Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20295 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
sul ricorso n. 7172/2018 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come per legge; -ricorrente-
-contro-
COGNOME NOMECOGNOME rappres. e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con procura speciale in atti;
-controricorrente-
-e-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata- avverso la sentenza n. 8871/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 31.08.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME conveniva innanzi al Giudice di pace di Capri l’Agenzia del Demanio ed Equitalia Sud RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE – ora confluita nell’Agenzia delle Entrate – chiedendo l’annullamento della cartella esattoriale per euro 1.109,50, emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo degli importi determinati dalla Regione Campania, a titolo d’indennità per l’occupazione abusiva di uno specchio d’acqua nel porto di Capri, esteso circa mq 30, con un’imbarcazione di proprietà, nei giorni 23 e 24 agosto 2011.
Con sentenza del 28.3.2013, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, annullando la cartella di pagamento, osservando che: la cartella impugnata non era fondata su un titolo esecutivo, in quanto determinato unilateralmente dall’Amministrazione e, dunque, privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; pertanto, le somme dovute per l’abusiva occupazione di beni demaniali dello Stato non potevano essere riscosse tramite ruolo se non a seguito di una sentenza giudiziale.
Con sentenza del 31.8.2017, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto dall’Agenzia del Demanio, osservando che: ferma la legittimazione attiva dell’appellante, l’Ente non poteva ricorrere al procedimento di riscossione dei crediti tramite iscrizione a ruolo e relativa ingiunzione, di cui al RD n. 629/1910, difettando un potere di legge in tal senso, e dovendo piuttosto adire l’ordinaria tutela civile per riscuotere i crediti derivanti dall’abusiva utilizzazione del demanio marittimo. L’Agenzia del Demanio ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con unico motivo. NOME COGNOME resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione dell’art. 1, c. 274, l. n. 311/2004, per aver il Tribunale ritenuto che l’Amministrazione demaniale fosse priva del potere di procedere alla diretta riscossione, tramite ruolo, dei crediti derivanti dal mancato pagamento dell’indennità per l’utilizzo abusivo del demanio marittimo. Al riguardo, la ricorrente lamenta che il Giudice di primo grado non abbia applicato la suddetta norma, nella parte in cui prevede la richiesta di pagamento e la successiva azione di riscossione dei crediti.
Il motivo è fondato.
La cartella di pagamento per cui è causa non ha ad oggetto un canone dovuto per la concessione di beni del demanio marittimo, ma l’indennità dovuta per l’occupazione abusiva, cioè un’entrata di diritto privato. Al riguardo, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, « Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva ».
Tale norma non è contraddetta dall’art. 21ter , della legge n. 241 del 1990, il quale, prevedendo che «1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva
dei crediti dello Stato», si limita a richiamare la disciplina dell’esecuzione mediante ruolo, senza modificarne i presupposti.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, « Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all’ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l’intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l’esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo ».
Dunque, per le entrate in questione il titolo esecutivo, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall’art. 49, comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Inoltre, va osservato che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussi-
stenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti (Cass., n. 7076/ 2016; SU, n. 11992/2009; n. 16855/2004).
Giova inoltre, sotto il profilo dell’inquadramento dommatico dell’istituto in questione, osservare che anche l’azione di ripetizione d’indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell’ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d’ingiunzione di cui all’art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (Cass., n. 34552 del 27/12/2019; n. 13139/2006).
Nell’ottica di un riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e nella prospettiva di una generalizzazione di tale sistema e della funzionalizzazione dello stesso al recupero di qualsivoglia genere di entrata delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dello Stato e degli altri enti pubblici, eccetto quelli economici, nonché degli enti pubblici territoriali quali le regioni e le province), l’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (intitolato ‘Entrate riscosse mediante ruolo’) dispone: ‹‹1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle di altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali …››. L’utilizzo del
ruolo esattoriale soggiace, tuttavia, a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura delle somme oggetto di recupero; infatti, la previsione generale dell’art. 17 sopracitato incontra un limite per l’ipotesi di entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo. In tal senso depone l’art. 21 del medesimo decreto legislativo n. 46/99, che prevede che ‹‹salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva ››.
Dal raffronto delle due disposizioni citate emerge che l’art. 17 si riferisce alla riscossione mediante ruolo di entrate anche diverse dalle imposte sui redditi facenti capo allo Stato, agli enti pubblici e territoriali di natura pubblicistica, in ordine alle quali il titolo esecutivo è costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973 (Cass., sez. 3, 08/02/2018, n. 3021; Cass., sez. 5, 16/03/2018, n. 6526), mentre l’art. 21, nell’estendere la riscossione mediante ruolo alle entrate dei medesimi enti anche se derivanti da rapporti di diritto privato, esige, quale presupposto imprescindibile, la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo.
Il combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999 delinea, dunque, un doppio binario di riscossione mediante ruolo, quello delle entrate di natura pubblicistica, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, da quello delle entrate che hanno causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.
Tale ricostruzione ha trovato pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità in materia tributaria (Cass., sez. 5, n. 5, 12/01/2017, n. 582;
Cass., sez. 5, 29/11/2019, n. 31331), laddove si è precisato, con specifico riguardo ai crediti del Comune spettanti a titolo di canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. Cosap), che, vertendosi in ipotesi di entrate patrimoniali riconducibili ad una prestazione di tipo privatistico, l’iscrizione a ruolo è subordinata – ex art. 21 d.lgs. cit. all’ottenimento da parte dell’ente pubblico locale, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo; ed è stata confermata, anche di recente, da Cass. n. 7188 del 2022, che ha affermato il principio secondo cui, ai fini del recupero dell’indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un’entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio cd. ‘Cosap’ (Cass., n. 13634/2024).
Ora, nella fattispecie, si controverte in ordine all’occupazione di una parte dello specchio d’acqua del porto di Capri per il quale, non trattandosi di suolo pubblico in senso stretto, viene in rilievo il predetto art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, a tenore del quale ‘ Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo ‘.
Tale norma contempla una fattispecie che rientra nella clausola di salvezza di cui al citato art. 21 del decreto legislativo n. 46/99, che prevede, circa i rapporti di natura privatistica, ove il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, che le entrate sono iscritte a ruolo
quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva ‘ salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge ‘.
Invero, nel caso concreto, la riscossione mediante ruolo può avvenire anche in mancanza di un pregresso titolo esecutivo, sulla base della seconda notificazione della richiesta di pagamento che, secondo i principi generali, viene elaborata dall’ente procedente esercitando il potere di auto-accertamento.
Le suesposte argomentazioni, in quanto conducono alla cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, esimono dall’accertare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal controricorrente, circa l’incompletezza della richiesta di pagamento in ordine alla mancata indicazione del termine d’impugnazione e dell’autorità innanzi alla quale impugnare, accertamento che rientra nel potere del giudice di rinvio.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.