Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3051 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3051  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE -RISCHIO ASSICURATO NOZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6687/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di elezione  di  domicilio  in  ROMA,  domiciliato  per  legge  ivi  presso  la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente principale e controricorrente all’in cidentale -contro
CONDOMINIO DELL’EDIFICIO IN RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, in persona del  legale  rappresentante pro  tempore, elettivamente  domiciliato  in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,  dal  quale,  unitamente  all’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, è rappresentato e difeso
-controricorrente e ricorrente in via incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, VIA unitamente all’AVV_NOTAIO, è rappresentato e difeso
Timavo n. 12, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, -controricorrente al ricorso principale e all’incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PER L’RAGIONE_SOCIALE
–
intimata
–
Avverso la sentenza n. 776/2020 del la CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il giorno 11 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE dell’edificio in Genova, INDIRIZZO (in appresso, per brevità: il RAGIONE_SOCIALE), domandò giudizialmente la condanna del Comune di Genova (in appresso, per brevità: il Comune) al risarcimento dei danni (anche a titolo di spese sostenute per opere provvisionali anticipate con animo di rivalsa) cagionati al fabbricato dal crollo di due cornicioni marcapiano ascritto allo stillicidio proveniente da un degradato e malcurato canale di gronda della copertura a volta della galleria Mazzini, di proprietà comunale.
Nel costituirsi, il Comune chiamò in causa, con finalità di manleva, le due compagnie assicuratrici per la responsabilità civile con cui aveva nel corso del tempo stipulato contratti di garanzia, segnatamente la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
All’esito  del  giudizio  di  prime  cure,  l’adito  Tribunale  di  Genova condannò il Comune a risarcire all’attore il danno, quantificato nella misura  di  euro  42.935  (oltre  interessi)  e  respinse  le  domande  di garanzia e manleva formulate nei confronti di ambedue i terzi chiamati.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello principale del Comune (avente ad oggetto la responsabilità dell’ente e le domande
di garanzia) ed invece dichiarato non luogo a provvedere sull’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE (vertente sul quantum del ristoro), dacché proposto in via subordinata al principale.
 Ricorre  per  Cassazione  il  Comune,  affidandosi  a  tre  motivi; resiste,  con  controricorso,  il  RAGIONE_SOCIALE,  dispiegando  altresì  ricorso incidentale articolato in un motivo, cui a, sua volta, resiste il Comune.
La RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE -(in  appresso,  per  brevità:  RAGIONE_SOCIALE) resiste, con distinti controricorsi, ad ambedue le impugnazioni.
Non  svolge difese in grado di legittimità RAGIONE_SOCIALE.
Il Comune e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Il  primo  motivo  del  ricorso  principale,  per  violazione  e  falsa applicazione di plurime norme di legge (artt. 1321, 1322, 1370, 1371, 1372, 1375, 1917, 2043 e 2051 cod. civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., critica la sentenza impugnata nella parte in cui escluso l’operatività, al momento di verificazione del sinistro, della garanzia prestata dalla RAGIONE_SOCIALE, rigettando la domanda di manleva del Comune.
Muovendo dalle condizioni generali e particolari della polizza (con copertura di danni arrecati a terzi in relazione alla qualità di proprietà e/o custodia di fabbricati), il ricorrente imputa al giudice territoriale di aver  confuso  l’evento  corrispondente al  rischio  assicurato  (ovvero  il crollo  del  marcapiano  del  fabbricato  condominiale)  con  la  causa dell’evento  stesso (ovvero  lo  stillicidio  dal  canale  di  gronda  della
galleria comunale), erroneamente ancorando l’operatività della polizza all’epoca di insorgenza della causa dell’evento, non alla data di questo.
1.1. Il motivo è fondato.
Al fine di disattendere l’appello interposto sul punto dal Comune, la gravata sentenza così motiva: « Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi il rischio assicurato deve essere rappresentato da un evento futuro ed incerto. Quel che ha da essere futuro -rispetto alla stipula del contratto -non è il prodursi del danno, ma l’avverarsi della causa di esso. Non è mai consentita -infatti -l’assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, a nulla rilevando che l’evento e quindi il concreto pregiudizio patrimoniale -si sia verificato dopo la stipula del contratto » : sulla base di tale premessa, esclude l’operatività della garanzia prestata dalla QBE (assicurazione vigente al momento del crollo) per « l’impossibilità di determinare il momento preciso nel quale il difetto di manutenzione della gronda, lungamente protratto nel tempo, si sarebbe tramutato in una causa concreta » .
Il ragionamento ora illustrato è inficiato da un improprio ed in iure errato  affastellamento  di  concetti:  esso,  invero,  può  plausibilmente essere riferito all’assicurazione per danni a cose, non già a quella della responsabilità civile verso terzi, che è tipica assicurazione di patrimoni.
1.2. Nel contratto di assicurazione, con il lemma ‘ rischio ‘ si designa la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato ‘ sinistro ‘  e  consistente in un pregiudizio al patrimonio o all’integrità fisica di una persona.
L’evento dedotto ad oggetto del rischio deve presentare, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo, due caratteristiche e cioè deve essere: incerto, da intendersi come possibile, meramente potenziale, non già irrealizzabile; futuro, ovvero ancora non verificato al momento
della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento storico-naturalistico già tradotto in concreta realtà a quell’epoca .
Fermi questi due ontologici ed indefettibili connotati, è rimessa alla autonomia negoziale dei contraenti la selezione del rischio assicurato, attraverso la delimitazione dello stesso dal punto di vista causale (mediante la perimetrazione dei danni indennizzabili per tipologia o per derivazione degli stessi: ad esempio, i soli danni alla persona oppure i soli danni provocati da incendio) o dal punto di vista temporale o spaziale (limitando gli eventi fonte di indennizzo a quelli accaduti in un determinato periodo di tempo o in un ben individuato luogo).
Diversa dall’evento oggetto di rischio è la causa dello stesso, ovvero la ragione che rappresenta la scaturigine del fatto dannoso, a quest’ultimo legata da un nesso eziologico di normale derivazione : la causa dell’evento può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o anche sopravvenire in corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l’efficacia dell’assicurazione, correlata come detto -al tradursi in realtà della situazione di rischio: salvo il solo caso in cui l’avveramento del sinistro non rappresenti una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto.
1.3. Ciò posto, nella specie, la polizza assicurativa intercorsa tra il Comune e la RAGIONE_SOCIALE copriva – per dato pacifico acquisito in giudizio -i « danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione  alla qualità di proprietario  o detentore a qualsiasi titolo », ovvero comprendeva  « la  responsabilità  civile  derivante  dalla  proprietà  e/o dalla custodia e/o uso e conduzione dei fabbricati ».
L’evento  garantito  era  dunque  la  produzione  di  un  pregiudizio  a soggetti terzi causalmente derivante da beni immobili nella titolarità dominicale  (o  comunque  nella  disponibilità  materiale)  del  Comune: alcuna  pattuizione  esonerativa  (o  limitativa)  dell’assi curazione  era
stata  convenuta  dalle  parti  con  riferimento  a  natura,  tipologia  e momento di epifania della causa del rischio protetto.
Ha pertanto errato il giudice territoriale nell’assegnare valenza dirimente, ai fini di statuire sull’operatività della polizza in parola, all’epoca di manifestazione della causa (lo stato di degrado e l’omessa manutenzione del canale di gronda della galleria di proprietà comunale) del fatto dannoso (il crollo dei cornicioni marcapiano dell’edificio condominiale), quest’ultimo pacificamente accaduto dopo la stipula (ed in corso di validità) del contratto di assicurazione tra Comune e RAGIONE_SOCIALE.
L’argomentazione sviluppata dalla sentenza impugnata si pone infatti in palmare contrasto con i canoni di ermeneutica negoziale (qui, in primis , con l’univoco tenore testuale delle condizioni contrattuali) e concreta altresì inosservanza del disposto dell’art. 1917 cod. civ. , il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, àncora il sorgere dell’obbligazione dell’assicurazione ad un fatto ( id est , per quanto sopra chiarito, un evento oggetto del rischio e contrattualmente dedotto come tale) « accaduto durante il te mpo dell’assicurazione ».
Con il secondo motivo di ricorso principale, riferito a violazione di plurime norme di legge (artt. 1917, 1882, 2043, 1321, 1322, 1325, 1362, 1363, 1366 e 1370 cod. civ.) e ad omesso esame di circostanze documentali,  si  impugna  la  pronuncia  gravata  nella  parte  in  cui  ha negato  l’invocabilità  della  polizza  assicurativa  stipulata  con  la  QBE poiché il fatto non era accidentale in ragione della inerzia del Comune e della prevedibilità del danno.
In  tal  guisa -sostiene  il  ricorrente -il  giudice  territoriale  ha obliterato  le  previsioni  della  polizza,  la  quale  limitava  la  garanzia  ai « danni involontariamente cagionati a terzi », non invece al differente presupposto dell’accidentalità, legata a caso fortuito o forza maggiore.
2.1. La doglianza è fondata.
L’involontarietà del danno, oggetto di espressa previsione pattizia, riconduce  evidentemente  nel  perimetro  del  rischio  protetto  il  fatto colposo, cioè ascrivibile a negligenza, imperizia o imprudenza dell’assicurato,  espungendone  unicamente  i  danni  derivanti  da  fatti dolosi (indotti, cioè, da una deliberata determinazione di cagionare il sinistro): la clausola si atteggia così a mera riproduzione del dettato positivo dell’art. 1917, primo comma, ultimo periodo, del codice civile.
Rispetto  ad  un  evento  di  rischio  così  garantito  chiara  appare  la disomogeneità  del  fatto  accidentale  ritenuto  invece  rilevante  dalla Corte d’appello per escludere la effettività della garanzia, ma invece del tutto estraneo al contenuto del contratto di assicurazione, ancora una volta oggetto nella sentenza gravata di una lettura contraria ai canoni di euristica negoziale, come contestato dal ricorrente.
Peraltro,  l’argomentazione  del  giudice  territoriale  è  a ltresì  non conforme a diritto sotto diverso profilo.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la clausola con cui l’assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati « in conseguenza di un fatto accidentale » non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell’art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell’assicurato dal caso fortuito (da ultimo, anche per richiami ai precedenti, Cass. 29/07/2022, n. 23762).
Ma il fatto accidentale va inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile: e, in quanto tale, è di certo integrato pure nella responsabilità da cose in custodia. Infatti, non è dubbio che il titolo di responsabilità ascritto al Comune, ovvero la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., abbia natura oggettiva, fondandosi unicamente  sulla dimostrazione del  nesso
causale tra la res custodita ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (cfr. Cass. 28/11/2023, n. 33074; Cass. 27/04/2023, n. 11152; Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943; più risalenti, Cass. 01/02/2018, n. 2479, 2480 e 2482).
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale assorbe il  vaglio  del  terzo  motivo, denunciante l’erronea identificazione nello stillicidio dell’evento dannoso fondante la domanda risarcitoria attorea ai fini della collocazione temporale dello stesso e della sussistenza della copertura assicurativa ad opera della RAGIONE_SOCIALE.
4. L’unico m ezzo del ricorso incidentale rileva nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’appello incidentale spiegato dal RAGIONE_SOCIALE teso ad ottenere una più elevata liquidazione del pregiudizio patito e il riconoscimento delle spese legali afferenti al procedimento di accertamento tecnico preventivo anteriore al giudizio ordinario: riproduce (pedissequamente) il tenore del motivo di appello incidentale onde sostenere il buon diritto dell’impugnante ad un maggior ristoro.
4.1. Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la gravata sentenza non ha affatto omesso di statuire sull’appello incidentale: su questo ha infatti dichiarato il non luogo a provvedere, poiché « proposto soltanto in via subordinata » rispetto all’accoglimento dell’appello principale.
Con siffatta formula, il giudice territoriale ha reso una pronuncia di assorbimento  sull’impugnazione  incidentale,  cioè  a  dire  ha  reputato venuta meno la necessità della decisione per ragioni di ordine logico (sulla nozione di assorbimento, in vicende similari, Cass. 06/07/2023, n. 19161; Cass. 17/04/2020, n. 7905; Cass. 07/02/2020, n. 2977).
Detta  pronuncia,  sorretta  da  sintetica  ma  adeguata  motivazione (circa la quale, peraltro, il ricorrente non rivolge considerazioni critiche) esclude la configurabilità dell’ error in procedendo lamentato.
Essa – lo si osserva sol per completezza argomentativa -è altresì conforme a diritto.
La proposizione dell’impugnazione  incidentale  dichiaratamente condizionata  all’eventualità  dell’accoglimento  dell’appello ex  adverso dispiegato in via principale scandisce infatti l’ordine di trattazione dei gravami e di disamina degli stessi ad opera del giudice investito della lite, vincolato – sotto pena di vizio di extrapetizione rilevante ai sensi dell’ art.  112 cod. proc. civ.  –  al  nesso di  subordinazione individuato dall’impugnante incidentale.
Nel caso di specie, dunque, la domanda dell’appellante incidentale poteva  essere  vagliata  soltanto  qualora  si  fosse  verificato  l’evento processuale volontariamente prospettato come condizionante, ovvero l’accoglimento (nella specie, mancato) dell’appello principale.
La singolare tesi per la quale la formulazione di una subordinazione non ostasse alla disamina della domanda si infrange contro il tenore letterale univoco che, nella lingua italiana, possiede il lemma adoperato dalla parte che, deliberatamente e coscientemente impiegandolo, ha formulato la relativa impugnazione: che presuppone inevitabilmente, quale  indefettibile  presupposto  per  la  sua  disamina,  il  mancato accoglimento della richiesta formulata in via principale.
5. In definitiva, e per riepilogare: accolti i primi due motivi di ricorso principale ed assorbito il terzo, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame della sola domanda di garanzia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
Per effetto del rigetto del ricorso incidentale diviene definitiva la decisione  sulla  domanda  risarcitoria  proposta  dal  RAGIONE_SOCIALE  nei confronti del Comune, sicché occorre provvedere a regolare le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra dette parti, conformandole, non ravvisandosi ragioni per derogarvi, al principio di soccombenza; il
carattere meramente eventuale dell’interesse della RAGIONE_SOCIALE a resistere alle doglianze  del  ricorrente  incidentale  rende  conforme  a  giustizia  la integrale compensazione delle spese del grado tra dette parti.
Al giudice del rinvio è invece demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le altre parti in lite.
Atteso l’esito del ricorso incidentale , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente incidentale ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale , ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13. 
P. Q. M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame della controversia, nei limiti precisati in motivazione, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui  demanda di provvedere  anche  sulle  spese  del  giudizio  di  legittimità  relative  alle parti della domanda di garanzia.
Rigetta il ricorso incidentale.
Condanna il  ricorrente  incidentale,  RAGIONE_SOCIALE  dell’edificio  in Genova, INDIRIZZO, al pagamento in favore del controricorrente, Comune di Genova, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Dichiara  interamente  compensate  le  spese  di  legittimità  tra  il ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE dell’edificio in Genova, INDIRIZZO
5, e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da  parte  del  ricorrente  incidentale dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione