Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
Oggetto
Mandato –RAGIONE_SOCIALE a mezzo ruolo –RAGIONE_SOCIALE -Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) – Applicabilità
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14060/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e RAGIONE_SOCIALE dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce n. 352/2022, depositata in data 28 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il RAGIONE_SOCIALE provincia di RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi anche solo RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE assumendo che la società convenuta si fosse resa inadempiente rispetto agli obblighi assunti con tre convenzioni «per la riscossione», tutte di eguale contenuto e stipulate rispettivamente in date 29/08/2000, 18/07/2002 e 03/09/2004 in forza RAGIONE_SOCIALE quali era stata affidata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, oggi entrambe RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, la riscossione coattiva dei contributi dovuti annualmente al consorzio dai propri consorziati. Ne chiese, pertanto, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi mediante consulenza tecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
RAGIONE_SOCIALE, poi fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, si costituì eccependo -per quanto ancora interessa -il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la materia di competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, ovvero del giudice amministrativo o di quello tributario; l’improponibilità e o improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda in forza del ricorrere RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di sanatoria di cui all’art. 1, commi 426 e 426 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e del combinato dispos to di cui all’art. 3, comma 12, d.l. n. 203 del 2005 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 6, d.l. n. 159 del 2007; l’infondatezza, comunque, nel merito RAGIONE_SOCIALEa domanda.
2. Istruita la causa anche a mezzo c.t.u., con sentenza n. 1260 del 2018 il Tribunale, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, condannò l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi anche RAGIONE_SOCIALE) al
pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo di Euro 500.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Con sentenza n. 352/2022, resa pubblica il 28 marzo 2022, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE nonché quello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, confermando integralmente la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’ RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Vi resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
RAGIONE_SOCIALE deposita controricorso per resistere al ricorso incidentale.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., «d ifetto di giurisdizione del Giudice adito ».
Sostiene che la giurisdizione sulla causa è RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti e che la Corte di appello ha errato a ritenere che essa spetti alla autorità giudiziaria ordinaria, contestando in particolare sia la ritenuta natura di soggetto di diritto privato attribuita al RAGIONE_SOCIALE, sia la qualificazione del rapporto in termini di rapporto negoziale di tipo privatistico.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc. civ., « violazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE norme che tempo per tempo hanno disposto il rinvio del termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità ».
Censura la sentenza per non avere dichiarato che al rapporto di
riscossione si dovesse applicare la disciplina del d.lgs. n. 112 del 1999, ed in particolare gli artt. 19 e 20 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e per l’effetto non avere ritenuto che l’azione del RAGIONE_SOCIALE fosse improcedibile e infondata per essere la riscossione in corso e ancora pendenti i termini per la comunicazione di inesigibilità dei crediti non riscossi.
Rileva che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 si riferisce alla riscossione non dei soli tributi, ma di tutte le RAGIONE_SOCIALE degli enti che siano abilitati a riscuotere a mezzo ruolo dall’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (imposte, sanzioni, contributi previdenziali ecc..) e rimarca che è anzi l’art. 19 , comma 5, l. n. 364 del 1970 a stabilire espressamente che alla riscossione dei contributi dovuti dai soci dei consorzi « si provvede applicando le disposizioni che regolano l’esazione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette ».
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in ulteriore subordine, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « v iolazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano l’efficacia vincolante dei contratti e la loro interpretazione », per non avere la Corte d’appello considerato che le convenzioni intercorse tra le parti operano comunque un rinvio recettizio alla disciplina del d.lgs. n. 112/1999 e, quindi, anche alle previsioni in tema di comunicazioni di inesigibilità, così violando le disposizioni del codice civile sull’efficacia e la interpretazione dei contratti.
Con il quarto motivo essa infine denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., « omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti ».
Lamenta che l’assunto espresso in sentenza circa la ‘non recuperabilità’ di tutto il non riscosso non è basato su alcun tipo di accertamento, né da parte del Collegio, né da parte del c.t.u., non risultando in particolare da nessuna parte se e in che misura i contributi che si dicono ‘non riscossi’ siano anche ‘non recuperabili’, per
intervenuta prescrizione, decadenza, carenza di azioni, ecc..
Con l’unico motivo del ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., « omessa pronuncia e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. » , per avere la Corte d’appello « omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per insanabile difetto di ius postulandi del difensore incaricato in violazione del disposto di cui all’art. 1 del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1.12.2016, n. 225 ».
Rileva il Collegio che, impregiudicata ogni valutazione sulle altre questioni, tra esse compresa anche quella di giurisdizione posta a fondamento del primo motivo del ricorso principale, il secondo motivo di ricorso intercetta la questione rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione n. 24043 del 06/09/2024 (n. 7137/2021 R.G.).
Si rende pertanto necessario rinviare la presente causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa relativa decisione.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 24043 del 06/09/2024.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza