Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13634 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17161/2022 R.G. proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. )
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c. : EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di San Lio, in Roma, INDIRIZZO
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 2046/2021, pubblicata in data 23 dicembre 2021;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione – proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale con cui il Comune di Palermo aveva intimato, a seguito di iscrizione a ruolo, il pagamento, a fronte di diverse partite, dell’importo di euro 1.400.873,74, in forza di sentenza n. 13864/2016 pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo, passata in giudicato, che recava la condanna, in sede civile, della società opponente alla restituzione, in favore dell’Ente locale, di somme da questo versate in esecuzione della sentenza di primo grado n. 11794/2004 resa dal Tribunale di Palermo; contestava, in particolare, la sussistenza del diritto dell’ente locale a promuovere la riscossione mediante ruolo.
Il Tribunale di Palermo, dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Commissione provinciale tributaria di Palermo in relazione a quota di credito di natura tributaria, rigettava
l’opposizione quanto al credito residuo, osservando che, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, la riscossi one in base al ruolo era divenuta la forma di riscossione coattiva, a carattere generale, per tutte le RAGIONE_SOCIALE -tributarie e non -dello Stato e degli Enti locali.
La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Palermo che, richiamando i principi espressi dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 5680 del 2011, ha affermato che il d.lgs. n. 46 del 1999 nel riferirsi espressamente alla riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante ruolo non comprendeva le ipotesi, come quella sottoposta al suo esame, in cui si discuteva non di riscossione di una ‘entrata’, ma della restituzione di quanto indebitamente versato in esecuzione di sentenza di primo grado riformata in grado di appello.
Il Comune di Palermo propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
In prossimità dell’adunanza camerale , il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo il Comune ricorrente deduce ‹‹errata e falsa applicazione -in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 17 d.lvo 46/1999, errata e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi violazione e mancata applicazione -in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. degli
artt. 149, 162 e 165 del d.lvo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e degli artt. 4 e 15 dell’alligato 13/2 del d.lgs. n. 118/2011››.
Sostiene che, per effetto del combinato disposto dell’art. 17 d.lvo n. 46/99 e del l’ art. 21ter della legge n. 241/1990 (introdotto dall’art. 14, comma 1, della legge 15/2005), la riscossione esattoriale a mezzo ruolo è divenuta l’ordinaria modalità di riscossione dei crediti della Pubblica Amministrazione e che, nel caso di enti locali, le RAGIONE_SOCIALE comunali rappresentano la somma di tutti gli introiti che, a diversi titoli, sono di spettanza del Comune, cosicché, il termine ‹‹ entrata ›› include anche l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro in restituzione.
Evidenzia, pure, che l’attività finanziaria degli enti locali è disciplinata dal Testo Unico degli Enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, che, a sua volta, per la classificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rinvia al d.lgs. n. 118 del 2011 e che dall’esame dei due testi normativi , con relativi allegati, risulta che i rimborsi (e quindi le restituzioni) sono una tipologia di entrata espressamente prevista nel bilancio dell’Ente locale; al fine di avvalorare la tesi che la riscossione esattoriale incoata sia del tutto legittima, invoca, in particolare, l’allegato 13/2 al d.gs. n. 118 del 2011, che, nel prevedere una classificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di bilancio per titoli, tipologie e categorie con riferimento agli enti locali, indica espressamente tra le RAGIONE_SOCIALE dei Comuni la voce ‹‹ Rimborsi ed altre correnti ›› .
Lo scrutinio della censura impone un preliminare riferimento al quadro normativo in materia di recupero dei crediti dello Stato e degli enti locali.
2.1. Nel l’ottica di un riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e nella prospettiva di una generalizzazione di tale sistema e della funzionalizzazione dello stesso al recupero di qualsivoglia genere di entrata RAGIONE_SOCIALE Pubbliche Amministrazioni (in
particolare, dello Stato e degli altri enti pubblici, eccetto quelli economici, nonché degli enti pubblici territoriali quali le regioni e le province), l’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (intitolato ‘Entrate riscosse mediante ruolo’) dispone: ‹‹ 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle di altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regioni, RAGIONE_SOCIALE province, anche autonome, d ei comuni e degli altri enti locali …›› .
2.2. L’utilizzo del ruolo esattoriale soggiace, tuttavia, a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di recupero; infatti, la previsione generale dell’art. 17 sopra citato incontra un limite per l’ipotesi di RAGIONE_SOCIALE che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo.
In tal senso depone l’art. 21 del medesimo decreto legislativo n. 46/99, che prevede che ‹‹salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le RAGIONE_SOCIALE degli enti previdenziali, le RAGIONE_SOCIALE previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva››.
Dal raffronto RAGIONE_SOCIALE due disposizioni citate emerge che l’art. 17 si riferisce alla riscossione mediante ruolo di RAGIONE_SOCIALE anche diverse dalle imposte sui redditi facenti capo allo Stato, agli enti pubblici e territoriali di natura pubblicistica, in ordine alle quali il titolo esecutivo è costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973 (Cass., sez. 3, 08/02/2018, n. 3021; Cass., sez. 5, 16/03/2018, n. 6526), mentre l’art. 21, nell’estendere la riscossione mediante ruolo alle RAGIONE_SOCIALE dei medesimi enti anche se derivanti da rapporti di diritto
privato, esige, quale presupposto imprescindibile, la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo.
Il combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999 delinea, dunque, un doppio binario di riscossione mediante ruolo, quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di natura pubblicistica, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, da quello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che hanno causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.
2.3. Tale ricostruzione ha trovato pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità in materia tributaria (Cass., sez. 5, n. 5, 12/01/2017, n. 582; Cass., sez. 5, 29/11/2019, n. 31331), laddove si è precisato, con specifico riguardo ai crediti del Comune spettanti a titolo di canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. RAGIONE_SOCIALE), che, vertendosi in ipotesi di RAGIONE_SOCIALE patrimoniali riconducibili ad una prestazione di tipo privatistico, l’iscrizione a ruolo è subordinata ex art. 21 d.lgs. cit. – all’ottenimento da parte del l’ente pubblico locale, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo; ed è stata confermata, anche di recente, da Cass. n. 7188 del 2022, che ha affermato il principio secondo cui, ai fini del recupero dell’indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un’entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio cd. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Ad analoghe considerazioni questa Corte è pervenuta, sempre in ambito tributario (Cass., sez. 5, 03/03/2017, n. 5439; in senso conforme, Cass., sez. 5, 11/03/2021, n. 6833), in controversie insorte tra la società assicuratrice che, ai sensi dell’art. 38 -bis del d.P.R. n. 633/1972, rilascia al contribuente una polizza fideiussoria,
a garanzia della restituzione di un rimborso d’imposta, e l’amministrazione finanziaria che intenda escutere la garanzia allegando la non spettanza di quel rimborso, avendo qualificato come rapporto privatistico quello intercorrente tra l’assicuratore e l’erario e ritenuto che esso sia assoggettato al disposto di cui all’art. 21 d.lgs. n. 46/99.
2.4. Dal sistema sopra descritto si evince, pertanto, che, per le RAGIONE_SOCIALE privatistiche, la riscossione mediante ruolo è consentita e costituisce uno strumento alternativo all ‘ esecuzione forzata ordinaria.
Tanto trova, peraltro, ulteriore avallo nella riforma della riscossione locale introdotta dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019), che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il recupero di tutte le RAGIONE_SOCIALE, pubbliche e private, è affidato allo strumento dell’accertamento esecutivo, istituto che concentra tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto; in sostanza, l’Ente locale, dopo avere notificato l’avviso di accertamento, che acquista efficacia esecutiva alla scadenza del termine per l’impugnativa (60 giorni dalla notificazione per le RAGIONE_SOCIALE non tributarie) , può procedere all’affidamento in carico ai soggetti incaricati della riscossione forzata. L’atto cd. ‹‹ impoesattivo ›› svolge, invero, contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento), così consentendo una accelerazione del processo di riscossione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE locali.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, non sono, dunque, ravvisabili ragioni che possano escludere che il Comune di Palermo potesse avvalersi della riscossione mediante ruolo per recuperare i crediti di cui si discute.
3.1. Infatti, è incontestato che il Comune di Palermo, al fine di evitare l’esecuzione forzata, ha provveduto al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE somme dovute in forza di contratto di appalto intercorso tra le parti, per le quali era stata pronunciata condanna a suo carico con sentenza n. 11794/2004 del Tribunale di Palermo; la decisione è stata integralmente riformata dalla sentenza d’appello n. 564/2010, che ha espressamente condannato la società RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, in favore del Comune, RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente versate ed il titolo esecutivo è passato dal giudicato, essendo stato respinto il ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE
La pretesa fatta valere dal Comune, che ha proceduto alla iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme portate dalla sentenza d’appello ed alla notifica della cartella esattoriale oggetto di opposizione, traeva origine dunque da un rapporto di natura privatistica, come espressamente riconosciuto in controricorso dalla società RAGIONE_SOCIALE, ed era fondata su un titolo esecutivo, sicché, nella fattispecie che ci occupa, erano presenti tutti i presupposti che legittimavano l’utilizzo del procedimento di riscossione mediante ruolo.
3.2. Tale conclusione non può essere inficiata dalle argomentazioni di parte controricorrente, recepite dalla sentenza qui impugnata, secondo cui la disciplina degli artt. 17 del d.lgs. n. 46/99 non consentirebbe di sussumere nel concetto di ‹‹ entrata ›› tutte le pretese creditorie vantate per qualsiasi titolo dai soggetti pubblici, e, in particolare, quelle da restituzione di quanto indebitamente versato.
La Corte d’appello di Palermo, a l fine di escludere che il credito di cui si discute potesse essere recuperato attraverso la procedura di riscossione a mezzo ruolo, a fondamento della decisione adottata ha richiamato la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 5680 del 2011, secondo cui, ‹‹ in tema di riscossione dei contributi mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli
artt. 17, comma 1, e 24 d.lgs. n. 46/99, si riferisce espressamente alla sola riscossione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che sono individuate ‘nei contribut i o premi dovuti’ e non versati, ‘unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive’, non potendosi ritenere venuta meno, per l’ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento di ingiunzione di cui all’art. 633 e ss. cod. proc. civ. per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali››; ed ha inoltre sottolineato che nello stesso solco si pone Cass., sez. L, n. 10835/2015, che ha escluso che i crediti relativi a compensi indebitamente percepiti da un giudice di pace possano essere recuperati mediante la procedura di riscossione coattiva esattoriale, precisando che l’interpretazione letterale dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/99 e, in particolare, l’uso del termine ‘RAGIONE_SOCIALE‘, inducono ad escludere che la norma si riferisca ‹‹ a tutti i crediti vantati per qualsiasi titolo dai soggetti pubblici dalla stessa indicati…›› .
La Corte territoriale, nel fare riferimento a precedenti giurisprudenziali che riguardano, rispettivamente, gli enti previdenziali e lo Stato, ha, tuttavia, trascurato di considerare che, con specifico riferimento agli enti locali, non si può prescindere dalle disposizioni del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli enti pubblici locali) , che, all’art. 149, intitolato ‹‹ principi generali in materia di finanzia propria dei Comuni e della province ›› , chiarisce che essa è costituita anche da ‹‹ altre RAGIONE_SOCIALE ›› , diverse da quelle tributarie e di natura patrimoniale, dizione che include redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l’ente ha il diritto di riscuotere , tra i quali non possono che ricomprendersi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale.
In altri termini, in difetto di una diversa e specifica disposizione di legge da cui possa evincersi che talune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE patrimoniali di natura privatistica dell’ente locale possano ritenersi sottratte alla
regola sancita dall’art. 21 d.lgs. n. 46/99, non può che ritenersi che al concetto di ‹‹entrata›› debbano essere ricondotte anche le somme indebitamente versate e di cui il soggetto pubblico pretende la restituzione in forza di pronuncia giudiziale ormai definitiva.
3.3. Neppure può essere condiviso l’assunto secondo cui la partita restitutoria de qua non fosse suscettibile di esecuzione a mezzo ruolo per il fatto che essa non aveva trovato allocazione nel bilancio dell’Ente locale.
Difatti, anche se si potesse prescindere dal rilievo, di per sé assorbente, che tale questione, sollevata in controricorso, si appalesa nuova perché non è stata esaminata dalla sentenza, né è stato chiarito quando e in quali termini essa sia stata portata all’esame del giudice di merito nelle precedenti fasi del giudizio, in ogni caso la stessa è da ritenersi del tutto ininfluente, in quanto l’inserimento della partita creditoria nel bilancio del Comune non condiziona né l’esistenza, né l’esigibilità del credito.
Il ricorso, per le ragioni esposte, va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione