Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35773 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35773 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 32361-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL ‘ RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso il DECRETO N. 9834/2018 del TRIBUNALE DI MILANO depositato il 4/10/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 4 ottobre 2018, ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE
in liquidazione avverso lo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria per ottenere la restituzione delle somme riscosse da quest’ultima quale RAGIONE_SOCIALE, per suo conto, del servizio di RAGIONE_SOCIALE di tributi locali (TARSU e TIA) o, in subordine, per ottenere l’ammissione in prededuzione del relativo credito, già ammesso al passivo, ma con il solo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sua collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2752, ult. comma, c.c.
2.1. Il tribunale: i) ha ritenuto priva di pregio l ‘ argomentazione d ell’opponRAGIONE_SOCIALE secondo cui il denaro, benché bene tipicamRAGIONE_SOCIALE fungibile, fosse nella specie suscettibile di essere ‘ individuato ‘ e ‘ separato ‘, evidenziando come l ‘ individuazione non possa avere ad oggetto ‘ una somma intesa come valore complessivo …, a maggior ragione nell ‘ ipotesi di denaro dematerializzato e contabilizzato in un rapporto di conto corrRAGIONE_SOCIALE bancario ‘ ; ii) ha accertato in fatto che ‘ RAGIONE_SOCIALE riscuoteva per conto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE à committRAGIONE_SOCIALE le somme dovute a titolo di imposta in forza di un rapporto concessorio, agendo quindi in veste di mandatario all ‘ incasso con obbligo di riversare le somme all ‘ RAGIONE_SOCIALE (una volta contabilizzate le anticipazioni e gli aggi) ‘ ; iii) ha conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE affermato che, una volta incassato, il denaro si confondeva col patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, stante l’operatività RAGIONE_SOCIALE regola generale secondo cui, in tema di beni fungibili, la proprietà passa al soggetto che ne consegue la disponibilità, salvo l’obbligo di trasferire l’equivalRAGIONE_SOCIALE, ed ha escluso che nel caso in esame tale regola potesse essere derogata per il solo fatto che le somme incassate da RAGIONE_SOCIALE di spettanza dell’opponRAGIONE_SOCIALE venivano riversate su un conto corrRAGIONE_SOCIALE alla stessa ‘dedicato’, ma comunque intestato alla RAGIONE_SOCIALE ; iv) ha infine rilevato che, per le stesse ragioni, era inammissibile anche la domanda diretta a riconoscere carattere prededucibile
all ‘ obbligazione accertata in capo alla RAGIONE_SOCIALE sicché, coerRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, il commissario aveva ritenuto che l’opponRAGIONE_SOCIALE vantasse nei confronti del concessionario esclusivamRAGIONE_SOCIALE un ‘ azione personale da rapporto obbligatorio, in quanto titolare di un diritto di credito, come tale azionabile mediante insinuazione al passivo a norma dell ‘ art. 93 l.fall..
3.1. RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato in data 31/10/2018, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto.
3.2. La Procedura ha resistito con controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. La ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 1188 c.c., rilevando per un verso che il concessionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei tributi va qualificato quale mero adiectus solutionis causa, ovvero collettore di somme di denaro dai contribuenti verso l’RAGIONE_SOCIALE impositore, e non cessionario dei relativi crediti, e , per l’altro, che, secondo quanto affermato da Cass. pen. n. 18161/2012, il denaro riscosso dal pubblico ufficiale o dall’ incaricato di pubblico servizio per conto di un RAGIONE_SOCIALE pubblico entra immediatamRAGIONE_SOCIALE a far parte del patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non già di quello del soggetto che lo ha riscosso, il quale non ne acquista in alcun modo la proprietà.
4.2. Col secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 1782 c.c., deducendo che la circostanza RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un conto corrRAGIONE_SOCIALE -seppure intestato ad RAGIONE_SOCIALE– dedicato esclusivamRAGIONE_SOCIALE al deposito delle somme da quest’ultima riscosse per suo conto integrerebbe il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘doppia separazione patrimoniale’ in pr esenza del quale
questa Corte ha ritenuto ammissibile la domanda di rivendica di somme di denaro ex art. 103 l. fall.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c..
4.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 183, comma 7, c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c..
4.5. Con il quinto motivo si duole dell’omesso esame dei fatti decisivi dedotti nei mezzi istruttori che il tribunale ha dichiarato inammissibili.
4.6. Questa Corte, con ordinanza n. 23477 del 2020, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, dopo avere osservato che: -‘ col primo motivo, il ricorrRAGIONE_SOCIALE assume che il rapporto intercorrRAGIONE_SOCIALE tra la RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE impositore di taluni tributi, e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, concessionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei relativi tributi, dev ‘ essere ricondotto alla figura giuridica dell ‘ adiectus solutonis causa ‘ delineata dall ‘ art. 1188 c.c. e che, pertanto, ‘… gi à nel periodo in cui il denaro viene riscosso e pur staziona nelle mani del concessionario, esso già risulta di proprietà dell ‘ RAGIONE_SOCIALE impositore … ‘ ; -‘ ha perciò errato il giudice AVV_NOTAIO – cos ì si puntualizza ancora – a contentarsi RAGIONE_SOCIALE figura del mandatario all ‘ incasso per inquadrare la posizione del concessionario, come pure ha errato nel ritenere che le somme da questi incassate siano confluite nel suo patrimonio personale ‘; ha ritenuto che i l motivo non meritasse di essere accolto, rilevando, per un verso, che il decreto impugnato ‘… correttamRAGIONE_SOCIALE circoscrive la sua indagine alla situazione che segue l ‘ avvenuto pagamento nelle mani di chi – pur non essendo creditore – risulta comunque legittimato a ricevere la prestazione (nella specie, sulla base di un apposito rapporto contrattuale col
creditore medesimo) ‘ e, per altro verso, che ‘ il titolo pubblicistico dell ‘ obbligazione tributaria non vale – in s é – a rendere non fungibile il denaro che, nel concreto, risulta utilizzato per il suo adempimento; n é provoca automatici fenomeni di individuazione e/o separazione dei relativi pezzi monetari ‘ .
4.7. Sempre nella richiamata ordinanza, questa Corte ha puntualizzato che: a) ‘ col secondo motivo, il ricorrRAGIONE_SOCIALE rileva che nella specie si è senz ‘ altro verificata un fenomeno di doppia separazione patrimoniale ‘ e che, ‘ in questa prospettiva ‘ , ‘l ‘ acquisto RAGIONE_SOCIALE propriet à di una quantit à di denaro da parte di chi la riceve non avviene in modo automatico, essendo per contro necessario che colui che la ha ricevuto abbia anche la possibilit à di servirsene, come mostra in particolare la norma dell ‘ art. 1782 cod. civ. ‘ , laddove, ‘ nella specie concreta ‘ , ‘ le somme venivano riscosse, a titolo di tributi, da RAGIONE_SOCIALE, per conto e nell ‘ interesse di RAGIONE_SOCIALE ‘, la quale ‘ provvedeva a farle confluire in apposito conto corrRAGIONE_SOCIALE bancario, aperto in relazione a quanto previsto dall ‘ art. 2 del capitolato speciale d ‘ appalto ‘, mentre ‘ RAGIONE_SOCIALE non aveva alcuna disponibilit à o altra possibilit à di servirsi delle somme riscosse ‘; b) ‘c ol terzo motivo, il ricorrRAGIONE_SOCIALE sostiene che il decreto del Tribunale AVV_NOTAIO ha violato il canone ermeneutico dell ‘ interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, come comprensivo del relativo comportamento anche successivo alla conclusione dell ‘ accordo, di cui all ‘ art. 1362 cod. civ.; e ha pure violato quello dell ‘ interpretazione sistematica, di cui all ‘ art. 1363 cod. civ. ‘ , deducendo: -‘ sotto il primo profilo, … che … l ‘ apertura, specificamRAGIONE_SOCIALE prevista in contratto (art. 2 del capitolato d ‘ appalto) di due appositi conti correnti – uno bancario, l ‘ altro postale – veniva concordata al solo, unico ed esclusivo fine di far
confluire le somme riscosse da RAGIONE_SOCIALE a titolo di TARSU e di TIA all ‘ interno degli stessi, senza peraltro prevedere il riversamento di ulteriori somme riscosse a diverso titolo o nell ‘ interesse di altri soggetti, diverso da RAGIONE_SOCIALE ‘ ; -‘ sotto il secondo profilo, che da una serie di clausole poste nel capitolato di appalto … si desume che il Tribunale di Milano ha errato laddove ha ritenuto, in violazione del canone ermeneutico ex art. 1363 cod. civ., che il denaro, riscosso a titolo di TARSU e TIA, una volta confluito nei conti correnti aperti ad hoc si sia confuso con il restante patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, considerato che dalle anzidette clausole contrattuali si evince, in modo chiaro ed evidRAGIONE_SOCIALE, la volont à di entrambe le parti di tenere separate le predette somme dal patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, al fine di preservarne l ‘ individuabilità e, quindi, la propriet à di RAGIONE_SOCIALE ‘; c) ‘c ol quarto motivo, il ricorrRAGIONE_SOCIALE contesta la decisione del giudice AVV_NOTAIO di avere ritenuto la controversia non necessitante di attività istruttoria ‘, laddove, al contrario, ‘ occorreva … disporre l ‘ esibizione degli estratti conto relativi al conto accesso presso Poste RAGIONE_SOCIALE; … ammettere prova testimoniale in punto di destinazione esclusiva di tale conto ad accogliere le somme rivenienti dall ‘ avvenuta RAGIONE_SOCIALE dei tributi ‘; d) ‘c ol quinto motivo, il ricorrRAGIONE_SOCIALE rileva vizio di omesso esame di fatto decisivo: la circostanza, che si chiedeva di dimostrare, RAGIONE_SOCIALE separazione dei tributi di RAGIONE_SOCIALE dal restante patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, costituiva e costituisce un fatto rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione ‘ .
4.8. Ha quindi ritenuto che tali motivi, ‘ suscettibili di un esame unitario, in ragione RAGIONE_SOCIALE loro sostanziale omogeneit à ‘, parimenti non meritassero di essere accolti, affermando che: la decisione impugnata risulta fondata ‘ sulla sostanziale rilevazione che – nel concreto RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame – una «individuazione» RAGIONE_SOCIALE «res denaro» non è stata fatta, n é era
prevista venisse fatta nei patti intercorsi tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE impositore dei tributi e la RAGIONE_SOCIALE ‘; -‘n on si pu ò in effetti negare che, se le parti di un rapporto contrattuale intendono ottenere il risultato RAGIONE_SOCIALE individuazione e separazione RAGIONE_SOCIALE «res denaro», occorre che si muniscano e predispongano di una struttura effettivamRAGIONE_SOCIALE adeguata per la realizzazione di un ‘ esigenza del genere (e, poi, procedano pure a rispettarla a livello esecutivo ‘; -nel caso in esame, al contrario, ‘ il conto bancario e il conto postale – cos ì previsti e poi accesi dalla RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE – abbiano seguito gli standard comunemRAGIONE_SOCIALE correnti nella prassi operativa di queste peculiari figure ‘; -infatti, ‘ … quelle previste dai patti e poste poi concretamRAGIONE_SOCIALE in essere rispondono a operazioni «tipiche» – per struttura e per contenuti – di un conto corrRAGIONE_SOCIALE acceso presso una banca e di un conto corrRAGIONE_SOCIALE acceso presso la posta ‘; -‘ la previsione e la concretizzazione dei detti conti correnti standard si pone come circostanza che esclude che, nella specie in esame, vi sia stata una idonea attivit à di individuazione RAGIONE_SOCIALE «res denaro» relativa alle somme via via affluite sui conti medesimi, in ragione dell ‘ avvenuto pagamento dei tributi interessati ‘; -‘ in effetti, le somme che vengono versate su un conto corrRAGIONE_SOCIALE bancario, ovvero pure postale, nel sistema vigRAGIONE_SOCIALE divengono automaticamRAGIONE_SOCIALE di propriet à del soggetto – banca o posta -, presso il quale il relativo conto è stato acceso e risulta operativo, non gi à dell ‘ intestatario del conto (o, per avventura, di altri) ‘; -‘ … la sussistenza RAGIONE_SOCIALE propriet à RAGIONE_SOCIALE banca o RAGIONE_SOCIALE posta sulle somme via via affluite sui rispettivi conti esclude in radice, all ‘ evidenza, che proprietaria delle somme medesime possa in qualche modo essere ritenuta la RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE à titolare del potere impositivo dei tributi ‘ ed ‘ esclude, quindi, l ‘ ammissibilità che questa possa utilmRAGIONE_SOCIALE svolgere un ‘ azione di
restituzione ex art. 103 legge fall. nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE (come anche, per la verità, nei confronti di qualunque altro soggetto) ‘; -‘ il complesso delle osservazioni sin qui effettuate elimina – a monte, per cos ì dire, di qualunque altro rilievo in proposito – l ‘ ipotetica rilevanza dei patti che il ricorrRAGIONE_SOCIALE assume intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE à e titolare del potere impositivo e la RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE in punto di funzione concreta degli istituendi conti correnti … ‘; -‘è pacifico in causa, infatti, che la stipula dei patti in questione non ha previsto alcun tipo di coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE banca ovvero RAGIONE_SOCIALE posta, pur proprietarie delle somme che sarebbe affluite sui conti per l ‘ appunto considerati dai patti ‘; -‘n on diversamRAGIONE_SOCIALE è a dirsi, poi, quanto alla materia dell ‘ assunzione delle prove, di cui ai motivi quarto e quinto del ricorso ‘; -‘ tali prove, in quanto inerenti ai patti intercorsi tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE impositore e la RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE, e alla loro esecuzione, si manifestano ex se non rilevanti ‘ .
4.9. I rilievi che precedono, totalmRAGIONE_SOCIALE riferibili anche ai motivi del ricorso qui in esame, sono pienamRAGIONE_SOCIALE condivisi dal collegio e, non risultando contrastati da argomentazioni che inducano ad un loro ripensamento, ne comportano, evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228/2012, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE a rimborsare al controricorrRAGIONE_SOCIALE le spese di lite, che liquida in €. 7.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228/2012, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima