Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1561 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1561 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22379/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI COMO n. 199/2022, pubblicata il 22/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore Generale nella persona del dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), in qualità di procuratrice speciale del Comune di Como per la riscossione dei crediti derivanti da infrazioni del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘C.d.S.’) nei confronti dei residenti all’estero, chiedeva che la sig.ra NOME COGNOME venisse condannata al pagamento della somma di €. 191,27 in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 14, C.d.S. , commessa in Como il 13.12.2012.
Il Giudice di Pace di Como accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della indicata somma di euro 191,27, oltre che delle spese di lite.
Avverso tale decisione veniva proposto appello dalla parte soccombente davanti al Tribunale di Como, che -con la sentenza richiamata in epigrafe – rigettava il gravame confermando la pronuncia impugnata.
In particolare, il Tribunale rigettava l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo altresì insussistente il giudicato (implicito) estero sul punto, individuato dall’appellante nel provvedimento emesso dal Giudice di Pace del Circolo di RAGIONE_SOCIALE Ovest di precl usione dell’esecuzione in Svizzera; confermava la legittimazione processuale della società RAGIONE_SOCIALE, cui il Comune di Como aveva legittimamente affidato il servizio di riscossione stragiudiziale e giudiziale di sanzioni amministrative con determina esecutiva del 27.09.2018; rigettava l’eccezione di prescrizione del diritto azionato in giudizio, in quanto interrotta dalla RAGIONE_SOCIALE con lettera raccomandata ricevuta dall’appellante il 6 novembre 2018, essendo stata prodotta in giudizio la cartolina di ricevimento, mentre il verbale di contestazione (nei termini) del C.d.S. era stato notificato il 22.11.2013.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha depositato tempestivo controricorso ma soltanto una istanza di partecipazione alla (eventuale) discussione orale.
La causa veniva assegnata alla camera di consiglio del 26.09.2023 della Prima Sezione Civile, che -con ordinanza interlocutoria n. 27692 del 2023 – rimetteva il ricorso alla Seconda Sezione Civile di questa Corte, competente tabellarmente sulla materia costituentene oggetto.
La Seconda Sezione Civile rimetteva la causa alle Sezioni Unite di questa Corte, in dipendenza della proposizione del primo motivo di ricorso in punto di giurisdizione.
La ricorrente depositava seconda memoria.
Il Pubblico Ministero si esprimeva per il rigetto del ricorso.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 21952/2024, rigettavano il motivo attinente al difetto di giurisdizione del giudice italiano e rimettevano la trattazione del ricorso a questa Sezione per l’esame e la decisione degli altri motivi.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha presentato istanza di partecipazione alla discussione orale.
La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 19.11.2025.
La ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che sul primo motivo – relativo alla proposizione dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e all’esistenza di un supposto giudicato estero – si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che , con l’ordinanza n.
21952 del 5 agosto 2024, lo hanno risolto, rigettandolo e dichiarando la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Pertanto, le questioni di giurisdizione e di esistenza di un supposto giudicato implicito esterno devono intendersi definitivamente risolte (in senso sfavorevole alla prospettazione della ricorrente) con la pronuncia appena richiamata.
Passando all’esame degli ulteriori motivi, la cui trattazione è stata rimessa a questa Sezione, si rileva che, con il secondo, si denuncia l’incompatibilità del procedimento di formazione del titolo esecutivo amministrativo per il pagamento di pena pecuniaria e dei suoi effetti con la tutela innanzi l’A.G.O. del relativo credito per violazione della riserva di amministrazione ed inammissibilità della domanda di condanna in sede ordinaria, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
Osserva la ricorrente che il Tribunale comasco avrebbe dovuto, in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune, dovendosi considerare inammissibile il ricorso che la Pubblica Autorità fa alla giurisdizione ordinaria per munirsi di un titolo esecutivo che potrebbe autonomamente formare, in virtù di norme completamente diverse dal quelle regolanti gli accertamenti costitutivi della P.A., considerate le forme di attuazione coattiva negli ordinamenti stranieri degli atti amministrativi previste anche dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si deduce l’inconferibilità del potere di cui alla procura speciale sindacale – Difetto di legittimazione processuale di COGNOME e violazione degli artt. 81, 83 e 99 cod. proc. civ. , in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 1) cod. proc. civ.
Si sostiene che dalle ragioni dedotte con il secondo motivo dovrebbe discendere quale corollario che, non avendo la Pubblica Autorità il potere di agire in proprio e direttamente in sede giudiziale per recuperare i crediti, non poteva nemmeno trasferire questo potere ad un soggetto terzo come, appunto, l’ente di riscossione. Per tale ragione, quindi, la procura speciale attribuita alla COGNOME si sarebbe dovuta considerare del tutto inconferente.
In secondo luogo, la ricorrente deduce che non sarebbe stato possibile per il Comune di Como trasferire ai privati i propri poteri di riscossione tramite lo strumento contrattuale, in quanto ciò si presenta in contrasto con la disciplina in materia di sanzioni amministrative (in particolare art. 27, legge n. 689/1981) che impone che il trasferimento dei poteri avvenga solo nei confronti di enti iscritti negli albi dei concessionari.
Pertanto, a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, la COGNOME non aveva la legittimazione processuale per proporre l’azione in nome del Comune.
Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.
Essi sono infondati per le ragioni che seguono.
4.1. Occorre preliminarmente osservare che in tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale, qualora l’autorità amministrativa rinunci all’esercizio dei propri poteri autoritativi e si rivolga al giudice al fine di ottenere un titolo giudiziale per la realizzazione del suo credito, invece di procedere direttamente alla emissione della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che rinvia alla disciplina della riscossione in materia di imposte dirette), l’iniziativa non esclude la giurisdizione del
giudice ordinario e non dà luogo ad alcuna indebita interferenza nella sfera di potere riservata alla RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio delle sue funzioni di amministrazione attiva, non essendo sindacabile la scelta dell’autorità amministrativa di avvalersi di strumenti privatistici per la realizzazione dei suoi fini (v., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 10067 del 2/05/2006).
4.1.1. La possibilità per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 era stata attribuita dal d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 52 comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (l’art. 52 comma 5 individua tali soggetti).
Questa norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 224 lett. B, della legge 244/2007.
E’ poi intervenuto il decreto-legge n. 248/2007 a norma del cui art. 36 comma 2, «la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con a) la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o e’ affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».
L’art. 7 comma 2 del d.l. n. 70/2011 convertito, con modifiche, dalla legge 106/2011 ha disposto, al comma 2 lett. gg septies , che «in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da ggter ) a ggsexies »…1) all’articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2sexies , 2septies e 2-octies sono abrogati; 3) il comma 2 dell’articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato».
Tale abrogazione non è di fatto avvenuta per effetto di un sistema di rinvii dell’entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata l ‘ abrogazione medesima (v. d.l. 6.12.2011 n. 201 art. 10 comma 13octies e art. 29 comma 5bis d.l. 29.12.2011 n. 216, come convertito dalla legge n. 14 del 2012 («L’abrogazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera ggsepties ), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere ggter ) e ggquater) del medesimo comma 2»).
E’, poi, intervenuta la legge n. 44/2012 che ha convertito il d.l. n. 16/2012: in particolare, l’art. 5 comma 8bis ha disposto che «all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera ggsepties ) è sostituita dalla seguente «ggsepties ) nel caso di affidamento ai soggetti di cui 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai
conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente».
Come si vede, il legislatore del 2012 ha inserito alla lettera gg septies un testo diverso, che non contempla più l’abrogazione dell’art. 36 del d.l. n. 248/2007.
Conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto (nuova formulazione della lettera ggsepties e mancata riproduzione delle abrogazioni) è rimasto in vigore il comma 2sexies dell’art. 4, d.l. n. 209/2002 (che pure era destinato alla soppressione) a norma del quale «i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati “concessionari”, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22710 del 28/09/2017; sulla possibilità per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione di cui al citato R.D.: Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8460 del 9/04/2010).
4.1.2. Tirando le fila del delineato percorso ricostruttivo, deve ritenersi, quindi, corretta la decisione del Tribunale di Como sulla sussistenza della legittimazione della società concessionaria RAGIONE_SOCIALE ad utilizzare lo strumento previsto dal R.D. n. 639/2010.
4.2. Non può, invece, essere qui esaminata la questione (come indicata a p. 18 del ricorso, punto 6.4.) attinente alla contestazione
dell ‘iscrizione all’albo dei Concessionari della società RAGIONE_SOCIALE, in quanto non emerge che sia stata dedotta nei gradi di merito, non essendo al riguardo il motivo autosufficiente, non indicando né quando né dove né come fosse stata introdotta e/o prospettata, né discorrendo la stessa sentenza impugnata di tale questione.
Con il quarto motivo si denuncia il mancato riconoscimento della prescrizione della sanzione pecuniaria – Erronea applicazione degli artt. 209 C.d.S. e 28 della legge n. 689/1981 – Violazione del principio di legalità del procedimento in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
Parte ricorrente si duole della errata statuizione del giudice di appello in merito alla ravvisata interruzione della prescrizione.
In particolare, lamenta che la stessa possa essere interrotta solo con atti della procedura di riscossione prevista dalla legge e solo da parte della Pubblica Autorità legittimata . Infatti, l’art. 209 C.d.S. rinvia all’art. 28, legge n. 689/1981, che a sua volta rinvia al Codice civile per l’identificazione degli atti e degli effetti interruttivi , i quali però, per orientamento della Suprema Corte, devono intendersi limitati agli atti della procedura in cui si estrinseca il potere sanzionatorio, ovvero agli atti della speciale procedura esecutiva esattoriale. Ne segue che una mera lettera raccomandata, anche se fosse spedita dall’Ente pubblico e, a maggior ragione, da una società privata sulla base di un incarico affetto da nullità, non è idonea ad interrompere la prescrizione.
Nello specifico, si adduce che la violazione risulta commessa in data 13.12.2012 e, perciò, anche riconoscendo efficacia interruttiva alla notificazione del verbale in data 22.11.2013, il diritto di riscuotere la somma si sarebbe prescritto in data anteriore alla notifica della citazione in giudizio, effettuata in data 21.12.2018.
5.1. Il motivo è inammissibile ai sensi del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.
Come noto, la norma richiamata impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde e i dati necessari all’individuazione della sua collocazione al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.
La ricorrente non trascrive il contenuto del supposto «sollecito al pagamento», onde inferirne la denunciata inidoneità ai fini interruttivi della prescrizione, qualificando anzi essa stessa l’atto come «diffida» con lettera a.r., ricevuta (in data 6 novembre 2018) prima della scadenza del termine quinquennale (p. 21 del ricorso, penultimo capoverso), risultata manifestata, in ogni caso, inequivocamente, la volontà della società di riscossione (per conto del Comune di Como) ad ottenere il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione.
6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non essendosi la parte intimata ritualmente costituita con tempestivo controricorso.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME