SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 327 2026 – N. R.G. 00001357 2024 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello -Prima Sezione Civile -riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello iscritta al n. 1357/2024 RG , vertente
TRA
, con sede legale in Bologna, in persona del suo legale rapp.te p.t., dott.ssa (procura speciale per Notaio di Bologna dell’1.3.2024 rep. 98670, racc. 13276), elettivamente domiciliata in Salerno, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all’atto d’appello;
APPELLANTE
elettivamente domiciliato in Pagani, alla INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, che lo
rappresentano e difendono in virtù di mandato e procura speciale in calce all’atto di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1994/2024 emessa in data 14/9/2024, dal Tribunale di Nocera Inferiore; in materia di assicurazione sulla vita ;
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 22/1/2026.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 14/11/2024, la , proponeva appello avverso la sentenza n. 1994/2024 del 14/9/2024 (pubblicata in data 16/9/2024, non notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvedeva:
In effetti, con atto di citazione notificato il 18/4/2017, rappresentava di aver contratto nel 2000 una polizza RAGIONE_SOCIALE sulla vita con rateizzazione del premio, avente n. 6891212867, con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che la predetta polizza aveva durata contrattuale di anni 20, decorrenti dal 22/12/2000 e con scadenza alla data del 22/12/2020; che con lettera del 12/11/2016 la comunicava che l’importo aggiornato delle prestazioni assicurate ammontava a € 6.831,95 per come rivalutata; che, quindi, comunicava all’assicurazione la sua volontà di riscattare il premio pagato e di risolvere il contratto, previa costituzione in mora della di procedere alla liquidazione entro 15 giorni dalla ricezione della missiva della suddetta somma, oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze legali per l’attività extragiudiziale (cfr. lettera del 24/1/2016); che, tuttavia, la
rispondeva che il valore di riscatto della polizza ammontava alla minor somma di € 5.932,01 lordi (cfr. lettera del 3/2/2017); che con p.e.c. del 13/2/2017 invitava la predetta RAGIONE_SOCIALE alla stipulazione di una negoziazione assistita, rimasta senza esito.
Pertanto, agiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: .
Prima della prima udienza, in data 26/7/2017 l’attore depositava istanza di mediazione civile e commerciale ex D.Lgs n.28/2010 dinanzi all’RAGIONE_SOCIALE del Foro di Nocera Inferiore (INDIRIZZO) che, tuttavia, aveva esito negativo (vd. verbale di conciliazione del 2772017).
All’udienza del 27/7/2017 si costituiva, la eccependo: in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria; l’omessa consegna da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del questionario antiriciclaggio compilato in tutti i suoi campi necessario per procedere ad evadere la richiesta di riscatto anticipato (cfr. comunicazioni del 3/2/2017 e del 5/4/2017) la corretta determinazione della minor somma del riscatto anticipato (€ 5.932,01 lordi), determinata in base all’art. 12 delle condizioni di assicurazione, tenuto conto del riscatto anticipato rispetto alla naturale scadenza del contratto; in via subordinata, l’infondatezza della richiesta rivalutazione cumulata agli interessi attesa la natura di valuta del debito maturato, nonché degli interessi non essendovi i presupposti per il decorso della mora del debitore, né le spese legali per l’attività stragiudiziale in quanto inutile a fronte del comportamento non collaborativo dell’ .
Infine, previa concessione dei termini ridotti di cui all’art. 190 cpc (30+10), la causa veniva decisa con la sentenza qui gravata.
In particolare, il giudice di primo grado dapprima, verificato l’espletamento del tentativo di conciliazione, riteneva sussistente il diritto al riscatto anticipato da parte dell’ , esercitato 24/1/2017, per la somma comunicata dalla stessa (€ 6.831,95), ritenendo non necessario il questionario antiriciclaggio per operazioni relative a beni od utilità di valore indeterminato o indeterminabile ovvero di un valore parisuperiore a € 15.000,00, peraltro in assenza di qualsiasi rischio dopo 16 anni dalla stipula del contratto. Inoltre, per il Tribunale l’assicurazione convenuta non aveva dimostrato la mancata compilazione e consegna del richiesto questionario. Pertanto, la sentenza appellata affermava che a fronte della richiesta di riscatto del 24/1/2017, valevole anche come costituzione in mora, sorgeva l’obbligo del pagamento della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore.
Con l’impugnazione in esame, la censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto al proprio onere probatorio con riferimento alla mancata consegna del questionario antiriciclaggio, benchè fosse onere della parte attrice, in virtù anche del principio della vicinanza della prova, provarne l’avvenuta compilazione e consegna. Inoltre, per l’appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tale adempimento (compilazione integrale e consegna del questionario AVA) non fosse necessario secondo la normativa specifica, nonostante la polizza del ramo vita costituisse un rapporto continuativo ex art. 17, comma 1, lettera a, del d. lgs. n. 231/2007 e, pertanto, assoggettata agli obblighi di adeguata verifica connessi alla normativa antiriciclaggio, a prescindere dal valore degli importi da liquidare. Comunque, pur volendo far ricadere sull’odierna appellante l’onere di provare la mancata consegna del questionario, in ogni caso non sarebbe stato valutato il fatto che
con le comunicazioni del 3/2/2017 e del 5/4/2017 quest’ultima aveva avanzato tale richiesta all’odierno appellato, che non vi provvedeva;
-In via gradata, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato il debito pecuniario come debito di valore, condannando l’appellante al pagamento degli interessi cumulati alla rivalutazione in violazione degli artt. 1224 e 1277 c.c., a nulla rilevando l’eventuale originaria indeterminatezza, tale per cui non opererebbe alcuna rivalutazione;
-In via ulteriormente gradata , il Tribunale avrebbe errato nella determinazione dell’importo oggetto di riscatto, in quanto la prima somma comunicata costituiva il valore della prestazione assicurata alla scadenza naturale del contratto (ossia alla data del 22/12/2020), mentre nel caso di riscatto anticipato era dovuto il minore importo di € 5.932,01 come riconosciuto ex art. 12 delle condizioni di contratto (sconto del capitale ridotto al tasso d’interesse del 3,70% l’anno per il periodo intercorrente tra la data della richiesta di riscatto e la scadenza del contratto).
Quindi, la così concludeva: .
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva contestando i motivi di appello, di cui chiedeva l’integrale rigetto perché improcedibile, improponibile, inammissibile ex artt. 342 e infondato in fatto e in diritto.
Di poi, la causa veniva rinviata all’udienza del 22/1/2026 per la rimessione in decisione concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell’udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 28/1/2026, sulle conclusioni come precisate dalle parti con le note scritte in sostituzione dell’udienza del 22/1/2026, la causa veniva riservata per la decisione al Collegio ex art. 352 cpc.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l’appello sia fondato e vada, pertanto, accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l’appello in esame è ammissibile, in quanto l’impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all’art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall’11 settembre 2012.
E’ ormai noto che l”art. 342 c.p.c., come sostituito dall’art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “L’appello
si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’art. 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un’esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell’atto di appello sono evincibili, stante l’espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Normativa antiriciclaggio.
Con il primo motivo, la lamentava che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto la mancata dimostrazione da parte dell’assicurazione in merito alla eccepita mancata consegna del questionario antiriciclaggio, benchè fosse onere della parte attrice, in virtù anche del principio della vicinanza della prova, provarne l’avvenuta
compilazione e consegna. Inoltre, per l’appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che tale adempimento (compilazione integrale e consegna del questionario AV A) non fosse necessario secondo la normativa specifica, nonostante la polizza del ramo vita costituisse un rapporto continuativo ex art. 17, comma 1, lettera a, del d. lgs. n. 231/2007 e, pertanto, assoggettata agli obblighi di adeguata verifica connessi alla normativa antiriciclaggio, a prescindere dal valore degli importi da liquidare. Comunque, pur volendo far ricadere sull’odierna appellante l’onere di provare la mancata consegna del questionario, in ogni caso non sarebbe stato valutato il fatto che con le comunicazioni del 3/2/2017 e del 5/4/2017 quest’ultima aveva avanzato tale richiesta all’odierno appellato, che non vi provvedeva.
Il motivo merita accoglimento.
