Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21172 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16843/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale indicato in atti, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (domicilio digitale in INDIRIZZOGINDIRIZZOIND.E);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO domiciliati ex lege elettivamente domiciliati in Torino INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (domicilio digitale in RE.G.IND.E);
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME;
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 1982/2023, depositata il 15/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso affidato a tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica il 15 giugno 2023, che – avendo accolto il gravame interposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la decisione del Tribunale della medesima Città e condannato l ‘ AVV_NOTAIO al pagamento in loro favore, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità professionale, della somma di euro 507.502,80, oltre accessori -accoglieva, altresì, la domanda di manleva proposta dallo stesso AVV_NOTAIO (rimasta assorbita nella decisione di rigetto della domanda attorea pronunciata in primo grado) e condannava la compagnia di assicurazione a tenerlo indenne da quanto obbligato a pagare in favore degli anzidetti appellanti, nei limiti del massimale di polizza con uno scoperto del 5% e minimo assoluto di euro 500,00.
-La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito l ‘ inoperatività delle polizze di responsabilità professionale stipulate dall ‘ AVV_NOTAIO in data 30 giugno 2016, ossia la polizza ‘base’ n. 360821543 e la polizza ‘garanzie integrative’ n. 360221544 [il cui art. 4 così stabiliva:
‘ Alle condizioni normative indicate nell ‘ allegato 1A della presente Convenzione è alle condizioni di premio sotto riportate, la Società terrà indenni gli Assicurati per: a) le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall ‘ Assicurato nei tre anni antecedenti la data di effetto dell ‘ assicurazione (errori pregressi) ‘]; a.1 ) a tal riguardo, la compagnia di assicurazioni aveva sostenuto che, in quanto la seconda polizza era ‘integrativa della prima’, avrebbero dovuto trovare ‘applicazione entrambe le norme, ossia per i fatti posti in essere nei tre anni antecedenti si deve aver riguardo comunque al primo atto in cui si realizza il sinistro’ e, quindi, «o dalla notifica dell ‘ atto di citazione del procedimento rg 7590/09, ossia 14 ottobre 2009, o tuttalpiù dal giugno 2010, ‘data in cui spirava il termine per il deposito, nel succitato procedimento, della seconda memoria ex articolo 183 comma 6 cpc; memoria con la quale l ‘ AVV_NOTAIO avrebbe dovuto indicare i mezzi di prova e produrre la documentazione comprovante i fatti allegati’»; b ) la difesa dell ‘ AVV_NOTAIO aveva contestato tale impostazione, che avrebbe reso ‘del tutto inutile la garanzia aggiuntiva per gli errore pregressi, prestata a seguito di pagamento di un ulteriore premio assicurativo’, facendo invece decorrere il termine «dall ‘ udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello in quanto, fino alla sentenza di secondo grado si poteva ben sperare in un esito diverso della controversia, considerato che con l ‘ atto di citazione di appello era stato rettificato il refuso della data di ingresso in RAGIONE_SOCIALE del giovane COGNOME, nonché si era evidenziato il pregio probatorio i documenti prodotti in primo grado»; c ) ciò posto, era da ritenere ‘che la norma contrattuale di cui all ‘ articolo 4 sia del tutto autonoma e svincolata dall ‘ articolo 12 della polizza base, trattandosi di garanzia aggiuntiva e del tutto autonoma c.d. claims made ‘; c.1 ) inoltre, «anche per uniformità di decisione sulla decorrenza dei fatti, deve applicarsi anche al termine ‘fatti posti in essere dall’ assicurato nei tre anni antecedenti
alla data di effetto dell ‘assicurazione’ di cui all’ art. 4 la individuazione del fatto come è fatto dannoso percepibile e conoscibile, che coincide con il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte d ‘ Appello n. 2236 pubblicata il 6.6.2016, che ha confermato la condotta inadempiente dell ‘ AVV_NOTAIO»; d ) restava, quindi, ‘superata l’ eccezione di inoperatività della polizza per dichiarazioni inesatte o reticenti dell ‘ AVV_NOTAIO al momento della firma della polizza il 30.6.2016′; e ) la ‘garanzia di cui alla polizza 360221544’ era quindi operativa e la domanda di manleva andava accolta.
-Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proponendo anche istanza di liquidazione delle spese per il procedimento ex art. 373 c.p.c. promosso da RAGIONE_SOCIALE
-In prossimità dell ‘ adunanza in camera di consiglio ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. la parte ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver la Corte territoriale proceduto ad una interpretazione della polizza assicurativa uniformando ‘la decorrenza di fatti profondamente diversi’ (decorrenza interessi in base ai principi sulla decorrenza della prescrizione e il ‘fatto contrattuale rappresentato dall ‘ errore pregresso dell ‘assicurato’), nonché prescindendo del tutto ‘da un confronto con la lettera della clausola’, di cui ha proposto una lettura con essa ‘inconciliabile’.
Il giudice di appello avrebbe, infatti, fatto coincidere, erroneamente, l ”errore pregresso’ (da individuarsi, nella specie, nella mancata formulazione di istanze istruttorie, nel giugno 2010, nel giudizio risarcitorio intentato dai RAGIONE_SOCIALE per la morte del loro congiunto, quale omissione colposa del difensore che aveva determinato il rigetto della domanda di danni in primo grado, quale
pronuncia poi confermata in appello con la sentenza in data 6.6.2016) con la ‘conoscibilità del danno conseguente all ‘inadempimento professionale’, che, come tale, non potrebbe essere né ‘errore pregresso’, né fatto ‘validamente assicurato’, in quanto difetterebbe ‘l’elemento della aleatorietà del rischio’ e ‘dovendo l’ assicurato necessariamente rappresentarlo all ‘assicuratore al momento della stipula’.
Inoltre, la parte ricorrente sostiene che l ‘ interpretazione del giudice di appello confliggerebbe anche con il canone della interpretazione complessiva delle clausole, ex art. 1363 c.c., emergendo dal complessivo tenore delle polizze stipulate dall ‘ AVV_NOTAIO che i ‘fatti posti in essere dall’assicurato’ erano da intendersi ‘condotte negligenti’ del medesimo, ossia ‘errori personalmente commessi nell ‘ esercizio della professione di AVV_NOTAIO‘ (art. 3 nota informativa polizza base).
Infine, la Corte territoriale avrebbe, comunque, errato a considerare la polizza integrativa svicolata dalla polizza base, giacché la prima forma ‘parte integrante’ della Convenzione base n. 360821543, alla quale semmai doveva farsi riferimento anche accedendo alla tesi della coincidenza del ‘fatto compiuto dall ‘ assicurato con il passaggio in giudicato della sentenza d ‘ appello del 2016’, che, in quanto successivo alla stipula della polizza, non poteva rientrare nella garanzia integrativa degli ‘errori pregressi’, ma in quella ‘base’, che, però, faceva riferimento ‘al momento in cui era stato posto in essere il primo atto’.
1.1. -Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha fornito un ‘ interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione che si pongono in contrasto con i canoni di ermeneutica contrattuale, scindendo, anzitutto, il contesto complessivo dell ‘ atto negoziale (art. 1363 c.c.), sebbene lo stesso art. 4 della polizza
integrativa/aggiuntiva richiamasse le condizioni normative della polizza base, di cui non è data piena contezza.
In ogni caso, il giudice di appello ha adottato un ‘ interpretazione della stessa polizza integrativa, in ordine all ‘espressione ‘fatti posti in essere dall’Assicurato’, non coerente (art. 1362 c.c.) con il significato che quell ‘ espressione, già isolatamente intesa, ma ancor più in connessione con l ‘ ulteriore espressione ‘errori pregressi’ presente nella medesima clausola, era volta ad indicare come comune intenzione delle parti contrattuali.
Il giudice di appello, infatti, ha reputato che il ‘fatto’ preso in considerazione dall ‘ art. 4 della polizza integrativa/aggiuntiva fosse il ‘fatto dannoso percepibile e conoscibile, che coincide con il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte d ‘ Appello n. 2236 pubblicata il 6.6.2016, che ha confermato la condotta inadempiente dell ‘AVV_NOTAIO COGNOME‘.
Tuttavia, una tale lettura della pattuizione contrattuale disconosce il comune senso dell ‘espressione ‘fatti dell’assicurato’ da leggersi in connessione con quanto pur precisato nella stessa clausola negoziale, là dove quei ‘fatti’ andavano identificati in ‘errori pregressi’ e, dunque, nelle condotte negligenti/imperite già poste in essere dall ‘ assicurato stesso.
Ma ancor più evidente è l ‘ errore della Corte territoriale nell ‘aver inteso i ‘fatti’ di cui alla citata clausola non già correlati alle condotte di inadempimento dell ‘ AVV_NOTAIO assicurato e, quindi, al momento in cui le stesse erano state commesse, ma come ‘danno’ che ‘è stato percepibile dal danneggiato’ e, dunque, in coincidenza ‘con il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte d ‘ Appello n. 2236 pubblicata il 6.6.2016, che ha confermato la condotta inadempiente dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME‘.
Tale statuizione contrasta, infatti, con il principio (enunciato da Cass. n. 5791/2014, che ha cassato la sentenza di merito che, in ipotesi di assicurazione della responsabilità professionale di un AVV_NOTAIO, aveva escluso l ‘ obbligo indennitario dell ‘ assicuratore, essendo accaduto durante il tempo dell ‘ assicurazione, agli effetti dell ‘ art. 1917 c.c., il fatto della proposizione di un appello tardivo, ma non anche il deposito della sentenza che ne dichiarava l ‘ intempestività) per cui, ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l ‘ assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l ‘ avversarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia poi verificato dopo la conclusione del contratto, in quanto conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in precedenza.
Il giudice di appello ha, nella specie (come nel caso deciso dal richiamato precedente di questa Corte), sovrapposto e confuso il concetto civilistico di ‘danno’ con quello assicurativo di ‘rischio’, per giungere alla conclusione che nell ‘ assicurazione contro i danni (nel cui genus rientra l ‘ assicurazione di responsabilità civile) non possa esservi avveramento di rischio assicurativo sino a quando non si sia verificato un danno civilisticamente risarcibile.
Così facendo, la Corte territoriale ha, però, omesso di considerare che il rischio, elemento essenziale del contratto di assicurazione, non coincide col concetto di danno.
«Prima della stipula del contratto il rischio è la generica esposizione d ‘ un bene od interesse dell ‘ assicurato ad un pericolo (rischio c.d. extraassicurativo). Al momento della stipula del contratto il rischio viene calato nelle concrete delimitazioni previste dalla polizza, ed assume il significato di evento futuro ed incerto al cui verificarsi l ‘ assicuratore è tenuto al pagamento dell ‘ indennizzo
(rischio assicurato). Dopo l ‘ eventuale avverarsi dell ‘ evento temuto e descritto nella polizza il rischio non v ‘ è più ed è sostituito dal ‘ sinistro ‘ , o ‘ rischio avverato ‘ . Con limitate eccezioni previste dalla legge (ad es., l ‘ art. 514 cod. nav., che ammette l ‘ assicurabilità del rischio putativo) il rischio dev ‘ essere rappresentato da un evento futuro ed incerto, a pena di nullità o scioglimento del contratto (artt. 1895 e 1896 c.c.). Ai fini della validità del contratto di assicurazione, tuttavia, quel che ha da essere ‘ futuro ‘ rispetto alla stipula del contratto non è il prodursi del danno civilisticamente parlando, ma l ‘ avverarsi della causa di esso. Non è infatti mai consentita l ‘ assicurazione di quel rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, a nulla rilevando che l ‘ evento – e quindi il concreto pregiudizio patrimoniale – si sia verificato dopo la stipula del contratto, quando l ‘ avveramento del sinistro non rappresenta che una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima di tale momento» (così la citata Cass. n. 5791/2014).
2. -Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per aver la Corte territoriale, a fronte dell ‘ eccezione di inoperatività della polizza per dichiarazioni inesatte e reticenze dell ‘ assicurato – per aver l ‘ AVV_NOTAIO all ‘ atto della stipula del 30 giugno 2016 dichiarato ‘di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze o atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi’ o ‘che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti’ e, tuttavia, essendo a conoscenza della sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 6 giugno 2016 (che aveva respinto il gravame dei COGNOME e confermato il rigetto della domanda risarcitoria da parte del primo giudice, per carenza di prova del fatto illecito) -unicamente addotto che: ‘Resta quindi superata l’ eccezione di inoperatività della polizza per dichiarazioni inesatte o reticenti
dell ‘ AVV_NOTAIO al momento della firma della polizza il 30.6.2016′.
Un tale laconica motivazione non consentirebbe, infatti, di rendere comprensibile il ragionamento a fondamento della decisione, non essendo neppure spiegato -ove il ‘quindi’ di cui all ‘ asserzione della Corte territoriale legasse la statuizione alla già ritenuta coincidenza tra il ‘fatto compiuto dall’assicurato’ e il passaggio in giudicato della sentenza di appello del 2016 -quale sia la ragione di una siffatta ‘equivalenza’ anche in relazione all ”obbligo di disclosure posto a carico dell ‘assicurato’, non riguardando questo ‘errori professionali già conclamati e perfettamente percepibili, finanche dal danneggiato, nella loro rilevanza e dimensione risarcitorie’, bensì, ‘piuttosto, tutte quelle circostanze che sono potenzialmente ed obiettivamente idonei ad incidere su una corretta rappresentazione del rischio’.
3. -Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (e ove la motivazione ‘non si dovesse ritenere … apparente’), violazione e falsa applicazione dell’ art. 1892 c.c., per aver la Corte territoriale – nel rigettare l ‘ eccezione ex art. 1892 c.c. ‘limitandosi ad affermare che questa rimaneva superata dalla constatazione che il danno derivante dall ‘ inadempimento professionale era divenuto percepibile dal danneggiato in epoca successivo alla stipula della polizza’ erroneamente reputato che l ‘ obbligo dell ‘ assicurato di non rendere dichiarazioni inesatte e/o reticenti ‘si riferisse solo a sinistri conclamati, e non invece, più genericamente, a circostanze di fatto comunque foriere di indicazioni rilevanti circa il rischio per l ‘assicuratore si accinge ad assumere’, nonché avesse rilievo ‘non già uno stato soggettivo dell ‘ assicurato (e cioè sua consapevole reticenza al momento della stipula), ma piuttosto del terzo danneggiato (e cioè percepibilità da parte di questo del danno conseguente all ‘inadempimento professionale)’.
3.1. -Il secondo e terzo motivo sono da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Il secondo motivo non è fondato, in quanto la motivazione adottata dalla Corte territoriale, sebbene assai sintetica, si comprende alla luce di quanto da Essa deciso in punto di interpretazione del contratto assicurativo, per cui la decorrenza del ‘fatto’ è stata individuata ‘non al momento in cui sono state poste in essere le condotte che oggi vengono giudicate di inadempimento al mandato professionale, ma al momento in cui il danno è stato percepibile dal danneggiato’ e, dunque, in coincidenza ‘con il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte d ‘ Appello n. 2236 pubblicata il 6.6.2016, che ha confermato la condotta inadempiente dell ‘AVV_NOTAIO COGNOME.
Di qui, pertanto, il ritenuto superamento dell ‘ eccezione fondata sull ‘ art. 1892 c.c., essendo la stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile avvenuta prima dell ‘ accadimento che è stato reputato come rischio da assicurare.
Tale motivazione è, tuttavia, errata in diritto e, pertanto, merita accoglimento il terzo motivo di ricorso.
Come già evidenziato in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, il giudice di secondo grado facendo riferimento al ‘fatto dannoso percepibile e conoscibile’, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d ‘ appello n. 2236 pubblicata il 6.6.2016, ‘che ha confermato la condotta inadempiente dell ‘AVV_NOTAIO COGNOME‘ -ha confuso il concetto di ‘rischio assicurativo’, quale elemento essenziale del contratto in guisa di evento futuro ed incerto, con il concetto di danno civilistico.
In tal modo, lo stesso giudice ha anche errato nell ‘ applicazione dell ‘ art. 1892 c.c., poiché a tal riguardo avrebbero dovuto assumere rilevanza tutti quegli accadimenti di fatto e di diritto -conosciuti o conoscibili dall ‘ assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall ‘ assicuratore
-necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi (Cass. n. 20997/2023).
E quegli accadimenti necessari a perimetrare il rischio assicurato che l ‘ AVV_NOTAIO avrebbe dovuto rappresentare all ‘ assicuratore non potevano essere costituiti dal giudicato che accertava l ‘ inadempimento dello stesso professionista (giudicato poi intervenuto soltanto dopo la stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile), bensì dovevano riguardare la rappresentazione delle circostanze attinenti allo svolgimento dell ‘ incarico di patrocinio della causa che gli eredi COGNOME avevano affidato allo stesso AVV_NOTAIO.
-Vanno, dunque, accolti il primo e il terzo motivo di ricorso e rigettato il secondo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza