Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31908 Anno 2025
Civile Sent. Sez. U Num. 31908 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso n. 7137-2021, proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona del PresidRAGIONE_SOCIALE p.t., elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dal primo –
RicorrRAGIONE_SOCIALE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del PresidRAGIONE_SOCIALE p.t., elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOo AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende ope legis –
ResistRAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE esattoriale -Disciplina successiva al ‘ Non Riscosso come Riscosso ‘ -Discarico per inesigibilità -Normativa introdotta successivamRAGIONE_SOCIALE al promovimento AVV_NOTAIOa causa – Profili di incompatibilità con l’art. 6 CEDU – Esclusione
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4112/2020 pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma, depositata il 9.09.2020;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta dal AVV_NOTAIO nell’udienza pubblica del 27 maggio 2025;
uditi l’ avvocato NOME COGNOME per la ricorrRAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
Udito il PG, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi manifestamRAGIONE_SOCIALE infondata la questione di legittimità costituzionale AVV_NOTAIOe norme in esame, e infondata la denuncia di violazione AVV_NOTAIO‘art. 6 CEDU.
FATTI DI CAUSA
1.-La RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo la RAGIONE_SOCIALE) in data 23 novembre 2010 ottenne dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 24412/2010, con cui si ingiungeva ad RAGIONE_SOCIALE il pagamento AVV_NOTAIO‘importo di € 22.869.531,58, a titolo di saldo dei debiti previdenziali iscritti nei ruoli emessi per gli anni 1996 (suppletivo), 1997 (ordinario e suppletivo), 1998 (ordinario e suppletivo), 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e 2008, relativi ai contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE dagli avvocati iscritti, solo parzialmRAGIONE_SOCIALE riscossi e riversati all’Ente previdenziale dall’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione.
Il decreto ingiuntivo fu opposto con atto del 28 gennaio 2011 da RAGIONE_SOCIALE. Nel contenzioso seguitone il Tribunale di Roma, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 19521/2015, rigettò l’ opposizione al provvedimento monitorio. L’appello di RAGIONE_SOCIALE, società che nelle more aveva incorporato RAGIONE_SOCIALE e a cui, in corso di giudizio, era seguita la costituzione di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), fu a ccolto dalla Corte d’appello di Roma con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4112/2020, che conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE revocò il decreto opposto.
1.1.-La Corte, dopo aver ricostruito la disciplina applicabile alle fattispecie de quo , ha rilevato che: a) alla controversia trovava applicazione l’art. 1, commi 527, 528 e 529 AVV_NOTAIOa l . 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), laddove prevede un meccanismo di annullamento automatico (c.d. ‘rottamazione’) dei ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999. Ha evidenziato che la legittimità di tale disciplina era stata già scrutinata da numerose sRAGIONE_SOCIALEnze AVV_NOTAIOa Corte di cassazione -in particolare le
pronunce n. 12229/2019 e 11972/2020-, che avevano confutato ipotesi di incostituzionalità AVV_NOTAIOa normativa-; b) era risultato che la società di riscossione aveva prodotto in causa documentazione attestante il rispetto AVV_NOTAIOa procedura di discarico, avendo proceduto a formare l’elenco AVV_NOTAIOe quote ‘rottamate’ e avendo proceduto a comunicarlo alla RAGIONE_SOCIALE; c) tanto aveva determinato la legittimità del discarico per i ruoli oggetto di ingiunzione relativi agli anni dal 1996 al 1999; d) quanto ai ruoli afferenti le annualità dal 2000 in poi, ha affermato che ad essi doveva applicarsi l’art. 1, commi 628 e ss., AVV_NOTAIOa l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), disciplina in forza AVV_NOTAIOa quale era stata disposta la proroga dei termini per l’invio AVV_NOTAIOe dichiarazioni di inesigibilità , nonché abrogata la causa di inesigibilità costituita dalla mancata trasmissione AVV_NOTAIOa comunicazione AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIOe procedure (già prevista dall’art. 19, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 112/1999), con conseguRAGIONE_SOCIALE esclusione del formarsi a danno del l’esatt ore di alcuna decadenza. Ha pertanto ritenuto infondata la pretesa creditoria ingiunta anche con riferimento alle annualità successive al 1999.
2.-Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
Incardinato il giudizio dinanzi a questa Corte, la Sezione Prima Civile, con ordinanza interlocutoria n. 24283 del 9 agosto 2023, ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza per approfondimento AVV_NOTAIOe questioni poste dai motivi sesto e settimo. All’esito AVV_NOTAIOa successiva udienza pubblica del 13 giugno 2024 (per la quale le parti avevano tempestivamRAGIONE_SOCIALE depositato memorie illustrative), il collegio AVV_NOTAIOa medesima sezione, con ordinanza interlocutoria n. 24043 del 6 settembre 2024, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo PresidRAGIONE_SOCIALE, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite AVV_NOTAIOa questione in oggetto, a tal fine formulando i seguenti quesiti: « Se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, sia compatibile o meno con l’ art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili: a) la ricorrenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso distorto AVV_NOTAIOa funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 AVV_NOTAIOa Corte costituzionale (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE pubblico,
è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamRAGIONE_SOCIALE sul meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedRAGIONE_SOCIALE, parimenti finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999); b) l’incidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia AVV_NOTAIOa preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte cost. n. 145/2022), sia AVV_NOTAIOa necessità di bilanci amento AVV_NOTAIO‘interesse generale con quello legato alla finalità solidaristica AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione AVV_NOTAIO‘elevato numero di debitori, AVV_NOTAIO‘accumularsi negli anni AVV_NOTAIOe poste in riscossione tramite ruoli e AVV_NOTAIO‘ingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; c) il continuo e prolungato susseguirsi negli anni AVV_NOTAIOe proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i ‘meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale’ sono difficilmRAGIONE_SOCIALE compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamRAGIONE_SOCIALE controllabile AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE (Corte cost. n. 51/2019 e Corte cost. n. 18/2019); d) la duratura incertez za, derivante dalle suddette proroghe, sull’esito AVV_NOTAIOa riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, l’allungamento considerevole AVV_NOTAIOa durata del processo; e) l’incidenza AVV_NOTAIOe suesposte considerazioni sull’efficace esperibi lità di rimedi alternativi (azione diretta AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE verso gli iscritti debitori), che deve concretarsi nella ‘ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte’ (Cort e cost. n. 210/2021) ».
Le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 378 c.p.c. Nella propria memoria la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha anche riferito che sulle questioni controverse, relative ai ruoli anteriori al 31 dicembre 1999, ha investito nelle more del giudizio la Corte EDU, che tuttavia, con decisione del 12 settembre 2024, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi (riuniti) proposti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo all’RAGIONE_SOCIALE la natura di ‘ organizzazione governativa ‘ , ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 35 CEDU.
All’esito AVV_NOTAIO‘udienza pubblica, sentite le parti presenti e la Procura generale, la causa è stata riservata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione o falsa applicazione de ll’art. 1, commi 527, 528 e 529, l n. 228 del 2012 e degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamRAGIONE_SOCIALE applicato la disciplina dettata dal d.lgs. n. 112 del 1999 e dalla l. n. 228 del 2012, senza tener conto che già al momento AVV_NOTAIO‘entrata in vigore di quest’ultima legge l’esattore d oveva rispondere per responsabilità per mala gestio , avendo già perduto, per ipotesi come quelle oggetto di causa, il diritto al discarico per proprio fatto e colpa da epoca anteriore alla introduzione AVV_NOTAIOa normativa richiamata dal giudice d’appello .
Con il secondo motivo ha denunciato l’illegittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘art. 1, commi 527 e seguenti, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012, in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., la violazione AVV_NOTAIO‘art. 1 del Protocollo addizionale AVV_NOTAIOa CEDU, d ell’art. 117 Cost., nonché AVV_NOTAIO‘art. 6 CEDU, e degli artt. 3 e 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. I l giudice d’appello , così statuendo, non si sarebbe avveduto AVV_NOTAIOa irragionevolezza AVV_NOTAIOa decisione, che si traduceva n ell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, poiché l’istituto AVV_NOTAIO‘annullamento automatico dei crediti e dei ruoli si risolveva nello spossessamento dei propri crediti. Questo violava i principi del giusto processo e AVV_NOTAIOa parità AVV_NOTAIOe parti.
Con il terzo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sRAGIONE_SOCIALEnza, con il riconoscimento AVV_NOTAIOa legittimità AVV_NOTAIOa sanatoria introdotta dalla legge di stabilità 2013, si risolveva in un aiuto di AVV_NOTAIO a favore degli Agenti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), incompatibile con il diritto AVV_NOTAIO‘Unione.
Con il quarto motivo si è doluta AVV_NOTAIOa violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 527 e ss., l. n. 228/2012 e degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto che senza attivazione del procedimento di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 e di adozione del provvedimento definitivo di diniego di discarico, il rapporto obbligatorio tra la RAGIONE_SOCIALE e l’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione non potesse considerarsi definito, così trascurando che alla RAGIONE_SOCIALE non fosse impedit a l’introduzione di un’azione di
cognizione ordinaria, volta all’accertamento di inadempimenti nello svolgimento del mandato esattoriale.
Con il quinto motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1, co. 527, l. n. 228 del 2012, degli artt. 1, co. 1 e 2 del d.m. 15.06.2015, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. L a Corte d’appello erroneamRAGIONE_SOCIALE non avrebbe differenziato le posizioni creditorie vantate dalla RAGIONE_SOCIALE in ragione del diverso regime previsto dal legislatore, ossia l’ annullamento automatico ope legis dei crediti sino a d € 2.000,00 ex art. 1, co. 527, l. n. 228 del 2012, ed il discarico ope legis dei ruoli incartanti crediti di importo superiore ad € 2.000,00 ex art. 1, co. 528, l. cit.
Con il sesto motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1, commi 682, 683 e 684, l. n. 190 del 2014, nonché AVV_NOTAIO‘art. 11 disp. prel . al c.c., in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3, c.p.c.
La sRAGIONE_SOCIALEnza censurata, con riferimento ai ruoli consegnati dall’1.01.2000 e dunque, per quanto oggetto di causa, i ruoli AVV_NOTAIOe annualità 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e 2008, avrebbe erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto applicabili le modifiche apportate agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 dalla legge di stabilità 2015. Secondo la prospettazione difensiva AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, invece, la corretta interpretazione AVV_NOTAIOa norma avrebbe dovuto riconoscere che solo a partire dal 1° gennaio 2015 non avrebbe più costituito causa di perdita del diritto al discarico il mancato invio AVV_NOTAIOe comunicazioni sullo stato AVV_NOTAIOe procedure , già previsto nell’art. 19, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 112 del 1999 -abrogato dal l’entrata in vigore AVV_NOTAIOa l. 190 /2014 (ossia dall’1.01.2015) -, e la mancata presentazione AVV_NOTAIOe comunicazioni di inesigibilità, per le quali la suddetta legge di stabilità , con l’introdu zione del cd. meccanismo AVV_NOTAIOo ‘scalare inverso’ , aveva provveduto a prorogarne i termini. Dovevano pertanto considerarsi ferme le decadenze maturate prima AVV_NOTAIOa introduzione AVV_NOTAIOa suddetta disciplina e i diritti quesiti.
Con il settimo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha invocato la disapplicazione AVV_NOTAIOe norme interne in contrasto con il Diritto AVV_NOTAIO‘Unione; in via subordinata ha formulato istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE di questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267, par. 3, TFUE, risolvendosi il regime di favore introdotto dalla legge di stabilità
2015 in un aiuto di AVV_NOTAIO in favore degli Agenti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), incompatibile con il diritto AVV_NOTAIO‘Unione.
NOME si è costituita con controricorso, nel quale ha svolto argomenti a sostegno AVV_NOTAIOa reiezione AVV_NOTAIO‘avversa impugnazione.
2.-Con le censure si denuncia l’ erronea applicazione AVV_NOTAIOa disciplina sulla riscossione, secondo le modifiche introdotte dalle leggi di stabilità del 2013 (l. n. 228 del 2012) e del 2015 (l. n. 190/2014). Si assume pertanto che, con riferimento ai debiti oggetto di causa, qualora fossero state applicate le regole ratione temporis vigenti rispetto alla consegna dei ruoli, sarebbero emersi gli inadempimenti del riscossore e la sua conseguRAGIONE_SOCIALE responsabilità per mala gestio del rapporto di mandato.
2.1.-È a tal fine utile tratteggiare l’evoluzione AVV_NOTAIOa disciplina in materia. L ‘ art. 18 AVV_NOTAIOa l. 20 settembre 1980, n. 576, dedicato alla riforma del sistema previdenziale RAGIONE_SOCIALE, ha previsto che la RAGIONE_SOCIALE provveda alla riscossione dei contributi insoluti a mezzo di ruoli da essa compilati e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione AVV_NOTAIOe imposte dirette; pertanto, la RAGIONE_SOCIALE compila e trasmette all ‘ AgRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione i ruoli (e cioè gli elenchi dei debitori AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE e del loro debito, ex art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), i quali costituiscono il titolo esecutivo attraverso cui effettuare la riscossione dei contributi previdenziali non versati dagli avvocati iscritti alla gestione previdenziale. La disciplina è stata ribadita dall ‘ art. 17, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, relativa al riordino AVV_NOTAIOa normativa sulla riscossione mediante ruolo.
Quanto alle modalità AVV_NOTAIOa riscossione mediante ruolo, inizialmRAGIONE_SOCIALE, ai sensi AVV_NOTAIO ‘a rt. 32, comma 3, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il Concessionario addetto alla riscossione era debitore AVV_NOTAIO ‘ intero ammontare AVV_NOTAIOe somme iscritte nei ruoli. Le stesse dovevano essere dallo stesso versate alla RAGIONE_SOCIALE alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva, quindi, l ‘ obbligo di anticipare alla RAGIONE_SOCIALE il gettito AVV_NOTAIOe procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso») con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.P.R. n. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (con rimborso dalla RAGIONE_SOCIALE o compensazione con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE nella
procedura di riscossione senza però riuscire nell ‘ esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»).
Abrogato il d.P.R. n. 43 del 1988 ( dall’art. 2 del d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37 -Riordino AVV_NOTAIOa disciplina AVV_NOTAIOa riscossione mediante ruolo-), il d.lgs. n. 112 del 1999 eliminò l ‘ obbligo AVV_NOTAIO ‘ agRAGIONE_SOCIALE di riscossione di versare anticipatamRAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e introdusse un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, doveva procedere alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l ‘ obbligo di riversarli alla RAGIONE_SOCIALE (art. 2 d.lgs. n. 37 del 1999; art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999).
Nell’ipotesi di omessa riscossione, il concessionario poteva ottenere il «discarico per inesigibilità» ove rispettati determinati adempimenti , mentre perdeva il diritto al discarico (con conseguRAGIONE_SOCIALE obbligo di pagamento alla RAGIONE_SOCIALE dei relativi importi) ove, al termine AVV_NOTAIOa procedura di cui all ‘ art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, fosse stata accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.
In particolare, e per quanto qui di interesse, costituiva causa di perdita del diritto al discarico: 1) la mancata comunicazione annuale all’RAGIONE_SOCIALE creditore AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIOe procedure relative alle quote comprese nei ruoli (art. 19, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 112/99); 2) il mancato invio all’RAGIONE_SOCIALE impositore entro il diciottesimo mese (nella formulazione originaria, poi modificata in ‘entro il termine stabilito dalla legge’) successivo alla consegna del ruolo AVV_NOTAIOa comunicazione di inesigibilità (art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 112/99).
L’art. 20 regolava poi il procedimento di discarico e di accertamento AVV_NOTAIOe responsabilità del riscossore, distinguendo le ipotesi previste al comma 1 da quelle previste nel comma 2 queste ultime nel concreto contestate nel presRAGIONE_SOCIALE giudizio.
2.1.1.-In materia è poi intervenuta la legge n. 228 del 2012, in vigore dal l’ 1 gennaio 2013 (c.d. legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo del AVV_NOTAIO ‘ RAGIONE_SOCIALE datato 15 giugno 2015, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: a)
l ‘ annullamento automatico dei crediti di importo sino ad € 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, l. cit.); in particolare, ai sensi AVV_NOTAIO ‘ art. 1 d.m. cit., l ‘ elenco AVV_NOTAIOe quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall ‘ agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione all ‘ RAGIONE_SOCIALE creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamRAGIONE_SOCIALE discaricate ed eliminate dalle scritture contabili AVV_NOTAIO ‘ RAGIONE_SOCIALE creditore; b) per i crediti di importo superiore ad € 2.000,00 è invece previsto l’obbligo AVV_NOTAIO‘AgRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione di dare notizia all ‘ RAGIONE_SOCIALE impositore AVV_NOTAIO ‘ esaurimento AVV_NOTAIO ‘ attività di riscossione (art. 1, comma 528, l. cit.); tale obbligo si traduce (ex artt. 2 e 3 d.m. 15.6.2015) nella comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, AVV_NOTAIO ‘ elenco AVV_NOTAIOe quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendRAGIONE_SOCIALE o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguRAGIONE_SOCIALE automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO ‘ RAGIONE_SOCIALE creditore; per i crediti, sempre superiori ad € 2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all ‘ AgRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione, l ‘ obbligo di quest ‘ ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o, comunque, in via telematica all ‘ RAGIONE_SOCIALE creditore, entro due mesi dalla conclusione AVV_NOTAIOe attività, con conseguRAGIONE_SOCIALE automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO ‘ RAGIONE_SOCIALE creditore; c) per tutti i crediti, indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 (art. 1, comma 529, l. cit.).
2.1.2.-Quanto ai ruoli consegnati in data successiva al 31 dicembre 1999 (e dunque per parte AVV_NOTAIOe annualità comprese tra il 2000 e il 2008 coinvolte nel presRAGIONE_SOCIALE giudizio) la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con l’art. 1, commi 682, 683 e 684, ha previsto la proroga dei termini per l ‘ invio AVV_NOTAIOe comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di perdita del diritto di discarico, l ‘obbligo di trasmissione annuale AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIOe procedure.
Più in dettaglio, la normativa richiamata, oltre che ridurre le ipotesi di decadenza d al diritto al discarico (con l’abrogazione degli obblighi di cui all’art. 19, comma 2, lett. b del d.lgs. n. 112 del 1999) ha disposto che il controllo AVV_NOTAIOe comunicazioni di inesigibilità, relative alle quote affidate agli
agenti AVV_NOTAIOa riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal comma 684 del medesimo art. 1 AVV_NOTAIOa legge n. 190 del 2014. Ciò anche con riguardo alle comunicazioni presentate anteriormRAGIONE_SOCIALE alla data di entrata in vigore AVV_NOTAIOa citata legge, poiché integrabili entro i medesimi termini previsti per la loro presentazione (art. 1, comma 687, l. n. 190 del 2014). Inoltre, le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a d € 300,00 – con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all ‘ art. 2, paragrafo 1, lettera a), AVV_NOTAIOe decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 – non sono assoggettate al controllo di cui all ‘ art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2.1.3.-Con la richiamata disciplina, ed ai fini AVV_NOTAIOa evasione AVV_NOTAIO‘enorme carico di ruoli accumulatosi negli anni dinanzi all ‘esattore, il Legislatore ha inteso applicare il cd. ‘sistema a scalare inverso ‘ , fondato su una diversa cadenza temporale entro la quale, ai fini AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIOa procedura di discarico per l’ipotesi del mancato recupero dei medesimi crediti e del conseguRAGIONE_SOCIALE mancato riversamento del denaro all’RAGIONE_SOCIALE creditore , il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e poi l’Ader , poteva trasmettere la comunicazione di inesigibilità AVV_NOTAIOe quote affidategli dagli enti creditori, e questi ultimi potevano procedere ai controlli ai fini del discarico.
2.1.4.-A tal fine sono stati rimodulati anche i termini entro i quali l’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione era tenuto alla trasmissione AVV_NOTAIOe suddette comunicazioni.
Infatti, il comma 684 AVV_NOTAIO ‘ art. 1 AVV_NOTAIOa legge n. 190 del 2014 ha prescritto che «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti AVV_NOTAIOa riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi AVV_NOTAIOe società del RAGIONE_SOCIALE, sono presentate, per i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recRAGIONE_SOCIALE, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017».