Come noto, la normativa antiriciclaggio è volta a prevenire sia la commissione di illeciti tipicamente fondati sulla circolazione di denaro, sia a contrastare il reimpiego del denaro proveniente da fenomeni illeciti commessi in precedenza in modo tale da fungere da deterrente. La stessa normativa, quindi, si riferisce naturalmente a tutti quei rapporti che per struttura e finalità rientrino nell’alveo di tale rischio. Pertanto, secondo il Regolamento IV ASS n. 44/2019, in applicazione dei principi enunciati dal d. lgs n. 231/2007, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi sono sottoposti a procedure e controlli interni e all’obbligo di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal D.lgs 90/2017 di recepimento in Italia della cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio europea e dal D.lgs. 125/2019, a seguito del recepimento in Italia della V Direttiva antiriciclaggio europea che disciplina le regole di organizzazione, procedure, controlli interni in ottica di prevenzione del riciclaggio, nonché le norme sull’adeguata verifica per le imprese e degli intermediari assicurativi. Il suddetto regolamento all’art. 32 dispone che l’adeguata verifica viene effettuata sia nei confronti dei nuovi clienti ma anche nei confronti dei clienti già acquisiti, qualora vi siano degli elementi che aumentino il
grado di rischio, nonché nel momento dell’instaurazione del rapporto continuativo (nel caso che ci occupa, era stata già effettuata al momento di emissione dell’assicurazione sulla vita), nel momento in cui viene designato il beneficiario e quando viene liquidata la prestazione (cfr. lett. a).
Ed è proprio quest’ultima ipotesi che si attaglia al caso di specie, in cui il cliente già acquisito richiedeva il riscatto della polizza vita, ossia chiedeva la liquidazione della polizza.
Ne consegue, quindi, che legittimamente la di fronte alla richiesta dell’ di voler procedere al riscatto anticipato del contratto (cfr. lettera del 24/1/2017), richiedeva, tra l’altro, la compilazione in ogni sua parte e la consegna del questionario AVA (adeguata verifica antiriciclaggio) ai fini del preteso pagamento (cfr. raccomandata a/r del 3/2/2017; p.e.c. del 5/4/2017).
L’omessa compilazione e consegna di detto questionario, peraltro, non erano contestate dall’odierno appellato, il quale nell’atto di citazione di primo grado si limitava a riferire che l’assicurazione, nonostante la diffida, non aveva provveduto al pagamento della somma richiesta, senza in alcun modo menzionare le lettere dell’assicurazione che invitava il cliente all’adempimento degli obblighi informativi preliminari necessari al riscatto stesso. Anzi, in nessuno degli scritti successivi l’RAGIONE_SOCIALE prendeva posizione sulla necessità o meno del citato questionario ovvero sulla sua compilazione e consegna.
Né tampoco può imputarsi alla la mancata dimostrazione della omessa consegna del questionario AVA, sia perché la prova di un fatto negativo è inammissibile, sia perché era onere del cliente provare i presupposti del proprio diritto di credito, anche con riferimento alla sua esigibilità.
Per inciso, non trova applicazione la disposizione normativa richiamata dal giudice di prime cure e fatta propria dalla difesa dell’ , secondo la quale per le operazioni di valore inferiore ad € 15.000,00 sussiste una esenzione dalla adeguata verifica: la norma, infatti, prevede tale esclusione solo ‘ in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale,
disposta dal cliente ‘ e non nel diverso caso della liquidazione della prestazione, come nel caso di specie (cfr. art. 17 lett. b del Dlgs 2312007).
Riassumendo, quindi, considerato che l’odierna appellante aveva l’obbligo di procedere agli adempimenti relativi all’adeguata verifica, il credito azionato dall’ non era e non è esigibile.
In conclusione , per le motivazioni sin qui riportate, l’appello va accolto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, devono essere rigettate le domande proposte da
.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
C. Restituzione somme versate.
Per quanto riguarda, da ultimo, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, rileva la Corte la domanda può essere accolta, avendo la dimostrato il versamento della somma di € 8.885,60 (€ 6.831,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di pagamento del riscatto anticipato ed € 4.963,40 per le spese legali (cfr. tre assegni non trasferibili datati 1102024).
D. Spese processuali.
Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo in relazione al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26. 000,00), con applicazione dei parametri minimi, in ragione dell’effettiva attività espletata e con riduzione stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da nei confronti di
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l’appello e, per l’effetto, in RIFORMA della sentenza n. 1994/2024 del 14/9/2024, pubblicata in data 16/9/2024, RIGETTA le domande proposte da
nei confronti della
CONDANNA l’appellato,
alla restituzione in favore dell’appellante,
, della somma di € 13.849,00 oltre interessi dalla
data di ricezione fino al soddisfo;
CONDANNA l’appellato,
al pagamento in favore dell’appellante,
, al pagamento delle spese del primo grado di
giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 1.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V .A. e C.P.A. nella misura di legge;
4)
CONDANNA l’appellato, al pagamento in favore dell’appellante, , al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 382,50 per esborsi ed € 1.200,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
nella misura di legge.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio, lì 19 marzo 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente –AVV_NOTAIO NOME COGNOME–
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME –