SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6343 2025 – N. R.G. 00001638 2023 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d’Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME
Presidente relatore
dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al nNUMERO_DOCUMENTO – avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 1078/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 31.1.2023 nel procedimento n. 36113/2016 – vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in NapoliINDIRIZZO INDIRIZZO; C.F.
appellante
e
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, INDIRIZZO ; P.
appellata
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1. Con atto di citazione notificato in data 28.11.2016, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la quale Impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico del RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, deduceva: a) che in data 30.3.2015, ore 14,20 circa, in Napoli, aveva percorso, in discesa, INDIRIZZO, alla guida del motociclo Piaggio Liberty tg. TARGA_VEICOLO,
di altrui proprietà; b) improvvisamente, nel procedere in curva, aveva perso il controllo del veicolo a causa di una copiosa quantità di olio presente sul manto RAGIONE_SOCIALEle e riversato da un autoveicolo appena transitato, il cui conducente non si era fermato, così impedendo di rilevare il numero di targa; c) la macchia d’olio, di colore trasparente scuro, si era confusa con l’asfalto e con la pioggia, caduta fino a poco tempo prima; d) il Sig. , esente da ogni responsabilità rispetto alla dinamica del sinistro, aveva riportato lesioni personali descritte in citazione.
Tanto premesso, invocata la responsabilità di nella qualità, e RAGIONE_SOCIALE , inerti rispetto all’invito stragiudiziale al risarcimento, conveniva in giudizio l’indicata compagnia assicurativa, concludendo al fine di sentir ‘ affermare la responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l’effetto, sentir condannare, essa nella qualità, al risarcimento di tutte le poste di danno patite e patende dall’attore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici, sia sotto il profilo statico che sotto il profilo dinamico, alla vita di relazione, esistenziali, eccetera (in breve: nulla di escluso o eccettuato), danni tutti da liquidare con la relativa condanna, nello stesso giudizio per equivalente pecuniario, giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria e interessi come per legge … ‘. [..
1.2 Si costituiva la nella qualità, contestando preliminarmente la proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, in virtù del combinato disposto dagli artt. 143, 145, 148 e 283 e ss. D.Lgs. n. 209/2005, nonché, nel merito la sua fondatezza, alla luce RAGIONE_SOCIALE documentazione sanitaria in atti, degli accertamenti IVASS rivelatori del coinvolgimento del Sig. in altri pregressi sinistri.
Insisteva, quindi, per il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda e, in ipotesi di accoglimento, per la riduzione del quantum ex art. 1227 cc.
1.3 Acquisita la documentazione, espletata prova testimoniale, conferito incarico al C.T.U. al fine di verificare le lesioni riportate dal danneggiato, il Tribunale, dichiarata la proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, ne ha accertato la sua infondatezza.
Secondo il Giudice di primo grado, ‘ l a prospettazione dell’incidente contenuta nell’atto di citazione, invero, non trova conferma dall’esame delle complessive risultanze istruttorie in atti …v iene in rilievo, in primo luogo, il certificato di prime cure rilasciato dall’ di Napoli in cui si fa generico riferimento ad un sinistro RAGIONE_SOCIALEle causato da ‘olio sul manto RAGIONE_SOCIALEle’ senza alcun richiamo RAGIONE_SOCIALE provenienza di tale olio (cfr. allegato n. 3 -produzione convenuto).
In secondo luogo, dall’istruttoria testimoniale effettuata nel corso del giudizio non emerge che l’olio, che ha determinato la caduta dell’attore, effettivamente provenisse dal veicolo rimasto sconosciuto, così come, invece, prospettato dall’attore nell’atto di citazione … invero, il testimone , unico teste presente al momento del sinistro, in quanto gli altri due testi escussi sono giunti sul luogo solo successivamente
potendo solo confermare la presenza di olio sul manto RAGIONE_SOCIALEle e non che lo stesso effettivamente provenisse dal camion rimasto non identificato … genericamente riferisce di aver visto fuoriuscire ‘del liquido’ dal cassone del camion. Sul punto deve rilevarsi che, come confermato da tutti i testi escussi, poco prima del verificarsi del sinistro pioveva; pertanto, il liquido visto dal teste ben poteva essere acqua piovana ‘ .
Sempre per giudice di primo grado, ‘ da quanto sopra evidenziato, pertanto, deve ritenersi sfornita di prova l’allegazione di cui all’atto di citazione, secondo cui il sinistro dedotto in lite si sarebbe verificato per l’esclusiva responsabilità del v eicolo rimasto non identificato … ‘.
1.4. Avverso l’indicata pronuncia, con atto del 29.3.2023, ha promosso appello, costituendosi in data 4.4.2023, e articolando un unico e complesso motivo impugnazione ( ‘ ingiusto rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 283 d.lgs n. 209/2005 nonche’ per errata valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 115, 116 e 253 c.p.c. ‘ ).
L’istante ha dedotto l a violazione delle disposizioni in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova, da ritenersi raggiunta anche sulla base di presunzioni semplici, nonché l’e rronea valutazione del materiale istruttorio.
Si è sostenuto anche il mancato esercizio dei poteri previsti d all’art. 253 c.p.c. , il cui utilizzo avrebbe consentito di eliminare ogni incertezza in ordine alle deposizioni testimoniali raccolte.
L’istante ha chiesto dunque l’accoglimento dell’appello con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE Compagnia al risarcimento dei danni.
Si è costituita deducendo l’inammissibilità dell’appello e, in ogni caso, la sua infondatezza.
2. Il Merito
2.1. in via preliminare, l’appello si ritiene ammissibile, posto che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e sottoposti a critica.
Quanto alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata poiché questa Corte, procedendo alla trattazione RAGIONE_SOCIALE causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio.
2.2 Ciò posto , l ‘appello si ritiene infondato.
Va detto che l’art. 19, comma 1, lettera a) RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora 286 d.lgs. 209/2005), nello stabilire che l’azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l’obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest’ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest’ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis , Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
In quest’ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L’imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell’identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio RAGIONE_SOCIALE disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova di cui all’art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l’imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall’inasprimento dei premi assicurativi.
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l’onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell’accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell’impossibilità incolpevole dell’identificazione, allorquando non risulti la prova dell’avvenuta presentazione di alcuna denuncia querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all’autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica; rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell’ambito del quale, la presenza RAGIONE_SOCIALE denuncia all’autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra è, il difetto RAGIONE_SOCIALE denuncia, può essere sintomatico RAGIONE_SOCIALE non riconducibilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato; con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n. 10323).
E di recente si è ancora sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 RAGIONE_SOCIALE l. n. 990 del 1969 (“ratione temporis” applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno RAGIONE_SOCIALE denuncia o RAGIONE_SOCIALE querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza RAGIONE_SOCIALE vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza RAGIONE_SOCIALE vittima (Cass. civ., sez . 6 – 3, 15/04/2021, n. 9873).
In ogni caso, va ribadito il principio consolidato secondo cui ‘ il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto ‘ (cfr. Cass. civ. III, 17.3.2022, n. 8809; cfr. anche Cass. 35605/2021).
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte, in questi casi il danneggiato è gravato da un preciso e rigoroso onere di dimostrare la sussistenza del fatto lesivo dedotto in giudizio, le concrete modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo sconosciuto, tanto più in ragione dell’impossibilità – o comunque dell’evidente difficoltà per la Compagnia, di fornire specifici elementi di prova in contrario.
Orbene, l ‘attore, in sede di libero interrogatorio (udienza del 22.1.2019), ha dichiarato ‘ dopo la caduta mi sono reso conto che sull’asfalto era presente del gasolio. Aggiungo che fino a una mezz’ora prima dell’incidente aveva piovuto e per questo motivo l’asfalto, scuro in quel tratto, era bagnato ‘.
Sono poi stati ascoltati tre testimoni.
Il teste , escusso all’ udienza del 26.2.2019, ha riferito: ‘ uscendo dal parco ha svoltato a destra e dopo una ventina di metri è caduto a terra, appena prima di una curva a sinistra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; quando mi sono avvicinato per aiutarlo ad alzarsi, ho visto che a terra c’era una chiazza d’olio, anzi preciso che c’era una striscia di olio; mi sono reso conto che era olio perchè sulla superficie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE bagnata, aveva piovuto fino ad una mezzoretta prima, si percepivano quelle striature che si formano nell’acqua mista ad olio; aggiungo che una mezzoretta prima RAGIONE_SOCIALE caduta dell’attore avevo visto passare un camion del tipo di quelli che trasportano materiale edile e dal cui cassone fuoriusciva del liquido che si riversava per terra ‘.
Tali dichiarazioni impediscono dunque di riconoscere, con tranquillizzante certezza, la riferibilità RAGIONE_SOCIALE caduta al liquido riversato dal veicolo rimasto non identificato e tran-
sitato sul tratto RAGIONE_SOCIALEle ben ‘mezz’ora prima’ RAGIONE_SOCIALE caduta.
Il teste, infatti, ha riferito di mera fuoriuscita di liquido, non meglio specificato – e dal cassone – con le indicazioni temporali già dette, per cui non è possibile riconoscere, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, l’esistenza del rapporto causale allegato . Dunque, sia il lasso di tempo intercorso tra il passaggio del veicolo rimasto non identificato e la caduta, sia la riferita circostanza del manto RAGIONE_SOCIALEle bagnato a causa RAGIONE_SOCIALE pioggia caduta fino a poco tempo prima (e quindi, tale assurgere ad autonoma causa dell’evento), sia l’impossibilità di distinguere con precisione la natura RAGIONE_SOCIALE sostanza indicata come fuoriuscita dal cassone del camion, ostano alla Corte a ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra l’evento (caduta per la macchia d’olio presente su manto RAGIONE_SOCIALEle) e il fatto colposo del terzo.
Né di ausilio possono essere le ulteriori dichiarazioni rese dagli altri due testimoni.
Il teste (udienza del 14.1.2020) non era presente all’evento.
Il teste (udienza del 15.12.2020), ha riferito: ‘ preciso che avevo appena parcheggiato la mia auto in INDIRIZZO nel senso opposto a quello percorso dall’attore. Ho visto quando ero fuori dall’abitacolo RAGIONE_SOCIALE mia auto l’attore cadere mentre era alla guida di un motorino. Preciso che stavo attraversando a piedi INDIRIZZO, ed a cinque sei metri da me, ovvero dal punto in cui mi trovavo , ho visto scivolare l’attore con il suo motociclo e poi cadere sull’asfalto. Nell’ avvicinarmi per portare soccorso, ho riconosciuto l’attore. Avvicinandomi ho visto una striscia di olio sull’asfalto proprio sul punto dove scivolava l’attore con il suo mezzo… ‘ .
Ma si tratta di dichiarazioni che nulla di specifico e rilevante aggiungono all’equivoco quadro probatorio, posto che, come già rilevato, non vi sono elementi per attribuire la dedotta sostanza oleosa ad un veicolo rimasto sconosciuto.
Alcuna rilevanza possono poi assumere le dichiarazioni rese in sede di pronto soccorso ( ‘ riferisce incidente causa olio sul manto RAGIONE_SOCIALEle ‘ ), trattandosi mere asserzioni di matrice unilaterale.
Ed a fronte del descritto quadro probatorio – ci si ripete – quanto mai equivoco, in alcun modo è censurabile la prospettata inattività del Giudice di primo grado, ex art. 253 cpc, in ordine alla richiesta di chiarimenti ai testimoni.
Peraltro, si tratta di mera facoltà attribuita all’istruttore .
L ‘appello va quindi rigettato.
Le spese seguono dunque la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, in applicazione dei parametri minimi, in ragione RAGIONE_SOCIALE ridotta complessità RAGIONE_SOCIALE causa.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 -quater dell’art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall’ art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, ‘ quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso ‘.
P.Q.M.
La Corte d’appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull’appello proposto avverso la sentenza impugnata n. 1078/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 31.1.2023, nel procedimento n. 36113/2016, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l’appello;
condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, in data 4.12.2025.
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME