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Riscossione coattiva: sì al garante senza titolo

La Cassazione ha stabilito che l’ente gestore del Fondo di Garanzia per le PMI può procedere con la riscossione coattiva nei confronti del fideiussore (garante) senza necessità di un titolo esecutivo preventivo. Questo potere deriva dalla natura pubblicistica del credito, finalizzato a reintegrare le risorse pubbliche. La Corte ha chiarito che questa procedura è sempre stata applicabile, anche prima delle modifiche legislative del 2015, confermando la legittimità dell’azione di recupero.

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Pubblicato il 9 ottobre 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Riscossione Coattiva: Legittima Contro il Garante Anche Senza Titolo Esecutivo

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha consolidato un principio di fondamentale importanza in materia di recupero crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. L’argomento centrale è la riscossione coattiva, una procedura che consente di recuperare somme dovute in modo accelerato. La Suprema Corte ha chiarito che l’ente gestore del Fondo di Garanzia per le PMI può agire direttamente contro il garante (fideiussore) mediante iscrizione a ruolo, senza la necessità di ottenere prima un titolo esecutivo nei suoi confronti.

Il caso: un garante si oppone alla cartella esattoriale

La vicenda trae origine dall’opposizione promossa da un fideiussore avverso una cartella esattoriale per un importo di oltre 288.000 euro. Tale debito derivava da un finanziamento agevolato concesso a una società, per il quale il soggetto si era costituito garante. A seguito dell’inadempimento della società debitrice, l’ente gestore del Fondo di Garanzia pubblico era intervenuto, pagando il creditore originario (una banca) e surrogandosi nei suoi diritti. Successivamente, l’ente aveva avviato il recupero del credito nei confronti del garante tramite iscrizione a ruolo e conseguente notifica della cartella esattoriale.

Il garante sosteneva l’illegittimità di tale procedura, affermando che la riscossione tramite ruolo fosse possibile solo contro il debitore principale e non contro i terzi garanti, in assenza di un preventivo titolo esecutivo (come una sentenza o un decreto ingiuntivo) che accertasse il suo obbligo di pagamento.

La decisione della Corte d’Appello

In un primo momento, il Tribunale aveva respinto l’opposizione del garante. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, accogliendo le ragioni del fideiussore. Secondo i giudici di secondo grado, la normativa che permetteva il recupero tramite iscrizione a ruolo si applicava esclusivamente al debitore principale. Inoltre, una successiva modifica legislativa del 2015, che estendeva tale possibilità ai garanti, non poteva essere considerata retroattiva, in quanto non qualificabile come norma di interpretazione autentica. Di conseguenza, per i crediti sorti prima di tale legge, l’ente gestore avrebbe dovuto munirsi di un titolo esecutivo per agire contro il garante.

Riscossione coattiva e Fondo di Garanzia: la parola alla Cassazione

L’ente gestore ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la procedura di riscossione coattiva fosse pienamente legittima anche nei confronti del garante. La questione giuridica sottoposta alla Corte era se il credito restitutorio dell’ente gestore, derivante dall’escussione della garanzia pubblica, potesse essere recuperato con gli strumenti privilegiati previsti per i crediti pubblici, anche nei confronti del fideiussore.

Le motivazioni della Suprema Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello e affermando un principio opposto. La Corte ha chiarito, in linea con il suo più recente e consolidato orientamento, che il diritto di recupero dell’ente gestore del Fondo di Garanzia non è un semplice credito di diritto comune, ma assume una natura pubblicistica. L’obiettivo primario, infatti, non è recuperare il credito originario del finanziamento, bensì riacquisire le risorse pubbliche erogate per rimpinguare la disponibilità del Fondo stesso.

Questa natura pubblicistica giustifica l’applicazione della procedura speciale di riscossione tramite ruolo. La Corte ha inoltre specificato che la normativa del 2015 non è né innovativa né di interpretazione autentica, ma semplicemente confermativa e ripetitiva di un regime giuridico già esistente. Pertanto, la possibilità di procedere con la riscossione coattiva nei confronti dei garanti era già insita nel sistema, anche per i crediti sorti prima del 2015. Di conseguenza, l’azione dell’ente gestore era pienamente legittima, senza la necessità di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.

Le conclusioni

L’ordinanza della Cassazione rafforza significativamente gli strumenti a disposizione degli enti che gestiscono fondi di garanzia pubblici. Stabilendo che il credito di rivalsa ha natura pubblicistica, la Corte legittima l’uso della procedura di iscrizione a ruolo come strumento ordinario per il recupero delle somme, sia nei confronti del debitore principale che del fideiussore. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: accelera i tempi di recupero delle risorse pubbliche e chiarisce in modo definitivo che la garanzia personale offerta in questi contesti espone il fideiussore a una procedura di recupero più rapida e incisiva rispetto a quella ordinaria.

L’ente gestore del Fondo di Garanzia può usare la riscossione coattiva contro il fideiussore?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la procedura di riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo è applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come i fideiussori.

Per agire contro il garante è necessario un titolo esecutivo separato?
No. La natura pubblicistica del credito, finalizzato al recupero di risorse pubbliche, consente all’ente gestore di procedere mediante iscrizione a ruolo senza doversi previamente munire di un titolo esecutivo nei confronti del garante.

La normativa che consente la riscossione coattiva contro i garanti ha effetto retroattivo?
Sì, di fatto. La Corte ha chiarito che la disposizione legislativa del 2015 (art. 8-bis, d.l. n. 3/2015) non è innovativa, ma meramente confermativa di un regime già vigente. Pertanto, la procedura è applicabile anche per i crediti sorti prima della sua entrata in vigore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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