Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32958 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32958 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
Oggetto
MANDATO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Mandato conferito per la riscossione di crediti previdenziali
R.G.N. 11648/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/06/2023
Adunanza camerale sul ricorso 11648-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa unitamente dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente ‘ pro tempore ‘ , domiciliata ‘ ex lege ‘ in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui è rappresentata e difesa;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5498/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Roma, depositata il 11/09/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 22/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE (d ‘ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 5498/19, RAGIONE_SOCIALE ‘ 11 settembre 2019, RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Roma, che -in accoglimento del gravame esperito dalla società RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 11065/14, del 20 maggio 2014, del Tribunale di Roma -ha accolto l ‘ opposizione proposta dalla società appellante avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento di € 25.416,81, in favore RAGIONE_SOCIALEa predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversatele, a termini di legge, dalla società concessionaria per la riscossione.
Riferisce, in punto di fatto, l ‘ odierna ricorrente di aver trasmesso al concessionario per la riscossione, nell ‘ anno 1998, ruoli ‘suppletivi’, nonché, nell’anno 1999, ruoli ‘principali’, in seguito lamentando che lo stesso le aveva riversato solo l ‘ importo complessivo di € 452.748,13, omettendo, pertanto, di corrisponderle € 25.416,81.
Conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pertanto, per detta somma, decreto ingiuntivo, avverso tale provvedimento proponeva opposizione RAGIONE_SOCIALE, incardinando, così, un giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. nel corso del quale entrava in vigore la disciplina di cui all ‘ art. 1, commi 527, 528 e 529 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale veniva eliminata la
responsabilità del concessionario -alla quale si era invece richiamato il creditore ingiungente -di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Sebbene l ‘ opponente avesse fatto riferimento a tale ‘ ius superveniens ‘ a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria iniziativa, il giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione, con decisione che veniva, però, riformata in appello. Nell ‘ accogliere il gravame (e con esso, la proposta opposizione), veniva richiamato quanto affermato da questa Corte, ovvero che la sopravvenuta legge n. 228 del 2012 ‘non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti «consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici», da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall ‘ altra; siffatta legge, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed è ispirata all ‘ esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere se soggetto pubblico o, come nella specie, soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti’ (in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229).
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come già detto -di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, commi 527 e 529 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del RAGIONE_SOCIALE Finanze 15 giugno
2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117 Cost., quest ‘ ultimo in relazione all ‘ art. 6 CEDU.
Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato ‘ ius superveniens ‘, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall ‘ altro, ritenendo che l ‘ annullamento dei crediti di importo inferiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un ‘ asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori. Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALEa suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, di versare agli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi. Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura privata RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale, in quanto tale, non beneficia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all ‘ equilibrio finanziario legati all ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ attività previdenziale demandategli. In base, dunque, alla necessità di effettuare un ‘ interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la RAGIONE_SOCIALE, potesse essere destinatario RAGIONE_SOCIALEa nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1,
commi 528 e 529 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del RAGIONE_SOCIALE Finanze 15 giugno 2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117, comma 1, Cost., quest ‘ ultimo in relazione all ‘ art. 6 CEDU.
Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato ‘ ius superveniens ‘, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall ‘ altro, ritenendo che l ‘ annullamento dei crediti di importo, questa volta, superiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un ‘ asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori. Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 RAGIONE_SOCIALEa suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, di versare gli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi. Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura privata RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale, in quanto tale, non beneficia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all ‘ equilibrio finanziario legati all ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE ‘ attività previdenziale demandategli. In base, dunque, ad un ‘ interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la RAGIONE_SOCIALE, potesse essere destinatario RAGIONE_SOCIALEa nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza’, e ciò in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 276, comma 2, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbito l ‘ esame RAGIONE_SOCIALEa questione, sollevata da essa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei due gradi di merito, concernente il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa non continuità normativa RAGIONE_SOCIALE disposizioni di proroga dei termini per l ‘ invio RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità, sebbene si trattasse di questione pregiudiziale rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 529, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012.
Assume la ricorrente che la questione neppure si sarebbe potuta ritenere assorbita in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’ (pure richiamato in sentenza), non sussistendone i presupposti, donde il denunciato vizio motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
3.4. Il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza’, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 112 cod. proc. civ., in ragione di omessa pronuncia.
Per l ‘ ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere che l ‘ assorbimento RAGIONE_SOCIALEa questione relativa al consolidamento del rapporto oggetto del giudizio non configuri un vizio di motivazione, la ricorrente chiede che venga dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia su tale questione.
Ha resistito all ‘ avversaria impugnazione, con controricorso, l ‘ RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
7.1. In via preliminare deve rilevarsi l ‘ esistenza di innumerevoli precedenti di questa Corte, che hanno affrontato, tra le altre, anche le medesime questioni oggetto del presente ricorso, decidendole nel senso del rigetto (Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229, Rv. 653891-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 giugno 2020, n. 11972, Rv. 657922-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26531, Rv. 661376-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2021, n. 15094, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2021, n. 21386, Rv. 662023-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 15 settembre 2021, n. 25003, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26336, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. RAGIONE_SOCIALE ‘ 11 febbraio 2022, n. 4555, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio, n. 6766, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio 2022, n. 6767, Rv. 664062-01 e Cass. Sez. 6-1, ord. 1° luglio 2022, n. 21031, Rv. 665404-01).
7.1.1. In particolare, i motivi primo e secondo -suscettibili di scrutinio unitario, in quanto sostanzialmente sovrapponibili -non sono fondati.
Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili ad essa RAGIONE_SOCIALE, in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, esito al quale dovrebbe condurre una
lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento, dal momento che le predette disposizioni determinerebbero, sostanzialmente, una sorta di espropriazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti creditori, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00 e, quanto meno su quello sostanziale, anche per quelli di importo superiore).
In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato chiarito che la normativa cui fa riferimento la RAGIONE_SOCIALE ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00), ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è applicabile alla RAGIONE_SOCIALE e che tale applicabilità non è irragionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inserendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in senso favorevole allo Stato. In tal senso si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente secondo cui ‘ alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall ‘ art. 1, commi 527-529, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti -antecedenti al 1999 -introdotta ai fini RAGIONE_SOCIALEa razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presenta un
duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità RAGIONE_SOCIALEa riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi RAGIONE_SOCIALE ‘ esazione e benefici RAGIONE_SOCIALE ‘ eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l ‘ annullamento del ruolo non coincide con l ‘ annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall ‘ ente secondo l ‘ ordinaria procedur a’ (così Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, cit .). Analoghe conclusioni sono enunciate in pronunce successive (Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit .; Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit ., e Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit .), con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto RAGIONE_SOCIALEa disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall ‘ ordinamento sovranazionale europeo.
In base a tali principi di diritto, cui questo collegio intende dare piena continuità, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono trovare accoglimento.
Risulta, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un ‘ espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e RAGIONE_SOCIALE ‘ idoneità di tale intervento a incidere sull ‘ equilibrio finanziario RAGIONE_SOCIALE ‘ ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti RAGIONE_SOCIALE casse previdenziali e quelli RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione Europea, per i quali resta confermata l ‘ operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555 del 2022, cit .; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022 cit ).
Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117 Cost., sollevata in riferimento all ‘ art. 6 RAGIONE_SOCIALEa CEDU,
sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ irragionevole incidenza RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame sulla posizione di parità RAGIONE_SOCIALE parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo, avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555 del 2022, cit .; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022, cit .; si veda anche Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit .; Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit .).
7.1.2. I motivi terzo e quarto -anch ‘ essi suscettibili di disamina unitaria, censurando, o come difetto di motivazione, o come omessa pronuncia, la decisione del giudice di appello di fare applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’, ritenendo assorbito l ‘ esame RAGIONE_SOCIALEa questione concernente il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa non continuità normativa RAGIONE_SOCIALE disposizioni di proroga dei termini per l ‘ invio RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità -non sono fondati.
Al riguardo, ritiene il Collegio di richiamare in questa sede quanto, sul punto, già argomentato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 4 gennaio 2023, n. 106). Le considerazioni ivi espresse vengono in questa sede integralmente recepite e riproposte, al fine di assicurarne continuità, nella parte in cui si evidenzia come la sentenza 19 giugno 2020, n. 11972 di questa Corte abbia già chiarito che, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l ‘ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione
pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico RAGIONE_SOCIALE -e, poi, ad RAGIONE_SOCIALE -in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE ‘ affidamento in concessione del servizio di riscossione) fosse stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l ‘ invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di inesigibilità di cui all ‘ art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999. Ne consegue l ‘ inapplicabilità, nella specie, RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui all ‘ art. 59, comma 4quater , del citato decreto, in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private ‘ scorporate ‘ , resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione RAGIONE_SOCIALEa soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307).
Questa sentenza, dunque, ha chiarito che la tesi RAGIONE_SOCIALE ‘ odierna ricorrente, secondo cui vi sarebbero interruzioni nella sequenza cronologica RAGIONE_SOCIALE proroghe del temine per l ‘ invio RAGIONE_SOCIALE ‘ comunicazioni di inesigibilità ‘ , e rivolta a contestare l ‘ applicabilità ai soggetti pubblici RAGIONE_SOCIALEa riscossione (RAGIONE_SOCIALE e società da essa RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE proroghe disposte dall ‘ art. 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 205, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è da ritenere errata. Essa, infatti, non tiene conto RAGIONE_SOCIALE distinte discipline normative RAGIONE_SOCIALE proroghe dei termini dettate in concomitanza con il riordino del settore e la trasformazione del sistema organizzativo RAGIONE_SOCIALEa riscossione a mezzo ruoli.
In particolare, richiamando la sentenza n. 51 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, la sentenza di questa Corte n. 11972 del 2020 ha evidenziato la netta distinzione tra le ‘ proroghe c.d.
generiche ‘ -cui si riferiscono le norme richiamate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -che si applicano ai vecchi concessionari RAGIONE_SOCIALE o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le societ à̀ cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005), ed invece le ‘ proroghe c.d. specifiche ‘ che si applicano esclusivamente a RAGIONE_SOCIALE e alle società dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, complessivamente denominate agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione (cui è in seguito succeduta RAGIONE_SOCIALE subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017). Invero, le proroghe c.d. generiche hanno operato esclusivamente attraverso l ‘ originaria modifica RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall ‘ art. 3, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l ‘ introduzione dei commi 4bis e 4ter , che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità da parte dei RAGIONE_SOCIALE. Le proroghe specifiche, invece, hanno interessato i termini di presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari RAGIONE_SOCIALE alle società RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE e, quindi, RAGIONE_SOCIALE), che a quelli sono subentrate ‘ ex lege ‘ in mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di riscossione da parte di un ‘ altra società cessionaria del ramo d ‘ azienda relativo alle attivit à̀ svolte in regime di concessione per conto degli enti locali (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga è proseguita
ininterrottamente attraverso le continue modifiche RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005.
La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 59, comma 4quater , del d.lgs. n. 112 del 1999, invocata dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, è stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le societ à̀ private ‘ scorporate ‘ resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cui il problema RAGIONE_SOCIALEa soluzione di continuit à̀ tra le proroghe non trova applicazione per l ‘ RAGIONE_SOCIALE che è controricorrente nel presente giudizio (peraltro, in senso conforme all ‘ arresto indicato, Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit ., e Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit .).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e liquidate come da dispositivo.
A carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando la RAGIONE_SOCIALE a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.600,00, più spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE ‘ adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa