Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30181 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 1205/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
N. 1205/23 R.G.
avverso la sentenza n. 793/2022 del la Corte d’appello di Lecce, depositata il 6.7.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.9.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. dell’8.6.2015, NOME COGNOME convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Equitalia Sud s.p.a.Agente della Riscossione della Provincia di Lecce e la Banca del Mezzogiorno -Medio Credito Centrale s.p.a. (d’ora in poi ‘MCC’) proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA relativa al pagamento della somma di € 288.195,50, notificatagli il 12.5.2015, relativa al ruolo n. 2015/000923 -Entrate coattive, scaturente dalla surroga di MCC alla Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’ambito del finanziamento agevolato ex lege n. 662/1996 concesso da quest’ultima alla società RAGIONE_SOCIALE, della quale esso COGNOME, insieme ad altri soggetti, era garante. L’opponente deduceva l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del credito vantato da MCC per carenza del titolo esecutivo, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Costituitosi MCC, che – in virtù della convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 23.12.1996 -, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1980/2018 del 23.05.2018, previa dichiarazione della contumacia di Equitalia, rigettò l’opposizione. NOME COGNOME propose quindi gravame e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 6.7.2022, lo accolse. Osservò i l giudice d’appello che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, l’art. 8 -bis , comma 3,
del d.l. n. 3/2015, non recava interpretazione autentica, e dunque retroattiva, dell’art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996, né una disposizione innovativa, trattandosi invece di disposizione meramente confermativa del regime già vigente (Cass. n. 19461/2022; Cass. n. 30621/2019; Cass. n. 17101/2019; Cass. n. 14915/2019). Pertanto, il credito restitutorio di MCC non poteva essere recuperato nei confronti del fideiussore COGNOME mediante iscrizione a ruolo, in difetto di un apposito titolo esecutivo, poiché la norma di cui all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, che consente il recupero di tale credito mediante iscrizione a ruolo, non contenendo alcun riferimento ai terzi garanti, poteva trovare applicazione soltanto nei confronti del debitore principale e non anche del fideiussore.
Avverso detta sentenza MCC ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso NOME COGNOME L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. Il Collegio ha riservato il deposito dell’o rdinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d.lgs. n. 123/1998 e 8bis legge n. 33/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata perché la Corte leccese avrebbe erroneamente negato all’art. 8 -bis della legge n. 33/2015, sopravvenuto alla concessione del finanziamento in oggetto, natura di interpretazione autentica e, dunque, efficacia retroattiva. Avrebbe dunque errato il giudice del merito nel ritenere che il credito restitutorio di MCC non potesse essere recuperato nei confronti del fideiussore, e dunque del Toma, mediante iscrizione a ruolo, in difetto di un apposito titolo esecutivo, e ciò a cagione del
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fatto che la norma di cui all’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, che consente il recupero di tale credito mediante iscrizione a ruolo, non conterrebbe alcun riferimento ai terzi garanti, potendo dunque trovare applicazione soltanto nei confronti del debitore principale; rileva la ricorrente – ribadita, in presenza di un contrasto giurisprudenziale, l’applicabilità dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 anche alle concessioni di garanzia, proprio in forza del citato art. 8bis , avente natura interpretativa dell’art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996 -che detta disposizione trova applicazione anche retroattivamente, in virtù del principio di ragionevolezza, in quanto l’art. 9 cit. non stabilisce alcuna limitazione nella sua applicazione e ricomprende tanto il finanziamento agevolato quanto la concessione in garanzia nell’ambito dell’unica categoria dei benefici attribuibili alle imprese in applicazione degli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive. Con la conseguenza che al recupero del credito si provvede mediante iscrizione a ruolo anche nei confronti dei garanti, senza necessità di previamente munirsi di un titolo esecutivo nei loro confronti.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 9 d.lgs. n. 123/1998 e 21 d.lgs. n. 46/1999. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La ricorrente evidenzia che il credito azionato non può affatto essere ricondotto a quelle « entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici », cui si riferisce l’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, in quanto fine ultimo ed unico del Fondo di Garanzia è quello di costituire una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbi ano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all’istituto mutuante, di guisa che, per effetto di tale guarentigia pubblica, le banche ottengano, di
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fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere. Pertanto, la riscossione coattiva attivata nella specie era da considerare pienamente legittima.
2.1 I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi; essi sono fondati.
Secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte, cui si intende dare continuità, ‘ In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente ‘ (così, da ultimo, Cass. n. 9657/2024; conf. Cass. n. 3118/2024 e Cass. n. 1005/2023).
Pertanto, la decisione della C orte d’appello , che ha affermato il principio esattamente opposto, si rivela errata.
3.1 -In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione,
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che si atterrà al superiore principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso , cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno