Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15485 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15485 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 11559 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), società con socio unico RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona dell’amministratore delegato, NOME COGNOME, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
ANTRO NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Bari n. 1845/2021, pubblicata in data 22 ottobre 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 15/05/2024 C.C.
R.G. n. 11559/2022
Rep.
NOME COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi , ai sensi dell’art. 615, comma 1, nonché dell’art. 617 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate -Riscossione: AdER), per l’importo complessivo di € 562.949,29, in virtù di crediti iscritti a ruolo nei suoi confronti, quale fideiussore di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), dalla Banca del Mezzogiorno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (‘MCC’), nella qualità di gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito per garantire i crediti concessi dagli istituti di credito alle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bari.
La Corte d’a ppello di Bari ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la Banca del Mezzogiorno RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’COGNOME .
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Omessa analisi o valutazione del fatto decisivo che il rapporto tra MCC e beneficiario/fideiussori non è qualificabile alla stregua di un rapporto di diritto privato ».
Con il secondo motivo si denunzia « Errata o falsa applicazione della norma di cui all’ art. 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999 in relazione all’ art. 360, primo comma n. 3) c.p.c. ».
I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente, onde possono essere esaminati congiuntamente. Secondo la società ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dalla corte d’appello, la disposizione di cui all’art. 8 bis , del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015 n. 33) consentirebbe l’iscrizione nei ruoli esattoriali del proprio credito, avente ad oggetto il recupero, in surroga, degli importi pagati agli istituti bancari creditori della società garantita dall’intimato, anche in mancanza di titolo esecutivo, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999, come per i casi di restituzione dell ‘ intervento in conseguenza della revoca del beneficio pubblico, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.
La censura è fondata.
1.1 La corte d’appello, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha espressamente affermato di « concordare con la più recente giurisprudenza, secondo cui il privilegio previsto dall ‘ art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE, assiste anche il credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE che abbia subito l ‘ escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte dell ‘ istituto di credito finanziatore a seguito dell ‘ inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l ‘ insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (Cass., Ord. n. 6508 del 09/03/2020) ».
Ha, però, ugualmente confermato la sentenza di primo grado (che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione, per l a ritenuta insussistenza di un titolo esecutivo che legittimasse l’iscrizione del credito a ruolo), osservando come « … la titolarità di un credito privilegiato ex lege in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, non infici l’argomento su cui si fonda l’accoglimento dell’opposizione da parte del giudice di primo grado in ordine alla necessità di un titolo esecutivo a monte del l’iscrizione a ruolo, atteso che alcuna espressa deroga di legge è dato ravvisare all’applicabilità dell’art. 21 alla fattispecie, con riferimento ai crediti che trovano causa in rapporti di diritto privato, qual è quello oggetto del presente giudizio ».
Dunque, non è in discussione, nella presente sede, né l’applicabilità, nella fattispecie concreta, della norma di cui all ‘ art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, né l’applicabilità di quella di cui al l ‘ art. 8 bis , comma 3, del decretolegge n. 3/2015 convertito in legge 24 marzo 2015 n. 33, essendo stato espressamente statuito dalla corte d’appello che tali disposizioni sono applicabili con riguardo al credito in riscossione e non essendovi censure in ordine a tale specifico punto della sentenza.
Si discute esclusivamente della necessità di un titolo esecutivo, ai fini dell’iscrizione nei ruoli esattoriali del credito privilegiato derivante dal diritto di surroga spettante al gestore del RAGIONE_SOCIALE che abbia subito l ‘ escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte dell ‘ istituto di credito finanziatore, a seguito dell ‘ inadempimento della società beneficiaria del finanziamento , ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
Tale necessità, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, va esclusa.
1.2 È opportuno premettere che, secondo gli indirizzi ormai consolidati di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
3025 del 09/02/2021, in motivazione), sostanzialmente fatti propri dalla corte d’appello, con riguardo alla parte della decisione non oggetto di censure:
il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019), onde l ‘ art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998, è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in RAGIONE_SOCIALE collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n. 662/1996, a favore di chi ha finanziato la piccola o media impresa (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019);
gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE godono anch ‘ essi del privilegio di cui all ‘ art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione; d ‘ altra parte non vi è alcuna necessità -sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico -che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante, indipendentemente dalla esatta qualificazione dell’azione esercitata dal garante che sia stato escusso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683 – 01);
– il privilegio previsto dall ‘ art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE, assiste anche il credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE che abbia subito l ‘ escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte dell ‘ istituto
di credito finanziatore a seguito dell ‘ inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 – 01), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell ‘ erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019);
– in ogni caso, l ‘ art. 8 bis del decreto-legge n. 3/2015 convertito in legge 24 marzo 2015 n. 33, il cui comma 3, in maniera esplicita, prevede che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019).
1.3 Tanto premesso, la decisione impugnata, laddove nega la possibilità di procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali del credito in surroga vantato dalla società ricorrente, in mancanza di un titolo esecutivo, non è, invece, conforme ai principi di diritto enunciati da questa stessa Corte, secondo i quali « in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE pubblica, l ‘ avvenuta escussione di quest ‘ ultima nei confronti di Mediocredito RAGIONE_SOCIALE determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del RAGIONE_SOCIALE, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi
dell ‘ art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv. 666687 -01).
In altri termini, la decisione impugnata non è conforme a diritto nella parte in cui considera il credito fatto valere dalla società ricorrente come un ordinario credito avente causa in un rapporto di diritto privato, mentre, al contrario, ad esso va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare « riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del RAGIONE_SOCIALE », con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all’art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
La predetta decisione va, di conseguenza, cassata, affinché, in sede di rinvio, sia rivalutata la fattispecie, sulla base dei principi di diritto esposti.
Con il terzo motivo si denunzia « Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Omessa analisi o valutazione di documentazione relativi ai pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE ».
Il motivo ha ad oggetto la questione della prova dell’effettivo pagamento degli importi spettanti agli istituti di credito finanziatori, da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente acquisizione , da parte di quest’ultimo, del diritto alla surrogazione legale.
Esso è inammissibile.
La corte d’appello ha, in proposito, espressamente affermato che la questione in esame (oggetto del secondo motivo di appello) era da ritenersi assorbita dall’accoglimento del motivo di opposizione relativo alla mancanza di un titolo esecutivo alla base dell’iscrizione a ruolo .
Ha ritenuto, semplicemente, ‘ opportuno ‘ fornire alcune ‘ precisazioni ‘ in proposito (introAVV_NOTAIOe dalla formula verbale « Benché possa ritenersi assorbito il secondo motivo di appello, è comunque opportuno precisare … »): in tale ottica, ha, quindi, affermato che era da ritenersi correttamente rilevata dal tribunale l’insufficienza della prova del pagamento operato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore di due dei tre istituti bancari finanziatori della società beneficiaria dell’intervento pubblico di sostegno .
A giudizio di questa Corte, peraltro, le indicate ‘ precisazioni ‘ che la corte d’appello ha inteso fornire, dopo avere espressamente affermato che la questione era assorbita in virtù dell’accoglimento del motivo di opposizione relativo alla mancanza del titolo esecutivo, non possono in nessun modo ritenersi una ulteriore autonoma ratio decidendi a sostegno della statuizione finale di accoglimento dell’opposizione stessa .
Esse costituiscono esclusivamente un obiter dictum , non idoneo ad acquisire efficacia di giudicato, con conseguente insussistenza dell’interesse all’impugnazione della parte ricorrente, in relazione a tale parte della decisione.
2.1 Si premette che, in generale, la questione dell’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e quella dell’esistenza del credito per cui si procede sono questioni distinte, non necessariamente coincidenti, seppure interferenti; potrebbe, infatti, mancare un titolo esecutivo ma, a prescindere da ciò, essere sussistente o insussistente, in tutto o in parte, il credito sottostante.
Il debitore contro il quale sia minacciata o intrapresa l’esecuzione forzata, può semplicemente contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (ad esempio sostenendo che manchi un valido titolo esecutivo) senza però contestare la sussistenza del relativo credito sul piano sostanziale, ma può anche contestare la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva (ad esempio allegando fatti estintivi, impeditivi
o modificativi dello stesso, ovviamente nei limiti in cui ciò sia consentito dalla natura del titolo).
Le indicate contestazioni, introducendo motivi di opposizione differenti, costituiscono domande diverse ed autonome, che lo stesso opponente può proporre congiuntamente in via principale, ma può anche avanzare in via vicendevolmente subordinata: naturalmente, l’ accerta mento dell’insussistenza (in tutto o in parte) del credito escluderà automaticamente anche il correlativo diritto di procedere ad esecuzione forzata, mentre non è vero il contrario, in quanto l’accertamento del difetto di un valido titolo esecutivo non è incompatibile con la sussistenza del credito sul piano sostanziale.
Laddove venga avanzata, in via principale, una mera contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l’ insussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e, solo in via subordinata, una contestazione relativa all’esistenza del credito, il giudice dell’opposizione che accerti il difetto del titolo esecutivo, non può e non deve pronunciare sulla domanda di accertamento della sussistenza del credito (in quanto solo subordinata).
Laddove, al contrario, venga proposta, oltre alla contestazione della sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., anche la domanda di accertamento negativo della sussistenza (in tutto o in parte) del relativo credito, a prescindere dall’esito dell’opposizione all’esecuzione sul difetto di titolo esecutivo (cioè, non in via subordinata), peraltro, il giudice dell’opposizione che accolga quest’ultima dovrà in ogni caso emettere una specifica ed espressa pronuncia di accertamento (positivo o negativo, integrale o parziale) in ordine all’esistenza del credito in questione.
2.2 Nella specie, oltre alla espressa affermazione che la questione della prova della sussistenza del credito in surroga del gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era da ritenersi assorbita in virtù
dell’accoglimento del motivo di opposizione relativo alla mancanza di un valido titolo esecutivo, è agevole osservare che la corte d’appello, in ordine alla sussistenza del credito sottostante, non ha emesso alcuna pronuncia, come emerge chiaramente non solo dall’esame della motivazione del provvedimento ma, soprattutto, dal relativo dispositivo, con il quale si conferma semplicemente la decisione di primo grado, che aveva integramente annullato la cartella opposta, senza alcun riferimento alla eventuale sussistenza o insussistenza del credito sottostante e, tanto meno, alla misura di esso.
Tale omissione non si potrebbe ritenere come un implicito accertamento negativo integrale dello stesso credito, perché, in realtà, al contrario, sulla base delle ‘precisazioni’ contenute nella sentenza, parrebbe che, almeno in parte, la sussistenza del credito sarebbe stata in realtà ritenuta adeguatamente provata.
Inoltre, nella parte della motivazione della decisione impugnata contenente le ‘precisazioni’ oggetto del motivo di ricorso in esame, che fa seguito all’ espressa affermazione del carattere assorbente del preliminare rilievo del difetto di titolo esecutivo, la corte d’appello si limita , in sostanza, ad affermare quanto segue: a) « in primo luogo … … la contestazione del credito vantato in surrogazione risulta essere stata specificamente effettuata dall’opponente in atto di citazione »; b) « a fronte della contestazione e sulla scorta della documentazione proAVV_NOTAIOa dall’opposto a sostegno della propria p retesa di pagamento delle somme erogate in favore degli istituti di credito, correttamente il giudice di primo grado, nell’esaminare la documentazione da questi proAVV_NOTAIOa, ha rilevato che risultava mancante proprio quella necessaria a fini di prova, attestante che i pagamenti fossero stati effettivamente eseguiti (sia pure con l’eccezione relativa all’importo di € 151.517,63 indicato nella nota del
legale di Banca Carime, con cui si dà atto dell’avvenuto pagamento di tale somma) ».
Si tratta di una motivazione che risulta, almeno in parte, logicamente contraddittoria, per quanto già rilevato, perché dà atto del fatto che i pagamenti in favore di una delle banche finanziatrici erano stati adeguatamente provati, ma poi non ne trae le debite conseguenze, dichiarando sussistente almeno quel credito, al di là dell’esistenza del diritto di procedere alla riscossione a mezzo ruolo.
Soprattutto, si tratta di una motivazione così vaga e generica da risultare addirittura meramente apparente, sia in relazione alle ragioni per cui sarebbe stata ritenuta esistente la contestazione sull’avvenuto pagamento in favore delle banche finanziatrici (in effetti, la corte d’appello afferma che era stato contestato il credito, in generale, ma neanche precisa se ed in quali termini fosse stato eventualmente oggetto di contestazione lo specifico fatto oggettivo dell’avvenuto pagamento , da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, degli importi dovuti alle banche finanziatrici della società garantita), sia in relazione alle ragioni per cui sarebbe stata ritenuta insufficiente e/o inidonea la documentazione relativa ai pagamenti effettuati in favore degli altri istituti di credito, a fronte della regolarità di quella del pagamento effettuato in favore della Banca Carime (in particolare, non vengono chiarite le ragioni per cui le deliberazioni del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di liquidazione della perdita degli importi pagati alle banche, non costituirebbero idonea prova dei pagamenti e, tanto meno, le ragioni per cui eventualmente lo sarebbero per il pagamento effettuato in favore di un banca e non per quello effettuato in favore delle altre banche).
L ‘insieme delle considerazioni che precedono conferma, a giudizio della Corte, che le ‘ opportune precisazioni ‘ oggetto del motivo di ricorso in esame non costituiscono una autonoma ulteriore ratio decidendi a sostegno della pronuncia impugnata,
ma costituiscono un mero ‘ obiter dictum ‘, espresso solo ‘ ad abundantiam ‘ , nel contesto di una decisione che ha ritenuto assorbente e dirimente la sola constatazione del difetto di un valido titolo esecutivo che giustificasse l’iscrizione a ruolo dei crediti vantati dal RAGIONE_SOCIALE, cioè del diritto di procedere ad esecuzione forzata per i predetti crediti, a prescindere dalla sussistenza di essi sul piano sostanziale e che solo su tale diritto ha inteso pronunciarsi.
Di conseguenza, essendo stati ritenuti fondati e dovendo essere accolti i primi due motivi del ricorso, relativi proprio alla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme della riscossione a mezzo ruolo, il terzo motivo deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, avendo ad oggetto un mero obiter dictum della sentenza impugnata, non idoneo al giudicato.
Naturalmente, la questione della effettiva sussistenza dei crediti iscritti a ruolo, una volta escluso il difetto del diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione in sede di rinvio.
Sono accolti i primi due motivi del ricorso, è dichiarato inammissibile il terzo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’a ppello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara inammissibile il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-