Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13925 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28707-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL RAGIONE_SOCIALE (già FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL RAGIONE_SOCIALE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE complementare
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 160/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/05/2022 R.G.N. 429/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di NOME COGNOME, già dipendente del RAGIONE_SOCIALE fino al 2001, volta ad ottenere una maggior liquidazione della somma dovuta a titolo riscatto della propria posizione previdenziale maturata presso il RAGIONE_SOCIALE per il personale del RAGIONE_SOCIALE, poi divenuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a prestazione definita del gruppo RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello aderiva alla quantificazione operata dal consulente tecnico d’ufficio che aveva calcolato la somma da riscattare avendo riguardo alla data di maturazione della pensione di vecchiaia anziché a quella di anzianità, e quindi facendo riferimento non al requisito contributivo, ma a quello anagrafico. Non era infatti possibile stabilire, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se COGNOME avrebbe ulteriormente lavorato e quindi raggiunto l’anzianità contributiva (35 anni) necessaria per la pensione di anzianità.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a prestazione definita del RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. n.124 del 19 93, in combinato disposto con l’art.59, co.32, lett. a) della l. n.449 del 1997 per non avere la Corte considerato che il diritto al riscatto poteva maturarsi solo alla data del conseguimento del diritto a pensione, e quindi nel 2003, all’atto del conseguimento della pensione di anzianità.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.10 d.lgs. n.124 del 1993, per avere la Corte fatto riferimento al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non alla data di conseguimento della pensione di anzianità.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente ponendo la stessa questione giuridica, e sono infondati. In base all’art.10 d.lgs. n.124 del 1993, applicabile ratione temporis , il diritto al riscatto -così come il trasferimento della posizione previdenziale ad altro fondo complementare -sorge quando vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Secondo il ricorrente, la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE complementare viene meno solo a seguito del conseguimento del diritto a pensione, e quindi nel 2003, anno in cui sarebbe maturato il diritto alla pensione di anzianità.
Tale affermazione non può essere condivisa.
La cessazione della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE si verifica indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione, ed è collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi del rapporto previdenziale, in base al quale si era instaurata l’adesione al fondo di previdenza complementare.
Questa Corte, in vari casi, (Cass. S.U. n.477 del 2015, ma v. anche Cass. S. U. n.12209 del 2022), ha applicato l’art.10 d.lgs. n.124 del 1993 e la regola di portabilità, al l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, prima ancora che fosse maturato il diritto a pensione, sul presupposto che fosse venuta meno la cessazione della partecipazione al fondo. Lo stesso principio deve valere, oltre che con riguardo alla ‘portabilità’ dell a propria posizione previdenziale in altro fondo, in caso di riscatto, poiché il presupposto di entrambi i diritti è comune, ovvero la cessazione della partecipazione al fondo.
Una volta appurato che il diritto di riscatto era sorto nel 2001, e non nel 2003, come ritenuto dal ricorrente, al 2001 è stata quantificata, secondo criteri di matematica attuariale, la posizione previdenziale a fini di riscatto. Correttamente la Corte non ha fatto riferimento alla pensione di anzianità, poiché al 2001 non poteva sapersi se sarebbe maturata ulteriore anzianità contributiva fino a raggiungere, nel 2003, i requisiti pensionistici di anzianità. Si è quindi fatto riferimento al criterio, certo, dell’anzianità anagrafica, ovvero 6 5 anni richiesti per la pensione di vecchiaia.
Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.