Questa dilazione è stata peraltro allungata ulteriormRAGIONE_SOCIALE nel corso degli anni a seguire, e in particolare con l’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; con l’art. 1 , d.l. 16 ottobre 2017; con l ‘art. 3 , comma 20, del d.l. 23 agosto 2018, n. 119; infine con l’art. 1 , comma 253, lett. a), AVV_NOTAIOa L. 29 dicembre
NUMERO_DOCUMENTO
2022, n. 197, in forza del quale «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti AVV_NOTAIOa riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi AVV_NOTAIOe società del RAGIONE_SOCIALE ovvero AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032». Entro questi termini il legislatore ha inoltre previsto che l’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione resti legittimato a effettuare la riscossione AVV_NOTAIOe somme non pagate, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato di avvalersi AVV_NOTAIOe società del RAGIONE_SOCIALE (art. 1, comma 686, l. n. 190/2014).
2.1.5.-Nel completare il quadro AVV_NOTAIOe modifiche più significative AVV_NOTAIOa disciplina regolativa del discarico, è utile richiamare il comma 683 AVV_NOTAIO‘art. 1 cit., che, rimodulando le modalità del procedimento di controllo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE creditore ai fini del riconoscimento del discarico rispetto alle regole previste dall’art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha disposto, oltre ad un limite quantitativo di controlli annuali AVV_NOTAIOe quote per le quali l’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione ha provveduto a trasmettere le comunicazioni di inesigibilità (§ 3 del comma 683), che «Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presRAGIONE_SOCIALE articolo, l’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica AVV_NOTAIOa cartella, pari a un ottavo AVV_NOTAIO‘importo iscritto a ruolo e alla totalità AVV_NOTAIOe spese di cui all’articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall’RAGIONE_SOCIALE creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione è pari a un terzo AVV_NOTAIO‘importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e AVV_NOTAIOe spese di cui al periodo precedRAGIONE_SOCIALE» (art. 1, comma 683, § 4, l. 190 del 2014).
NUMERO_DOCUMENTO 3.-Questa la disciplina, il collegio rileva che la RAGIONE_SOCIALE, sulla premessa AVV_NOTAIOe inadempienze in cui la riscossione era incorsa già da epoca anteriore
all ‘ introduzione di regole a quest’ultima più favorevoli, sostiene che l’applicazione al caso di specie di una disciplina intervenuta in corso di causa implicherebbe la sua illegittimità costituzionale in relazione all ‘interposto principio di garanzia dei diritti, dispensato dall’art. 6 CEDU.
Sennonché, avverte l’ ordinanza interlocutoria, la giurisprudenza AVV_NOTAIOa Corte di cassazione, già chiamata a pronunciarsi sulla questione (tra le tante Cass. 12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass. 26531/2020; Cass. 21386/2021; Cass. 25003/2021; Cass. 26336/2021; Cass. 4555/2022; Cass. 6766/2022 e Cass. 6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023; Cass. 1107/2024) ha affermato che: a) alla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo e, pertanto, alla stessa trova applicazione la procedura, prevista dall ‘ art. 1, commi 527-529, l. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini AVV_NOTAIOa razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina riguarda indistintamRAGIONE_SOCIALE tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999 e la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamRAGIONE_SOCIALE ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad € 2.000,00, scongiura l ‘ antieconomicità AVV_NOTAIOa riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi AVV_NOTAIO ‘ esazione e benefici AVV_NOTAIO ‘ eventuale riscossione, mentre, per quelli superiori a d € 2 .000,00, non incide sui diritti di credito AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l ‘ annullamento del ruolo non coincide con l ‘ annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamRAGIONE_SOCIALE azionato dall ‘ RAGIONE_SOCIALE creditore secondo l ‘ ordinaria procedura; b) poiché il disposto annullamento del ruolo (e cioè solo AVV_NOTAIO ‘ elenco formato dall ‘ RAGIONE_SOCIALE dei propri crediti e dei propri debitori) non coincide con l ‘ annullamento del credito sottostante, non sussistono dubbi di incostituzionalità AVV_NOTAIOa l. n. 228 del 2012. Ciò sia sotto il profilo AVV_NOTAIO ‘ irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto AVV_NOTAIOa disciplina generale del sistema di riscossione AVV_NOTAIOe risorse del settore pubblico, mediante l ‘ abrogazione del principio del «non riscosso per riscosso» e la «rottamazione dei ruoli inattivi», sono ricompresi gli enti previdenziali (come
nella specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), senza differenziazioni, anche a seguito AVV_NOTAIOa loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dall ‘ art. 3 Cost.; sia in relazione alla lesione AVV_NOTAIO ‘ art. 6 CEDU, quale norma interposta per violazione AVV_NOTAIO ‘ art. 117 Cost., in quanto il riassetto normativo non ha introdotto un ‘ imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce AVV_NOTAIO ‘ interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 51 del 2019 (Cass. 26531/2020; Cass. 4555/2022). In particolare prosegue l’illustrazione AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIO‘arte delineato dalla giurisprudenza in tema -, sotto il profilo AVV_NOTAIO ‘ incidenza AVV_NOTAIOe disposizioni in esame sulla posizione di parità AVV_NOTAIOe parti nei giudizi in corso, le stesse non si configurano come un intervento isolato e inaspettato rispetto a un quadro normativo idoneo a ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo, avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo e proseguito con la sostituzione AVV_NOTAIO ‘ organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti AVV_NOTAIOa riscossione ai rapporti di concessione precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE intrattenuti dagli enti creditori con società private; c) sarebbe anche esclusa una larvata forma di espropriazione patrimoniale per i crediti inferiori a d € 2.000,00 (Cass. n. 11972/2020 e n. 26531/2020), giacché l ‘ annullamento dei crediti e l ‘ eliminazione dalle scritture contabili dei crediti inferiori a d € 2.000,00 non integra un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti, cui lo AVV_NOTAIO non contribuisce neppure in via indiretta, poiché la suddetta formula lessicale deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante l ‘ eliminazione AVV_NOTAIO ‘ ingRAGIONE_SOCIALE arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni, sicché va interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.); pertanto, le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento», «eliminazione»), devono ritenersi riferite esclusivamRAGIONE_SOCIALE al «titolo esecutivo» (e cioè al ruolo) e non anche al «diritto di credito» ed in tale ottica la prescrizione normativa AVV_NOTAIO ‘ eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali è il portato di esigenze contabili ed è richiesta dal sistema contabile europeo per fornire una realistica esposizione AVV_NOTAIOo stato patrimoniale ed economico AVV_NOTAIO ‘ RAGIONE_SOCIALE, escludendo l ‘ appostazione dei crediti,
ormai irrecuperabili, ma che residuano nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, integrando l ‘ attivo patrimoniale; d) la ragionevolezza AVV_NOTAIOa normativa era stata già apprezzata dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva evidenziato come l ‘ obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n. 43 del 1988, era stato introdotto, per i ruoli esecutivi anteriori al 30 settembre 1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del 1999, che non prevedeva tuttavia la perdita del diritto al discarico per inesigibilità (Cass. 4555/2022; Cass. 21031/2022); e) i termini per l ‘ invio AVV_NOTAIOa dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamRAGIONE_SOCIALE prorogati fino alla legge di stabilità per l ‘ anno 2013, che li ha ulteriormRAGIONE_SOCIALE prorogati -art. 1, comma 530, l. 228/2012 – (cfr. Cass. 106/2023); f) pertanto, l’annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dall’importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione AVV_NOTAIO‘avvenuta trasmissione del relativo elenco all’RAGIONE_SOCIALE creditore, e neppure AVV_NOTAIO‘esaurimento AVV_NOTAIOe attività di competenza, non sussistendo alcuna disposizione che preveda espressamRAGIONE_SOCIALE tale adempimento come condizione necessaria per il discarico AVV_NOTAIO‘agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione, rilevando lo stesso esclusivamRAGIONE_SOCIALE ad altri effetti (cfr. Cass. 24948/2022; Cass. 1107/2024); in tal senso, depongono chiaramRAGIONE_SOCIALE non solo l’esclusione AVV_NOTAIO‘applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e AVV_NOTAIOa possibilità di procedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, che risulterebbe priva di senso ove il discarico AVV_NOTAIO‘agRAGIONE_SOCIALE continuasse ad essere subordinato alla dimostrazione del diligRAGIONE_SOCIALE espletamento AVV_NOTAIO‘attività esecutiva ed informativa posta a suo carico, ma anche la disciplina attuativa dettata dall ‘ art. 2, secondo comma, del d.m. MEF 15 giugno 2015 che, anche per i crediti di importo superiore ad € 2.000,00, prevede il «discarico automatico» AVV_NOTAIOe relative quote e l’eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE creditore (analogamRAGIONE_SOCIALE a quanto previsto dall’art. 1, secondo comma, per i crediti di importo inferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione AVV_NOTAIO‘elenco.
3.1.L’ordinanza di rimessione, tuttavia nel riconoscere come consolidato l’orientamento di questa stessa Corte, propone un diverso approccio al tema, fondato non già sulla valutazione di compatibilità costituzionale AVV_NOTAIOa disciplina, bensì sulla verifica AVV_NOTAIO ‘ osservanza dei principi dispensati dall’art. 6 CEDU, ossia quello di preminenza del diritto e quello
del giusto processo. A tal fine prospetta che la legislazione in materia possa essersi tradotta in una interferenza del potere legislativo nell ‘ amministrazione AVV_NOTAIOa giustizia, finalizzata a influenzare l ‘ esito di un giudizio, e dovendo comunque sempre garantirsi la parità AVV_NOTAIOe armi alle parti del processo.
3.1.1.-A parere del Collegio rimettRAGIONE_SOCIALE tanto la l. n. 228 del 2012 quanto la l. n. 190 del 2014 avrebbero avuto un effetto retroattivo, alterando l ‘ esito AVV_NOTAIOa lite nel corso del giudizio. Per effetto AVV_NOTAIOe modificazioni apportate all ‘ originario assetto normativo, non solo i termini per la dichiarazione di inesigibilità sono stati prorogati, ma, soprattutto, il discarico AVV_NOTAIO ‘ agRAGIONE_SOCIALE di riscossione non è stato più subordinato alla dimostrazione del diligRAGIONE_SOCIALE espletamento AVV_NOTAIO‘attività esecutiva ed informativa posta a suo carico. Ciò implicherebbe un effetto legale di sostanziale annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, indipendRAGIONE_SOCIALE dall’importo dei crediti, che non presuppone più la dimostrazione AVV_NOTAIO‘avvenuta trasmissione del relativo elenco all’RAGIONE_SOCIALE creditore, né l’esaurimento AVV_NOTAIOe attività di competenza, così che, ai suddetti fini, perde rilevanza l ‘ obbligo di rendicontazione e di informazione cui era tenuto l ‘ agRAGIONE_SOCIALE di riscossione.
3.1.2.-Soffermandosi dunque sulle leggi retroattive, l’ordinanza richiama la Corte costituzionale, la quale ha ripetutamRAGIONE_SOCIALE affermato la corrispondenza tra principi costituzionali e convenzionali. In particolare, il dettato degli artt. 24, 102 e 111 Cost. converge nella tutela garantita dall ‘ art. 6 CEDU e, secondo la giurisprudenza convenzionale, il principio AVV_NOTAIOa preminenza del diritto e la nozione di giusto processo ex art. 6 CEDU ostano all ‘ interferenza del potere legislativo nell ‘ amministrazione AVV_NOTAIOa giustizia, finalizzata a influenzare l ‘ esito di un giudizio, salvo che per motivi imperativi di interesse generale. A questi ultimi però non possono essere ricondotte considerazioni di natura meramRAGIONE_SOCIALE finanziaria (cfr. Corte cost. 145/2022). Il Giudice AVV_NOTAIOe Leggi ha, altresì, chiarito che, secondo la giurisprudenza convenzionale, il legislatore di ciascuno AVV_NOTAIO può adottare norme retroattive, potenzialmRAGIONE_SOCIALE incidenti sui giudizi in corso, senza incorrere in una violazione AVV_NOTAIO ‘ art. 6 CEDU, ove ricorrano motivi imperativi di interesse generale e si offra a ciascuna parte una ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte. Al contrario, la disposizione retroattiva può
integrare un uso distorto AVV_NOTAIOa funzione legislativa in presenza di elementi sintomatici, quali: a) la circostanza che lo ius novum incida su giudizi in corso di cui è parte lo AVV_NOTAIO o un RAGIONE_SOCIALE pubblico, b) l ‘ imprevedibilità AVV_NOTAIO ‘ intervento del legislatore e il decorso di molti anni dal manifestarsi del motivo di interesse generale che giustifichi l ‘ intervento legislativo (Corte cost. n. 210/2021).
3.2.- Quindi il collegio rimettRAGIONE_SOCIALE ha rilevato come nella controversia in esame potrebbero identificarsi elementi sintomatici AVV_NOTAIO‘uso distorto di una disposizione retroattiva. Ciò perché a) l’ RAGIONE_SOCIALE è un RAGIONE_SOCIALE pubblico e parte del giudizio; b) il primo intervento legislativo, del 2012 (la l. 228/2012), che ha rivoluzionato il meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto a distanza di anni da quello precedRAGIONE_SOCIALE -già finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo-, e risalRAGIONE_SOCIALE al 1999; c) nelle ragioni, costituenti i motivi imperativi di carattere generale posti a fondamento di un intervento legislativo con effetti retroattivi, si scorgerebbero preponderanti considerazioni di natura finanziaria; d) a fronte di queste, e AVV_NOTAIOa necessità di bilanciamento AVV_NOTAIO ‘ interesse generale con quello portato dalla controparte non pubblica, la RAGIONE_SOCIALE di contro persegue finalità solidaristiche, pregiudicate per lo squilibrio finanziario causato dall ‘ elevato numero di debitori sottratti all’ adempimento dei propri doveri previdenziali, dall ‘a ccumularsi negli anni AVV_NOTAIOe poste in riscossione tramite ruoli, dall ‘i ngentissimo importo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità.
3.2.1.Tale quadro, secondo l’ordinanza interlocutoria, sarebbe ulteriormRAGIONE_SOCIALE aggravato dal continuo susseguirsi negli anni di proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, già oggetto di monito AVV_NOTAIOa Consulta, secondo cui i meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale sono difficilmRAGIONE_SOCIALE compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamRAGIONE_SOCIALE controllabile AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE (così Corte cost. n. 51/2019 e Corte cost. n. 18/2019). Dalle suddette numerosissime proroghe sarebbe derivata una correlata duratura incertezza sull ‘ esito AVV_NOTAIOa riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, un allungamento considerevole AVV_NOTAIOa durata del processo, iniziato, come già evidenziato, con l ‘ azione monitoria AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE nel 2010.
3.2.2.-In questo contesto è stato rilevato che l ‘ esistenza di un rimedio alternativo, individuato nelle citate pronunce di questa Corte nell ‘ azione ordinaria AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli iscritti inadempienti, deve però concretarsi nella ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte (Corte cost. n. 210/2021, cit.).
3.2.3.-Pertanto, il collegio rimettRAGIONE_SOCIALE avverte come « L’attenzione, sotto i profili di seguito illustrati, va focalizzata sulla compatibilità del quadro normativo con l’art. 6 CEDU, vale a dire con il noto principio AVV_NOTAIOa preminenza del diritto e con la nozione di giusto processo, secondo cui non può esservi interferenza del potere legislativo nell’amministrazione AVV_NOTAIOa giustizia, finalizzata a influenzare l’esito di un giudizio, e va garantita la parità AVV_NOTAIOe armi. Quanto ai ruoli ante 1999 si è visto che nelle more del giudizio, iniziato nel 2010 con l’azione monitoria AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, è intervenuta una disciplina modificativa AVV_NOTAIO‘originario quadro normativo- per l’appunto rappresentata dall’art. 1, commi 527, 528 e 529 AVV_NOTAIOa l. n. 228/2012 che ha in parte modificato e rimodulato il regime in punto di obblighi AVV_NOTAIO‘agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione con riguardo ai ruoli per gli anni 1998 e 1999, in relazione al riordino complessivo del sistema AVV_NOTAIOa riscossione mediante ruolo -d.lgs. n. 46/1999 e d.lgs. n. 112/1999. È seguita l’entrata in vigore AVV_NOTAIOa l. n. 190/2014, che ha introdotto il regime, ancor più ‘penalizzante’ per la RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai ruoli post 2000, per i quali, secondo quanto statuito dalla Corte d’appello, l’incarico di riscossione affidato dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE non si è ancora esaurito » (pagg . 18/19 AVV_NOTAIO‘ordinanza) .
4.-Questo il quadro AVV_NOTAIOa disciplina e AVV_NOTAIOa giurisprudenza, e queste le osservazioni e considerazioni AVV_NOTAIO‘ordinanza di rimessione, l a questione proposta, nonostante una giurisprudenza di legittimità consolidata, intervenuta più volte in materia con sistematici esiti di rigetto AVV_NOTAIOe censure proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, impone una valutazione AVV_NOTAIOe ragioni evidenziate dal collegio rimettRAGIONE_SOCIALE, che tengano conto, quale ‘novità’ AVV_NOTAIO‘oggetto AVV_NOTAIOa controversia rispetto ai precedenti, la circostanza che gli arresti di questa Corte avevano per oggetto i crediti previdenziali relativi ai soli ruoli esattoriali anteriori al 2000.
RGN NUMERO_DOCUMENTO2021 4.1.L’indagine affidata alle sezioni unite, dopo le ampie premesse e sulla base AVV_NOTAIOe motivazioni AVV_NOTAIO ‘ ordinanza interlocutoria, offre allora
l’opportunità di una ulteriore rimeditazione sulla disciplina de quo , AVV_NOTAIOa quale la ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia profili di illegittimità costituzionale, anche alla luce degli interposti principi enucleabili dall’art. 6 CEDU rispetto all’art. 117 Costituzione, in tema di preminenza del diritto e di giusto processo.
Si profila dunque l’opportunità di una verifica che, nel ponderare le critiche rivolte dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE alla decisione d’appello impugnata e le perplessità manifestate dall’ordinanza interlocutoria sulle conclusioni cui sinora la giurisprudenza di legittimità è pervenuta, tenga conto da un lato dei ruoli sino a tutto il 1999, e dall’altro di quelli consegnati all’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione dal 2000 in poi, periodi entrambi oggetto del presRAGIONE_SOCIALE contenzioso.
La distinzione si impone perché la normativa introdotta con la legge di stabilità 2015, l. n. 190 del 2014, non trova applicazione ai ruoli anteriori al 2000. Inoltre, proprio dalla lettura AVV_NOTAIO‘ordinanza interlocutoria, si evince che, pur nello sviluppo complessivo AVV_NOTAIOe considerazioni per le quali si è ritenuto di rimettere la controversia alle sezioni unite, l’ordinanza medesima evidenzia come i motivi sesto e settimo del ricorso riguardino proprio la disciplina introdotta dalla legge di stabilità del 2015, e in particolare la compatibilità costituzionale dei commi 682, 683 e 684 AVV_NOTAIOa l. n. 190 del 2014, afferenti ai ruoli consegnati a partire dal 2000, con specifico riferimento alle modificazioni apportate agli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112 del 1999, disciplina per la quale il collegio rimettRAGIONE_SOCIALE rileva come non consti alcuna pronuncia AVV_NOTAIOa Corte di legittimità.
5.Nell’ordine AVV_NOTAIOe questioni di cui occuparsi, deve innanzitutto premettersi che la pronuncia del 12 settembre 2024 AVV_NOTAIOa Corte EDU, richiamata in memoria dalla difesa AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, con la quale il ricorso è stato da quel consesso dichiarato inammissibile ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 34 CEDU , non incide sul presRAGIONE_SOCIALE giudizio.
Si tratta di una pronuncia che, arrestandosi all’esame preliminare di ammissibilità del ricorso, non entra in alcun modo nel merito AVV_NOTAIOe questioni qui proposte.
Nel merito, e con riguardo alle quote contributive i cui ruoli siano stati consegnati all’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione sino al 1999, questa Corte non può che confermare le argomentazioni con le quali consolidata giurisprudenza di
legittimità ha respinto le domande risarcitorie proposte dai creditori concedenti.
Come peraltro si avrà modo di illustrare, è bene anche chiarire che le argomentazioni spese in merito ai ruoli ante 2000 sono parimenti efficaci anche alla luce AVV_NOTAIOe valutazioni che questo consesso opererà con riferimento ai ruoli successivi al 1999, ossia dal 2000 al 2008, annualità in cui la domanda risarcitoria si arresta.
