9.5.2018, n. 11188) .
In secondo luogo, l’insegnamento secondo cui l’accertamento del giudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto alla specifica natura dei fatti oggetto delle medesime ed al manifestarsi dei loro effetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. 12.4.1986, n. 2599; Cass. 23.3.2017, n. 7479) .
27. Su tale scorta si evidenzia che la valutazione cui in parte qua , ossia in ordine al terzo mo tivo d’appello, afferente alla riserva n. 53, la Corte di Roma ha atteso, è ineccepibile ‘in diritto’ e congrua ed esaustiva ‘in fatto’, ovvero immune da qualsivoglia forma di anomalia motivazionale rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In particolare, la corte d’appello ha disatteso la doglianza addotta dall’ RAGIONE_SOCIALE (secondo cui ‘l’iscrizione della riserva andasse effettuata dopo la constatazione che i lavori imprevisti di molatura delle rotaie non erano stati contabilizzati nel precedente s.a.l., potendosi apprezzare solo allora il carattere pregiudizievole dell’evento’: così sentenza d’appello, pagg. 11 e 12′) in piena adesione al riscontro del c.t.u., secondo il quale le aggiuntive lavorazioni di molatura erano state eseguite nel periodo compreso tra il 23.1.2008 ed il 9.2.2008, cosicché la riserva per i maggiori compensi doveva essere iscritta nel registro della contabilità n. 18 del 12.5.2008 (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 3) .
28. D’altra parte, la ricorrente al riguardo s ollecita senza dubbio questa Corte al riesame di circostanze rilevanti sul piano del giudizio ‘di fatto’ ( ‘tale percezione ha coinciso con l’emissione del s.a.l. n. 26′: così ricorso, pag. 36; all’atto dell’emissione del s.a.l. n. 24 del 29.2.2008, erroneamente richiamato dalla corte distrettuale nell’impugnato dictum, ‘ non poteva sapere che la Committente non avrebbe contabilizzato lavorazioni dalla stessa richieste dopo l’emissione del s.a.l. n. 24′ : così ricorso, pag. 37) .
Di talché sovviene l’insegnamento a tenor del quale è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476; Cass. (ord.) 4.4.2017, n. 8758; Cass. (ord.) 4.3.2021, n. 5987) .
29. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
30. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 25.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte