Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2307/2023 R.G. proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di GENOVA n. 678/2022 depositata il 13/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni ricorrenti agirono avverso la RAGIONE_SOCIALE per veder riconosciuti i plurimi inadempimenti della stessa nel fornire loro il servizio di vettore aereo quando, nel 2018, intesero recarsi, come turisti, all ‘ isola di Ceylon (Sry Lanka) e, in particolare, per il ritardo del volo di andata e per la cancellazione del volo di ritorno, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Con sentenza n. 733/2020 il Tribunale di Genova condannò la RAGIONE_SOCIALE a versare a ciascuna parte attrice la somma di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Avverso tale decisione gli odierni ricorrenti proposero gravame dinnanzi alla Corte d ‘ appello di Genova.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell ‘ appello e proponendo appello incidentale, a mezzo del quale, facendo riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia nelle cause C402/07 e C-432/07 (c.d. caso COGNOME), sostenne che il Tribunale avrebbe dovuto ridurre del 50% l ‘ importo della compensazione, riconoscendo quindi un importo di euro 300,00 per ciascun passeggero anziché i 600,00 liquidati in sentenza.
Con sentenza n. 678/2022, depositata in data 16/06/2022, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato tenuta RAGIONE_SOCIALE al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell ‘ importo di euro 7.338,74, oltre interessi legali dalla data dell ‘ evento al saldo, in favore di ciascuno degli appellanti principali. Ha rigettato l ‘ appello incidentale e confermato per il resto la sentenza appellata.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui COGNOME e altri resistono con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione dell ‘ art. 360, comma 1 n. 4 per vizio di extra petizione in relazione all ‘ evento della cancellazione del volo di ritorno. Violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. e dell ‘ art. 115 c.p.c. ‘ per vizio di extra petizione in relazione all ‘ evento della cancellazione del volo di ritorno, laddove gli odierni resistenti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non avrebbero lamentato/allegato una violazione del diritto alla salute costituzionalmente protetto, né tantomeno hanno allegato una loro personale compromissione dell ‘ equilibrio psico-fisico.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione dell ‘ art. 360, comma 1 n. 4 sotto il profilo della ultra-petizione. Violazione dell ‘ art. 112 c.p.c e dell ‘ art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato ultra petita condannando RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al ritardato arrivo a Roma, pur non avendo gli odierni resistenti sottoposto a critica la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione dell ‘ art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, sotto il profilo della violazione di legge: violazione degli artt. 22 e 29 della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale recepita con la legge n. 12 del 2004, violazione degli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c., violazione degli artt. 115 c.p.c. e 112 c.p.c. ‘ , laddove la Corte territoriale ha condannato RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno morale sulla base della mera
allegazione dell ‘ inadempimento, e pur in assenza di allegazione e prova del danno.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione dell ‘ art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, sotto il profilo della violazione di legge -Violazione del Regolamento n. 261/04 CE ‘ , laddove, appurata l ‘ entità del ritardo e applicando la riduzione del 50% riconosciuta dalla Corte di Giustizia, l ‘ importo dovuto della compensazione pecuniaria era pari ad euro 300,00 per ogni attore, o comunque, anche a ritenere che la tratta fosse inferiore ai 3.500 km, l ‘ importo era di 400,00 euro.
Il Collegio, rilevato che la causa attiene a questioni che saranno oggetto di esame in una fissanda pubblica udienza in materia, ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla P.U., con conseguente rinvio a N.R.
P.Q.M.
Il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.