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Riscossione coattiva: sì al ruolo per crediti agevolati

Una società si opponeva a una cartella esattoriale emessa per il recupero di un credito derivante da un finanziamento bancario, garantito da un fondo pubblico. La società sosteneva che, data l’origine privata del rapporto, l’ente gestore del fondo avrebbe dovuto ottenere un titolo esecutivo prima di procedere con la riscossione coattiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, nel momento in cui il fondo pubblico interviene e paga il creditore originario, il credito cambia natura e diventa pubblicistico. Di conseguenza, è legittimo l’utilizzo della procedura di riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo, senza necessità di un preventivo titolo esecutivo.

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Pubblicato il 31 agosto 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Riscossione Coattiva: Legittima l’Iscrizione a Ruolo per Crediti Garantiti dallo Stato

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di finanziamenti agevolati e garanzie pubbliche. Anche se un debito nasce da un contratto privato, come un mutuo bancario, la riscossione coattiva da parte dell’ente pubblico che ha garantito l’operazione può avvenire tramite la procedura semplificata dell’iscrizione a ruolo. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni dei giudici.

I Fatti di Causa

Una società a responsabilità limitata riceveva una cartella esattoriale per una somma di quasi 400.000 euro. Tale debito derivava da un finanziamento ottenuto da un istituto di credito, finanziamento che era stato assistito dalla garanzia di un fondo pubblico gestito da un ente creditizio centrale. A seguito dell’inadempimento della società, l’ente gestore del fondo aveva onorato la garanzia, pagando la banca finanziatrice e subentrando (surrogandosi) nei suoi diritti.

Successivamente, per recuperare le somme versate, l’ente aveva iscritto il credito a ruolo, avviando la procedura di riscossione tramite l’agente della riscossione. La società debitrice si era opposta, sostenendo l’illegittimità di tale procedura. A suo avviso, poiché il debito originario era di natura privata (un contratto di mutuo), l’ente avrebbe dovuto prima ottenere un titolo esecutivo (come una sentenza) per poter procedere forzatamente.

La Questione Giuridica e il Percorso Giudiziario

Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione degli articoli 17 e 21 del D.Lgs. 46/1999, che disciplinano la riscossione dei crediti. La tesi della società ricorrente era che la procedura speciale di iscrizione a ruolo fosse applicabile solo ai crediti di origine pubblica fin dall’inizio. Poiché il suo debito nasceva da un rapporto privato con una banca, tale procedura non poteva essere utilizzata.

Tanto il Tribunale di primo grado quanto la Corte d’Appello avevano respinto questa tesi, affermando il diritto dell’ente gestore del fondo di procedere coattivamente mediante ruolo. La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione, insistendo sulla propria interpretazione.

Riscossione Coattiva: la Trasformazione del Credito

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, confermando l’orientamento ormai consolidato in materia. I giudici hanno spiegato che il momento cruciale non è l’origine del finanziamento, ma ciò che accade quando la garanzia pubblica viene attivata.

Quando l’ente gestore del Fondo di Garanzia paga il finanziatore e si surroga nei suoi diritti, il credito cambia natura. Non si tratta più del recupero di un credito di diritto comune, ma della riacquisizione di risorse pubbliche destinate al sostegno delle imprese. Questo nuovo diritto, definito “restitutorio”, assume una natura pubblicistica privilegiata. È proprio questa natura pubblicistica a giustificare l’applicazione della procedura di riscossione coattiva tramite ruolo, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 46/1999 per i crediti cosiddetti “agevolati”.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte ha ribadito che il suo orientamento è ormai stabile e consolidato. L’obiettivo della procedura semplificata è quello di garantire un rapido ed efficace rientro delle risorse pubbliche erogate, per poterle rimettere a disposizione del fondo e finanziare altre imprese. Prescindere dall’origine privata del rapporto è essenziale perché la finalità ultima è la tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei fondi di sostegno all’economia.

La decisione, pertanto, non si basa su un’interpretazione innovativa, ma conferma un principio già espresso in numerose sentenze precedenti. La natura del credito al momento della riscossione prevale sulla sua genesi contrattuale privata. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta corretta e conforme al diritto.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza consolida un punto fermo per le imprese che accedono a finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche. In caso di inadempimento, l’ente gestore del fondo di garanzia può agire direttamente con gli strumenti della riscossione pubblica, come l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella esattoriale, senza dover prima intraprendere un’azione legale per ottenere un titolo esecutivo. Questo principio accelera notevolmente i tempi di recupero per lo Stato e sottolinea la natura pubblicistica degli interventi di sostegno all’economia, anche quando veicolati attraverso strumenti di diritto privato.

Un debito nato da un mutuo privato può essere riscosso con cartella esattoriale?
Sì, se il mutuo era assistito da una garanzia di un fondo pubblico. Quando l’ente gestore del fondo paga la banca e si surroga nel credito, il credito acquisisce natura pubblicistica e può essere riscosso tramite iscrizione a ruolo e cartella esattoriale.

Cosa significa che il credito cambia natura da privata a pubblica?
Significa che l’obiettivo del recupero non è più quello di un creditore privato (la banca), ma quello di un ente pubblico che deve riacquisire risorse pubbliche (provenienti dal fondo di garanzia) per poterle riutilizzare a sostegno di altre imprese. Questa finalità pubblica giustifica l’uso di procedure di riscossione speciali.

È necessario un titolo esecutivo prima di avviare la riscossione coattiva in questi casi?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la natura pubblicistica del credito restitutorio consente all’ente gestore del fondo di procedere direttamente con l’iscrizione a ruolo, che costituisce essa stessa titolo per la riscossione coattiva, senza la necessità di ottenere preventivamente una sentenza o un altro titolo esecutivo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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