Nelle decisioni più recenti, riferite ai ruoli consegnati all’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione entro il 1999, le ragioni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE sono state rigettate, esaminando, tra l’altro, anche i dubbi sulla legittimità AVV_NOTAIOa disciplina denunciata alla luce AVV_NOTAIO‘art. 6 CEDU .
Si è in particolare affermato che « La questione concernRAGIONE_SOCIALE l’applicabilità AVV_NOTAIOa disciplina dettata dall’art. 1, commi 527-529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012 alla RAGIONE_SOCIALE è stata già affrontata da questa Corte, e risolta mediante l’enunciazione del principio secondo cui le predette disposizioni, ispirate ad un’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dalla natura pubblica o privata degli stessi), non pongono alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmRAGIONE_SOCIALE beneficiari di finanziamenti pubblici e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati: esse si riferiscono infatti indistintamRAGIONE_SOCIALE a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed escludono la possibilità di procedere ulteriormRAGIONE_SOCIALE alla riscossione degli stessi mediante ruolo, sulla base di una valutazione rispondRAGIONE_SOCIALE ad evidenti criteri di ragionevolezza, in quanto fondata sull’epoca risalRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘iscrizione a ruolo e, per i crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, sull’antieconomicità AVV_NOTAIOa riscossione, i cui costi sono stati reputati superiori ai benefici (cfr. Cass., Sez. III, 26/07/2021, n. 21386; 20/ 11/2020, n. 26531; 9/05/2019, n. 12229). Le norme in esame sono pertanto applicabili anche ai crediti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE . E’ stato altresì precisato che il comma 527 AVV_NOTAIO‘art. 1, nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, l’annullamento dei crediti e l’eliminazione dalle scritture contabili, dev’essere interpretato (non diversamRAGIONE_SOCIALE dal comma 528, riguardante i ruoli relativi ai crediti di valore superiore al predetto importo) nel senso che l’esclusione AVV_NOTAIOa possibilità di procedere ulteriormRAGIONE_SOCIALE alla riscossione a mezzo ruolo
comporta unicamRAGIONE_SOCIALE il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l’estinzione del diritto di credito: in tal senso depongono infatti le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina in esame, configurabile non già come un provvedimento ablatorio nei confronti di enti cui lo AVV_NOTAIO non contribuisce neppure in via indiretta, ma come un intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo dei ruoli. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l’espressa previsione AVV_NOTAIO‘eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamRAGIONE_SOCIALE contabile, in funzione AVV_NOTAIO‘esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione AVV_NOTAIOo stato patrimoniale ed economico AVV_NOTAIO ‘ RAGIONE_SOCIALE, evitando che crediti persistRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all’attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (cfr. Cass., Sez. III, 20/11/ 2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972). Anche per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00 vale dunque la considerazione, svolta in riferimento a quelli riguardanti i crediti di valore superiore al predetto importo, secondo cui l’annullamento del ruolo non coincide con l’estinzione del credito sottostante, che ben potrà essere successivamRAGIONE_SOCIALE azionato in proprio dall’RAGIONE_SOCIALE creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamRAGIONE_SOCIALE apprestati dallo ordinamento per i soggetti privati (cfr. Cass., Sez. III, 9/05/2019, n. 12229) » (Cass., 10 gennaio 2024, n. 925).
Si è dunque ritenuta manifestamRAGIONE_SOCIALE infondata la questione di legittimità costituzionale AVV_NOTAIOa disciplina, tanto in relazione alla prospettata espropriazione senza indennizzo dei crediti AVV_NOTAIOa cassa e AVV_NOTAIOa incidenza AVV_NOTAIO‘ intervento sull ‘ equilibrio finanziario AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, così come in riferimento alla disparità di trattamento tra i crediti AVV_NOTAIOe casse previdenziali e quelli AVV_NOTAIO‘Unione Europea.
Altrettanto infondata è stata ritenuta la censura di violazione AVV_NOTAIO‘art. 117 Cost., in riferimento all’art. 6 AVV_NOTAIOa CEDU, sotto il profilo AVV_NOTAIO‘irragionevole incidenza AVV_NOTAIOe disposizioni in esame sulla posizione di parità AVV_NOTAIOe parti nei giudizi in corso , « non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato
fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione AVV_NOTAIO‘organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti AVV_NOTAIOa riscossione ai rapporti di concessione precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE intrattenuti dagli enti creditori con società private (cfr. Cass., Sez. III, 20/11/2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972) » (Cass., n. 925/2024 cit., che esclude rimeditazioni collegabili alla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 222-252, regolatrice di una diversa fattispecie).
5.1.-Trova dunque conferma l’apprezzamento AVV_NOTAIOe ragioni poste a fondamento AVV_NOTAIOa disciplina sopravvenuta nel 2013, la l. 228 del 2012, i cui commi 527/529 prevedono l’annullamento del le quote iscritte nei ruoli esecutivi del valore inferiore ad € 2.000,00 mediante trasmissione te lematica AVV_NOTAIO‘elenco AVV_NOTAIOe quote annullate e, quanto ai crediti di importo superiore, dispongono che si proceda con le medesime modalità quando per il recupero non sia in atto alcuna procedura esecutiva, mentre, per quelli cui sia in corso una attività esecutiva, provvedono al discarico all’es aurirsi AVV_NOTAIOa medesima. In ogni caso, per tutti i suddetti crediti il comma 529 esclude l’applicazione degli artt. 19 e 20 cit., introdotto proprio per l ‘abbandono del sistema del ‘ non riscosso come riscosso ‘ , sostituito dal discarico AVV_NOTAIO‘obbligazione assunta dall’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione nei confronti AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE creditore, previa comunicazione di inesigibilità, che implicava un controllo sulla effettiva attività esplicata dall’esattore per il recupero del credito.
Ebbene, le argomentazioni sviluppate nei precedenti di questa Corte in materia, non risultano scalfite dalle considerazioni sviluppate dall’ordinanza interlocutoria.
5.1.1.-Intanto, in ordine alle perplessità sollevate sul rispetto del principio AVV_NOTAIO‘affidamento , nonché del bilanciamento degli interessi in gioco, è la stessa Corte Costituzionale che, nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 51 del 2019, trattando AVV_NOTAIOe proroghe specifiche dei termini entro i quali l’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione era tenuto a inviare le comunicazioni di inesigibilità, evidenzia come la giustificazione del reiterarsi AVV_NOTAIOe dilazioni andava contestualizzata nell’esigenza di tutela del patrimonio pubblico in conseguenza AVV_NOTAIO‘acquisizione di società concessionarie private impegnate nella riscossione di RAGIONE_SOCIALE locali, anche di dubbia e difficile esigibilità, con l’intento di «evitare che le ben note disfunzioni nell’attività di riscossione risalenti alle gestioni private, rivelatesi spesso inadeguate se non
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fallimentari, si riverberassero meccanicamRAGIONE_SOCIALE a carico del pubblico erario» (cfr. anche C. Costituzionale n. 66 del 2022, che ribadisce il medesimo concetto).
5.1.2-Anche a voler riconoscere effetti retroattivi alla disciplina sopraggiunta nel 2013 (la 228 del 2012) e nel 2015 (la 190 del 2014) -il che, nei termini che si chiariranno appresso non risponde neppure del tutto al vero- e che essa abbia inciso in senso sfavorevole sulla parte del processo, come lamenta la difesa AVV_NOTAIOa ricorrRAGIONE_SOCIALE e come prospetta la stessa ordinanza interlocutoria a tal fine richiamando l’art. 6 CEDU, mancherebbero nel caso di specie i presupposti individuati dalla giurisprudenza costituzionale (e condivisi anche dalla dottrina), per denunciare l’uso improprio AVV_NOTAIOa funzione legislativa.
Mancano, infatti, i sintomi inequivocabili AVV_NOTAIOa violazione AVV_NOTAIO‘art. 6 CEDU, atteso che, nel bilanciamento tra l’interesse perseguito dalla legge da un lato, e i valori del legittimo affidamento, AVV_NOTAIOa stabilità dei rapporti giuridici, del giusto processo e del rispetto AVV_NOTAIOe attribuzioni costituzionalmRAGIONE_SOCIALE riservate alla autorità giudiziaria dall’altro, è necessario che questi ultimi emergano e siano reputati comunque prevalenti (cfr. C. Costituzionale, n. 145 del 2022). Il che, appunto, non trova riscontri nella materia ora esaminata.
5.1.3.Ai fini AVV_NOTAIO‘ affidamento, infatti, è la stessa giurisprudenza costituzionale (la 51/2019 cit.), puntualmRAGIONE_SOCIALE ripresa da quella di legittimità, ad evidenziare una sequenzialità regolare e continua degli interventi di proroga dei termini entro cui trasmettere le comunicazioni di inesigibilità , previste dall’art. 19 , comma 2, lett. c), del d.lgs. 112/1999.
È stato infatti rilevato che le proroghe – inizialmRAGIONE_SOCIALE “generiche”, cioè interessanti tanto i concessionari privati, quanto quelli pubblici – hanno avuto inizio con l’art. 3, comma 1, lettera l), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, che, nel modificare l’art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ha introdotto i commi 4-bis e 4-ter, fissando al 1° ottobre 2004 il termine per la presentazione AVV_NOTAIOe comunicazioni di inesigibilità dei concessionari nazionali AVV_NOTAIOa riscossione relativamRAGIONE_SOCIALE ai ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999. È quindi seguita la proroga dei termini relativi ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, che, con l’art. 1, lett. b), del d.l. 29 novembre 2004, n. 282, ancora modificando il comma 4quater AVV_NOTAIO‘art. 59,
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ha fissato il nuovo termine per le comunicazioni al 30 settembre 2005. Con l’art. 3, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, è stato disposto un ulteriore differimento al 30 giugno 2006.
Peraltro, proprio l’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005 aveva disposto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale AVV_NOTAIOa riscossione, attribuito invece all’RAGIONE_SOCIALE, che l’avrebbe esercitato mediante la costituenda RAGIONE_SOCIALE (commi 1 e 2).
Le proroghe sono ulteriormRAGIONE_SOCIALE reiterate. Infatti, successivamRAGIONE_SOCIALE, fu previsto che per «i ruoli consegnati fino a 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008». Tale data, con la modifica AVV_NOTAIOa norma apportata dall’art. 1, l. 24.12.2007, n. 244, fu differita ancora -per i ruoli consegnati sino al 30 settembre 2007- sino al 30 settembre 2010; quindi, con le modifiche introdotte con d.l. 30.12.2009, n. 194, al 30 settembre 2011 e così di seguito sino al 31 dicembre 2013 (ex art. 29, d.l. n. 216 del 29.12.2011) e al 31 dicembre 2014 (ex art. 1, l. 228 del 2012, ossia proprio la legge di stabilità 2013). Infine, è intervenuta la l. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, che con il comma 684 ha proceduto ad un ulteriore rinvio, introducendo un diverso meccanismo -cd. scalare inverso-).
Ebbene, i richiamati interventi legislativi sugli assetti organizzativi e temporali AVV_NOTAIOa riscossione non sono certo imprevedibili, tenendo conto che la presRAGIONE_SOCIALE controversia ha ad oggetto un arco temporale compreso tra il 1996 ed il 2008, ossia si sviluppa coevamRAGIONE_SOCIALE alla riforma del sistema AVV_NOTAIOa riscossione. Allo stesso modo le proroghe dei tempi di adempimento degli obblighi di comunicazione di inesigibilità, come appena indicate, si pongono proprio a cavallo AVV_NOTAIOa formazione dei ruoli oggetto di causa.
5.1.4.-Si tratta di una serie di proroghe ‘specifiche’, indirizzate all ‘esercizio del recupero affidato alla riscossione pubblica. Dalla sequenza dei differimenti -senza soluzione di continuità- al momento AVV_NOTAIOa richiesta del decreto ingiuntivo e AVV_NOTAIO ‘ introduzione del giudizio non erano affatto decorsi i termini per la comunicazione di inesigibilità.
RGN NUMERO_DOCUMENTO Si trattava di una disciplina in evoluzione già da anni e non si comprende pertanto neppure su quale affidamento potesse contare la RAGIONE_SOCIALE al momento
in cui si è determinata a procedere per via giudiziale nei confronti AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE riscossore, atteso che il regime vigRAGIONE_SOCIALE al momento AVV_NOTAIOa introduzione del contenzioso, per via dei differimenti quasi annualmRAGIONE_SOCIALE disposti, escludeva inadempienze AVV_NOTAIO ‘esattore pubblico dagli obblighi di invio AVV_NOTAIOe comunicazioni di inesigibilità.
5.1.5.-Per le ragioni appena evidenziate manca anche un sovvertimento del principio di parità AVV_NOTAIOe parti, così come degli altri principi presupposti, che distinguono l’uso improprio AVV_NOTAIOa funzione legislativa , compromettendo le regole del giusto processo.
Si aggiunga che, quanto meno per i ruoli consegnati prima del 2000, la stessa RAGIONE_SOCIALE si è attivata solo nel 2010, così che alla denunciata inerzia AVV_NOTAIO‘esattore pubblico, che si apprestava ad una radicale riorganizzazione del sistema AVV_NOTAIOa riscossione ed era successore di concessionari poco efficienti, ha corrisposto una altrettanto scarsa solerzia AVV_NOTAIOa ricorrRAGIONE_SOCIALE nella tutela dei propri crediti.
A distanza di oltre dieci anni dalla consegna dei ruoli era peraltro facile ipotizzare una situazione gravemRAGIONE_SOCIALE compromessa per crediti così vecchi, sicché, in assenza di attività atta a sollecitare l’agRAGIONE_SOCIALE , e prima ancora il concessionario privato, la ricorrRAGIONE_SOCIALE non può ora pretendere di denunciare un ‘cambio AVV_NOTAIOe regole’ tutto inatteso e sbilanciato a favore del riscossore pubblico.
5.2.-Le conclusioni non mutano neppure esaminando i rapporti relativi ai ruoli consegnati dal 2000 al 2008 (al quale si arresta l’oggetto AVV_NOTAIOa controversia). Le critiche rivolte dalla RAGIONE_SOCIALE e le perplessità manifestate dall’ordinanz a interlocutoria per tale blocco di annualità devono infatti confrontarsi con le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015, la 190 del 2014.
Ebbene, va escluso che, quanto ai suddetti ruoli, risponda al vero che l’esattore pubblico si sia avvantaggiato, a discapito AVV_NOTAIOa cassa, dall’introduzione in corso di causa di nuove regole con effetti retroattivi, ossia AVV_NOTAIOa dilazione dei termini di trasmissione AVV_NOTAIOe comunicazioni di inesigibilità ai fini del discarico.
NUMERO_DOCUMENTO Per quanto già diffusamRAGIONE_SOCIALE chiarito sulla sequenzialità, senza soluzione di continuità, AVV_NOTAIOa dilazione dei termini sin dal 2001, La RAGIONE_SOCIALE, al momento AVV_NOTAIOa richiesta del provvedimento monitorio, non poteva certo fare
affidamento su presunte decadenze AVV_NOTAIO‘esattore, infatti mai verificatesi. Sul tema è pertanto inutile ribadire le ragioni già esplicitate.
5.3.-L ‘unica effettiva modifica abrogatrice, introdotta con l’art. 1, comma 683 e ss. AVV_NOTAIOa l. 190 del 2014, successivamRAGIONE_SOCIALE dunque all’inizio AVV_NOTAIOa presRAGIONE_SOCIALE controversia, è stata quella relativa a ll’obbligo di comunicazione AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIOe procedure, già prevista dall’art. 19, comma 2, lett. b), d.lgs. 112 del 1999, tra le cause di perdita del diritto AVV_NOTAIO‘agRAGIONE_SOCIALE al discarico.
Sennonché questa sopraggiunta modifica, per la funzione svolta da quell’obbligo nell’ economia complessiva AVV_NOTAIOa procedimentalizzazione AVV_NOTAIO‘attività di riscossione mediante ruolo, non appare idonea ad incidere sui principi enunciati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò non solo con riferimento ai ruoli consegnati prima del 2000, a cui era peraltro tecnicamRAGIONE_SOCIALE inapplicabile, ma anche con riguardo ai ruoli consegnati successivamRAGIONE_SOCIALE.
Questa modifica – pur effettivamRAGIONE_SOCIALE retroattiva nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE – per la sua natura e funzione non è infatti sufficiRAGIONE_SOCIALE a rivelare una ‘ irragionevole incidenza AVV_NOTAIOe disposizioni in esame sulla posizione di parità AVV_NOTAIOe parti nei giudizi in corso ‘ .
5.3.1.-Intanto, utilizzando l’espressione di un precedRAGIONE_SOCIALE già richiamato, deve confermarsi che essa non costituiva di certo ‘ un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità ‘ . Al contrario, si inseriva in quel percorso normativo iniziato nel 1999, con l’abrogazione del principio del non riscosso come riscosso, volto ad un radicale riassetto AVV_NOTAIOa riscossione, affidata in precedenza ai concessionari nazionali con risultati molto deludenti e, soprattutto, riassetto che doveva viaggiare su due corni, il primo, quello AVV_NOTAIOa introduzione del sistema di riscossione a mezzo ruolo , il secondo, quello AVV_NOTAIOa sostituzione AVV_NOTAIO‘organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti AVV_NOTAIOa riscossione ai rapporti di concessione precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE intrattenuti dagli enti creditori con società private.
Non fa certo meraviglia che, in una prospettiva di rivoluzione AVV_NOTAIO‘organizzazione AVV_NOTAIOa riscossione dei ruoli, l’assetto organizzativo per la gestione dei crediti maturati tra il 2000 ed il 2008 avesse necessità di essere
ulteriormRAGIONE_SOCIALE migliorato. Pertanto, scelte come quella AVV_NOTAIOa abrogazione AVV_NOTAIOa comunicazione AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIOe procedure (art. 19, comma 2, lett. b, cit.), obbligo informativo, se si vuole, anche marginale rispetto alle garanzie di controllo AVV_NOTAIO ‘ operatività ed efficienza del riscossore pubblico, non potevano certo incidere sui principi del legittimo affidamento, AVV_NOTAIOa stabilità dei rapporti giuridici, più in generale del giusto processo.
Come già affermato, risale al 2005 l’introduzione AVV_NOTAIO‘art. 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 203 del 2005, che aveva disposto (con decorrenza 1° ottobre 2006) la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale AVV_NOTAIOa riscossione, attribuito invece all ‘ RAGIONE_SOCIALE (prima esercitato mediante la costituenda RAGIONE_SOCIALE, quindi mediante RAGIONE_SOCIALE e poi a mezzo AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE). Dunque, durante la formazione dei ruoli cui afferisce la controversia si era nel pieno AVV_NOTAIOa concreta transizione AVV_NOTAIO‘attività di riscossione dal vecchio sistema AVV_NOTAIOa concessione a privati al nuovo servizio nazionale di riscossione affidato alla RAGIONE_SOCIALE.
5.3.2.- Ebbene, ritenere che in questo contesto sia mancato un ponderato bilanciamento tra gli interessi erariali e gli interessi del sistema previdenziale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, sebbene tenendo conto AVV_NOTAIOe altrettanto importanti esigenze di equilibrio di bilancio di queste ultime, prova troppo.
5.4.- Ulteriori considerazioni meritano tuttavia d’essere sviluppate a dimostrazione AVV_NOTAIOa infondatezza AVV_NOTAIOa doglianza, secondo cui l’ abrogazione AVV_NOTAIO‘ obbligo di comunicazione AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIOa procedura, disposta con la disciplina del 2014 (legge di stabilità 2015), avrebbe comportato una violazione dei principi enucleabili dall’art. 6 CEDU .
Dei due obblighi principali introdotti con l’art. 19 , comma 2, del d.lgs. 112 del 1999, quello prescritto dalla lett. b) -comunicazione AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIOe procedure relative alle quote comprese nei ruoli consegnati- e quello prescritto dalla lett. c) -comunicazione di inesigibilità del credito-, il primo si traduceva in un sostanziale dovere di informativa AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIOa procedura di riscossione, in una prospettiva, cioè, di strumento di conoscenza AVV_NOTAIO ‘ attività di recupero dei crediti previdenziali affidato alla RAGIONE_SOCIALE.
NUMERO_DOCUMENTO Si trattava, dunque di un obbligo sostanzialmRAGIONE_SOCIALE strumentale a quello prettamRAGIONE_SOCIALE operativo e principale (comunicazione di inesigibilità) gravante
su ll’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione , finalizzato a ‘tenere aggiornato’ i l creditore su gli esiti AVV_NOTAIO‘attività riscossiva nei termini previsti dalla normativa, termini entro i quali il credito andava recuperato oppure l’agRAGIONE_SOCIALE era tenuto a dichiararne la sua inesigibilità.
Dal momento in cui la faticosa gestione del recupero dei crediti ha indotto il legislatore a diff erire i termini per l’invio AVV_NOTAIOe comunicazioni di inesigibilità, l’obbligo informativo ha pertanto perso utilità. La disposizione di proroghe circa l’adempimento AVV_NOTAIOa comu nicazione di inesigibilità era infatti già espressione del ritardo nel recupero dei crediti e diveniva dunque inutile comunicare lo stato AVV_NOTAIOe procedure, che infatti con la l. 190 del 2014 è stato definitivamRAGIONE_SOCIALE abrogato.
5.4.1.-La marginalità di tale adempimento, pur formalmRAGIONE_SOCIALE eliminato dopo l’insorgenza AVV_NOTAIOa presRAGIONE_SOCIALE controversia, non lascia dunque spazio ad interpretazioni per le quali l’effetto retroattivo AVV_NOTAIOa legge di stabilità 2015 abbia potuto incidere sui principi e sui diritti tutelati dall’art. 6 CEDU , in particolare alterando l’esito AVV_NOTAIOa lite in corso di giudizio.
Proprio per la sua funzione meramRAGIONE_SOCIALE strumentale, l ‘ inosservanza AVV_NOTAIOe comunicazioni informative non poteva compromettere i beni giuridici presidiati dall ‘ art. 6 CEDU: nel bilanciamento tra l’interesse perseguito dalla legge di stabilità 2015 da un lato, e , dall’altro, i valori del legittimo affidamento, AVV_NOTAIOa stabilità dei rapporti giuridici, del giusto processo e del rispetto AVV_NOTAIOe attribuzioni costituzionalmRAGIONE_SOCIALE riservate alla autorità giudiziaria (cfr. C. Costituzionale, n. 145 del 2022, cit.), l ‘ abrogazione di quel dovere informativo non implicava, cioè, la violazione dei principi tutelati dalla norma di diritto convenzionale, quale norma interposta all’art. 117 Cost.
5.4.2.-Ma, a prescindere da quanto già chiarito, questo consesso, nei limiti di quanto a lui rimesso, reputa che l ‘ incompatibilità AVV_NOTAIOe innovazioni legislative con i principi ed i beni tutelati dall’art. 6 CEDU, sia stata posta senza affrontare, a monte, una diversa e prioritaria questione.
Nelle sue difese la RAGIONE_SOCIALE si duole AVV_NOTAIO ‘ erronea interpretazione AVV_NOTAIOa legge di stabilità 2015 (come di quella del 2013). Secondo la sua prospettazione difensiva, gli interventi legislativi sulla abrogazione e/o modifica AVV_NOTAIOe regole di discarico per inesigibilità, introdotte originariamRAGIONE_SOCIALE dall’art. 19 del d.lgs. 112 del 1999, per essere legittimi avrebbero dovuto avere effetti solo dalla
NUMERO_DOCUMENTO data di entrata in vigore di quella disciplina, ossia a partire dai ruoli
consegnati dall’1 gennaio 2015 . DiversamRAGIONE_SOCIALE interpreta ndone l’efficacia, ossia estendendo gli effetti abrogativi AVV_NOTAIOa predetta disciplina anche ai ruoli consegnati in epoca anteriore, la norma, secondo la ricorrRAGIONE_SOCIALE, violerebbe tutti i parametri normativi, ordinari, costituzionali e convenzionali, come criticato con i singoli motivi di ricorso. Questo perché le ragioni del petitum sarebbero supportate dal dato, che si reputa evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE acquisito, secondo cui la responsabilità AVV_NOTAIO‘agRAGIONE_SOCIALE riscossore per la perdita dei crediti previdenziali AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE sarebbe dimostrata dalla inerzia del riscossore, inosservante degli obblighi procedimentalizzati, prescritti originariamRAGIONE_SOCIALE nell’art. 19 del d.lgs. 112 del 1999. In tale contesto, il mutamento AVV_NOTAIOa disciplina in corso di causa avrebbe sbilanciato la normativa a favore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE pubblico riscossore, di fatto ‘neutralizzando’ gli indici di inerzia del concessionario-riscossore. Di qui anche la questione insorta sulla compatibilità AVV_NOTAIOe leggi di stabilità 2013 e 2015 (per le norme di esse coinvolte) con i principi AVV_NOTAIO‘art. 6 CEDU.
Sennonché, a fronte AVV_NOTAIOa domanda concretamRAGIONE_SOCIALE proposta, a cui deve poi sempre ricondursi la questione rimessa alle sezioni unite, queste ragioni, e con esse le perplessità sollevate dalla sezione rimettRAGIONE_SOCIALE, risultano contraddittorie, e comunque non risolutive.
Quella disciplina, come introdotta nel 1999 e come evolutasi con il susseguirsi di nuovi interventi legislativi, prevedeva, e con le modifiche successive prevede ancora, un procedimento finalizzato alla realizzazione dei crediti di enti pubblici -nonché di enti privati a ciò autorizzati per le finalità pubbliche e/o solidaristiche perseguitemediante ruolo, e ciò all’esito di una riforma, in cui si è passati dalla riscossione fondata sul principio del ‘ non riscosso per riscosso ‘ a quello mediante ruolo, oltre che alla sostituzione dei concessionari privati (che non avevano dato mostra di efficienza) con il concessionario pubblico (attualmRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE).
Nel procedimento di riscossione mediante consegna dei ruoli al concessionario, questi assume l’obbligo del versamento al concedRAGIONE_SOCIALE dei crediti portati nel ruolo, salvo il diritto al discarico dei crediti inesigibili. Ai fini del riconoscimento del diritto al discarico, la disciplina segue una procedura, per la quale sono previste specifiche incombenze a carico del concessionario nella fase AVV_NOTAIOa esecuzione del mandato alla riscossione (perché di un mandato si tratta), disciplinate sostanzialmRAGIONE_SOCIALE dall’art. 19 ,
d.lgs. 112 del 1999 cit. Le modalità di discarico e di diniego del discarico sono inoltre regolate dall’art. 20 del medesimo decreto legislativo.
Ebbene, nelle sue difese la ricorrRAGIONE_SOCIALE, con il quarto motivo, ha criticato la decisione del giudice d’appello, che nel rigettare la domanda aveva anche ritenuto che, in mancanza di attivazione del procedimento di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e di adozione del provvedimento definitivo di diniego di discarico, il rapporto obbligatorio tra la RAGIONE_SOCIALE e l’AgRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione non poteva considerarsi definito, così che era impossibile configurare un credito in favore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE .
Al contrario, ha sostenuto la difesa AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, « non vi è alcuna norma che eleva(va) il procedimento di cui all’art. 20 del D.Lgs. 112/1999, nella sua originaria formulazione, a condizione di procedibilità. Esso costituisce un meccanismo semplificato, azionabile dagli enti creditori per risolvere in modo snello e predeterminato le proprie controversie con gli esattori, ma di certo non preclude ai primi la possibilità di promuovere nei confronti dei secondi un’azione di cognizione ordinaria, volta all’accertamento di eventuali inadempimenti nello svolgimento del mandato esattoriale. » (pag. 34 del ricorso). E, sempre la ricorrRAGIONE_SOCIALE, per quanto emerge dalla sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello (pag. 7), nel sollevare questione di inammissibilità de ll’impugnazione erariale , aveva ritenuto che questa fosse « fuori fuoco rispetto all’effettiva ratio de cidendi AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza di prime cure, in quanto il Tribunale ha ricondotto il rapporto controverso al contratto di mandato, sicché accertati i gravi e reiterati inadempimenti del mandatario nell’esecuzione degli obblighi assunti, il Giudicante ha ritenuto che quest’ultimo non fosse liberato nei confronti del mandante, e lo ha condannato al pagamento AVV_NOTAIOe somme, il cui mancato riversamento è rimasto ingiustificato ».
Dunque, in coerenza con quanto affermato e appena richiamato, con l’azione promossa la RAGIONE_SOCIALE creditrice ha inteso tutelare i propri diritti azionando un’azione di cognizione ordinaria , introdotta con un ricorso monitorio, con il quale ha preteso il riconoscimento di un credito, quantificato in € 22.869.531,58 corrispondenti a importi iscritti nei ruoli e non riscossi, e ciò previo accerta mento ‘di eventuali inadempimenti’ del mandatario. D’altronde, nel riportare in ricorso lo sviluppo processuale AVV_NOTAIOa vicenda, ancora la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha dedotto che il decreto ingiuntivo trovava fondamento
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in un rapporto di natura privatistica (in risposta alla eccezione erariale di difetto di giurisdizione perché controversia nella giurisdizione contabile -pag. 5 del ricorso per cassazione-).
Sarà poi la Prima Sezione rimettRAGIONE_SOCIALE a vagliare le questioni proposte con il quarto motivo di ricorso, ma intanto, e per quel che queste sezioni unite sono state chiamate a decidere -ossia se le modifiche AVV_NOTAIOa disciplina sulla riscossione abbiano potuto incidere sul giudizio intrapreso, in particolare se tali modifiche siano o meno compatibili con l’art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., secondo i quesiti e per le ragioni esposte nell’ordinanza di rimessione -l’opzione petitoria AVV_NOTAIOa ricorrRAGIONE_SOCIALE non è priva di rilievo.
Costituisce infatti un dato chiaro e non equivoco che l’azione intrapresa con il presRAGIONE_SOCIALE giudizio, al di là di come la si voglia descrivere, non sia stata anticipata da alcuna procedura ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 20 del d.lgs. 112 del 1999, e ciò è tanto più significativo quando si consideri che all’epoca AVV_NOTAIOa domanda monitoria, da cui è scaturita l’opposizione al decreto ingiuntivo e poi il processo ordinario, quella procedura poteva ben essere avviata, facendo infatti constatare che l’agRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa riscossione non aveva proceduto all’adempimento degli obblighi di comunicazione , secondo quanto previsto dal comma 2 AVV_NOTAIO ‘art. 20 cit., secondo il quale «se il concessionario non ha rispettato le disposizioni AVV_NOTAIO‘art. 19, comma 2, lett ere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamRAGIONE_SOCIALE, dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico» (nel testo vigRAGIONE_SOCIALE dal 29 novembre 2006 al l’1 gennaio 2015, applicabile dunque nel caso di specie e da cui, come evidRAGIONE_SOCIALE, si prescindeva dalla previa comunicazione di inesigibilità, che costituiva presupposto solo per le fattispecie trattate nel comma 1 AVV_NOTAIO‘art. 20 cit. ).
L’aver scelto la via del giudizio ordinario, espressamRAGIONE_SOCIALE al fine di accertare eventuali inadempimenti nello svolgimento del mandato esattoriale e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, per invocare il pagamento di un credito corrispondRAGIONE_SOCIALE al danno da mala gestio che ne sarebbe derivato, di cui se ne chiede specificamRAGIONE_SOCIALE il recupero, impone allora che la domanda segua le regole AVV_NOTAIO ‘ azione di responsabilità contrattuale per inadempimento di una obbligazione da mandato, con applicazione AVV_NOTAIOe regole probatorie proprie di una responsabilità negoziale -sia pur nella dinamica di un RAGIONE_SOCIALE concessionario dotato di particolari poteri e i cui obblighi seguono un iter
procedimentalizzato, segnato da specifica disciplina (con conseguRAGIONE_SOCIALE integrazione AVV_NOTAIOe regole sulle obbligazioni assunte, e dunque sulla responsabilità, ex art. 1374 c.c.) -. Regole che ovviamRAGIONE_SOCIALE, ai fini AVV_NOTAIOa formazione AVV_NOTAIOa prova non solo AVV_NOTAIOa condotta inadempiRAGIONE_SOCIALE, ma anche AVV_NOTAIOa determinazione del danno subito, non si conciliano con il semplice riscontro AVV_NOTAIO ‘ omissione AVV_NOTAIO‘invi o AVV_NOTAIOa comunicazione di inesigibilità o AVV_NOTAIOa comunicazione AVV_NOTAIOo stato AVV_NOTAIOa procedura. Esse, al contrario, richiedono anche la dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento a tali obblighi – evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE sintomatico AVV_NOTAIOa cattiva esecuzione del mandato – e la mancata realizzazione del credito, nel quale si epifanizza il danno.
In altri termini, la RAGIONE_SOCIALE che pone il sillogismo secondo cui: a) l’ affidamento dei ruoli al riscossore trova disciplina nelle regole del mandato, b) l’inadempimento de ll’invio AVV_NOTAIOe comunicazioni prescritte dall’art. 19, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 112 del 1999 dimostra la responsabilità del mandatario, c) ciò è di per sé sufficiRAGIONE_SOCIALE al l’insorgere del diritto al versamento AVV_NOTAIOe somme corrispondenti ai crediti previdenziali non recuperati, può reputarsi corretto nell’ambito di un ‘ meccanismo semplificato ‘ , azionabile dagli enti creditori per risolvere in modo snello e predeterminato le proprie controversie con gli esattori, come afferma la stessa difesa AVV_NOTAIOa ricorrRAGIONE_SOCIALE , ma, nello scegliere l’azione ordinaria di cognizione per il riconoscimento AVV_NOTAIOa mala gestio del mandatario, non è più sufficiRAGIONE_SOCIALE, perché in questo caso occorre rispettare le regole AVV_NOTAIOa prova AVV_NOTAIOa responsabilità negoziale.
E che vi fosse differenza tra l’una e l’altra opzione sin dal deposito del ricorso monitorio, lo dimostra la stessa cd. disciplina ‘ snella ‘ AVV_NOTAIO‘art. 20, i cui commi 3 e 4, nella formulazione vigRAGIONE_SOCIALE all’epoca AVV_NOTAIO‘in troduzione di questo giudizio (2010) prevedeva che «3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all’RAGIONE_SOCIALE creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica AVV_NOTAIOa cartella, pari ad un quarto AVV_NOTAIO‘importo iscritto a ruolo, ed alla totalità AVV_NOTAIOe spese di cui all’articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall’RAGIONE_SOCIALE creditore. 4.Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà AVV_NOTAIO‘importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non
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procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti.».
Quindi, secondo quella procedura, l’agRAGIONE_SOCIALE riscossore, tenuto a versare l’importo AVV_NOTAIOa quota non recuperata a seguito del la perdita del diritto di discarico, poteva comunque, a definizione AVV_NOTAIOa controversia, pagare la metà AVV_NOTAIO‘importo dovuto ai sensi del comma 3, oppure avviare un contenzioso dinanzi alla Corte dei Conti.
Nel caso di specie, invece, la RAGIONE_SOCIALE, con una azione di cognizione ordinaria, pretenderebbe il riconoscimento AVV_NOTAIO‘intera partita creditoria, sulla base AVV_NOTAIOa mera constatazione AVV_NOTAIOa omissione da parte del mandatario AVV_NOTAIO‘invio AVV_NOTAIOe comunicazioni (di inesigibilità e/o di informativa AVV_NOTAIOa procedura), senza alcun altro onere probatorio.
Emerge allora con evidenza una distonia e incongruenza del tutto ingiustificabile, che di certo pesa ai fini AVV_NOTAIOa decisione di questo consesso sulla questione rimessa dalla prima sezione.
Ed allora, per ricomporre l’armonia del sistema dando un contenuto coerRAGIONE_SOCIALE alla domanda AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, non può che ritenersi che, se seguire lo schema procedimentale pubblico regolato dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 non era obbligatorio, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrRAGIONE_SOCIALE, occorreva per coerenza accettare lo schema processuale AVV_NOTAIOa azione ordinaria per la quale si è ritenuto di optare, con relativi oneri e principi in tema di prova.
Avendo cioè optato la RAGIONE_SOCIALE creditrice per il promovimento di una azione monitoria cui è seguita l ‘azione di cognizione ordinaria, di quest’ultima vanno rispettate le regole, e in particolare vanno applicate le regole in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale (per violazione degli obblighi del mandatario).
Al tal fine è appena il caso di ribadire che una cosa è l’inadempimento , che corrisponde alla lesione AVV_NOTAIO‘interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 28991 AVV_NOTAIO’11/11/2019) , altra il danno conseguenza risarcibile (richiesto nella specifica misura di oltre ventidue milioni di €) , la cui prova è posta a carico AVV_NOTAIO‘ attore, così come il nesso di causalità materiale ( ex multis , Cass., 13 febbraio 2025, n. 3689; 9 maggio 2024, n. 12760; 19 gennaio 2024, n. 2114). E ciò, tanto più considerando che il risultato AVV_NOTAIOa corretta prestazione, per la quale l’agRAGIONE_SOCIALE
riscossore era obbligato, non era assicurata automaticamRAGIONE_SOCIALE dall ‘ osservanza di regole predeterminate, incidendo ad esempio sul risultato, tra le tante variabili, la solvibilità concreta del contribuRAGIONE_SOCIALE (già inadempiRAGIONE_SOCIALE nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE previdenziale).
In altri termini, n ell’ azione ordinaria di addebito di responsabilità negoziale, scelta dalla RAGIONE_SOCIALE, non è sufficiRAGIONE_SOCIALE dare prova che il debitore (concessionario) abbia violato gli obblighi procedimentalizzati di informativa e di comunicazione di inesigibilità per veder riconosciuto un danno corrispondRAGIONE_SOCIALE a ‘ tutti ‘ i crediti iscritti nei ruoli consegnati al riscossore, ben superiori a quanto già all’epoca liberamRAGIONE_SOCIALE conseguibile attivando il procedimento di cui all’art. 20, commi 3 e 4, cit., qualora si fosse denunciata la violazione AVV_NOTAIOe prescrizioni contemplate nel comma 2 AVV_NOTAIO‘art. 20, ossia le stesse per le quali oggi si pretende il recupero integrale dei crediti, senza la prova che l’azione ordinaria di cognizione esige.
5.4.3.-E allora, raccogliendo le fila del lungo discorso, restano ferme, lo si ripete, le valutazioni che la sezione rimettRAGIONE_SOCIALE opererà sul merito AVV_NOTAIOa domanda.
Queste sezioni unite invece, che sono chiamate al vaglio di compatibilità del quadro normativo complessivo disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014 -in materia di riscossione mediante ruoli-, con l’art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., devono rispondere nel contesto AVV_NOTAIOa causa in cui concretamRAGIONE_SOCIALE quella disciplina è invocata e/o denunciata.
La violazione dei principi del giusto processo, nella armoniosa contaminazione tra principi costituzionali e regole convenzionali a tutela di specifici beni giuridici, può profilarsi infatti solo e nella misura in cui nel caso concreto quei beni risultino effettivamRAGIONE_SOCIALE lesi dalla normativa posta sotto osservazione. Occorre cioè che nel giudizio di compatibilità il peso di quelle leggi sia ponderato nella prospettiva di quanto esse possano incidere AVV_NOTAIOa soluzione AVV_NOTAIOa controversia.
Ebbene, dovendo confrontare le regole processuali e sostanziali AVV_NOTAIOa domanda -quella concretamRAGIONE_SOCIALE proposta- con l’incidenza che gli interventi legislativi sopraggiunti in corso di causa nella disciplina AVV_NOTAIOa riscossione mediante ruoli possano aver avuto sul processo, nella prospettiva di una violazione dei principi -e dunque dei beni ad essi riconducibili- tutelati
dall’art. 6 CEDU quale norma interposta all’art. 117 Cost., queste Sezioni unite ritengono che, se già le ragioni evidenziate anche nei precedenti di questa Corte, così come richiamati e sviluppati, escludevano prospettive di incompatibilità, allargando poi l’indagine al petitum sostanziale AVV_NOTAIOa domanda proposta, a maggior ragione deve escludersi che quegli interventi legislativi, pur sopraggiunti in corso di causa, si pongano in posizione di incompatibilità con l’art. 6 CEDU., come interposto alle regole del giusto processo.
5.5.-In conclusione, nei limiti AVV_NOTAIOe questioni rimesse alle sezioni unite, i motivi sesto e settimo di ricorso vanno rigettati.
La causa va restituita alla Prima Sezione civile per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite rigetta il sesto ed il settimo motivo di ricorso nei limiti AVV_NOTAIOe questioni rimesse dalla Prima Sezione civile. Rimette la causa alla Prima Sezione civile per il prosieguo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIOe sezioni unite civili, il giorno 27 maggio 2025
Il AVV_NOTAIO est.
NOME COGNOME
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME