Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14680 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11551 R.G. anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME , dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso quest ‘ultima controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE) , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE Stato;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 27/2022 depositata il 1 marzo 2022 RAGIONE_SOCIALE Commissione dei ricorsi.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la decisione dell’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, o RAGIONE_SOCIALE, con cui è stata negata, su opposizione di RAGIONE_SOCIALE, la registrazione del RAGIONE_SOCIALEo «PIM» per la classe 35; l’o pposizione era fondata sulla titolarità, in capo all’opponente, de i RAGIONE_SOCIALE anteriori «PAM», per le classi 35 e 42 ed è stata accolta avendo riguardo al rischio confusorio di questi ultimi segni con RAGIONE_SOCIALEo di cui era stata domandata la registrazione.
La Commissione dei ricorsi ha accolto l’opposizione e disposto la prosecuzione dell’iter RAGIONE_SOCIALE registrazione.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione ricorre per cassazione con quattro motivi RAGIONE_SOCIALE. Resistono con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I motivi di ricorso sono rubricati come segue.
Primo motivo: nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ai sensi degli artt.156 e 161 c.p.c. per violazione, falsa o mancata applicazione degli artt.136 septies c.p.i.. o 132 c.p.c., o 118 disp. att. c.p.c..; motivazione apparente.
Secondo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i., anche in combinato disposto con l’art. 176, n. 5, c.p.i. e con l’art. 136 septies c.p.i; violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE dir. 2436/2015/UE, considerando 10 e considerando 16; rischio di
confusione: omessa valutazione globale.
Terzo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), anche in combinato disposto con l’art. 176, n. 5, c.p.i. e con l’art. 136 septies c.p.i.; rischio di confusione; omessa valutazione del carattere distintivo accresciuto del RAGIONE_SOCIALEo anteriore.
Quarto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), anche in combinato disposto con gli artt.28 c.p.i., 2569 c.c. e 2571 c.c., nonché con l’art.176 , n. 5, c.p.i . e l’art. 136 septies c.p.i..
– La Commissione dei ricorsi ha basato la propria decisione sui rilievi che ci si accinge a riassumere. Premesso che il confronto tra i RAGIONE_SOCIALE in conflitto andava condotto attraverso una valutazione globale delle somiglianze grafiche, fonetiche e concettuali dei segni, doveva considerarsi, anzitutto, che «quando la comparazione coinvolge parti denominative tanto più esse sono corte tanto più il pubblico è in grado di percepirne i singoli elementi». Ha aggiunto che ciò che risultava nell’immediato nel RAGIONE_SOCIALEo di cui era stata domandata la registrazione non era tanto la parola «supermercati», avente valenza descrittiva, quanto la componente grafica e i colori utilizzati (cornice ovale di colore verde con sfondo giallo, facilmente percettibile e distinguibile nel suo complesso). Il richiedente utilizzava inoltre il segno «PIM» in pacifica coesistenza con i RAGIONE_SOCIALE «TARGA_VEICOLO» dell’opponente, «dotati di carattere distintivo accresciuto in forza dell’uso e RAGIONE_SOCIALE notorietà», e la convivenza dei RAGIONE_SOCIALE -protratta nel tempo in ambito nazionale, anche se non in zone territoriali coincidenti -senza che si fosse verificato alcun episodio di confusione o di sviamento di clientela, avvalorava il giudizio di non confondibilità.
Col primo mezzo si deduce che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non recherebbe alcun riferimento ai motivi di impugnazione formulati dalla società RAGIONE_SOCIALE; la pronuncia mancherebbe, inoltre, di richiami ai capi RAGIONE_SOCIALE d ecisione dell’RAGIONE_SOCIALE oggetto di
impugnazione avanti alla Commissione; infine le argomentazioni svolte nella sentenza sarebbero obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata reca indicazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione dell’RAGIONE_SOCIALE (pag. 5), dei motivi di impugnazione formulati dalla società RAGIONE_SOCIALE (pagg. 5 s.) e delle ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione di accoglimento (pagg. 6 ss.), che si sono sopra riassunte. La motivazione non è quindi affatto apparente: va qui rammentato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).
4. Il secondo motivo è incentrato sul rilievo per cui il rischio di confusione dovrebbe essere accertato attraverso una valutazione globale dei RAGIONE_SOCIALE in conflitto, che prenda in considerazione tutti i fattori rilevanti, tra cui, segnatamente, il grado di somiglianza tra i segni da un punto di vista visivo, fonetico, concettuale, oltre che i prodotti e servizi rivendicati e il livello di notorietà, intrinseca o anche acquisita, del RAGIONE_SOCIALEo anteriore. Si imputa alla Commissione dei ricorsi di aver mancato di compiere tale valutazione globale.
Il motivo è inammissibile.
Va qui ribadito il principio per cui, in tema di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALEo, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica,
attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il RAGIONE_SOCIALEo che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764): occorre, cioè, considerare che i detti consumatori non hanno la possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei RAGIONE_SOCIALE a confronto (Cass. 12 maggio 2021, n. 12566). Ciò è conforme all’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra RAGIONE_SOCIALE deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei RAGIONE_SOCIALE di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai RAGIONE_SOCIALE, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei RAGIONE_SOCIALE medesimi (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel , 22 e 23; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, COGNOME , 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari RAGIONE_SOCIALE, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria).
Tanto detto, la Commissione si è affidata, come si è visto, proprio al richiamato criterio valutativo, onde la censura di violazione e falsa applicazione denunciate col secondo motivo di ricorso appare priva di aderenza alla pronuncia impugnata.
Ora, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è
assimilabile alla mancata enunciazione del motivo, che è richiesta dall’art. 366, n. 4 c.p.c. (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695)
Per il resto, è appena il caso di rammentare che l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti integra un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764 cit.; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382).
5. Col terzo mezzo la sentenza è censurata sotto questo profilo: la Commissione avrebbe mancato di considerare il carattere distintivo dei RAGIONE_SOCIALE anteriori e l’estensione RAGIONE_SOCIALE protezione che doveva essere accordata ad essi; ci si duole che si sia attribuito invece rilievo al carattere distintivo intrinseco del RAGIONE_SOCIALEo «PIM»: profilo, questo, ritenuto totalmente irrilevante «in quanto ciò che rileva in punto di rischio di confusione è appunto la portata RAGIONE_SOCIALE protezione del RAGIONE_SOCIALEo anteriore».
Anche tale motivo è inammissibile.
In termini generali è senz’altro vero che il rischio di confusione tra i RAGIONE_SOCIALE è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del RAGIONE_SOCIALEo anteriore (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C251/95, Sabel , cit., 24), onde i RAGIONE_SOCIALE che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente, o a motivo RAGIONE_SOCIALE loro notorietà sul mercato, godono di una RAGIONE_SOCIALE più ampia rispetto ai RAGIONE_SOCIALE il cui carattere distintivo è inferiore (Corte giust. CE 29 settembre 1998, C39/97, Canon , 18, la quale menziona, in proposito, il disposto dell’art. 4, n. 1, lett. b) dir. 89/104/CEE; negli stessi termini, Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, COGNOME , cit., 20).
Nondimeno, la Commissione dei ricorsi ha preso in considerazione i RAGIONE_SOCIALE PAM nel loro «carattere distintivo accresciuto in forza dell’uso
e RAGIONE_SOCIALE notorietà» (pag. 6 RAGIONE_SOCIALE pronuncia).
6. Il quarto motivo è incentrato sull’uso dei RAGIONE_SOCIALE di fatto riferibili all’odierna controricorrente e, anzitutto, sulla contestazione quanto al fatto che il segno distintivo «PIM» fosse stato concretamente impiegato, come affermato nella sentenza impugnata (la quale aveva fatto riferimento a una apposizione di esso tra i bancali di un supermercato). Viene osservato che nel nostro ordinamento si accorda RAGIONE_SOCIALE al titolare di un RAGIONE_SOCIALEo di fatto il cui uso è notorio e la cui notorietà non è puramente locale, ovvero al RAGIONE_SOCIALEo che possa ritenersi conosciuto, se non in tutto, in gran parte del territorio nazionale: circostanza, questa, indebitamente valorizzata dalla Commissione, la quale aveva conferito rilievo alla notorietà locale del RAGIONE_SOCIALEo «PIM». Si aggiunge: che lo stesso istituto RAGIONE_SOCIALE convalidazione del RAGIONE_SOCIALEo opera in favore dei RAGIONE_SOCIALE registrati e dei RAGIONE_SOCIALE di fatto che abbiano una notorietà non puramente locale; che la sentenza impugnata non avrebbe indicato quali, tra i RAGIONE_SOCIALE citati dalla controricorrente, fossero stati oggetto di tolleranza, e quindi di convalidazione; che l’ambito dei procedimenti di cui agli artt. 176 e 136 c.p.i. è limitato all’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza del rischio di confusione. Si contesta infine il rilievo, attribuito dalla sentenza, all’assenza di episodi di confusione e di sviamento di clientela occorsi nel periodo anteriore al deposito RAGIONE_SOCIALE domanda di registrazione.
Il motivo è nel complesso infondato.
Occorre premettere che la Commissione non si è occupata del preuso del segno «PIM» per valutare la validità dei RAGIONE_SOCIALE di PAM. Dopo aver evidenziato gli elementi di differenziazione tra i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controricorrente e quello di cui era stata richiesta la registrazione, la detta Commissione ha preso in considerazione l’uso d el segno «PIM», anteriore al deposito RAGIONE_SOCIALE domanda di registrazione, per affermare che tale segno era da tempo conosciuto dal pubblico, per modo che lo sfruttamento del corrispondente RAGIONE_SOCIALEo registrato sarebbe stato,
anche per tale ragione, improduttivo del rischio di confusione. Un tale rilievo non è censurabile: la pacifica convivenza poliennale tra segni -unita, come nella specie, a precisi elementi differenziazione dei medesimi può rivelarsi idonea a radicare la diffusa consapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, RAGIONE_SOCIALE differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati, escludendo, con ciò, il rischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del RAGIONE_SOCIALEo di cui viene richiesta la RAGIONE_SOCIALE.
Nemmeno le deduzioni svolte intorno alla convalidazione del RAGIONE_SOCIALEo (art. 28 c.p.i.), di cui la ricorrente assume, in sintesi, non ricorressero i presupposti applicativi, si mostrano concludenti. La Commissione non ha infatti affermato che il RAGIONE_SOCIALEo «PIM» sia stato oggetto di convalidazione per effetto RAGIONE_SOCIALE tolleranza, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sfruttamento quinquennale che ne aveva fatto la società RAGIONE_SOCIALE. Come più volte osservato, nella sentenza impugnata si è solo rilevato che la non confondibilità dei segni in conflitto era desumibile dalle differenze che i medesimi presentavano e, inoltre, dalla pacifica loro coesistenza negli anni passati.
Peraltro, è errato il presupposto da cui pare muovere la ricorrente. RAGIONE_SOCIALE assume, infatti, che il preuso del segno «PIM» avrebbe una diffusione solo locale: per contro, nella sentenza impugnata è affermato – come si è visto che la convivenza dei RAGIONE_SOCIALE delle due contendenti si era protratta nel tempo in ambito nazionale.
Dopodiché, resta da dire che, per un verso, sfugge al sindacato di legittimità l’accertamento di fatto quanto alla pacifica coesistenza dei RAGIONE_SOCIALE in conflitto e che, per altro verso, la riscontrata assenza di episodi rivelatori di una sovrapposizione dei segni da parte RAGIONE_SOCIALE clientela assurge, per certo, ad elemento da cui è possibile desumere la non confondibilità dei medesimi.
7. – Il ricorso è respinto.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, mentre tra la ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE possono compensarsi , tenuto conto che quest’ultimo non ha concluso per il rigetto RAGIONE_SOCIALE proposta impugnazione, ma ha chiesto di «decidere il ricorso secondo giustizia».
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 1ª Sezione