SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1731 2025 – N. R.G. 00000127 2024 DEPOSITO MINUTA 01 12 2025 PUBBLICAZIONE 01 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
pagina 1 di 9 quale impresa designata dalla RAGIONE_SOCIALE per la per la liquidazione dei danni a carico del RAGIONE_SOCIALE , (P.I.
La Corte d’ Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello, iscritta al n.r.g. 127/2024
TRA
(c.f.
),
rappresentato
e
difeso
dall’Avv.
NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barletta alla INDIRIZZO
INDIRIZZO, giusta mandato in atti –
APPELLANTE –
E
C.F.
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Andria al INDIRIZZO, giusta mandato in atti P.
– APPELLATA –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione .
Con atto di citazione notificato il 18.5.2020, conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Trani, la
, nonché
l’ quale Impresa designata per la per la liquidazione dei danni a carico del , ognuna in persona del legale rappresentante, affinchè fossero condannate al pagamento, in suo favore, RAGIONE_SOCIALE somma di € 28.435,87 , o di quella somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni.
Assumeva l’allora attore che il giorno 01.07.2017, alle ore 16.30 circa, in Barletta, mentre in sella alla propria bicicletta percorreva la INDIRIZZO (direzione INDIRIZZO) , all’altezza del INDIRIZZO , veniva attinto da una autovettura di colore bianco, marca Mercedes, il cui conducente, a causa di un’errata manovra di guida, urtava il suo braccio sinistro, facendolo rovinare al suolo e subìto dopo si dava alla fuga; che a causa RAGIONE_SOCIALE caduta, egli batteva la testa contro un muretto ivi esistente e riportava lesioni giudicate guarite con postumi; che aveva provveduto a costituire in mora la e
l’ nella qualità innanzi indicata e di avere, successivamente, esperito, infruttuosamente, la procedura di negoziazione assistita ; motivo per cui si era rivolto all’autorità giudiziaria per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
Si costituiv a in giudizio l’ che contestava integralmente la domanda, cosi come descritta dall’attore, per assenza totale, nella documentazione in atti, di prove concrete e tangibili del sinistro; ne chiedeva, pertanto, il rigetto, con condanna dell’attore alla rifusione delle spese di lite.
Istruito il giudizio, nel cui corso venivano ammesse ed espletate prova testimoniale e CTU medicolegale, con la sentenza n. 1891/2023, del 30.12.2023, il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, con condanna del al pagamento delle spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE Società convenuta.
Riteneva il primo giudice non raggiunta la prova che il sinistro in questione fosse accaduto per esclusiva responsabilità del veicolo rimasto ignoto, sulla base delle seguenti considerazioni: generiche
e contraddittorie le dichiarazioni rese dalla teste escussa; assenza di rilievi sul luogo del sinistro e sulla bicicletta; tardiva la denuncia- querela sporta dal assenza di lesioni al braccio in quanto non refertate dai sanitari del nosocomio, né accertate dal CTU.
Con atto notificato il 30 gennaio 2024, proponeva appello avverso la richiamata sentenza, per la sua integrale riforma e per l’accoglimento delle conclusioni come precisate nell’atto di citazione del giudizio di primo grado , per i seguenti motivi: 1) errata e falsa e falsa applicazione dell’art. 135 comma 3 bis del codice delle assicurazioni private; 2) errata e falsa applicazione dell’art. 148 del codice delle assicurazioni private; 3) errata e falsa applicazione dell’art.
124 e 590 del codice penale; 4) errata ricostruzione dei fatti di causa e delle dichiarazioni rese dal testimone oculare.
Si costituiva in giudizio l’ nella qualità innanzi espressa che chiedeva il rigetto integrale dell’appello, perché infondato, in quanto l’appellante non aveva dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti indispensabili per l’ammissione del sinistro alla tutela del RAGIONE_SOCIALE, contravvenendo al particolare rigore nell’onere RAGIONE_SOCIALE prova che l’orientamento costante RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte impone al danneggiato che promuove richiesta di risarcimento del danno nei confronti del ridetto RAGIONE_SOCIALE; chiedeva, altresì, la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in proprio favore.
All’udienza collegiale del 26.03.2025, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa.
Ai fini del decidere, si rende necessario in primis, esaminare e verificare la modalità dell’ accaduto sinistro, così come descritta dall’appellante , per attribuire, o meno, la responsabilità dell’accaduto alla condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, con conseguente accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria a carico del RAGIONE_SOCIALE.
In forza di un costante e consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, nel caso in cui il danneggiato promuova azione di risarcimento danni nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, il predetto danneggiato ha l’onere di provare che il sinistro sia stato provocato per condotta, dolosa o colposa, del conducente di un veicolo non identificato.
La prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza di tale presupposto deve essere fornita dal danneggiato in maniera rigorosa, atteso che il contraddittore, (RAGIONE_SOCIALE), non essendo stato individuato il presunto danneggiante, si trova nella impossibilità materiale di svolgere accertamenti, ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica
dell’incidente.
Il suddetto principio, costantemente affermato nella giurisprudenza e riguardante, appunto, l’onere probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto, è stato ulteriormente confermato dalla Corte di Cassazione, con due recenti pronunce che, testualmente, statuiscono che: ‘…. nel caso in cui si ricorra al RAGIONE_SOCIALE a seguito del verificarsi di sinistri RAGIONE_SOCIALEli cagionati da autoveicolo non identificato, l’eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l’intervento del RAGIONE_SOCIALE deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ciò in quanto l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo RAGIONE_SOCIALE diligenza RAGIONE_SOCIALE vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà -ovviamente -tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione RAGIONE_SOCIALE denunzia o querela e accoglimento RAGIONE_SOCIALE pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda’ (Cass. civ. ord. del 9 gennaio 2025 n.450); ed ancora, più recentemente: ‘ In tema di intervento del RAGIONE_SOCIALE per sinistri causati da veicoli non identificati, ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni, spetta al danneggiato l’onere di provare il fatto generatore del danno mediante dimostrazione rigorosa delle modalità del sinistro e RAGIONE_SOCIALE sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto. La fattispecie del sinistro causato da veicolo non identificato costituisce ipotesi del tutto peculiare che esige una prova particolarmente rigorosa, non potendosi invocare alcun principio di favor per il danneggiato che comporti un alleggerimento dell’onere probatorio ordinario. Il giudice di merito procede correttamente quando valuta con particolare rigore la prova testimoniale offerta dal danneggiato, specialmente quando si tratti di testimonianza resa da un solo soggetto e quando manchino elementi di riscontro estrinseci ed intrinseci alle dichiarazioni testimoniali. L’apprezzamento dell’attendibilità RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale e
la valutazione RAGIONE_SOCIALE sua idoneità a dimostrare la dinamica del sinistro e il coinvolgimento di un veicolo non identificato rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione. Non sussiste alcun obbligo per il giudice di rendere motivazione esaustiva e analitica riguardante tutte e ciascuna delle doglianze e delle argomentazioni difensive, essendo sufficiente che la decisione sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta sui punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia….’. (Cass. civ. Sez. III -Ord. n. 9845 del 15 aprile 2025).
Applicando il suddetto principio al caso di specie, osserva questa Corte che l ‘appellante non ha fornito la prova rigorosa di come il sinistro si sia verificato e, soprattutto, se si è verificato a causa del conducente un’autovettura rimasta non identificata.
Il infatti, ha ritenuto di fornire la prova RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro mediante l’escussione RAGIONE_SOCIALE teste, , con cui era in compagnia al momento del sinistro.
Ebbene, dall’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta in atti, nonché dall’esame RAGIONE_SOCIALE deposizione testimoniale RAGIONE_SOCIALE menzionata , non risulta emergere una prova rigorosa, tale, da ritenere che il sinistro si sia verificato così come descritto dal né come si sia procurato le lesioni, di poi riscontrate presso il presidio ospedaliero dove si ricoverò.
Ed invero, la descrizione del sinistro risulta più volte difforme e contrastante, sia nella denunciaquerela sporta dall’appellante, sia nella sua richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, inoltrata RAGIONE_SOCIALE sia nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado .
Si legge, infatti, nella denuncia-querela (il cui relativo procedimento è stato di poi archiviato), presentata dal il 20 luglio 2017, presso il Commissariato di P.S. di Barletta: ‘ … alle ore 16,30, circa, in Barletta, in INDIRIZZO, un’autovettura Mercedes di colore bianco, all’altezza del INDIRIZZO, mi urtava il braccio sinistro mentre percorrevo la ridetta via in sella alla mia bicicletta, facendomi rovinare al suolo sul mio lato destro e battere la testa contro un muretto ivi esistente causandomi lesioni personali…’. Nella successiva comunicazione (del 01.08.2017), di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., trasmessa dalla P.S. del Commissariato di Barletta alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Trani, si legge che, nelle circostanze di tempo e di luogo note: ‘ ….mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, un’autovettura……lo urtava sulla parte sx , facendolo rovinare a terra..’.
Nella richiesta di risarcimento danni del 21 luglio 2017, inoltrata dal legale dell’appellante all’ RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE, si legge, invece, testualmente che: ‘… a causa di una errata manovra di guida
una Mercedes finiva per colpire alla guida RAGIONE_SOCIALE sua bicicletta , causandone la rovinosa caduta al suolo’ ;
Nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il reiterava la prima versione fornita nella richiesta stragiudiziale: ‘ Il percorreva in sella alla sua bicicletta INDIRIZZO. Allorquando…..un’autovettura Mercedes, di colore bianco, a causa di una errata manovra di guida, urtava il suo braccio sinistro, facendolo rovinare al suolo sul lato destro. A causa RAGIONE_SOCIALE caduta l’attore finiva per battere la testa contro un muretto ivi esistente..’.
Neanche la testimone , escussa in primo grado, forniva una versione univoca RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro.
Ed invero, in occasione delle sommarie informazioni, rese dalla predetta negli uffici del Commissariato di P.S. di Barletta nella quasi immediatezza del sinistro, la stessa dichiarava: ‘ .. In data 01 luglio 2017, io e il mio ragazzo, , siamo usciti in bicicletta quando alle 16.30 circa abbiamo imboccato INDIRIZZO da INDIRIZZO; sulla stessa RAGIONE_SOCIALE un’autovettura Mercedes di colore bianco che per ovvi motivi non sono riuscita a prendere la targa, urtava sulla parte sinistra RAGIONE_SOCIALE bicicletta del mio ragazzo , facendolo cadere a terra. Immediatamente il veicolo in questione scappava via facendo perdere le proprie tracce’.
All’udi enza del 17.06.2021, la medesima , escussa in primo grado in qualità di testimone, invece dichiarava: ‘ Ho assistito a quello che è accaduto al particolare eravamo usciti con le biciclette e stavamo percorrendo INDIRIZZO a Barletta allorquando un’auto bianca, di medie dimensioni, ricordo una Mercedes perché riconobbi il logo, che proveniva dalle nostre spalle, urtò con il proprio lato destro specchietto passeggero, il braccio sinistro del che battè la testa su un muretto..’ ‘…. il perdeva molto sangue dalla testa ed avvertiva dolore al braccio, ma non so dire quale fosse in quanto lui si lamentava dicendo mi fa male il braccio…’ .
Dal raffronto tra le richiamate dichiarazioni rese dall’appellante e le deposizioni rese dalla teste , appare evidente la incertezza nella verificazione del sinistro, così come descritto dall’ allora attore e le modalità di accadimento dello stesso, atteso che non è ben chiaro se la presunta auto investitrice, rimasta non identificata, abbia urtato la bicicletta condotta dal nella parte posteriore, o abbia attinto il mezzo lateralmente, o abbia urtato il braccio sinistro del facendolo
rovinare a terra o se, nel tentativo di un probabile sorpasso da parte dell’auto (il parla di una errata manovra di guida), esso abbia autonomamente perso l’equilibrio e sia caduto a terra.
Peraltro, se si ritenesse il sinistro realmente verificatosi con le modalità descritte dal e l’auto non identificata procedere ad una velocità tale da rendere impossibile identificare il numero di targa (la teste, infatti, a tal proposito dichiarava: ‘ …. che per ovvi motivi non sono riuscita a prendere la targaTARGA_VEICOLO‘), risulta alquanto anomalo che nel referto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (dove il fu trasportato dal padre), e nei successivi referti medici non vi è il minimo accenno, da parte dei sanitari, al riscontro di lesioni e/o escoriazioni sul braccio sinistro; lesioni e/o escoriazioni che, stando alla dinamica come raccontata dal e dalla teste, ( entrambi definiscono la caduta, ‘ a causa dell’urto, rovinosa ‘ ), avrebbero dovuto essere evidenti.
Niente di tutto ciò.
Si legge, infatti, nella documentazione ospedaliera prodotta in atti: ‘ Ferita lc regione fronto-parietale; cervicalgia post-traumatica; trauma contusivo spalla destra. IPOTESI DIAGNOSTICA: trauma cranico non commotivo con ferita lc del cuoio capelluto; cervicalgia post-traumatica; algia spalla destra . ‘
Già di per sè, tali circostanze discordanti l’una dall’altra riguardo alla dinamica del sinistro, non offrono la prova rigorosa richiesta dalla norma per acclarare la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE.
A tali discordanze, vanno aggiunti ulteriori elementi che inducono a ritenere non raggiunta la rigorosa prova che il sinistro in questione si sia verificato per responsabilità del conducente di un veicolo non identificato.
Ed invero: non vi è stato l’ intervento delle forze dell’ordine sul luogo del sinistro che ben avrebbero potuto ricostruire, sia pure a posteriori, la dinamica dello stesso, (la teste , infatti, nonostante, il perdesse sangue dalla testa, si limitò a telefonare al padre d i quest’ultimo affinchè si recasse sul posto); – la riproduzione fotografica del luogo del sinistro (prodotta in atti), non ha fornito alcun valido apporto probatorio (in una delle foto prodotte, infatti, viene raffigurata in primo piano una targa indicante una via; in un ‘altra viene ripreso uno spiazzo con macchine parcheggiate ed in altra foto viene rappresentata una via lunga e stretta, che, presumibilmente, sarebbe stato il teatro del sinistro); la deposizione RAGIONE_SOCIALE teste è risultata oltremodo generica, in quanto la stessa si è limitata a confermare pedissequamente il contenuto delle circostanze che le venivano lette, ma alcunchè ha
riferito in merito, ad esempio, a l punto in cui sarebbe avvenuto l’urto tra l’auto e la bicicletta; dove precisamente si sarebbe verificato il sinistro rispetto alle foto alla stessa sottoposte in visione; – la circostanza che, se il sinistro si verificò sulla via raffigurata in una delle foto, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE stretta, come anche riferito dalla teste, risulta assai improbabile che ella non riuscì a memorizzare neanche una cifra RAGIONE_SOCIALE targa dell’auto. Né può essere utile al riguardo la circostanza che
il in sede di accesso al RAGIONE_SOCIALE dichiarò di aver subìto un incidente a causa di un veicolo non identificato, trattandosi di riscontro generico che, in quanto non confortato da ulteriori idonei elementi, non può che comportare le conclusioni di cui innanzi.
Quello che, in definitiva, rileva è che non vi sono idonei e rigorosi riscontri che possano portare a ritenere che l’accaduto sia riconducibile al sinistro così come descritto dall’appellante e d addebitabile all’auto rimasta sconosciuta.
Le asserzioni del predetto, pertanto, devono ritenersi mere ed indimostrate ipotesi che non trovano conforto neppure in chiave di ricostruzione induttiva, ed in termini di verosimiglianza.
Nè costituisce elemento di conferma dell’assunto del come da egli stesso dichiarato nell’atto di appello, la conclusione positiva del CTU medico-legale, nominato nel corso del giudizio di primo grado, in ordine al nesso causale tra le lesioni riportate da esso appellante ed il sinistro, in quanto detta valutazione è pienamente compatibile anche con una possibile caduta autonoma del ciclista.
La domanda proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE Società appellata, dovrà, pertanto, essere rigettata e confermata la sentenza di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ex DM 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa (ri compreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000) ai valori minimi, non avendo la valutazione del caso coinvolto questioni di particolare complessità.
Al rigetto dell’appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M
.
La Corte d’Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da , con atto di appello notificato il 30.01.2024, per la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1891/2023, del 30.12.2023, resa dal Tribunale di Trani nel procedimento recante il n.r.g. 1964/2020
tra esso appellante e l’ quale impresa designata per la per la liquidazione dei danni a carico del RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, così provvede:
Rigetta l’appello.
Condanna l’appellante
al pagamento delle spese del presente grado, in
favore RAGIONE_SOCIALE Società appellata, che si liquidano in € 1.984,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa ed IVA se dovuti, come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l’appellante versi nelle casse dell’Erario un importo pari all’ammontare del contributo unificato versato per l’iscrizione al ru olo del presente appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Consigliere ausiliario relatore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME