Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1005 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1005 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
sul ricorso 19138/2020 COGNOME da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 2655/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 15/11/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consigli 25/10/2022 da COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ricorre sulla base di due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2655 del 20 pronunciata dal Tribunale di Foggia, esponendo che:
–NOME COGNOME COGNOME COGNOME opposizione ex artt. 615 e 617, cod proc. civ., alla cartella di pagamento emessa e notificata nei s confronti da RAGIONE_SOCIALE in forza di r straordinario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a séguit RAGIONE_SOCIALE‘escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia a prima richiesta allo stesso imputat rilasciata a séguito del finanziamento erogato dal RAGIONE_SOCIALE, di cui peraltro COGNOME era socio e amministratore un con operazione a sua volta ammessa alla garanzia del Fondo pubblico costituito presso la deducente “ex” art. 2, comma 100, RAGIONE_SOCIALEa legge 662 del 1996;
-l’opponente COGNOME dedotto, per quanto qui assume rilievo, la mancata comunicazione di avvenuta escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia e RAGIONE_SOCIALEa surroga, nonché di ogni altro atto prodromico o presupposto, essendo quindi rimasta incomprensibile la causale RAGIONE_SOCIALE‘importo richiesto, con violazio del diritto di difesa;
-il Tribunale di Foggia COGNOME accolto l’opposizione, qualificata agl esecutivi, per difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa notifica del titolo ese rappresentato dall’ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, sott alla cartella;
nessuna difesa è stata svolta da NOME COGNOME né dalla sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE, rimasti intimati;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione de artt. 2, quarto comma, del d.m. 20 giugno 2005, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE produttive e RAGIONE_SOCIALE, 8-bis, decreto-le n. 3 del 2015, quale convertito, 9, d.lgs. n. 123 del 1998, poiché il Trib
avrebbe errato nel ritenere la natura privatistica del credito, con consegue inoperatività RAGIONE_SOCIALEa procedura di riscossione esattoriale e correlata rilev RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica del titolo esecutivo ingiuntivo, non avendo inv considerato che l’intervenuto pagamento, per effetto RAGIONE_SOCIALEa garanzia pubblic da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe generato una surrogazione non più volta al recupero del credito di diritto comune RAGIONE_SOCIALE‘istituto bancario p bensì a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del menzi Fondo, con conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEa riscossione esattoriale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ 17, d.lgs. n. 46 del 1999;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione de artt. 2, quarto comma, del d.m. 20 giugno 2005, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE produttive e RAGIONE_SOCIALE, 8-bis, decreto-le n. 3 del 2015, quale convertito, 17, d.lgs. n. 46 del 1999, 2, primo comm r.d. n. 639 del 1910, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando d considerare che non era previsto un onere di notifica RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione ovve comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta surroga del gestore del fondo pubblico nel diritt di credito originariamente spettante alla banca finanziatrice, atto, quest’ul riconosciuto sussistente e infatti prodotto, senza bisogno di tener conto d sanatoria comunque conseguente all’opposizione, e senza per converso verificare quale pregiudizio ne fosse in tesi derivato al debitore opponente invece, si era difeso nel merito;
Considerato che
GLYPH bkco:COGNOME i il primo motivo di ricorso è nforclat , con assorbimento del secondo; preliminarmente va evidenziato che la notifica del ricorso è tempestiv come rimarcato anche dalla difesa istante, a mente RAGIONE_SOCIALEa speciale sospensione pandemica prevista dall’art. 83, secondo comma, decreto-legge n. 18 del 2020, quale convertito, e successive modifiche;
nel merito cassatorio vale ciò che segue;
questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credi
generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privati bancario generato dall’originario finanziamento, è ripetitiva di un re generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664 in specie §§ 11.6, 11.7);
la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all’esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all’art. 17, del pari menzio tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con sua garanzia sostiene RAGIONE_SOCIALEità imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel c escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche d destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo RAGIONE_SOCIALEa riscossione mezzo di esattore, la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, conseguente al previsto ruol 8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a presci da quella RAGIONE_SOCIALEa sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comm r.d. n. 639 del 1910, del quale l’art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regol generale, la correlata notifica;
il secondo motivo è pertanto logicamente assorbito; spese al giudice del rinvio;
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazi la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia perché, in dive composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2022.