Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18127 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 18127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
NOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
NOME – AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 07439/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procure RAGIONE_SOCIALEgate al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ; rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE (pec dichiarata: EMAIL);
Ud. 31/05/2024 PU
COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
nonché di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimato- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 305/2022 del la CORTE d’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21 settembre 2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 31 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udìto il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., depositato il 25 febbraio 2015, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, deducendo che:
-erano stati RAGIONE_SOCIALE di estorsione aggravata e continuata commessa in concorso da soggetti che si erano avvalsi RAGIONE_SOCIALEe condizioni di cui all’art. 416 -bis cod. pen.;
per tale reato erano stati celebrati due distinti processi nei confronti di diversi concorrenti, in ognuno dei quali essi si erano costituiti parte civile;
entrambi i processi, svoltisi davanti a giudici diversi, erano stati definiti in udienza preliminare con accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità degli imputati e sentenza di condanna generica al risarcimento del danno in loro favore e con provvisionale RAGIONE_SOCIALE‘impo rto di Euro 40.000 per il primo e di Euro 140.000 per il secondo;
passate in giudicato tali sentenze, essi avevano presentato alla Prefettura di Caltanissetta domanda di accesso al RAGIONE_SOCIALE, istituito presso il RAGIONE_SOCIALE , ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999;
in parziale accoglimento di questa domanda, il RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del predetto RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme, circoscrivendo però gli importi ad Euro 40.000 per NOME COGNOME e ad Euro 140.000 per NOME COGNOME, omettendo di considerare che detti importi erano stati liquidati a loro favore, a titolo di provvisionale, in entrambi le sentenze di condanna, sicché essi avrebbero avuto diritto ad ottenere una duplice liquidazione, in base ad ognuna RAGIONE_SOCIALEe due sentenze.
Sulla base di queste deduzioni, NOME COGNOME e NOME COGNOME domandarono dunque che il RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del relativo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, istituito presso il RAGIONE_SOCIALE, fosse condannato al l’ulteriore pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 40.000 a favore del primo e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 140.000,00 in favore del secondo.
Nella resistenza dei convenuti, costituitisi in giudizio, il Tribunale accolse le domande, dichiarando il diritto degli attori ad accedere al RAGIONE_SOCIALE per l’inter a somma loro riconosciuta dRAGIONE_SOCIALE due sentenze e condannando l’amministrazione al corrispondente pagamento, oltre che RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proposero appello e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza 21 settembre 2022, n. 305, in
accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e in integrale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha rigettato le domande, sulla base dei seguenti rilievi:
Iattraverso le erogazioni previste dalla legge n. 512 del 1999 in favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lo RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo all’eccezionale disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento, assume in proprio un ‘ obbligazione, volta ad attenuare le conseguenze negative patite dai danneggiati, mediante la corresponsione di una somma di denaro che si aggiunge – in funzione solidaristica – a quella originaria dovuta dal condannato responsabile del fatto, a carico del quale continua, peraltro, a gravare integralmente l ‘ obbligo risarcitorio;
IIai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del quantum RAGIONE_SOCIALEa somma che il RAGIONE_SOCIALE è tenuto ad erogare a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, non rileva il dato formale del numero RAGIONE_SOCIALEe sentenze risarcitorie separatamente emesse a carico di ciascun imputato ed a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE costituite parti civili, ma la medesimezza o meno dei fatti storici che hanno cagionato il danno, sebbene posti in essere in concorso da più persone, giudicate separatamente;
IIIinfatti, in presenza di « un unico danno » prodotto da « uno stesso fatto storico », « commesso da più persone e in concorso tra loro », benché « separatamente giudicate », « non possono ammettersi duplicazioni risarcitorie », « in quanto esse di tale fatto debbono rispondere solidalmente sul piano civile (art. 2055 cod. civ.) »;
IVnella specie, per quanto il fatto illecito fonte di danno per le parti civili costituite fosse articolato in una pluralità di condotte poste in essere nel corso di anni da più soggetti e per quanto le condotte dei diversi imputati avessero potuto favorire due distinte organizzazioni mafiose, tuttavia non vi era prova che le condotte illecite -riconducibili
ad imputati che avevano agito in concorso, sebbene giudicati separatamente -avessero cagionato dei danni distinti e quindi autonomamente risarcibili;
Vnel circoscrivere l’ accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di accesso al RAGIONE_SOCIALE al danno sofferto dRAGIONE_SOCIALE parti civili a seguito RAGIONE_SOCIALE‘unico fatto dannoso concorsualmente posto in essere dagli imputati, il RAGIONE_SOCIALE non aveva violato il principio secondo cui alla pubblica amministrazione resta preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla predetta domanda, essendole imposto di limitarsi ad una verifica meramente formale RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dalla legge n. 512 del 1999, giacché, dinanzi ad una pluralità di sentenze per il medesimo fatto, l ‘ erogazione di un unico risarcimento (precisamente, « quello di maggiore consistenza , secondo le liquidazioni effettuate nelle sentenze da raffrontare ») avrebbe corrisposto pur sempre ad una attività vincolata, a fronte del diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di accedere RAGIONE_SOCIALE elargizioni previste dal RAGIONE_SOCIALE;
VId ‘altra parte , ove si ammettesse la duplicazione risarcitoria in relazione al dato formale RAGIONE_SOCIALEa pluralità di sentenze, si determinerebbe un indebito arricchimento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con la funzione solidaristica RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia;
VIIinfine, nel senso di circoscrivere l ‘erogazione all’importo pari all’unica prestazione risarcitoria solidalmente dovuta dai coobbligati, sia pure separatamente condannati, deporrebbe anche il dato normativo diretto a prevedere la surrogazione del RAGIONE_SOCIALE, quanto RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti RAGIONE_SOCIALEa parte civile o RAGIONE_SOCIALE‘attore verso il soggetto condannato al risarcimento.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte nissena propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Risponde con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, mentre resta intimato il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata « ex art. 360 comma 1 lett. c) c.p.c. violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 l. n. 512/99 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055 c.c. ».
I ricorrenti deducono che il RAGIONE_SOCIALE, nel deliberare la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe somme a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE che hanno richiesto l’accesso al RAGIONE_SOCIALE, sarebbe privo di « ogni potere di valutazione autonoma », poiché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999, dovrebbe limitarsi alla verifica -oltre che RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza a loro carico di procedimenti penali per specifici RAGIONE_SOCIALE, nonché di misure di prevenzione e di procedimenti in corso per la loro applicazione (art. 6, lett. b e c ) -soltanto « RAGIONE_SOCIALE‘esistenza, in favore RAGIONE_SOCIALE‘istante, RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna e RAGIONE_SOCIALEa legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘istante » (art.6, lett. a ).
Il RAGIONE_SOCIALE, pertanto, sarebbe « tenuto ad erogare le somme RAGIONE_SOCIALEe quali il richiedente risulta creditore in base alla sentenza di condanna emessa in suo favore », mentre « ogni altra valutazione è inibita all’Amministrazione, perché il chiaro dato letterale RAGIONE_SOCIALEa norma predetta limita il suo controllo all’esistenza del titolo e non alla valutazione RAGIONE_SOCIALEo stesso ».
Ciò dedotto, i ricorrenti rilevano che, nella vicenda in esame, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe invece indebitamente sovrapposto la propria valutazione a quella degli organi giudicanti che avevano distintamente liquidato gli importi risarcitori in relazione RAGIONE_SOCIALE diverse condotte poste in essere dagli imputati separatamente giudicati, e tale indebita sovrapposizione non sarebbe stata rilevata dalla Corte d’ appello, la quale, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria erronea decisione, avrebbe impropriamente richiamato l ‘ art. 2055 cod. civ., la cui « corretta applicazione » non escluderebbe invece « che -in ipotesi di illecito commesso da più agenti -ognuno di essi possa essere condannato per la propria condotta ».
Osservano che dRAGIONE_SOCIALE sentenze penali di condanna risulterebbe che un imputato sarebbe stato condannato al risarcimento del danno in loro favore in ragione di attività estorsive compiute quale emissario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , mentre altri imputati avrebbero posto in essere la condotta criminosa quali rappresentanti del ‘RAGIONE_SOCIALE ; essi pertanto, « in maniera indipendente» , avrebbero « contribuito alla configurazione del reato e perciò del danno, generando un diverso titolo risarcitorio ».
Concludono che l’accertamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEe sentenze penali, di « due poste risarcitorie sulla base RAGIONE_SOCIALEa diversità dei ruoli, RAGIONE_SOCIALEe condotte e degli stati soggettivi degli imputati, comunque esponenti di diversi gruppi criminali », avrebbe impedito alla pubblica amministrazione di apprezzare discrezionalmente la fattispecie nel senso che vi sarebbe stato « uno stesso fatto criminoso » e un « danno unico ».
Con il secondo motivo viene denunciata « ex art. 360 comma 1 lett. c) c.p.c. – violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 l. n. 512/99 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 697 c.c. ».
La sentenza è censurata per avere reputato che le persone offese, originari attori, non avessero dato la prova che le condotte illecite riconducibili ai diversi imputati, separatamente condannati in sede penale, avessero « cagionato dei danni distinti e quindi autonomamente risarcibili ».
I ricorrenti sostengono che « i richiedenti l’accesso al RAGIONE_SOCIALE non sono tenuti a provare il proprio diritto al risarcimento in sede amministrativa a corredo RAGIONE_SOCIALEa propria istanza, tenuto conto che a tale onere devono semmai ottemperare in sede giudiziaria, nel processo -civile o penale -sottostante alla emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna ex lett. a) art. 6 L. n. 512/99, a carico dei soggetti danneggianti ».
I due motivi di ricorso -da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione -sono infondati nella parte in cui deducono la violazione di legge e inammissibili nella parte in cui tendono indebitamente a suscitare da questa Corte un accertamento di merito alternativo a quello posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni stabilite dalla legge per il diritto di accesso al RAGIONE_SOCIALE, doverosamente compiuta dalla pubblica amministrazione, nonché RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudice di appello di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, previo giudizio di correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione medesima.
3.1. Questa Corte, anche in funzione di regolare la giurisdizione, ha reiteratamente affermato che le RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono titolari, in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dalla legge n. 512/1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all ‘ erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme a carico del RAGIONE_SOCIALE , in quanto l’attività RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. al riguardo, è limitata all’accertamento dei presupposti per la concessione e RAGIONE_SOCIALE ‘ entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale
(Cass., Sez. Un., 29/08/2008, n. 21927; Cass. 20/10/2015, n. 21306; Cass., Sez. Un., 31/07/2017, n. 18983).
L’ esclusione del potere discrezionale di disporre l’elargizione (che degraderebbe il diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEa vittima a mero interesse legittimo) non esclude che, peraltro, il RAGIONE_SOCIALE sia tenuto, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria attività vincolata, all’ accertamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe quali sorge il diritto soggettivo del privato all’erogazione.
La sussistenza di questo diritto, come gli stessi ricorrenti ricordano, postula , tra l’altro, l’emanazione, in favore RAGIONE_SOCIALEa vittima, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico RAGIONE_SOCIALE‘autore (o degli autori) del reato.
Al verificarsi di tale presupposto, da un lato viene giudizialmente accertata l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE‘autore (o degli autori) del reato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa vittima RAGIONE_SOCIALEo stesso, dall’altro lato sorge a carico RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE un’obbligazione in favore del medesimo soggetto ed avente il medesimo oggetto, ma diversi titolo e funzione: mentre la prima, avente causa risarcitoria, trova la sua fonte nell’illecito, la se conda, avente funzione solidaristica, trova la sua fonte direttamente nella legge.
Nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in concorso da più persone, (ipotesi cui corrisponde, sul piano civilistico, la fattispecie del fatto dannoso imputabile a più persone: art.2055 cod. civ.), all’ obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell’illecito ) si aggiunge l’obbligazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, avente fonte nella legge e causa solidaristica.
Da un lato, si determina, dunque, una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris , la quale, secondo la
struttura tipica RAGIONE_SOCIALE‘ obbligazione solidale, pur integrando una pluralità di rapporti obbligatori, ha tuttavia ad oggetto una prestazione che, non solo è identica in tutti rapporti (nel senso che è la stessa , la medesima , come espressamente recita l’art.1292 c od. civ.), ma è anche unica (nel senso che deve essere eseguita una sola volta ), sicché è sufficiente l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati perché la pretesa creditoria sia estinta e tutti i debitori siano liberati.
Dall’altro lato, proprio perché la pretesa creditoria del danneggiato (la parte civile che ha ottenuto la sentenza o le sentenze di condanna) ha ad oggetto un ‘ unica prestazione a prescindere dal numero degli obbligati (e da quello RAGIONE_SOCIALEe sentenze di condanna), essa prestazione, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘integrale soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse creditorio, deve essere eseguita una sola volta.
Appare allora evidente l’equivoco dog matico in cui cade la difesa di parte ricorrente nel momento in cui osserva che la « corretta applicazione » RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055 cod. civ. non escluderebbe « che -in ipotesi di illecito commesso da più agenti -ognuno di essi possa essere condannato per la propria condotta ».
Non rileva infatti la pluralità RAGIONE_SOCIALEe condanne, che è ovviamente immanente all a natura plurisoggettiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e consequenziale al suo accertamento, ma l’unicità RAGIONE_SOCIALEa prestazione, sia che venga eseguita (eventualmente in esecuzione di tali condanne) da uno dei coobbligati solidali adempiendo all’obblig azione risarcitoria avente fonte n ell’ illecito, sia che venga eseguita dallo RAGIONE_SOCIALE, adempiendo all ‘obblig azione ex lege avente funzione solidaristica.
In entrambi casi si determina l’ effetto satisfattivo per il creditore e liberatorio per i debitori anche se, nel primo caso, a tali effetti si accompagna una vicenda estintiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, salvo il regresso
del debitore adempiente nei confronti degli altri debitori, nella misura determinata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2055, secondo comma, cod. civ. , mentre, nel secondo caso, si determina una modificazione del lato attivo RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione medesima, in quanto il RAGIONE_SOCIALE è surrogato nei diritti del creditore soddisfatto (parte civile o attore) verso i debitori (art. 6, comma 4, legge n. 512/1999).
3.2. Nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE, nell’ esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di doverosa verifica dei presupposti stabiliti dalla legge per il diritto all’ accesso al RAGIONE_SOCIALE, ha accertato che le condanne risarcitorie contenute nelle sentenze penali, sebbene emesse separatamente a carico di diversi imputati, riguardavano il medesimo fatto dannoso continuato, che era stato commesso in concorso tra loro; si era pertanto dinanzi ad una obbligazione risarcitoria solidale, la quale era soggetta RAGIONE_SOCIALE regole surrichiamate e dava diritto ad ottenere una prestazione unica , da eseguirsi una volta sola .
Il rilievo che le condanne risarcitorie contenute nelle sentenze penali avessero ad oggetto il medesimo fatto dannoso, concorsualmente posto in essere dagli imputati danneggianti, ha trovato conferma nell’ accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello , il quale, sulla base di tale accertamento, ha ritenuto legittima la decisione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di corrispondere una sola volta ai richiedenti gli importi loro liquidati a titolo di provvisionale con le dette condanne risarcitorie.
Nella parte in cui contestano tale accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità, gli esaminati motivi di ricorso per cassazione – ad onta del formale richiamo alla regola di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova e alla sua paventata violazione -sono inammissibili.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME va rigettato.
L’esito alterno dei gradi di merito giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione