Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 106 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 106 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 26136/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, succeduta ex lege a RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIOo Stato da cui è difesa per legge;
– controricorrente –
LEGGE N. 228 DEL 2012.
avverso la sentenza n. 820/2019 AVV_NOTAIOa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2019;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, agente AVV_NOTAIOa riscossione per la provincia di Novara, per il pagamento AVV_NOTAIOa somma di euro 7.721,01, a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessionario.
Avverso il decreto propose opposizione la RAGIONE_SOCIALE e il Tribunale di Roma, in contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE opposta, rigettò l’opposizione, compensando le spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE, succeduta alla RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, e la Corte d’appello di Roma, in riforma AVV_NOTAIOa decisione di primo grado, con sentenza del 6 febbraio 2019 ha accolto l’appello e ha revocato il decreto ingiuntivo, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di giudizio.
La Corte d’appello, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario, avendo la contribuzione in questione ad oggetto unicamente il rapporto previdenziale privatistico tra la RAGIONE_SOCIALE ed i propri iscritti, ha ricostruito la complessa trama normativa interessante ai fini AVV_NOTAIOa decisione ed ha affermato l’applicabilità alla controversia AVV_NOTAIO‘art. 1, commi 527, 528 e 529, AVV_NOTAIOa legge 24 dicembre 2012, n. 228, evidenziando che detta disciplina era immune dai vizi di illegittimità costituzionale prospettati dalla RAGIONE_SOCIALE.
Contro la sentenza AVV_NOTAIOa Corte d’appello di Roma ricorre la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. La parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nonché degli artt. 3, 35, primo comma, 36, primo comma, 38, 42, terzo comma, 97, secondo comma e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all’art. 6 AVV_NOTAIOa CEDU.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4), 276, secondo comma, cod. proc. civ. e AVV_NOTAIO‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per erroneo assorbimento, da parte AVV_NOTAIOa Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE altre questioni poste alla sua attenzione.
Sostiene la ricorrente che le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, in base ad una lettura costituzionalmente orientata AVV_NOTAIOa normativa di riferimento, dal momento che le predette disposizioni determinerebbero sostanzialmente una sorta di espropriazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti creditori, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad euro 2.000,00 e, quanto meno su quello sostanziale, per quelli di importo superiore). La RAGIONE_SOCIALE rileva di aver fatto affidamento, nel corso degli anni, su un sistema normativo che le garantiva, qualora il concessionario alla riscossione fosse incorso nelle cause di perdita del diritto al discarico (art. 19 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112), di rivaler sul medesimo per i carichi a ruolo oggetto di mancato riversamento. L’applicazione, in particolare, AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, sancendo l’inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, aveva fortemente inciso sulla possibilità concreta, per la RAGIONE_SOCIALE, di realizzare i crediti relativi ai contributi iscritti a ruolo. Segue l’illustrazione di una serie di ragioni per le quali l’indicata normativ sarebbe in contrasto con i parametri costituzionali suindicati. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La ricorrente rileva che la sentenza, dopo aver ritenuto applicabile la normativa di cui alla legge n. 228 del 2012, ha considerato che da quella conclusione derivasse l’assorbimento anche RAGIONE_SOCIALE altre questioni. In
particolare, la RAGIONE_SOCIALE evidenzia di avere dedotto (sia in primo grado che in grado di appello) che i rapporti giuridici con l’agente AVV_NOTAIOa riscossione relativi ai crediti iscritti a ruolo negli anni 1998 e 1999 dovevano ritenersi ormai esauriti, con perdita per quest’ultimo del c.d. diritto al discarico a causa del mancato tempestivo invio RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità, non potendo i relativi termini ritenersi prorogati ininterrottamente fino al sopraggiungere AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012. Il termine per l’invio AVV_NOTAIOa comunicazione di inesigibilità era scaduto, secondo la ricorrente, al più tardi il 30 giugno 2006. L’accertamento AVV_NOTAIO‘esaurimento del rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e il concessionario per la RAGIONE_SOCIALE Novara avrebbe, secondo la ricorrente, carattere pregiudiziale rispetto all’operatività RAGIONE_SOCIALE norme AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012; il che viene a significare che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata su tale eccezione e che comunque, se anche lo avesse fatto implicitamente, la decisione dovrebbe ritenersi erronea.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia.
Ribadita la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE norme di cui al secondo motivo, la parte ricorrente obietta che, se non si ritenesse di accogliere le censure di quel motivo, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata per il vizio di omessa pronuncia. La Corte di merito, infatti, non avrebbe considerato che nella catena RAGIONE_SOCIALE disposizioni di proroga per la presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità si riscontrano due vuoti normativi: il primo, alla data del 1° ottobre 2004, essendo la proroga di cui al d.l. n. 282 del 2004 intervenuta solo il 29 novembre 2004; il secondo al 30 settembre 2005, perché il d.l. n. 203 del 2005 era entrato in vigore il 4 ottobre 2005. Vi sarebbe, dunque, un’omissione di pronuncia circa il consolidamento del credito in capo alla RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inapplicabilità AVV_NOTAIOa sopravvenuta legge n. 228 del 2012.
Rileva il Collegio, preliminarmente, che la causa in esame è in tutto uguale ad altre sulle quali questa Corte si è già pronunciata. Occorre
quindi muovere da tale giurisprudenza alla quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità.
4.1. La sentenza 9 maggio 2019, n. 12229, che per prima si è pronunciata sulla complessa questione, ha ricostruito le principali tappe normative nei termini che seguono.
«Va innanzitutto precisato, in termini generali, che, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 18 AVV_NOTAIOa L. 576/1980 (riforma del sistema previdenziale forense), ribadito dall’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, la RAGIONE_SOCIALE provvede alla riscossione dei contributi insoluti a mezzi di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’Intendenza di Finanza e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette; nello specifico, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE compila e trasmette all’Agente AVV_NOTAIOa riscossione i ruoli (e cioè, come precisato dall’art. 10 del d.P.R. n. 602/1973, gli elenchi dei debitori AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE e del loro debito), i quali costituiscono il titolo esecutivo attraverso il quale effettuare la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati iscritti alla gestione previdenziale che non li hanno corrisposti.
Nello specifico va, poi, evidenziato che, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il RAGIONE_SOCIALEo addetto alla riscossione debitore AVV_NOTAIO‘intero ammontare RAGIONE_SOCIALE somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso RAGIONE_SOCIALEo versate alla RAGIONE_SOCIALE alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse; il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla RAGIONE_SOCIALE il gettito RAGIONE_SOCIALE procedure di riscossione (c.d. meccanismo del “non riscosso come riscosso”), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.P.R. n. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla RAGIONE_SOCIALE o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d. “diritto al discarico” o “sistema del discarico”).
Il detto d.P.R. n. 43/1988, e in particolare il meccanismo del “non riscosso come riscosso”, è stato, come detto, abrogato dal d.lgs. n. 112/99, che ha quindi fatto venire meno l’obbligo AVV_NOTAIO‘Agente di versare anticipatamente alla RAGIONE_SOCIALE a scadenza fissa gli importi da riscuotere, ed ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il RAGIONE_SOCIALEo, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla RAGIONE_SOCIALE (art. 2 del d.lgs. 37/1999; art. 22 del d.lgs. n. 112/99); in caso di omessa riscossione, il RAGIONE_SOCIALEo può ottenere il “discarico per inesigibilità” (e quindi non ha l’obbligo di versare i relativi importi alla RAGIONE_SOCIALE) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti , mentre perde detto diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla RAGIONE_SOCIALE dei relativi importi) ove, al termine AVV_NOTAIOa procedura di cui all’art. 20 d.lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.
In materia è poi intervenuta la L. 228/2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15 giugno 2015 del AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999, ha stabilito: 1) l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1 del detto d.m. 15 giugno 2015, l’elenco RAGIONE_SOCIALE quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall’agente AVV_NOTAIOa riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore; 2) l’obbligo AVV_NOTAIO‘Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore AVV_NOTAIO‘esaurimento AVV_NOTAIO‘attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato (artt. 2 e 3 cit. D.M. 15 giugno 2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via
telematica, AVV_NOTAIO‘elenco RAGIONE_SOCIALE quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore; per i crediti superiori ad eur 2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’Agente AVV_NOTAIOa riscossione, obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione RAGIONE_SOCIALE attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore; 3) per tutti crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/99 (art. 1, comma 529, legge cit.)».
La sentenza ora citata ha anche precisato che la legge n. 228 del 2012 – se, da un lato, per i crediti inferiori ad euro 2.000, ha inteso scongiurare l’antieconomicità AVV_NOTAIOa riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi AVV_NOTAIO‘esazione e benefici AVV_NOTAIO‘eventuale riscossione – non ha inciso, per quanto riguarda i crediti degli enti superiori ad euro 2.000 (come nel caso oggi in esame), sull’esistenza del diritto. Le modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012, cioè, per i crediti superiori a quella soglia hanno inciso «solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura»; possibilità, questa, che rende irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALE prospettate violazioni di legge, il fatto che la procedura di riscossione abbia scarse possibilità concrete di approdare ad un risultato fruttuoso.
4.2. Alla luce di siffatta ricostruzione vengono a cadere tutti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla RAGIONE_SOCIALE oggi ricorrente.
Va innanzitutto rilevata la correttezza AVV_NOTAIOa sentenza impugnata là dove ha evidenziato che ogni (del tutto ipotetico) dubbio di legittimità
costituzionale relativo all’annullamento dei crediti inferiori ad euro 2.000 è privo di rilevanza, posto che nel giudizio odierno si discute di un credito di entità superiore.
Ciò detto, il Collegio evidenzia come vadano richiamate, a questo proposito, le decisioni successive di questa Corte che hanno dato continuità alla citata sentenza n. 12229 del 2019.
In particolare, l’ordinanza 1° marzo 2022, n. 6767, dopo aver ribadito che per i crediti di valore superiore ad euro 2.000 non c’è alcuna estinzione del credito, bensì soltanto il venir meno del titolo esecutivo costituito dal ruolo, ha osservato che risulta «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un’espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e AVV_NOTAIO‘idoneità di tale intervento a incidere sull’equilibrio finanziario AVV_NOTAIO‘ente sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti AVV_NOTAIO casse previdenziali e quelli AVV_NOTAIO‘Unione Europea, per i quali resta confermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti». {uc
Detta pronuncia ha anche dichiarato che «deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione AVV_NOTAIO‘art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 AVV_NOTAIOa CEDU, sotto il profilo AVV_NOTAIO‘irragionevole incidenza RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame sulla posizione di parità RAGIONE_SOCIALE parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione AVV_NOTAIO‘organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti AVV_NOTAIOa riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private». Anche il principio AVV_NOTAIO‘affidamento,
quindi, pure invocato dall’odierna ricorrente, non è stato leso dalla normativa qui in esame.
4.3. Residuano, a questo punto, le censure dei motivi secondo e terzo, che in sostanza coincidono, posto che la RAGIONE_SOCIALE pone in essi la stessa questione, prima come contestazione di indebito assorbimento e poi di omessa pronuncia.
4.4. Anche tali questioni sono state affrontate da precedenti pronunce di questa Corte che giova a questo punto richiamare.
Questa sentenza ha chiarito che la tesi AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE oggi ricorrente secondo cui vi sarebbero «interruzioni nella sequenza cronologica RAGIONE_SOCIALE proroghe del temine per l’invio RAGIONE_SOCIALE “comunicazioni di inesigibilità” e rivolta a contestare l’applicabilità ai soggetti pubblici AVV_NOTAIOa riscossione (RAGIONE_SOCIALE e società da essa RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE proroghe disposte dall’art. 3, comma 12, del d.l. n. 203/2005, è da ritenere errata, in quanto non tiene conto RAGIONE_SOCIALE distinte discipline normative RAGIONE_SOCIALE proroghe dei
In particolare, la sentenza 19 giugno 2020, n. 11972, ha chiarito che in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l’agente AVV_NOTAIOa riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico RAGIONE_SOCIALE – e, poi, ad RAGIONE_SOCIALE – in conseguenza AVV_NOTAIOa cessazione AVV_NOTAIO‘affidamento in concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l’invio AVV_NOTAIOa comunicazione di inesigibilità di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l’inapplicabilità AVV_NOTAIOa disciplina di cui all’art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private “scorporate”, resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione AVV_NOTAIOa soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il d.l. n. 282 del 2004). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
termini dettate in concomitanza con il riordino del settore e la trasformazione del sistema organizzativo AVV_NOTAIOa riscossione a mezzo ruoli».
Richiamando la sentenza n. 51 del 2019 AVV_NOTAIOa Corte costituzionale, la sentenza n. 11972 del 2020 ha evidenziato «la netta distinzione tra le “proroghe cd. generiche” (cui si riferiscono le norme richiamate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) che si applicano ai “vecchi concessionari RAGIONE_SOCIALE o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre RAGIONE_SOCIALE enti locali, ceduto dai concessionari RAGIONE_SOCIALE ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005)”, ed invece le “proroghe cd. specifiche” che si applicano esclusivamente a «RAGIONE_SOCIALE e alle società dalla stessa RAGIONE_SOCIALE » sono complessivamente denominate agenti AVV_NOTAIOa riscossione” (cui è in seguito succeduta RAGIONE_SOCIALE subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017).
Le proroghe c.d. generiche «hanno operato esclusivamente attraverso l’originaria modifica AVV_NOTAIO‘art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall’art. 3, comma 1, lettera I, del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l’introduzione dei commi 4 -bis e 4 -ter, che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità da parte dei RAGIONE_SOCIALE». Le proroghe specifiche, invece, «hanno interessato i termini di presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari RAGIONE_SOCIALE alle società RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE e, quindi, RAGIONE_SOCIALE), che a quelli sono subRAGIONE_SOCIALE ex lege in mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o AVV_NOTAIOa prosecuzione AVV_NOTAIO‘attività di riscossione da parte di un’altra società cessionaria del ramo d’azienda
“relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali” (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga è proseguita ininterrottamente attraverso le continue modifiche AVV_NOTAIO‘art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248/2005».
La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma AVV_NOTAIO‘art. 59, comma 4quater, del d.lgs. n. 112 del 1999, invocata dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, è stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le società private “scorporate” resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cui il problema AVV_NOTAIOa soluzione di continuità tra le proroghe non trova applicazione per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE che è controricorrente nel presente giudizio.
I principi affermati dalla sentenza ora citata sono stati ulteriormente ribaditi dalle sentenze 20 novembre 2020, n. 26531, e 31 maggio 2021, n. 15094; tali decisioni, oltre ad escludere l’esistenza di una soluzione di continuità per le c.d. “proroghe specifiche”, relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico RAGIONE_SOCIALE – e successivamente, all’RAGIONE_SOCIALE – in conseguenza AVV_NOTAIOa cessazione AVV_NOTAIO‘affidamento in concessione del servizio di riscossione, hanno anche ulteriormente specificato le ragioni per le quali la normativa in esame non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale.
4.5. Dalla complessa ricostruzione qui sommariamente tratteggiata discende l’evidente infondatezza anche dei motivi secondo e terzo AVV_NOTAIO‘odierno ricorso.
4.6. Nella memoria AVV_NOTAIOa parte ricorrente è stata richiamata, a supporto RAGIONE_SOCIALE proprie tesi, la recente sentenza 18 marzo 2022, n. 8948, RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte.
Tale richiamo, però, non giova alla RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Pur trattandosi, infatti, per quanto è dato comprendere, di un caso in tutto simile a quello odierno, il Collegio rileva che la sentenza ora citata si è limitata ad esaminare il primo motivo del ricorso principale in quella sede proposto
dall’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il presunto difetto in radi del potere giurisdizionale in capo al giudice ordinario adito. Esclusa fondatezza di quel motivo, le Sezioni Unite hanno rimesso la causa alla Prima Sezione Civile per l’esame degli ulteriori motivi, il che esclude possa ipotizzare un mutamento AVV_NOTAIO‘ormai consolidata giurisprudenza in argomento.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna AVV_NOTAIOa ricorrente alle spese del giudizi di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato p quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.600, di cu euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per il versamento, da par AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato p quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Terza Sezione Civile AVV_NOTAIOa Corte di cassazione, il 27 ottobre 2022.