Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33908 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33908 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2424/2021 R.G.
proposto da
C.C. 31/3/2022
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ope legis dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con domicilio digitale ex lege – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Salerno n. 1176 del 5/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
Ad. 11/11/2025 CC R.G.N. 2424/2021
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 22 dicembre 2014, per un importo di euro 1.185,40, relativa all ‘ omesso pagamento dell ‘ indennizzo dovuto per l ‘ occupazione abusiva di un ‘ area demaniale marittima, con realizzazione di opere prive di titolo abilitativo o difformi, per l ‘ annualità 2012;
-la società deduceva la nullità della cartella impugnata, sostenendo che fosse stata emessa in assenza di titolo esecutivo, richiamando la circolare della Direzione Generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dell ‘ 8 luglio 2002 e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di occupazione sine titulo , sarebbe stato necessario un ordinario giudizio di cognizione per l ‘ accertamento della pretesa; eccepiva, poi l ‘ infondatezza della pretesa creditoria;
-si costituivano in giudizio l ‘ RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE), contestando il merito della domanda attorea e sostenendo la legittimità della procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo;
-il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 103 del 16 gennaio 2017, rigettava l ‘ opposizione, in quanto il debitore avrebbe potuto e dovuto contestare l ‘ an e il quantum della pretesa dell ‘ indennità mediante tempestiva opposizione all ‘ avviso di pagamento notificato il 23 novembre 2012, sicché, una volta decorso il termine senza opposizione, il credito doveva considerarsi irretrattabile;
-avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello: deduceva 1) la violazione degli artt. 17 e 21 D.Lgs. n. 46 del 1999, in quanto la riscossione mediante ruolo richiede a suo fondamento un titolo esecutivo in senso stretto, 2) la violazione dell ‘ art. 3 Legge n. 241 del 1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., per la mancata specificazione
nella cartella degli interessi applicati, e 3) la violazione dell ‘ art. 2697 c.c., per la mancata prova dell ‘ esistenza di un titolo esecutivo definitivo;
-l ‘ RAGIONE_SOCIALE ribadiva la correttezza della decisione di primo grado, richiamando l ‘ art. 1, comma 274, della Legge n. 311 del 2004, che consentiva la riscossione mediante ruolo anche per le occupazioni abusive successive all ‘ entrata in vigore della norma;
-la Corte d ‘ appello di Salerno, con la sentenza n. 1176 del 5 novembre 2020, accoglieva il primo e il terzo motivo dell ‘ appello e dichiarava assorbito il secondo: riteneva che, per la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate dello Stato derivanti da rapporti di diritto privato, fosse necessario un titolo avente efficacia esecutiva, che, nel caso di specie, non risultava essere stato posto in essere, non potendo l ‘ iscrizione a ruolo surrogare tale requisito in assenza di un atto amministrativo debitamente notificato e motivato;
-l ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-non svolgeva difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 11/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-il ricorso dell ‘ RAGIONE_SOCIALE impone l ‘ interpretazione dell ‘ art. 1, comma 274, della Legge n. 311 del 2004, che così stabilisce: «Relativamente alle somme non corrisposte all ‘ erario per l ‘ utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE somme
dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. …» ;
-sulla questione si registra il precedente di Cass. Sez. 3, 25/03/2016, n. 5956, che, in un passaggio della motivazione, rileva «che le ragioni di merito con le quali era stata contestata la cartella esattoriale non erano più esaminabili, in quanto attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo stato impugnato il precedente atto di accertamento, regolarmente notificato. Si tratta di un meccanismo che le norme tributarie non raramente prevedono, sul quale questa Corte ha più volte affermato che la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento, notificato ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l ‘ avviso di accertamento presupposto»);
-la richiamata decisione assimila l ‘ avviso di pagamento previsto dalla citata disposizione all ‘ avviso di accertamento tributario la cui mancata impugnazione rende irretrattabile la pretesa fiscale;
-tuttavia, osserva il Collegio che la legge n. 311 del 2004 non tipizza l ‘ avviso di pagamento, né sancisce espressamente la sua irretrattabilità in mancanza di contestazioni; conseguentemente, potrebbe ragionevolmente sostenersi, da un lato, che la norma esonera la PRAGIONE_SOCIALE dall ‘ onere di acquisire un titolo esecutivo ordinario, senza, però, far venire meno la necessità di un apposito atto di autoliquidazione (ulteriore rispetto all ‘ avviso), e, dall ‘ altro, che, trattandosi di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione dell ‘ avviso non preclude al debitore la proposizione dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione per contrastare la pretesa, non irretrattabile (si veda, ad esempio, il principio espresso da Cass. Sez. 5, 11/03/2021, n. 6833, Rv. 660718-03);
-il dubbio ermeneutico assume, sia per la peculiarità della disposizione, sia per l ‘ esiguità dei precedenti giurisprudenziali, rilievo nomofilattico e, dunque, ritiene il Collegio che la causa debba essere rimessa all ‘ udienza pubblica della Sezione;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 11 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME